SENTENZA N.
2
ANNO 2021
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giancarlo
CORAGGIO;
Giudici: Giuliano
AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto
Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca
ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 30, commi 1, 4 e 5, 34, commi 1 e 2, da
36 a 41, da 44 a 46, comma 1, 51, comma 6, 53, comma 3, 54, comma 1, 66, 67,
comma 2, e 73 della legge
della Regione Toscana 22 novembre 2019, n. 69 (Disposizioni in materia di
governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di
edilizia e di sismica. Modifiche alla legge regionale n. 65/2014, alla legge
regionale n. 64/2009, alla legge regionale n. 5/2010 e alla legge regionale n.
35/2015), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso
notificato il 24-29 gennaio 2020, depositato in cancelleria il 30 gennaio 2020,
iscritto al n. 9 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2020.
Visto l’atto di
costituzione della Regione Toscana;
udito nella udienza
pubblica del 17 novembre 2020 il Giudice relatore Francesco Viganò;
uditi l’avvocato dello
Stato Giammario Rocchitta per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l’avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana;
deliberato nella camera
di consiglio del 17 novembre 2020.
1.– Con ricorso
notificato il 24-29 gennaio 2020 e depositato il 30 gennaio 2020, il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, ha impugnato – per i motivi che saranno analiticamente indicati
nel Considerato in diritto – plurimi articoli della legge della Regione Toscana
22 novembre 2019, n. 69 (Disposizioni in materia di governo del territorio.
Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica.
Modifiche alla legge regionale n. 65/2014, alla legge regionale n. 64/2009,
alla legge regionale n. 5/2010 e alla legge regionale n. 35/2015), assumendone
il contrasto, a seconda dei casi, con gli artt. 3, 32 e 97 della Costituzione,
nonché con l’art.
117, terzo comma, Cost., quest’ultimo in
relazione ai principi fondamentali della materia «governo del territorio»
stabiliti dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
(Testo A)».
2.– Con memoria del 28
febbraio 2020, depositata il 2 marzo 2020, si è costituita in giudizio la
Regione Toscana, la quale ha chiesto che tali questioni di legittimità costituzionale
degli articoli sopra indicati siano dichiarate inammissibili e, comunque,
infondate, per i motivi che saranno parimenti illustrati nel Considerato in
diritto.
3.– Con memoria
illustrativa depositata il 27 ottobre 2020, la Regione Toscana ha ribadito e
ulteriormente chiarito quanto sostenuto nell’atto di costituzione, richiamando
altresì l’attenzione su taluni fatti nuovi nel frattempo intervenuti, dei quali
si darà conto più innanzi, nella sede di volta in volta opportuna.
4.– Il 28 ottobre 2020
è stata infine depositata – fuori termine – una memoria illustrativa
dell’Avvocatura generale dello Stato.
1.– Con il ricorso
indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato plurime disposizioni
della legge della Regione Toscana 22 novembre 2019, n. 69 (Disposizioni in
materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in
materia di edilizia e di sismica. Modifiche alla legge regionale n. 65/2014,
alla legge regionale n. 64/2009, alla legge regionale n. 5/2010 e alla legge
regionale n. 35/2015).
Più in particolare,
sono impugnate le seguenti disposizioni, elencate nell’ordine in cui appaiono
nel ricorso:
– l’art. 30, commi 1, 4
e 5, che introducono rispettivamente la lettera e-bis) del comma 1, il comma
2-bis e il comma 2-ter nell’art. 134 della legge della Regione Toscana 10
novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), per violazione dell’art. 117, terzo
comma, della Costituzione, in ragione del loro contrasto con il principio
fondamentale della materia «governo del territorio» espresso dall’art. 10,
comma 1, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia (Testo A)», in combinato disposto con l’art. 23 dello stesso d.P.R. (infra, punto 2);
– l’art. 36, comma 1,
che sostituisce il testo dell’art. 167 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014,
per violazione degli artt.
3 e 97 Cost. nonché, in via subordinata, dell’art. 117, terzo
comma, Cost., in ragione del suo contrasto con i
principi fondamentali delle materie «protezione civile» e «governo del
territorio» espressi dagli artt. 93, commi 2 e 5, 94, comma 4, e 94-bis, comma
3, del d.P.R. n. 380 del 2001 (di seguito: t.u.
edilizia) (infra, punto 3);
– l’art. 34, comma 1, che
modifica l’art. 145, comma 2, lettera d), della legge reg. Toscana n. 65 del
2014, per le medesime ragioni (infra, punto 4);
– l’art. 37, comma 1,
che sostituisce l’art. 168 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014,
limitatamente alla nuova formulazione dei commi 3 e 4, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
nonché, in via subordinata, dell’art. 117, terzo
comma, Cost., in ragione del loro contrasto con i
principi fondamentali delle materie «protezione civile» e «governo del
territorio» espressi dall’art. 94, comma 2, e 94-bis, comma 2, t.u. edilizia (infra, punto 5);
– l’art. 38, che
sostituisce l’art. 169 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, limitatamente
alla nuova formulazione dei commi 1, 2, lettera a), 4 e 5, per le medesime
ragioni (infra, punto 6);
– l’art. 34, comma 2,
che introduce il comma 2-bis nell’art. 145 della legge reg. Toscana n. 65 del
2014, per le medesime ragioni (infra, punto 7);
– l’art. 39, comma 1,
che sostituisce l’art. 170 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, per
violazione degli artt.
3 e 97 Cost. nonché, in via subordinata, dell’art. 117, terzo
comma, Cost., in ragione del suo contrasto con i
principi fondamentali delle materie «protezione civile» e «governo del territorio»
espressi dall’art. 94-bis, comma 2, t.u. edilizia (infra, punto 8);
– l’art. 40, comma 1,
che introduce l’art. 170-bis nella legge reg. Toscana n. 65 del 2014,
limitatamente ai commi 1 e 5 della nuova disposizione, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
nonché, in via subordinata, dell’art. 117, terzo
comma, Cost., in ragione del loro contrasto con i
principi fondamentali delle materie «protezione civile» e «governo del territorio»
espressi dall’art. 94-bis, commi e 5, t.u. edilizia (infra, punto 9);
– l’art. 41, comma 1,
che introduce l’art. 170-ter nella legge reg. Toscana n. 65 del 2014, per
violazione degli artt.
3 e 97 Cost. nonché, in via subordinata, dell’art. 117, terzo
comma, Cost., in ragione del suo contrasto con i
principi fondamentali delle materie «protezione civile» e «governo del
territorio» espressi dall’art. 94-bis, comma 2, t.u. edilizia (infra, punto 10);
– l’art. 44, comma 1,
che sostituisce il testo dell’art. 174 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014,
limitatamente alla nuova formulazione dei commi 4 e 5, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
nonché, in via subordinata, dell’art. 117, terzo
comma, Cost., in ragione del loro contrasto con i
principi fondamentali delle materie «protezione civile» e «governo del
territorio» espressi dall’art. 65, comma 6, t.u. edilizia (infra, punto 11);
– l’art. 45, comma 1,
che sostituisce il testo dell’art. 181 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014
– limitatamente alla nuova formulazione del comma 2, lettere d), e), f), g) e
i) – per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
nonché, in via subordinata, dell’art. 117, terzo
comma, Cost., in ragione del loro contrasto con i
principi fondamentali delle materie «protezione civile» e «governo del
territorio» espressi dall’art. 94-bis, commi 1 e 2, t.u. edilizia (infra, punto 12);
– l’art. 73, per
violazione degli artt.
3 e 97 Cost. nonché, in via subordinata, dell’art. 117, terzo
comma, Cost., in ragione del suo contrasto con i
principi fondamentali delle materie «protezione civile» e «governo del
territorio» espressi dall’art. 94-bis, commi 1 e 2, t.u. edilizia (infra, punto 13);
– l’art. 46, comma 1,
che modifica l’art. 182, comma 2, della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, per
violazione dell’art.
117, terzo comma, Cost., in ragione del suo
contrasto con i principi fondamentali della materia «governo del territorio”»
espressi dagli artt. 36, comma 1, e 37, comma 4, t.u. edilizia (infra, punto 14);
– l’art. 51, comma 6,
che inserisce la lettera b-bis) nell’art. 196, comma 8, della legge reg.
Toscana n. 65 del 2014, per violazione dell’art. 117, terzo
comma, Cost., in ragione del suo contrasto con i
principi fondamentali della materia «governo del territorio» espressi dall’art.
31 t.u. edilizia (infra, punto 15);
– gli artt. 53, comma
3, che inserisce il comma 6-bis) nell’art. 200 della legge reg. Toscana n. 65
del 2014, e 54, comma 1, che inserisce il comma 2-bis nell’art. 201 della legge
reg. Toscana n. 65 del 2014, per la medesima ragione (infra, punto 16);
– l’art. 66, comma 1,
che inserisce il comma 2-bis nell’art. 2 della legge della Regione Toscana 8
febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti), per
violazione dell’art.
117, terzo comma, Cost., in ragione del suo
contrasto con i principi fondamentali della materia «governo del territorio»
espressi dal «combinato disposto dell’art. 10, comma 1, lettera c), dell’art.
23, comma 1, lettera a), e dell’art. 22, comma 1, lettera c)» t.u. edilizia (infra, punto 17);
– l’art. 67, comma 2,
che inserisce il comma 4-bis nell’art. 3 della legge reg. Toscana n. 5 del
2010, per violazione degli artt. 3 e 32 Cost.,
nonché – in via subordinata – dell’art. 117, terzo
comma, Cost., in ragione del suo contrasto con i
principi fondamentali delle materie «governo del territorio» e «tutela della
salute» espressi dal decreto ministeriale 5 luglio 1975, recante «Modificazioni
alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed
ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d’abitazione» (infra, punto
18).
2.– È anzitutto
impugnato l’art. 30, rubricato «Disposizioni per l’adeguamento alla normativa
statale della disciplina sui mutamenti di destinazione d’uso senza opere.
Modifiche all’articolo 134 della L. R. 65/2014», nei suoi commi 1, 4 e 5.
Il comma 1 dell’art. 30
recita: «[d]opo la lettera e) del comma 1 dell’art.
134 della L. R. 65/2014, è inserita la seguente: "e bis) i mutamenti
urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso di immobili, o di loro
parti, anche nei casi in cui non siano accompagnati dall’esecuzione di opere
edilizie, ove ricadenti all’interno delle zone omogenee "A” di cui al D.M.
1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione
urbanistica;”».
Il comma 4 dispone:
«[d]opo il comma 2 dell’art. 134 della L. R. 65/2014,
è inserito il seguente: "2 bis. Possono altresì essere realizzati mediante SCIA
in alternativa al permesso di costruire i mutamenti urbanisticamente rilevanti
della destinazione d’uso di cui al comma 1, lettera e bis)”».
Infine, il comma 5
prevede: «[d]opo il comma 2-bis dell’art. 134 della
L.R. n. 65/2014, è inserito il seguente: "2-ter. Nei casi di cui ai commi 2 e
2-bis, il procedimento si svolge secondo quanto disposto dall’articolo 145,
restando ferme le sanzioni penali previste dal D.P.R. 380/2001.”».
2.1.– Secondo il
ricorrente, tali disposizioni violerebbero l’art. 117, terzo comma, Cost. in relazione al principio fondamentale della materia
«governo del territorio» espresso dall’art. 10, comma 1, lettera c), t.u. edilizia, in combinato disposto con l’art. 23 dello
stesso testo unico, che disciplinano il rapporto tra permesso di costruire e la
segnalazione certificata di inizio attività (di seguito: SCIA).
Le disposizioni
impugnate estenderebbero infatti ai mutamenti di destinazione d’uso di immobili
ricadenti all’interno delle zone omogenee "A” di cui al decreto ministeriale 2
aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di
distanza fra fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della
formazione dei nuovi strumenti urbanistici a della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) la
possibilità di ricorrere alla SCIA in alternativa al permesso di costruire.
Tale disciplina si
porrebbe in contrasto con il combinato disposto dell’art. 10, comma 1, lettera
c), e dell’art. 23 t.u. edilizia. La prima disposizione
prescrive il permesso di costruire per tale tipo di interventi, mentre la
seconda consente, per gli stessi interventi, la SCIA in alternativa al permesso
di costruire (cosiddetta "super SCIA”), alla condizione, tra l’altro, che
l’interessato la presenti la almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio
dei lavori.
Le disposizioni
regionali impugnate invece, nel rinviare semplicemente alla disciplina
procedimentale della SCIA "ordinaria” di cui all’art. 145 della legge reg.
Toscana n. 65 del 2014, non contemplerebbero tale termine, risultando così
incompatibili con il menzionato principio fondamentale fissato dal t.u. edilizia.
2.2.– La difesa
regionale ritiene che la censura sia infondata, non sussistendo alcun contrasto
tra la disciplina impugnata e le disposizioni del t.u.
edilizia assunte a parametro interposto.
La Regione invoca
anzitutto l’art. 10, comma 2, t.u. edilizia, a tenore
del quale «[l]e regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non
connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono
subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio
attività».
Osserva inoltre che le
disposizioni regionali impugnate sarebbero conformi anche all’art. 23, comma
01, t.u. edilizia, che contemplerebbe la possibilità
di realizzare modifiche di destinazione d’uso mediante SCIA in alternativa al
permesso di costruire.
La difesa regionale
rileva, infine, che lo stesso decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222,
recante «Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione
certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di
definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e
procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124» – il
quale, al suo art. 3, comma 1, lettera g), numero 2), ha introdotto, inserendo
il comma 01 all’art. 23 t.u. edilizia, la SCIA
alternativa al permesso di costruire, o "super SCIA”, per determinati
interventi – ha altresì previsto, all’art. 5, la facoltà per le Regioni di
prevedere ulteriori livelli di semplificazione nella disciplina dei regimi
amministrativi di loro competenza. La norma regionale impugnata sarebbe dunque
«espressione della potestà che il legislatore statale ha attribuito alle
Regioni di prevedere ulteriori forme di semplificazioni: la norma non muta il
titolo edilizio, ma attua solo, limitatamente al momento iniziale del
procedimento, una facoltà di snellimento procedurale che l’art. 5 del d.lgs. n.
222/2016 ha previsto». Il che avverrebbe in coerenza con la giurisprudenza di
questa Corte, che ha ricondotto la disciplina della SCIA ai livelli essenziali
delle prestazioni di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. (sono citate le sentenze n. 121 del
2014, n. 203
e n. 164 del
2012), livelli rispetto ai quali sarebbe consentito alle Regioni introdurre
ulteriori semplificazioni oltre la soglia minima prescritta dalla legge statale
(sono citate le sentenze
n. 246 del 2018, n. 387 del 2007
e n. 248 del
2006).
2.3.– Le questioni
relative ai commi 1 e 4 dell’art. 30 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019
non sono fondate, mentre è fondata la questione relativa al comma 5.
2.3.1.– I commi 1 e 4
dell’art. 30 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che inseriscono
rispettivamente nell’art. 134 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014 la lettera
e-bis), nel comma 1, e il nuovo comma 2-bis, si limitano a stabilire che i
mutamenti di destinazione d’uso di immobili o di loro parti, compresi nei
centri storici, sono soggetti a permesso di costruire (art. 134, comma 1,
lettera e-bis) o a SCIA «in alternativa» (art. 134, comma 2-bis), anche nel
caso in cui non siano accompagnati dall’esecuzione di opere edilizie.
Tali norme regionali
sono pienamente conformi al t.u. edilizia, anche alla
luce della giurisprudenza amministrativa e di legittimità che impone il
permesso di costruire per i mutamenti di destinazione d’uso nei centri storici
anche in assenza di opere (ex multis, Consiglio di
Stato, sezione sesta, sentenza 20 novembre 2018, n. 6562; Corte di cassazione,
sezione terza penale, sentenza 26 giugno 2018, n. 40678).
Dal che l’infondatezza
delle relative questioni.
2.3.2.– Il comma 5
dell’art. 30 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019 si pone, invece, in
contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., e deve
pertanto essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Tale disposizione,
introducendo il comma 2-ter nell’art. 134 della legge reg. Toscana n. 65 del
2014, prevede che per tutti gli interventi soggetti a SCIA alternativa al
permesso di costruire, di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis – ivi compresi i
mutamenti di destinazione d’uso senza opere nei centri storici – si applichi il
procedimento stabilito per la SCIA dall’art. 145 della stessa legge reg.
Toscana n. 65 del 2014, il quale non prevede l’obbligo di iniziare i lavori
(ovvero, nel caso di mutamenti di destinazione senza opere, di dare effettivo
avvio al mutamento d’uso) decorsi trenta giorni dalla segnalazione, come invece
stabilito dall’art. 23, comma 1, t.u. edilizia.
Come più volte rilevato
da questa Corte, «la definizione delle categorie di interventi edilizi a cui si
collega il regime dei titoli abilitativi costituisce principio fondamentale
della materia concorrente «governo del territorio», vincolando così la
legislazione regionale di dettaglio» (ex multis, sentenze n. 68 del
2018 e n.
231 del 2016). D’altra parte, non v’è dubbio che l’obbligo di non iniziare
i lavori prima di trenta giorni dalla segnalazione stabilito dall’art. 23,
comma 1, t.u. edilizia, concorra a caratterizzare
indefettibilmente il regime del titolo abilitativo della "super SCIA”, e
costituisca anch’esso principio fondamentale della materia.
Né l’art. 5 del d.lgs.
n. 222 del 2016, invocato dalla Regione, può essere interpretato nel senso di
derogare a tale obbligo, il quale è espressione di un bilanciamento tra gli
interessi privati e pubblici coinvolti nella disciplina e che non può essere
modificato dal legislatore regionale, come riconosciuto del resto dalla stessa
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel
documento allegato all’intesa del 29 settembre 2015, raggiunta sullo schema di
decreto legislativo, poi approvato con il n. 222 del 2016.
3.– Impugnato è poi, in
materia di interventi antisismici, l’art. 36, comma 1, della legge reg. Toscana
n. 69 del 2019, rubricato «Richiesta di autorizzazione per gli interventi
rilevanti. Sostituzione dell’articolo 167 della L.R. 65/2014», il quale sostituisce
l’art. 167 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014 con il seguente testo:
«1. Fermo restando
l’obbligo dei titoli abilitativi non si possono iniziare i lavori relativi agli
interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera a), del d.P.R. 380/2001, senza la preventiva autorizzazione della
struttura regionale competente.
2. Con la richiesta di
autorizzazione, da presentare allo sportello unico in via telematica, sono
trasmessi: a) il progetto, debitamente firmato da un ingegnere, un architetto,
un geometra o un perito edile, nei limiti delle rispettive competenze, nonché
dal direttore dei lavori; b) l’asseverazione di cui all’articolo 173.
3. Il progetto
trasmesso con la richiesta di autorizzazione è esauriente per planimetria,
piante, prospetti e sezioni e accompagnato da una relazione tecnica, dal
fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione, sia in
elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
4. La trasmissione
della richiesta e del relativo progetto allegato nei modi e nei termini
indicati nel presente articolo è valida anche agli effetti dell’articolo 65 del
d.P.R. 380/2001, se sottoscritta dal costruttore.
5. I lavori per la
realizzazione degli interventi sono diretti da un ingegnere, un architetto, un
geometra o un perito edile, nei limiti delle rispettive competenze».
3.1.– Il ricorrente
lamenta la «sovrapposizione della normativa regionale a quella statale», in
particolare rappresentata dagli artt. 93, commi 2 e 5, 94, comma 4, e 94-bis,
comma 3, t.u. edilizia; sovrapposizione che
causerebbe «ambiguità e incertezza in ordine alla disciplina applicabile in
concreto».
Ciò determinerebbe
anzitutto il contrasto della norma impugnata con gli artt. 3 e 97 Cost.
In via subordinata, il
ricorrente si duole della violazione dei principi fondamentali delle materie
«protezione civile» e «governo del territorio» espressi dalle menzionate
disposizioni del t.u. edilizia.
3.2.– La difesa
regionale eccepisce l’inammissibilità delle censure, in quanto carenti «dei requisiti
di chiarezza e completezza necessari per sollevare la questione di legittimità
costituzionale».
Nel merito, le censure
statali sarebbero infondate. La norma regionale si limiterebbe, infatti, ad
adeguare l’indicato art. 167 all’art. 93 t.u. edilizia,
dopo le modifiche a questo apportate dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni,
nella legge 14 giugno 2019, n. 55, apportando «specificazioni di minimo rilievo
e di natura organizzativa (quali la trasmissione in via telematica e la
conseguente inutilità del doppio esemplare), senza alcuna violazione dei
principi della materia posti dagli artt. 93, 94 e 94 bis» t.u.
edilizia.
Né potrebbe rinvenirsi
una violazione di un principio inderogabile della materia «protezione civile»
nella differenza di disciplina rappresentata dall’espressa indicazione, nel
comma 4 del nuovo art. 167 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, della
necessaria firma anche del costruttore nella richiesta di autorizzazione per le
finalità di cui all’art. 65 t.u. edilizia.
Quest’ultima disposizione, sostiene la Regione resistente, del resto prevede
espressamente l’indicazione del costruttore nella denuncia dei lavori per opere
di conglomerato cementizio armato.
Privo di pregio, poi,
sarebbe il riferimento del ricorrente al comma 2 dell’art. 94-bis t.u. edilizia, in cui si rinvia alla futura adozione delle
linee guida ministeriali per l’elencazione delle categorie di opere rilevanti,
di minor rilevanza o prive di rilevanza a fini sismici, stabilendo, al
contempo, che le Regioni possono nel frattempo confermare le disposizioni
vigenti. Il che sarebbe per l’appunto avvenuto nel caso di specie.
Il ricorrente, dunque,
avrebbe citato «impropriamente la giurisprudenza della Corte costituzionale in
tema di applicazione distorta o ambigua della legge statale, perché la lettura
della norma impugnata e delle norme statali permette di verificare agevolmente
che tutti i principi posti dal legislatore statale in merito agli interventi in
zone sismiche sono rispettati dalla disposizione in esame, la quale si limita a
contenere specificazioni e norme di mero dettaglio, senza modificare le
categorie degli interventi nelle zone sismiche, né la disciplina per essi
prevista a livello nazionale».
3.3.– La censura
formulata in riferimento alla violazione degli artt. 3 e 97 è inammissibile,
per carenza di adeguata motivazione, mentre non è fondata quella formulata in
riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.
3.3.1.– Come più volte
rammentato da questa Corte, «l’esigenza di un’adeguata motivazione a fondamento
della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini
perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli
instaurati in via incidentale» (ex plurimis, sentenze n. 198 del
2019, n. 32
del 2017 e n.
141 del 2016). Nel caso odierno, il ricorrente non spiega in alcun modo
quali sarebbero le «ambiguità e incertezze» derivanti dalla sovrapposizione
delle normative, capaci di inficiare la loro intelligibilità e, pertanto, il
buon andamento della pubblica amministrazione. Né l’ampia citazione della sentenza n. 107 del
2017 contenuta nel ricorso vale a colmare tale lacuna motivazionale, posto
che in quel caso il ricorrente aveva chiarito quale fosse il principio
fondamentale della materia rispetto al quale la norma regionale andava a
sovrapporsi, e aveva concretamente individuato i rischi di elusione di tale
principio derivanti da tale sovrapposizione.
Dal che
l’inammissibilità delle censure formulate in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.
3.3.2.– Quanto invece
alla censura formulata in riferimento alla violazione dell’art. 117, terzo
comma, Cost., per violazione dei principi
fondamentali delle materie «protezione civile» e «governo del territorio», essa
– come anticipato – non è fondata.
Occorre invero
premettere che gli artt. 93, 94 e 94-bis t.u.
edilizia sono già stati ritenuti espressivi di principi fondamentali di quelle
materie (ex multis, sentenze n. 264 del
2019, n. 232
e n. 60 del 2017),
in particolare per ciò che concerne la necessità di dare il preavviso degli
interventi edilizi in zona sismica o, a seconda dei casi, di chiederne
l’autorizzazione preventiva all’amministrazione regionale competente.
Espressiva di un principio fondamentale è altresì la necessità per le Regioni –
posta dall’art. 94-bis t.u. edilizia, introdotto dal d.l. n. 32 del 2019, come convertito – di rispettare le
definizioni di interventi «rilevanti», «di minore rilevanza» o «privi di
rilevanza» contenute al comma 1 di tale disposizione. A ciò si aggiunge
l’obbligo per le Regioni, parimenti costitutivo di un principio fondamentale,
di adeguare le proprie elencazioni di detti interventi alle linee guida
ministeriali cui rinvia il successivo comma 2, consentendosi semplicemente alle
stesse Regioni di confermare, nelle more, le elencazioni vigenti.
Tuttavia, le
disposizioni regionali impugnate si limitano a introdurre norme di dettaglio,
che non contraddicono i principi fondamentali posti dalla legge statale, non
potendo essere considerato tale, in particolare, l’obbligo di presentare un
«doppio esemplare» (art. 93, comma 2, t.u. edilizia).
Né la mancata previsione, nella legge statale, della firma del costruttore sul
preavviso scritto di cui all’art. 93, comma 5, t.u.
edilizia può ragionevolmente essere intesa come un divieto, per la legge
regionale, di prevedere un tale adempimento.
Quanto poi all’omesso
riferimento, nelle disposizioni regionali, all’iscrizione all’albo del
professionista responsabile degli interventi, correttamente la Regione obietta
che il divieto di esercitare la professione in assenza di iscrizione all’albo è
comunque imposto da altre norme dell’ordinamento statale, certamente
applicabili anche ai fini della normativa impugnata.
4.– È poi impugnato
l’art. 34, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, il quale inserisce
nell’art. 145 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, che detta la disciplina
regionale della SCIA, in riferimento al successivo art. 167, come modificato
dall’appena esaminato art. 36.
Le censure del
Presidente del Consiglio dei ministri sono qui formulate meramente per relationem rispetto a quanto sostenuto nel ricorso a
proposito dell’art. 36 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019.
Esse vanno pertanto
risolte nel medesimo senso della inammissibilità in riferimento agli artt. 3 e
97 Cost., e della non fondatezza in riferimento
all’art. 117, comma terzo, Cost.
5.– Impugnato è altresì
l’art. 37, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che sostituisce
l’art. 168 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, rubricato «Procedimento per
il rilascio dell’autorizzazione e verifiche della struttura regionale»,
limitatamente ai soli commi 3 e 4 del nuovo art. 168.
5.1.– Il ricorrente
ritiene anche in questo caso che la disposizione si porrebbe «in
sovrapposizione e in contrasto» con la normativa dettata dal t.u. edilizia; ciò che determinerebbe in via principale la
violazione degli artt. 3 e 97 Cost., e in via
subordinata dell’art. 117, terzo comma, Cost., in
riferimento ai principi fondamentali delle materie «protezione civile» e
«governo del territorio».
Sotto quest’ultimo
profilo, il ricorrente osserva che il comma 3 dell’art. 168 della legge reg.
Toscana n. 65 del 2014, come modificato dalla disposizione impugnata,
stabilisce che l’autorizzazione relativa a interventi in zone sismiche di cui
al precedente art. 167 «è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta ed è
trasmessa al richiedente per via telematica». Tale disposizione risulterebbe in
contrasto con quanto stabilito dall’art. 94, comma 2, t.u.
edilizia, a tenore del quale, nel testo vigente al momento del ricorso,
«[l]’autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta, ed
entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento ad interventi finalizzati
all’installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, e viene comunicata al comune, subito dopo il
rilascio, per i provvedimenti di sua competenza».
Inoltre, il comma 4 del
novellato art. 168 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014 – stabilendo che
«[g]li adempimenti di cui al presente articolo sono prescritti anche per le
varianti comportanti mutamenti sostanziali alle strutture portanti che, nel
corso dei lavori, si intenda apportare al progetto originario» – si porrebbe in
sovrapposizione e in contrasto con l’art. 94-bis, comma 2, t.u.
edilizia.
5.2.– La Regione ritiene
che le censure siano infondate.
Anzitutto, quanto al
nuovo comma 3 dell’art. 168 citato, essa osserva che la disposizione regionale
impugnata nulla prevede quanto allo specifico procedimento relativo
all’installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultra larga,
dovendosi pertanto applicare la disposizione statale invocata nel ricorso.
Quanto al nuovo comma 4
dell’art. 168 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, la Regione eccepisce, da
un lato, che esso si riferisce alle «varianti comportanti mutamenti
sostanziali», mentre la norma statale invocata come parametro interposto
(l’art. 94-bis, comma 2, t.u. edilizia) si
riferirebbe alle varianti di carattere non sostanziale; e, dall’altro, che la
norma statale riconoscerebbe comunque alle Regioni la possibilità di confermare
le disposizioni vigenti sino all’emanazione delle future linee guida
disciplinate dalla stessa norma statale.
5.3.– Come riferito
dalla difesa regionale nella memoria depositata in prossimità dell’udienza,
nelle more del giudizio è entrata in vigore la legge della Regione Toscana 6
luglio 2020, n. 51 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019), la
quale, all’art. 76, comma 1, ha nuovamente modificato l’indicato art. 168.
In particolare, il
vigente art. 168, comma 3, della legge reg. Toscana n. 65 del 2014 oggi recita:
«[l]’autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta, ed
entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento ad interventi finalizzati
all’installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultra larga, ed
è trasmessa per via telematica al comune e al richiedente».
La difesa regionale ha
pertanto chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere con
riguardo al nuovo comma 3 dell’art. 168 della legge reg. Toscana n. 65 del
2014.
Quanto invece alla
censura relativa al nuovo comma 4 dell’art. 168 della legge reg. Toscana n. 65
del 2014, la difesa regionale ha osservato che la legittimità della
disposizione impugnata avrebbe trovato conferma nelle linee guida ministeriali
approvate nelle more del giudizio, le quali stabiliscono che «una variante si
può definire non sostanziale se interviene solo su singole parti o elementi
dell’opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il
comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad
esempio: il periodo fondamentale T1, il taglio alla base VR, le sollecitazioni
massime (M, N. T) sugli elementi strutturali». La disposizione impugnata, ad
avviso della Regione, sarebbe conforme a tale criterio delle linee guida.
5.4.– Le censure
formulate avverso l’art. 37 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, in
riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., sono
inammissibili, in ragione della loro assoluta genericità.
Sono invece fondate
quelle formulate in relazione all’art. 117, terzo comma, Cost.
in riferimento ai principi fondamentali nelle materie «protezione civile» e
«governo del territorio», espressi dagli artt. 94, comma 2, e 94-bis, comma 2, t.u. edilizia.
5.4.1.– Quanto al nuovo
comma 3 dell’art. 168 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, come modificato
dall’indicato art. 37, va infatti subito rilevato che lo ius
superveniens introdotto con la legge reg. Toscana n.
51 del 2020, pur avendo natura chiaramente satisfattiva delle censure del ricorrente,
non può condurre alla cessazione della materia del contendere. La difesa
regionale infatti, interpellata a tal proposito in udienza, non è stata in
grado di fornire elementi che facciano ritenere che la norma regionale
originariamente impugnata non abbia avuto nel frattempo applicazione.
Inoltre, la mancata
previsione – da parte della disposizione nella sua versione in questa sede
impugnata (poi spontaneamente modificata dalla Regione) – di un termine
differenziato, e più breve di quello ordinario, per gli interventi finalizzati
all’installazione di reti di comunicazioni elettronica a banda larga
(evidentemente in un’ottica di favor per questi
ultimi interventi, considerati strategici dal legislatore statale) si poneva,
in effetti, in contrasto con una disposizione statale – il comma 2 dell’art. 94
t.u. edilizia – costituente parte integrante del
principio fondamentale della necessaria autorizzazione preventiva per gli
interventi rilevanti in zona sismica, espresso dal comma 1 dello stesso art.
94. La normativa statale stabilisce infatti doveri procedimentali in capo
all’amministrazione regionale che rappresentano essi stessi il punto di
equilibrio di un bilanciamento tra tutti i molteplici interessi in gioco, che
non può essere modificato dal legislatore regionale.
5.4.2.– Quanto al nuovo
comma 4 dell’art. 168 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, l’esclusivo
riferimento compiuto dalla disciplina censurata ai mutamenti sostanziali
concernenti le «strutture portanti» degli edifici non risulta conforme ai
criteri, assai più articolati e complessi, indicati dall’art. 94-bis, comma 1, t.u. edilizia per distinguere tra interventi «rilevanti»,
«di minore rilevanza» e «privi di rilevanza».
Le linee guida
ministeriali nel frattempo adottate confermano, in effetti, che il criterio
rilevante per il legislatore statale non è semplicemente quello dell’attinenza
della variazione progettuale alle sole strutture portanti dell’opera, bensì
quello dell’incidenza su una molteplicità di ulteriori parametri rilevanti ai fini
della tutela dell’incolumità pubblica in caso di eventi sismici. Tali
parametri, lungi dall’essere stati introdotti per la prima volta dalle citate
linee guida ministeriali, ben potevano già desumersi dal combinato disposto dei
commi 1 e 2 dell’art. 94-bis t.u. edilizia.
Come già affermato in
un caso analogo da questa Corte, non sembra dunque esservi «coincidenza fra il
criterio di differenziazione degli interventi adottato dal legislatore statale,
che si fonda sull’idoneità degli stessi ad arrecare nocumento all’incolumità
pubblica, e quello adottato dal legislatore regionale, basato sull’incidenza
del progetto sugli elementi strutturali della costruzione» (sentenza n. 264 del
2019).
Pertanto, se è vero –
come osservato dalla difesa regionale – che l’art. 94-bis, comma 2, t.u. edilizia autorizzava le Regioni a «confermare le
disposizioni vigenti» nelle more dell’adozione delle linee guida ministeriali,
è anche vero che tale clausola non può essere intesa come legittimante le
Regioni ad adottare normative incompatibili con i principi fondamentali
desumibili dallo stesso art. 94-bis a tutela della sicurezza pubblica in caso
di eventi sismici, come – segnatamente – la dispensa dall’obbligo di
autorizzazione di tutte indistintamente le varianti non comportanti mutamenti
alle strutture portanti degli edifici.
6.– È poi impugnato
l’art. 38, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che sostituisce
l’art. 169 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, rubricato «Deposito dei
progetti relativi ad interventi di minore rilevanza», limitatamente ai commi 1,
2, lettera a), 4 e 5 di tale nuovo art. 169.
6.1.– Il ricorrente
ritiene, anche in questo caso, che la disposizione si porrebbe «in sovrapposizione
e in contrasto» con la normativa dettata dal t.u.
edilizia; ciò che determinerebbe in via principale la violazione degli artt. 3
e 97 Cost., e in via subordinata dell’art. 117, terzo
comma, Cost. in riferimento ai principi fondamentali
delle materie «protezione civile» e «governo del territorio».
Sotto quest’ultimo
profilo, l’Avvocatura generale dello Stato osserva che la nuova disposizione ha
una formulazione sostanzialmente identica a quella di cui all’art. 167 della
legge reg. Toscana n. 65 del 2014, come novellato dal già esaminato art. 36
della legge regionale impugnata, esponendosi così alle medesime censure di
illegittimità costituzionale.
6.2.– La difesa
regionale eccepisce l’inammissibilità di tutte le censure perché generiche e
prive di requisiti minimi di chiarezza e completezza, sì da risultare
incomprensibile. Nel merito, sostiene la loro infondatezza, non sussistendo
alcun contrasto con la normativa statale invocata in relazione alle doglianze
relative al già esaminato art. 36 della legge regionale impugnata.
6.3.– L’eccezione di
inammissibilità formulata dalla difesa regionale è fondata in relazione a tutti
i parametri invocati, non avendo il ricorso indicato in alcun modo sotto quali
specifici profili la disposizione impugnata risulti contrastare con le norme
del t.u. edilizia, qui invocate meramente per relationem a sostegno della richiamata censura relativa al
menzionato art. 36.
7.– Il Presidente del
Consiglio dei ministri impugna, poi l’art. 34, comma 2, della legge reg.
Toscana n. 69 del 2019, che, nel novellare l’art. 145 della legge reg. Toscana
n. 65 del 2014, vi aggiunge un comma 2-bis, il quale richiama il successivo
art. 169, come modificato dall’appena esaminato art. 38 della stessa legge reg.
Toscana n. 69 del 2019. Nell’effettuare tale richiamo, la disposizione si
esporrebbe, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, alle medesime censure
formulate nei confronti dell’art. 38.
Dal momento che, come
appena chiarito, le censure formulate nei confronti dell’art. 38 devono ritenersi
inammissibili, la dichiarazione di inammissibilità non può che estendersi anche
alle censure – meramente ancillari – formulate nei confronti dell’art 34, comma
2, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019 ora all’esame.
8.– È poi impugnato
l’art. 39, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che sostituisce
l’art. 170 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, dedicato alle modalità di
svolgimento delle verifiche da parte della struttura regionale relativamente ai
progetti soggetti a deposito per gli interventi di «minore rilevanza» di cui
all’art. 94-bis, comma 1, lettera b), t.u. edilizia.
8.1.– Secondo la difesa
statale, tale disposizione risulterebbe «in sovrapposizione e in contrasto» con
l’art. 94-bis t.u. edilizia, e in particolare con il
suo comma 2, violando così gli artt. 3, 97 e – in via subordinata – 117, terzo
comma, Cost.
8.2.– La Regione
eccepisce l’inammissibilità delle censure per genericità e difetto di
chiarezza. Nel merito, esse sarebbero comunque infondate, non risultando alcun
contrasto tra la disposizione regionale e il parametro interposto invocato.
8.3.– Le censure sono
inammissibili per difetto assoluto di motivazione, non avendo il ricorso
chiarito in alcun modo in che cosa consista il lamentato contrasto tra la
disposizione regionale – che disciplina un procedimento – e la norma statale
invocata quale parametro interposto, che fissa i criteri sostanziali per la
definizione degli interventi «di minore rilevanza».
9.– È impugnato,
ancora, l’art. 40, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che
introduce un nuovo art. 170-bis nella legge reg. Toscana n. 65 del 2014.
In particolare, oggetto
di censure è anzitutto il comma 1 di tale art. 170-bis, che disciplina il
procedimento attraverso il quale la Regione dovrà individuare, sentito il
Comitato tecnico scientifico per il rischio sismico di cui all’art. 3-bis della
legge della Regione Toscana 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di
prevenzione e riduzione del rischio sismico), gli «interventi strutturali privi
di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità di cui all’art. 94-bis,
comma 1, lettera c), t.u. edilizia, così come
«elencati dal regolamento di cui all’art. 181» della legge reg. Toscana n. 65
del 2014.
In secondo luogo, il
comma 5 dell’art. 170-bis della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, come
introdotto dalla disposizione impugnata, dispone che «[i] progetti al comma 1
non sono assoggettati a controllo».
9.1.– Secondo il
Presidente del Consiglio dei ministri, il comma 1 dell’art. 170-bis della legge
reg. Toscana n. 65 del 2014 si porrebbe «in sovrapposizione e in contrasto» con
l’art. 94-bis, comma 2, t.u. edilizia, mentre il
comma 5 della medesima disposizione sarebbe incompatibile con l’art. 94-bis,
comma 5, t.u. edilizia, il quale prevede che anche
per gli interventi indicati come «di minore rilevanza» ovvero «privi di
rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità «le regioni possono istituire
controlli anche con modalità a campione». Ciò determinerebbe il contrasto della
disposizione impugnata con gli artt. 3 e 97 Cost.
nonché, in via subordinata, con l’art. 117, terzo comma, Cost.
in relazione alle materie «protezione civile» e «governo del territorio».
9.2.– Secondo la difesa
regionale, il comma 1 sarebbe invece conforme alla legislazione statale, dal
momento che il regolamento di cui all’art. 181 della legge reg. Toscana n. 65
del 2014 – cui la disposizione impugnata rinvia – sarebbe comunque emanato in
conformità con le linee guida nazionali.
Quanto al comma 5,
neppure sussisterebbe alcun contrasto, dal momento che l’art. 94-bis, comma 5, t.u. edilizia dispone che le Regioni «possono» istituire
controlli anche a campioni, ma non sarebbero tenute a farlo: si tratterebbe
dunque di «una facoltà che rende legittima anche l’esclusione del controllo
stesso».
9.3.– Nelle more del
giudizio, come sottolineato dalla difesa regionale nella memoria depositata in
prossimità dell’udienza, l’art. 77, comma 1, della legge reg. Toscana n. 51 del
2020 ha modificato l’art. 181 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014.
L’indicato art. 181,
come già modificato dall’art. 45 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019
(oggetto di separata censura: infra, punto 12), disciplina i «regolamenti
aventi ad oggetto le modalità di effettuazione e svolgimento dei compiti di
vigilanza e di verifica sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni»
interessati dalla normativa antisismica. Le modifiche apportate alla
disposizione ad opera dello ius superveniens
– rappresentato dall’art. 77 della citata legge reg. Toscana n. 51 del 2020 –
indicano ora espressamente che i regolamenti ivi disciplinati sono tenuti a
individuare sia le varianti non sostanziali ai progetti già autorizzati e
depositati, ai sensi dell’art. 170-ter, sia – per ciò che rileva rispetto alla
censura ora all’esame – gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della
pubblica incolumità di cui all’art. 170-bis «nel rispetto delle linee guida
emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’art.
94-bis, comma 2», t.u. edilizia.
Lo ius
superveniens dunque, richiamando espressamente le
linee guida previste dall’art. 94-bis, comma 2, t.u.
edilizia – a loro volta adottate d’intesa con la Conferenza unificata Stato e
Regioni – quale criterio cui i regolamenti regionali in materia debbono
attenersi, ha evidente carattere satisfattivo rispetto alle censure statali.
Dal momento che la
difesa regionale ha affermato in udienza che i regolamenti previsti dall’art.
181 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, nella versione in origine
modificata dalla legge regionale impugnata, non sono stati mai adottati, e che
la difesa statale non ha contestato tale affermazione, deve concludersi che la
versione impugnata dell’art. 181, ora modificata dalla Regione in senso
satisfattivo per lo Stato, non ha mai trovato applicazione.
Va dunque dichiarata la
cessazione della materia del contendere relativamente alle censure concernenti
l’art. 40 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, nella parte in cui introduce
il comma 1 dell’art. 170-bis della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, impugnato
dal Presidente del Consiglio dei ministri esclusivamente in quanto richiamante
l’art. 181 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, che è ora certamente
conforme alle previsioni della legge statale.
9.4.– Quanto invece
alle censure concernenti l’art. 40, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del
2019, nella parte in cui introduce il comma 5 dell’art. 170-bis della legge
reg. Toscana n. 65 del 2014, debbono essere dichiarate inammissibili quelle
formulate in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., in
ragione della loro assoluta genericità; mentre è fondata quella formulata in
riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. in
relazione all’art. 94-bis, comma 5, t.u. edilizia.
È vero, infatti, che
tale disposizione statale – assunta qui come parametro interposto espressivo di
un principio fondamentale nella materia «governo del territorio» – stabilisce
soltanto che le Regioni «possono» istituire controlli, anche con modalità a
campione, rispetto agli interventi «di minore rilevanza» e «privi di rilevanza»
per la pubblica incolumità. Tuttavia, la radicale previsione, da parte della
disposizione regionale impugnata, che i progetti relativi agli interventi
strutturali privi di rilevanza per la pubblica incolumità «non sono
assoggettati a controllo» finisce per escludere a priori qualsiasi possibilità
di verifica da parte dell’amministrazione della conformità degli interventi al
progetto e – quindi – per offrire carta bianca al privato che intenda
illegittimamente discostarsene, mentre la disposizione statale è
ragionevolmente da intendersi come autorizzativa di forme di controllo
regionale semplicemente a campione, ferma restando la doverosità – in linea di
principio – dei controlli medesimi.
10.– È poi impugnato
l’art. 41, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che introduce
l’art. 170-ter (rubricato «Varianti non sostanziali al progetto, realizzate in
corso d’opera») nella legge reg. Toscana n. 65 del 2014.
10.1.– Anche qui il
Presidente del Consiglio dei ministri si limita ad affermare che tale
disposizione si porrebbe «in sovrapposizione e in contrasto» con l’art. 94-bis,
comma 2, t.u. edilizia, e violerebbe pertanto gli
artt. 3, 97 e – in via subordinata – 117, terzo comma, Cost.
10.2.– La difesa
regionale ritiene infondate tali censure, negando che sussista alcuna
violazione della disciplina statale.
10.3.– Dal momento che
l’unico plausibile motivo di contrasto tra la disposizione impugnata e quella
individuata come parametro interposto dalla difesa statale consiste nel rinvio,
operato dal nuovo art. 170-ter della legge reg. Toscana n. 65 del 2014,
all’art. 181 della medesima legge regionale, come modificato dall’art. 45 della
legge reg. Toscana n. 69 del 2019 (oggetto quest’ultimo di distinte censure:
infra, punto 12), anche in questo caso – non essendo stato emanato nelle more
alcun regolamento regionale in attuazione dell’art. 181, che dunque non ha
trovato attuazione nella formulazione in questa sede impugnata – si deve
ritenere che la modifica dello stesso art. 181 di cui si è detto poc’anzi abbia
effetto satisfattivo rispetto alle pretese del ricorrente, e che debba pertanto
essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per le medesime
ragioni già evidenziate a proposito dei profili di censura concernenti l’art.
40 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019 (supra,
punto 9.3).
11.– Il Presidente del
Consiglio dei ministri impugna poi l’art. 44, comma 1, della legge reg. Toscana
n. 69 del 2019, che sostituisce l’art. 174 della legge reg. Toscana n. 65 del
2014, che disciplina la realizzazione dei lavori rispetto a opere e costruzioni
in zone soggette a rischio sismico. In particolare, oggetto delle censure sono
i commi 4 e 5 del nuovo art. 174.
Il comma 4 del nuovo
art. 174 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014 dispone: «[a] struttura
ultimata e, comunque, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, il
direttore dei lavori trasmette allo sportello unico la relazione di cui
all’art. 65 del D.P.R. 380/2001, fermo restando quanto previsto dall’art.
170-bis per gli interventi privi di rilevanza».
Il comma 5 della
medesima disposizione, dal canto suo, prevede: «[l]a relazione di cui al comma
4 è trasmessa allo sportello unico, unitamente ai certificati sui materiali di
cui all’art. 65 del D.P.R. 380/2011 e al giornale dei lavori strutturali».
11.1.– Secondo il
ricorrente, la disciplina degli indicati due commi, come sostituita dall’art.
44 impugnato, si porrebbe «in sovrapposizione e in contrasto» con l’art. 65,
comma 6, t.u. edilizia, e violerebbe dunque gli artt.
3, 97 e – in via subordinata – 117, terzo comma, Cost.
11.2.– Secondo la
difesa regionale, le censure sarebbero inammissibili in quanto generiche e
prive della necessaria chiarezza. Nel merito, esse sarebbero infondate, in
ragione dell’espresso richiamo contenuto nelle medesime alla disciplina di cui
all’art. 65 t.u. edilizia.
11.3.– Le censure
formulate in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.
devono essere dichiarate inammissibili in ragione della loro assoluta
genericità.
Sono invece fondate le censure
formulate a proposito dei nuovi commi 4 e 5 dell’art. 174 della legge reg.
Toscana n. 65 del 2014, come sostituito dall’art. 44 della legge impugnata, in
riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.
Il nuovo comma 4 del
menzionato art. 174, disponendo l’obbligo di trasmissione da parte del
direttore dei lavori della sola «relazione di cui all’art. 65 del D.P.R.
380/2011», omette di precisare che l’obbligo si deve estendere anche ai
documenti e informazioni che l’art. 65, comma 6, t.u.
edilizia elenca alle lettere da a) a c), disponendo il loro deposito quali
allegati alla relazione stessa. Tale omissione non è sanata dal successivo
comma 5 dello stesso art. 174, che – menzionando espressamente i soli
«certificati sui materiali di cui all’art. 65 del D.P.R. 380/2011» e il
«giornale dei lavori strutturali» – fornisce anzi un’indicazione incompleta
della documentazione da trasmettere allo sportello unico, e comunque non
esattamente coincidente con quella prescritta dalla norma statale, la quale
deve ritenersi enunciare – in parte qua – principi fondamentali nella materia
della protezione civile, in ragione della funzionalità delle prescrizioni in
parola alla tutela dell’incolumità pubblica, che potrebbe risultare compromessa
dall’impiego di determinate tecniche e materiali edilizi, e che deve essere
garantita in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale (ex multis, sentenza n. 232 del
2017).
12.– È poi impugnato
l’art. 45, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che sostituisce il
già citato art. 181 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014 – limitatamente
alla nuova formulazione del comma 2, lettere d), e), f), g) e i) –, che
disciplina i regolamenti regionali aventi ad oggetto le modalità di
effettuazione e svolgimento dei compiti di vigilanza e verifica sulla
realizzazione delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio
sismico.
Come più volte
rilevato, la ragione essenziale di tale impugnazione appare essere il mancato
richiamo, da parte della disposizione impugnata, delle linee guida emanate dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza
unificata Stato e Regioni, di cui all’art. 94-bis, comma 2, t.u.
edilizia.
Il testo dell’art. 181
della legge reg. Toscana n. 65 del 2014 è stato, tuttavia, nuovamente emendato
dalla legge reg. Toscana n. 51 del 2020, che contiene ora l’espressa
indicazione del necessario rispetto, da parte dell’emanando
regolamento regionale, delle indicazioni contenute nelle linee guida medesime.
Tale ius superveniens ha
certamente carattere satisfattivo delle doglianze statali; di talché, non
essendo stato emanato nelle more alcun regolamento regionale in attuazione
dell’art. 181, e non avendo dunque la disposizione regionale trovato attuazione
nella formulazione in questa sede impugnata (supra,
punto 9.3), deve essere dichiarata cessata la materia del contendere anche
relativamente alle censure in esame.
13.– Impugnato è anche
l’art. 73 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, il quale, al comma 1, detta
una disciplina transitoria per le istanze di autorizzazione per l’inizio lavori
nelle zone sismiche e di quelle di preavviso per l’inizio dei lavori nelle zone
a bassa sismicità, stabilendo che a tali istanze, presentate prima dell’entrata
in vigore del d.l. n. 32 del 2019, come convertito,
«continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento della
presentazione dell’istanza», chiarendo altresì che «[i] relativi procedimenti
sono conclusi secondo tali disposizioni».
13.1.– Secondo la
difesa statale, la norma impugnata si porrebbe «in sovrapposizione e in
contrasto» con l’art. 94-bis, commi 1 e 2, t.u.
edilizia, con conseguente violazione degli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost.
13.2.– Secondo la
difesa regionale, le censure sarebbero inammissibili in quanto generiche e
prive dei requisiti minimi di chiarezza; e comunque infondate nel merito, non
sussistendo alcuna disposizione di principio nell’art. 94-bis t.u. edilizia che vieti previsioni come quella censurata,
la quale si limiterebbe a disciplinare procedimenti gestiti dagli uffici
regionali, «dando certezza alle situazioni giuridiche sorte e pendenti e
all’affidamento dei soggetti interessati che hanno presentato l’istanza».
13.3.– Le censure
formulate in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. sono
inammissibili in ragione della loro assoluta genericità.
Pur a fronte della
laconicità del ricorso statale, deve invece ritenersi fondata la censura
formulata in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.
La norma regionale, in
sostanza, regola l’applicabilità della nuova disciplina statale agli interventi
in zona sismica di cui all’art. 94-bis t.u. edilizia,
distinguendo i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del d.l. n. 32 del 2019 da quelli ancora da avviare, stabilendo
che per i primi valgono le disposizioni regionali previgenti, attuative della
disciplina del t.u. edilizia previgente. In questo
modo, il legislatore regionale toscano ha preteso di graduare, sia pur
indirettamente, l’immediata entrata in vigore di norme statali contenenti
(nuovi) principi fondamentali delle materie «protezione civile» e «governo del
territorio», ricorrendo all’inserimento di norme intertemporali che il
legislatore statale ha scelto di non inserire.
Una tale facoltà di
graduazione dell’immediata vigenza di norme statali contenenti principi
fondamentali in materie di competenza concorrente – peraltro in difformità dal
principio generale tempus regit
actum, che impone alle pubbliche amministrazioni di
tener conto, ai fini dell’adozione del provvedimento finale, anche delle norme
sopravvenute nel corso del procedimento – esorbita evidentemente dalle
competenze regionali.
14.– Il Presidente del
Consiglio dei Ministri impugna poi l’art. 46, comma 1, della legge reg. Toscana
n. 69 del 2019, che sostituisce il comma 2 dell’art. 182 della legge reg.
Toscana n. 65 del 2014, il quale disciplina la procedura per l’accertamento di
conformità in sanatoria per interventi in zone sismiche, rinviando, mediante il
richiamo al precedente comma 1, alla disciplina generale dell’accertamento di
conformità di cui all’art. 209 della stessa legge regionale.
14.1.– Secondo il
ricorrente, la disposizione si porrebbe in contrasto con l’art. 117, terzo
comma, Cost. in relazione alla materia «governo del
territorio». Essa infatti, lungi dall’adeguare la normativa regionale a quella
statale, come indicato nella rubrica, sembrerebbe in realtà «introdurre un
titolo in sanatoria non contemplato dalla legislazione statale», dal momento
che la SCIA in sanatoria non sarebbe ammissibile nelle ipotesi di cui all’art.
23, comma 1, t.u. edilizia, stante il disposto di cui
all’art. 36, comma 1, che prevede, per tali ipotesi, il permesso di costruire
in sanatoria, mentre sarebbe ammessa nei soli casi previsti dall’art. 37 del
medesimo testo unico.
Il ricorrente aggiunge
che la disposizione censurata contrasterebbe con «il principio della "doppia
conformità” dal momento che la disciplina regionale non sembra prevedere il
rispetto anche della normativa sismica sia al momento della realizzazione
dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda».
14.2.– La difesa
regionale ritiene infondate tali censure.
La norma impugnata non
avrebbe introdotto un titolo edilizio in sanatoria non contemplato dalla legge
statale, come sostenuto dal ricorrente, posto che la SCIA in sanatoria è
espressamente prevista dall’art. 37 t.u. edilizia sia
per le opere compiute (comma 4), sia per quelle in corso di esecuzione (comma
5). La stessa SCIA in sanatoria sarebbe, poi, contemplata nella Tabella A
allegata al già citato d.lgs. n. 222 del 2016, al punto n. 41 della Sezione II
– Edilizia. L’istituto in questione troverebbe, poi, conferma nella prassi
giurisprudenziale (è citata Consiglio Stato, sezione quinta, sentenza 31 marzo
2014, n. 1534).
Né potrebbe sostenersi
che la disciplina regionale impugnata sia contraria al principio della "doppia
conformità”. L’art. 182, comma 1, della legge reg. Toscana n. 65 del 2014
farebbe infatti riferimento all’art. 209 della stessa legge regionale, in cui
il duplice accertamento di conformità sarebbe preteso per tutti gli interventi,
compresi quelli in zone sismiche.
14.3.– La censura è
fondata, per l’assorbente ragione del contrasto della disposizione impugnata
con il principio della "doppia conformità” degli interventi oggetto di SCIA in
sanatoria.
Questa Corte ha già
avuto occasione di precisare che la regola della doppia conformità vale anche
per la normativa antisismica, costituendo, per gli interventi in zona sismica,
un principio fondamentale delle materie «governo del territorio» e «protezione
civile» (sentenza
n. 101 del 2013, nonché – con riferimento alla portata generale del
principio nella materia del governo del territorio – sentenza n. 290 del
2019).
Nel caso ora in esame,
l’art. 46 sostituisce il comma 2 dell’art. 182 della legge reg. Toscana n. 65
del 2014, dettando la seguente disposizione: «[n]ei casi di cui al comma 1, la
struttura regionale competente rilascia l’autorizzazione in sanatoria oppure
l’attestato di avvenuto deposito in sanatoria entro sessanta giorni dalla data
di trasmissione della relativa istanza. Oltre che al soggetto interessato, la
struttura regionale competente trasmette tali atti al comune ai fini del
rilascio dei titoli in sanatoria o ai fini delle verifiche di propria
competenza nel caso di SCIA in sanatoria, fermo restando quanto previsto al
comma 3».
Il comma 1 dell’art.
182, cui la disposizione impugnata rinvia, dopo aver richiamato la disciplina
generale sull’accertamento di conformità operato ai sensi dell’art. 209 della
legge reg. Toscana n. 65 del 2014, chiarisce che gli interventi in zone
sismiche realizzati in assenza di autorizzazione e per i quali l’interessato
formuli richiesta di autorizzazione in sanatoria ovvero istanza di deposito in
sanatoria devono «risultare conformi alla normativa tecnica», ossia alla
normativa antisismica, senza espressamente stabilire anche in riferimento a
tale normativa la necessità della cosiddetta "doppia conformità”, tanto al
momento della realizzazione dell’intervento, quanto a quello della
presentazione della domanda.
Dal combinato disposto
dei commi 1 e 2 dell’art. 182 deriva dunque una situazione di incertezza, per
il destinatario della norma, se la conformità alla normativa tecnica debba
intendersi quale "doppia conformità”, come inderogabilmente richiesto dalla
legislazione statale, ovvero quale mera conformità al momento della
presentazione della domanda. Tale incertezza non può ritenersi eliminata, come
sostiene la difesa regionale, dalla norma generale di cui all’art. 209 della
legge reg. Toscana n. 65 del 2014, che prevede espressamente la doppia
conformità, costituendo la disposizione di cui all’art. 182 lex
specialis rispetto al successivo art. 209.
Ne consegue
l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., della disposizione impugnata.
15.– È poi impugnato
l’art. 51, comma 6, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che inserisce la
lettera b-bis) nell’art. 196, comma 8, della legge reg. Toscana n. 65 del 2014.
Il menzionato art. 196
disciplina le conseguenze sanzionatorie degli interventi eseguiti in assenza di
permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. Il suo
comma 8 stabilisce che non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti
commi 3, 4 e 5 (relativi, in particolare, alla sanzione dell’acquisizione
gratuita al patrimonio del comune del bene e dell’area di sedime interessati
dall’abuso, nel caso di mancata demolizione e mancato ripristino dello stato
dei luoghi nel termine di novanta giorni dalla relativa ingiunzione da parte
del proprietario e del responsabile dell’abuso) in una serie di ipotesi tra le
quali figura oggi, in seguito all’inserimento della nuova lettera b-bis),
quella dei «mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso di
immobili, non accompagnati dall’esecuzione di opere edilizie, ove ricadenti
all’interno delle zone omogenee "A” di cui al D. M. 1444/1968 o ad esse
assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica».
15.1.– Secondo il
Presidente del Consiglio dei ministri, la nuova previsione si porrebbe in
contrasto con l’art. 31 t.u. edilizia, che
stabilirebbe principi fondamentali in materia di governo del territorio,
risultando così incompatibile con l’art. 117, terzo comma, Cost.
15.2.– Secondo la
difesa regionale, la doglianza sarebbe infondata, non sussistendo alcun
contrasto con l’art. 31 t.u. edilizia: la
disposizione regionale, anzi, attuerebbe i principi fissati dalla legislazione
statale in relazione ai mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione
d’uso degli immobili nei centri storici, quando tali mutamenti non siano accompagnati
da opere. Non essendovi opere realizzate, infatti, non vi sarebbe alcunché da
demolire, ma un mero uso abusivo, che può essere semplicemente oggetto di un
ordine di cessazione, secondo quanto previsto dal nuovo comma 2-bis dell’art.
196 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, parimenti introdotto dalla legge
reg. Toscana n. 69 del 2019, ma non impugnato dal Presidente del Consiglio dei
ministri.
15.3.– La censura non è
fondata.
L’art. 31 t.u. edilizia, invocato nel ricorso quale parametro interposto,
si riferisce infatti soltanto a interventi eseguiti in assenza di permesso di
costruire, o in totale difformità rispetto ad esso, che comportano la
realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso da quello oggetto
del permesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel
progetto che dia vita a un organismo edilizio (o parte di esso) autonomamente
utilizzabile: ipotesi ben distinte da quelle della mera modificazione dell’uso
senza opere edilizie di un’unità immobiliare, cui si riferisce la disposizione
regionale impugnata.
Non sussiste dunque
alcun contrasto tra quest’ultima e l’invocato parametro interposto.
16.– Sono poi
congiuntamente impugnati l’art. 53, comma 3, e 54, comma 1, della legge reg.
Toscana n. 69 del 2019.
Il primo inserisce il
comma 6-bis nell’art. 200 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, che detta la
disciplina sanzionatoria per gli interventi compiuti in assenza di SCIA o in
difformità da essa. Il nuovo comma 6-bis dispone, in particolare, che nel caso
di mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso eseguiti senza
opere edilizie, «in assenza o in difformità dalla SCIA e in difformità dalle
norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti della pianificazione
urbanistica comunali, oppure della disciplina di cui all’articolo 98, il comune
ordina la cessazione dell’utilizzazione difforme dell’immobile, disponendo che
questa avvenga entro il termine massimo di sei mesi».
La seconda disposizione
impugnata inserisce invece il comma 2-bis nell’art. 201 della legge reg.
Toscana n. 65 del 2014, che disciplina gli interventi di attività edilizia
libera realizzati in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni
degli strumenti urbanistici dei Comuni. Il nuovo comma 2-bis stabilisce, in
particolare, che «[n]el caso dei mutamenti della
destinazione d’uso di immobili, o di loro parti, eseguiti all’interno della
stessa categoria funzionale, in assenza di opere edilizie, in difformità dalle
norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti della pianificazione
urbanistica comunali, oppure dalla disciplina di cui all’art. 98, il comune
ordina la cessazione dell’utilizzazione difforme dell’immobile, disponendo che
questa avvenga entro il termine massimo di sei mesi».
16.1.– Secondo il
Presidente del Consiglio dei ministri, le due disposizioni si porrebbero in
contrasto con la già esaminata norma di principio nella materia «governo del
territorio» di cui all’art. 31, comma 2, t.u.
edilizia, che dispone l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune del bene
e dell’area di sedime, nel caso in cui il responsabile dell’abuso non provveda
alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta
giorni dall’ingiunzione.
16.2.– Secondo la
difesa regionale, le censure sarebbero infondate, dal momento che le
disposizioni impugnate sarebbero in realtà conformi alla disciplina dettata
dall’art. 37 t.u. edilizia, che non prevede
l’acquisizione del bene e dell’area di sedime al patrimonio del comune per gli
interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA.
16.3.– Le censure non
sono fondate, in ragione dell’insussistenza di alcun contrasto tra le
disposizioni impugnate e il parametro interposto invocato dalla difesa statale
(l’art. 31 t.u. edilizia), per le medesime ragioni
già illustrate a proposito della questione relativa all’art. 51, comma 6, della
legge reg. Toscana n. 69 del 2019 (supra, punto
15.3.).
17.– È poi impugnato
l’art. 66, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che inserisce il
comma 2-bis nell’art. 2 della legge della Regione Toscana 8 febbraio 2015, n. 5
(Norme per il recupero abitativo dei sottotetti), con specifico riferimento
all’ipotesi di cui alla lettera b) della nuova disposizione.
Il nuovo comma 2-bis
dispone che «[q]ualora consentita dagli strumenti
urbanistici comunali, la destinazione d’uso residenziale può essere conseguita
anche contestualmente alla realizzazione degli interventi di cui alla presente
legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 3, comma 4 bis. In tal caso
gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono soggetti: a) a permesso
di costruire ai sensi dall’articolo 134, comma 1, lettera e bis), della L. R.
65/2014, fermo restando quanto disposto dall’articolo 134, comma 2-bis, della
medesima legge regionale, ove ricadenti all’interno delle zone omogenee "A” di
cui al D. M. 1444/1968 lavori pubblici o ad esse assimilate dagli strumenti
comunali di pianificazione urbanistica; b) a segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a)».
17.1.– Secondo il
Presidente del Consiglio dei ministri, la prima disposizione contrasterebbe con
«il combinato disposto dell’art. 10, comma 1, lettera c), dell’art. 23, comma
1, lettera a), e dell’art. 22, comma 1, lettera c)», t.u.
edilizia, in violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.,
in relazione alla materia «governo del territorio». Ciò in quanto gli
interventi diretti al recupero dei sottotetti sarebbero inquadrabili nella
categoria degli interventi di ristrutturazione edilizia.
17.2.– Secondo la
difesa regionale, la censura sarebbe infondata. Gli interventi di recupero dei
sottotetti rientrerebbero tra gli interventi di ristrutturazione cosiddetta
"leggera”, assoggettabili alla SCIA "ordinaria” di cui all’art. 22 t.u. edilizia, che comprenderebbe «quelle attività edilizie
di ristrutturazione che non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto
a vincolo ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004». La legge
reg. Toscana n. 5 del 2010 avrebbe pertanto disciplinato gli interventi
ammissibili per il recupero dei sottotetti in modo da ritenerli riconducibili
alla ristrutturazione edilizia "leggera” di cui all’art. 135, comma 2, lettera
d), della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, come confermato dalla previsione
che non è ammessa modifica della sagoma (art. 1, comma 2, della legge reg.
Toscana n. 5 del 2010), né alcuna modificazione delle altezze di colmo e di
gronda delle superfici o delle linee di pendenza delle falde, né, infine, alcun
aumento delle unità immobiliari esistenti (art. 3, comma 3 e 4, della legge
reg. Toscana n. 5 del 2010). Proprio per tali ragioni, questi interventi
sarebbero stati già soggetti a mera SCIA "ordinaria” (art. 2, comma 2, della
legge reg. Toscana n. 5 del 2010).
17.3.– La censura non è
fondata.
La norma regionale
impugnata, in sostanza, consente che, per il tramite degli interventi di
recupero abitativo dei sottotetti e contestualmente a tali interventi, si possa
far transitare – mediante SCIA "ordinaria” – l’unità immobiliare (cui il sottotetto
accede) alla categoria funzionale «residenziale». La stessa norma regionale
precisa che ciò non può avvenire nei centri storici, per i quali essa impone il
permesso di costruire o la "super SCIA”, secondo quanto stabilito dal t.u. edilizia.
Ora, l’art. 10, comma
2, t.u. edilizia consente alle Regioni di stabilire
«con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche,
dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire
o a segnalazione certificata di inizio attività»; e ciò fermo il vincolo,
stabilito dall’art. 10, comma 1, t.u. edilizia, della
necessità del permesso (tra l’altro) per i mutamenti di destinazione d’uso nei
centri storici (permesso eventualmente sostituibile con la "super SCIA”, ex
art. 23, comma 01, lettera a, dello stesso testo unico).
La Regione ha fatto uso
di tale facoltà. La norma regionale impugnata, dopo aver richiesto il permesso
o la "super SCIA” per gli interventi di recupero dei sottotetti da cui possa
originare il mutamento di destinazione d’uso per immobili siti nei centri
storici, ha stabilito che per gli immobili esterni ai centri storici è
sufficiente la SCIA "ordinaria”. Il che, in assenza di alterazioni
dell’edificio originario tali da costituire interventi di ristrutturazione
"pesante”, non appare in contrasto con alcun principio fondamentale stabilito
dal t.u. edilizia.
18.– Il Presidente del
Consiglio dei ministri impugna, infine, l’art. 67, comma 2, della legge reg.
Toscana n. 69 del 2019, che introduce il comma 4-bis dell’art. 3 della legge
reg. Toscana n. 5 del 2010, il quale dispone che «[l]e superfici dei locali
sottotetto derivanti dagli interventi di recupero di cui alla presente legge
non sono computate ai fini del rispetto delle superfici minime e dei requisiti igienico-sanitari
fissati dalla normativa vigente per le unità immobiliari residenziali».
18.1.– Secondo il
ricorrente, la disposizione impugnata si porrebbe «in contrasto con il
parametro interposto rappresentato dal decreto ministeriale 5 luglio 1975, recante
"Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente
all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali
d’abitazione”», e, in particolare, con i suoi artt. 2 e 3. Tale contrasto
determinerebbe la violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. e dell’art. 32 Cost.
nonché, in via subordinata, dell’art. 117, terzo comma, Cost.,
in relazione alle materie «governo del territorio» e «tutela della salute».
18.2.– Secondo la
difesa regionale, le censure sarebbero infondate, in quanto frutto di un
fraintendimento sulla lettura della disposizione impugnata. Sarebbe infatti
erronea l’interpretazione del ricorrente, per cui tale disposizione sarebbe
diretta a derogare alle superfici minime e ai requisiti igienico sanitari
fissati per le unità immobiliari residenziali in caso di recupero dei
sottotetti. Dal tenore della disposizione impugnata si evincerebbe invece che
le «superfici dei sottotetti derivanti dagli interventi di recupero non sono
computate ai fini del rispetto delle superfici minime e dei requisiti
igienico-sanitari fissati dalla normativa vigente per le unità immobiliari
residenziali». Ciò significherebbe «che le superfici minime e i requisiti
igienico-sanitari devono già essere presenti negli immobili interessati dagli
interventi di recupero dei sottotetti, i quali, diversamente, non sarebbero
ammissibili per le destinazioni residenziali». La corretta lettura della norma
regionale in questione la renderebbe, pertanto, pienamente legittima.
18.3.– Ad avviso di
questa Corte, le censure in esame sono inammissibili, in quanto del tutto
oscure nel loro significato. In effetti, dalla disposizione impugnata si evince
inequivocabilmente che i requisiti minimi di superficie posti dalla normativa
regolamentare del d.m. del 5 luglio 1975 devono
preesistere all’intervento di recupero, senza che l’apporto di superficie
scaturente dall’intervento stesso comporti l’acquisizione dell’abitabilità
delle unità immobiliari cui accedono, qualora tale abitabilità fosse
originariamente assente. Di talché non è dato comprendere quali siano i profili
di incompatibilità con il principio di ragionevolezza, con la tutela della
salute ovvero con i principi fondamentali in materia di governo del territorio
lamentati dalla difesa statale.
19.– In conclusione:
– quanto alle questioni
promosse nei confronti dell’art. 30, commi 1, 4 e 5, della legge reg. Toscana
n. 69 del 2019, che introducono rispettivamente la lettera e-bis) del comma 1,
il comma 2-bis e il comma 2-ter nell’art. 134 della legge reg. Toscana n. 65
del 2014, è fondata quella relativa al comma 5, e non sono fondate quelle
relative ai commi 1 e 4;
– quanto alle questioni
promosse nei confronti dell’art. 36, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69
del 2019, che sostituisce il testo dell’art. 167 della legge reg. Toscana n. 65
del 2014, sono inammissibili quelle in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., e non è fondata quella in riferimento all’art. 117,
terzo comma, Cost.;
– quanto alle questioni
promosse nei confronti dell’art. 34, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69
del 2019, che modifica l’art. 145, comma 2, lettera d), della legge reg.
Toscana n. 65 del 2014, sono inammissibili quelle in riferimento agli artt. 3 e
97 Cost., e non è fondata quella in riferimento all’art.
117, terzo comma, Cost.;
– quanto alle questioni
promosse nei confronti dell’art. 37, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69
del 2019, che sostituisce l’art. 168 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014,
impugnato limitatamente alla nuova formulazione dei commi 3 e 4, sono
inammissibili quelle in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.,
ed è invece fondata quella in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.;
– le questioni promosse
nei confronti dell’art. 38, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019,
che sostituisce l’art. 169 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, impugnato
limitatamente alla nuova formulazione dei commi 1, 2, lettera a), 4 e 5, sono
inammissibili;
– le questioni promosse
nei confronti dell’art. 34, comma 2, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019,
che introduce il comma 2-bis nell’art. 145 della legge reg. Toscana n. 65 del
2014, sono inammissibili;
– le questioni promosse
nei confronti dell’art. 39, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che
sostituisce l’art. 170 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, sono
inammissibili;
– quanto alle questioni
promosse nei confronti dell’art. 40, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69
del 2019, che introduce l’art. 170-bis della legge reg. Toscana n. 65 del 2014,
impugnato limitatamente ai commi 1 e 5, va dichiarata la cessazione della
materia del contendere con riguardo al comma 1 del nuovo art. 170-bis della
legge reg. Toscana n. 65 del 2014, mentre, con riguardo al comma 5 dello stesso
art. 170-bis, sono inammissibili le censure formulate in riferimento agli artt.
3 e 97 Cost., ed è invece fondata la censura
formulata in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.;
– quanto alle questioni
promosse nei confronti dell’art. 41, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69
del 2019, che introduce l’art. 170-ter della legge reg. Toscana n. 65 del 2014,
va dichiarata la cessazione della materia del contendere;
– quanto alle questioni
promosse nei confronti dell’art. 44, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del
2019, che sostituisce l’art. 174 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014,
impugnato limitatamente ai commi 4 e 5, sono inammissibili quelle in
riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., ed è invece
fondata quella in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.;
– quanto alle questioni
promosse nei confronti dell’art. 45, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69
del 2019, che sostituisce l’art. 181 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014,
impugnato limitatamente alla nuova formulazione del comma 2, lettere d), e),
f), g) e i), va dichiarata la cessazione della materia del contendere;
– quanto alle questioni
promosse nei confronti dell’art. 73 della legge reg. Toscana n. 69 del 2019,
sono inammissibili quelle in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.,
ed è invece fondata quella in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.;
– la questione promossa
nei confronti dell’art. 46, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019,
che modifica l’art. 182, comma 2, della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, è
fondata;
– la questione promossa
nei confronti dell’art. 51, comma 6, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019,
che inserisce la lettera b-bis) nell’art. 196, comma 8, della legge reg.
Toscana n. 65 del 2014, non è fondata;
– le questioni promosse
nei confronti dell’art. 53, comma 3, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019,
che inserisce il comma 6-bis nell’art. 200 della legge reg. Toscana n. 65 del
2014, e dell’art. 54, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che
inserisce il comma 2-bis nell’art 201 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014,
non sono fondate;
– la questione promossa
nei confronti dell’art. 66, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019,
che inserisce il comma 2-bis nell’art. 2 della legge reg. Toscana n. 5 del
2010, non è fondata;
– le questioni promosse
nei confronti dell’art. 67, comma 2, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019,
che inserisce il comma 4-bis nell’art. 3 della legge reg. Toscana n. 5 del
2010, sono inammissibili.
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dall’art. 30, comma 5,
della legge della Regione Toscana 22 novembre 2019, n. 69 (Disposizioni in
materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in
materia di edilizia e di sismica. Modifiche alle leggi regionali 65/2014,
64/2009, 5/2010 e 35/2015);
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1,
della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, limitatamente ai commi 3 e 4 dell’art.
168 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il
governo del territorio), come da esso riformulato;
3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 40, comma 1,
limitatamente al comma 5 del nuovo art. 170-bis della legge reg. Toscana n. 65
del 2014, come da esso introdotto;
4) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 1,
della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, limitatamente ai commi 4 e 5 dell’art.
174 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, come da esso riformulato;
5) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 46, comma 1,
della legge reg. Toscana n. 69 del 2019;
6) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 73 della legge
reg. Toscana n. 69 del 2019;
7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 30, commi 1 e 4, 36, comma 1, 34, comma 1, 51, comma 6, 53, comma
3, 54, comma 1 e 66, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019,
promosse, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal
Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
8) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 34, commi 1 e 2, 36, comma 1, 37, comma 1, 38, comma 1, 39, comma
1, 40, comma 1, nella parte in cui ha introdotto il comma 5 del nuovo art.
170-bis della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, 44, comma 1, 67, comma 2, e 73
della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, promosse, in riferimento
complessivamente agli artt. 3, 32, 97 e 117, terzo comma, Cost.,
dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
9) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 40, comma 1, nella parte in cui ha
introdotto il comma 1 del nuovo art. 170-bis della legge reg. Toscana n. 65 del
2014, 41, comma 1, e 45, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019,
promosse, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il
ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre
2020.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO,
Presidente
Francesco VIGANÒ,
Redattore
Filomena PERRONE,
Cancelliere
Depositata in
Cancelleria il 13 gennaio 2021.