Ordinanza allegata alla sentenza n. 248 del
2018
ORDINANZA 23
OTTOBRE 1918
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Giorgio LATTANZI
Presidente
- Aldo CAROSI
Giudice
- Marta CARTABIA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
- Silvana SCIARRA ”
- Daria de
PRETIS ”
- Nicolò ZANON ”
- Franco MODUGNO
”
- Augusto Antonio BARBERA ”
- Giulio PROSPERETTI ”
- Giovanni AMOROSO ”
- Francesco VIGANÒ ”
- Luca ANTONINI ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che nel giudizio di cui all'ordinanza di rimessione del Tribunale
ordinario di Foggia in funzione di giudice del lavoro, sono intervenuti ad adiuvandum: Confederazione Generale Italiana del lavoro -
CGIL; Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica CGIL; Unione Italiana del
Lavoro Federazione Poteri Locali - UIL FPL.
Considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi
a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (art. 3
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) i
soggetti parti del giudizio a quo, oltre che il Presidente del Consiglio dei
ministri e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale
(ex plurimis, sentenze n. 180, n. 140 e n. 120 del
2018, quest'ultima con allegata ordinanza letta all'udienza del 10 aprile 2018,
n. 187 del 2016 e allegata ordinanza letta all'udienza del 17 maggio 2016);
che l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4 delle
Norme integrative) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse
qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale
dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla
norma oggetto di censura (ex plurimis, citata sentenza n. 120 del 2018 e allegata
ordinanza letta all'udienza del 10 aprile 2018, nonché sentenza n. 187 del 2016
e allegata ordinanza letta all'udienza del 17 maggio 2016, sentenze n. 275, n.
85 e n. 16 del 2017);
che, pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente deve
derivare non già, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate
dalla disposizione denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità
costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che la pronuncia
della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo
(sentenza n. 77 del 2018);
che questa Corte ha più volte espresso tale orientamento anche in relazione
alla richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi
collettivi o di categoria (ex plurimis, citate
sentenze n. 140 e n. 77 del 2018, n. 120 del 2018 e allegata ordinanza letta
all'udienza del 10 aprile 2018, nonché sentenza n. 187 del 2016 e allegata
ordinanza letta all'udienza del 17 maggio 2016, n. 81 del 2018; ordinanza n.
227 del 2016);
che, nel caso in esame, la Confederazione Generale Italiana del lavoro -
CGIL, la Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica CGIL e l'Unione
Italiana del Lavoro Federazione Poteri Locali - UIL FPL non sono titolari di un
interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, bensì
di un mero indiretto, e più generale, interesse connesso agli scopi statutari
della tutela degli interessi economici e professionali degli iscritti (in un
caso analogo, sentenza n. 77 del 2018).
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili gli interventi spiegati dalla Confederazione Generale
Italiana del lavoro - CGIL, dalla Federazione Lavoratori della Funzione
Pubblica CGIL e dall'Unione Italiana del Lavoro Federazione Poteri Locali - UIL
FPL.
F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente