Ordinanza dibattimentale 23 ottobre (sent. n. 248 del 2018)

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Ordinanza allegata alla sentenza n. 248 del 2018

 

ORDINANZA  23 OTTOBRE 1918

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Giorgio                       LATTANZI                                       Presidente

-      Aldo                           CAROSI                                            Giudice

-      Marta                          CARTABIA                                              

-      Mario Rosario             MORELLI                                                 

-      Giancarlo                    CORAGGIO                                             

-      Giuliano                      AMATO                                                    

-      Silvana                        SCIARRA                                                 

-      Daria                           de PRETIS                                               

-      Nicolò                         ZANON                                                   

-      Franco                        MODUGNO                                            

-      Augusto Antonio       BARBERA                                               

-      Giulio                         PROSPERETTI                                         

-      Giovanni                     AMOROSO                                               

-      Francesco                   VIGANÒ                                                  

-      Luca                           ANTONINI                                               

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

Rilevato che nel giudizio di cui all'ordinanza di rimessione del Tribunale ordinario di Foggia in funzione di giudice del lavoro, sono intervenuti ad adiuvandum: Confederazione Generale Italiana del lavoro - CGIL; Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica CGIL; Unione Italiana del Lavoro Federazione Poteri Locali - UIL FPL.

Considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) i soggetti parti del giudizio a quo, oltre che il Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale (ex plurimis, sentenze n. 180, n. 140 e n. 120 del 2018, quest'ultima con allegata ordinanza letta all'udienza del 10 aprile 2018, n. 187 del 2016 e allegata ordinanza letta all'udienza del 17 maggio 2016);

che l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4 delle Norme integrative) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, citata sentenza n. 120 del 2018 e allegata ordinanza letta all'udienza del 10 aprile 2018, nonché sentenza n. 187 del 2016 e allegata ordinanza letta all'udienza del 17 maggio 2016, sentenze n. 275, n. 85 e n. 16 del 2017);

che, pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente deve derivare non già, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla disposizione denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo (sentenza n. 77 del 2018);

che questa Corte ha più volte espresso tale orientamento anche in relazione alla richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria (ex plurimis, citate sentenze n. 140 e n. 77 del 2018, n. 120 del 2018 e allegata ordinanza letta all'udienza del 10 aprile 2018, nonché sentenza n. 187 del 2016 e allegata ordinanza letta all'udienza del 17 maggio 2016, n. 81 del 2018; ordinanza n. 227 del 2016);

che, nel caso in esame, la Confederazione Generale Italiana del lavoro - CGIL, la Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica CGIL e l'Unione Italiana del Lavoro Federazione Poteri Locali - UIL FPL non sono titolari di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, bensì di un mero indiretto, e più generale, interesse connesso agli scopi statutari della tutela degli interessi economici e professionali degli iscritti (in un caso analogo, sentenza n. 77 del 2018).

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili gli interventi spiegati dalla Confederazione Generale Italiana del lavoro - CGIL, dalla Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica CGIL e dall'Unione Italiana del Lavoro Federazione Poteri Locali - UIL FPL.

F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente