Ordinanza allegata alla Sentenza 24 gennaio
2017, n. 16
ORDINANZA 7 DICEMBRE
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
-
Paolo
GROSSI
Presidente
-
Giorgio LATTANZI Giudice
-
Aldo
CAROSI
”
-
Marta CARTABIA ”
-
Mario Rosario MORELLI
”
-
Giancarlo
CORAGGIO
”
-
Giuliano
AMATO
”
-
Silvana
SCIARRA
”
-
Daria
de PRETIS ”
-
Nicolò
ZANON
”
-
Augusto Antonio BARBERA ”
-
Giulio PROSPERETTI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità
costituzionale introdotto con ordinanza
del Tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione III-ter)
depositata il 25 giugno 2015 (r.o. n. 37 del 2016).
Rilevato che in tale giudizio il 29 marzo 2016 ha depositato
atto di intervento la Federazione Nazionale delle Imprese Elettrotecniche ed
Elettroniche (ANIE);
che detta Federazione non è stata parte nel
giudizio a quo.
Considerato
che la costante giurisprudenza di
questa Corte (tra le tante, si vedano le ordinanze allegate alle sentenze n. 237 e n. 82 del 2013,
n. 272 del 2012,
n. 349 del 2007,
n. 279 del 2006
e n. 291 del
2001) è nel senso che la partecipazione al giudizio incidentale di
legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti
del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel
caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale);
che a tale disciplina è possibile derogare -
senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di
costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano
titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto
sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni
altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura;
che, pertanto, l'incidenza sulla posizione
soggettiva dell'interveniente non deve derivare, come per tutte le altre
situazioni sostanziali governate dalla disposizione denunciata, dalla pronuncia
della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma
dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto
sostanziale oggetto del giudizio a quo;
che, dunque - essendo l'ANIE titolare non già
di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale,
sibbene di un mero indiretto, e più generale,
interesse, connesso al suo scopo di «"tutela sul piano
tecnico-economico e di immagine dell'industria del settore delle energie
rinnovabili e la trattazione dei problemi di specifico interesse del settore
medesimo"» - il suo intervento, in questo giudizio, deve essere
dichiarato inammissibile;
che non rileva, in contrario, che la Federazione
suddetta abbia, come deduce, proposto innanzi al medesimo TAR Lazio un ricorso
analogo a quello proposto dalle società, imprese e associazioni
ricorrenti nel giudizio principale che ne occupa, poiché quello cui
l'ANIE fa riferimento è giudizio diverso da quello a quo, le cui parti
soltanto sono legittimate, per quanto detto, a costituirsi nel presente
giudizio incidentale di legittimità costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento della Federazione
Nazionale delle Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche (ANIE).
F.to: Paolo Grossi, Presidente