SENTENZA N. 248
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE Giudice
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
-
- Maria
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, 11, 13, 26, 27, commi 1 e 2, 28, commi 1, 3, 4 e 5, 29, 30, commi 1, 3 e 4, 32, 33, 38 e 42 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 6 maggio 2005, depositato in cancelleria l’11 maggio 2005 ed iscritto al n. 51 del registro ricorsi 2005.
Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;
udito
nell’udienza pubblica del 2 maggio 2006 il Giudice relatore
uditi
l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei
ministri e gli avvocati Lucia Bora e
Ritenuto in fatto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 6 maggio 2005 e depositato il successivo 11 maggio, ha impugnato numerose disposizioni della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), per violazione dell’art. 117, commi primo, secondo, lettere e), l) ed m), e terzo, della Costituzione.
Vengono denunciate le seguenti disposizioni, per i profili così specificati:
a) l’art. 3, «nelle parti corrispondenti» alle «funzioni previste e regolate negli articoli successivi» che sono a loro volta oggetto di ricorso;
b) l’art. 11, nella parte in cui subordina ad espressa richiesta dell’interessato la dichiarazione di pubblica utilità delle opere soggette ad autorizzazione unica (comma 4), contrasterebbe con il «principio fondamentale» espresso dall’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), in punto di autorizzazione per la installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, secondo il quale tali opere, se autorizzate, di per sé «sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti». La disposizione, inoltre, invaderebbe la competenza legislativa esclusiva assegnata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (‘ordinamento civile’), in relazione alla materia dell’espropriazione;
c)
gli articoli 13 e 26, il cui combinato disposto, nel consentire alla Regione di
subordinare il rilascio o la modifica dell’autorizzazione per gli impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 13, comma 1) ad
accordi relativi all’esecuzione di un programma di misure di compensazione e
riequilibrio ambientale (art. 26, comma 2), violerebbe il divieto formulato a
tale proposito dall’art. 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239
(Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia) e dall’art. 12, comma 6, del
d.lgs. n. 387 del
d) gli articoli 27, commi 1 e 2, e 28, comma 1, che disciplinano il «diritto di accesso ai servizi energetici» (art. 27), impegnando la Regione e gli enti locali a garantire «il diritto di disporre di servizi energetici di qualità» (art. 27, comma 1), stimando le «esigenze di fornitura di energia nel loro territorio» e promuovendo azioni «che determinano un’offerta energetica differenziata» (art. 27, comma 2), anche per assoggettare l’approvvigionamento e la distribuzione dell’energia a «speciali modalità di svolgimento» (art. 28, comma 1). Tali disposizioni pregiudicherebbero la competenza legislativa esclusiva statale di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 119 (recte: 117), secondo comma, lettera m), della Costituzione, poiché l’accesso ai servizi energetici sarebbe in sé espressivo di tale attribuzione statale e non potrebbe, pertanto, che essere disciplinato dalla legge dello Stato. Inoltre, l’aumento dei «consumi sistematici», che potrebbe conseguire alla differenziazione dell’offerta energetica rischierebbe di creare «squilibri non assorbibili dalle capacità produttive nazionali» e richiederebbe «quanto meno un’intesa con lo Stato»: diversamente, sarebbe violato il principio fondamentale secondo cui, essendo nazionale la concessione relativa all’esercizio dell’attività di distribuzione di energia elettrica (art. 1, comma 2, lettera c, e art. 1, comma 8, lettera a, n. 1, della legge n. 239 del 2004), tale attività dovrebbe essere svolta in conformità ad indirizzi di carattere generale, che non consentirebbero un’offerta energetica differenziata;
e) l’art. 28, commi 1, 3, 4 e 5, nella parte in cui, in relazione ai servizi di approvvigionamento e distribuzione dell’energia, consentono alle «amministrazioni competenti» – nel caso in cui «le esigenze individuate ai sensi dell’art. 27 non siano soddisfatte dalle imprese operanti sul mercato» – di stipulare «contratti di servizio con imprese scelte mediante procedure concorrenziali in conformità alle norme vigenti» (comma 3), ivi disciplinando gli obblighi dell’impresa, la durata e gli aspetti economici del rapporto, i poteri di vigilanza, controllo e recesso dell’amministrazione (comma 4), nonché di esercitare direttamente il servizio «costituendo un apposito organismo in conformità alle norme vigenti» (comma 5). Tali disposizioni contrasterebbero con il principio fondamentale secondo cui la concessione di distribuzione dell’energia elettrica ha carattere nazionale ed è unica per ciascun Comune, espresso dalle norme interposte di cui all’art. 1, comma 2, lettera c), e comma 8, lettera a), n. 1, della legge n. 239 del 2004, nonché con il principio fondamentale secondo cui spetta all’Autorità per l’energia elettrica e il gas determinare i livelli di qualità della prestazione garantita all’utente, espresso dalla norma interposta di cui all’art. 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità);
f) l’art. 29, il quale, in relazione alle concessioni di distribuzione di energia allo stato in vigore, consente alle «amministrazioni competenti» di richiedere di integrare o sostituire «i disciplinari accedenti» a tali concessioni con i contratti di servizio previsti dall’art. 28, ovvero di formulare, in caso non si addivenga a tale integrazione, «indicazioni» vincolanti per il concessionario, salvo un eventuale indennizzo. Sarebbe così violato nuovamente «il principio fondamentale della concessione statale», il quale impedirebbe di prevedere condizioni differenziate per ciascuna Regione;
g) l’art. 32, il quale stabilisce che i contratti di cui all’art. 28 e le convenzioni di cui all’art. 29 «sono stipulati anche a favore dei consumatori», in asserita violazione del «principio fondamentale della concessione statale»;
h)
l’art. 30, nella parte in cui (comma 1) consente di attribuire, su richiesta,
la qualifica di «idoneo» ad ogni cliente finale a partire dal 1°
gennaio 2006, mentre l’art. 14, comma 5-quinquies,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
i) l’art. 33, nella parte in cui consente alla Regione di valutare segnalazioni di consumatori, imprese e parti sociali circa l’adeguatezza del servizio (comma 1) e di promuovere «forme opportune a garantire l’efficacia delle segnalazioni e dei reclami proposti dai singoli consumatori» (comma 2), violerebbe il principio fondamentale, espresso dall’art. 2, comma 12, lettera m), della legge n. 481 del 1995, secondo cui spetta all’Autorità per l’energia elettrica e il gas prendere in considerazione reclami ed istanze dei consumatori. Sarebbe così leso l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nonché l’art. 117, primo comma, posto che l’attribuzione della competenza sopra indicata all’Autorità sarebbe imposta dalla direttiva 2003/54/CE. Inoltre, sarebbe violato l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (‘tutela della concorrenza’), perché, «prevedendo tutele diverse su base regionale» si ripartirebbe un mercato, «unico e uniforme», per comparti;
l) l’art. 38, nella parte in cui attribuisce alla Giunta regionale il potere di rilasciare autorizzazione in sanatoria su linee ed impianti elettrici aventi tensione compresa tra 30.000 e 150.000 volts già realizzati al momento di entrata in vigore della legge regionale impugnata, senza distinguere tra impianti nazionali e locali, contrasterebbe con il principio fondamentale enunciato dall’art. 1-sexies, comma 1 (il ricorrente non specifica l’atto normativo cui andrebbe riferita la disposizione assunta a parametro interposto; il richiamo potrebbe intendersi operato all’art. 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante: "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290), il quale attribuisce la competenza al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti alle amministrazioni statali;
m) l’art. 42, nella parte in cui dispone la cessazione dell’efficacia, nella Regione Toscana, degli articoli 111, 112, 113 e 114 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1177 (recte: 1775) (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) L’art. 113 del regio decreto n. 1775 del 1933 viene richiamato dall’art. 96 (recte: 95) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), il quale sarebbe espressivo di un principio fondamentale. Inoltre si imputa genericamente all’intero art. 42 di non «distinguere tra le norme che costituiscono principi fondamentali e le altre».
2.
– Si è costituita in giudizio
Quanto all’art. 3 della legge regionale n. 39 del 2005, la resistente osserva che esso è soltanto «censurato in quanto richiama norme successive impugnate».
Quanto all’art. 11, la Regione sostiene che esso, richiamando l’applicabilità degli articoli 52-ter e 52-quater del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. -Testo A-), garantirebbe il rispetto della normativa statale in materia espropriativa.
Quanto agli articoli 13 e 26, il divieto di subordinare l’autorizzazione ad accordi circa misure compensative non costituirebbe un principio fondamentale della legislazione nazionale e sarebbe, inoltre, illogico e irrazionale.
Quanto agli articoli 27 e 28, essi sarebbero espressivi della potestà legislativa residuale della Regione in materia di «distribuzione locale» dell’energia, ovvero della competenza regionale concorrente prevista dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”.
Quanto agli articoli 29 e 32, essi farebbero salve le attribuzioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, mentre la legge n. 239 del 2004 non precluderebbe alle Regioni di stipulare contratti di servizio con il «gestore» dello stesso.
Quanto all’art. 30, tale disposizione, nel richiamare il d.lgs. n. 79 del 1999 e nel prevedere azioni di promozione della concorrenza, sarebbe rispettoso dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
Quanto all’art. 33, esso non inciderebbe sulle attribuzioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e sarebbe compatibile con la competenza legislativa concorrente della Regione «in materia di energia».
Quanto all’art. 38, la disposizione riguarderebbe una fattispecie «già rientrante nelle competenze regionali».
Quanto all’art. 42, esso riguarderebbe i soli impianti di competenza regionale e degli enti locali, in relazione agli articoli 117 e 118 della Costituzione in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, senza interferire con i principi della legislazione statale.
3. – Nell’imminenza dell’udienza pubblica, l’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Dopo aver ripercorso quanto statuito da questa Corte con la sentenza n. 383 del 2005, depositata successivamente alla presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, in relazione al riparto di competenze nel "settore energetico”, l’Avvocatura torna a ribadire le censure già svolte con riguardo alle disposizioni impugnate.
Quanto all’art. 11 della legge impugnata, lo Stato trae ulteriori argomenti dall’art. 3 della direttiva 2001/77/CE, che impegna alla pubblicazione di una relazione che indichi gli obiettivi nazionali di consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, e di un’altra relazione che dia conto ogni due anni del grado di raggiungimento di tali obiettivi. Da ciò si desumerebbe, ad avviso del ricorrente, la necessaria attinenza dei procedimenti relativi agli impianti da fonti rinnovabili alla dimensione nazionale.
Né il rinvio operato dalla norma impugnata agli artt. 52-ter e 52-quater del testo unico in materia espropriativa varrebbe a superare la censura, giacché l’art. 52-quater, comma 4, fa salvi i procedimenti speciali, tra i quali rientrerebbe quello regolato dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.
Quanto all’art. 26, lo Stato osserva che, ai sensi della direttiva 2001/77/CE, la promozione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili costituisce un obiettivo prioritario, «che richiede la uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale». Viceversa, la norma impugnata non solo avrebbe illegittimamente introdotto un ostacolo a tale obiettivo, consentendo di subordinare a misure compensative l’autorizzazione per gli impianti energetici da fonti rinnovabili, ma «nel prevedere la esenzione dall’autorizzazione» «per il caso di interventi costituenti attività libera ai sensi dell’art. 17 o soggetti unicamente a DIA ai sensi dell’art. 16», non avrebbe seguito «la elencazione degli impianti, riportata nell’art. 2, lettere b) ed e), del d.lgs. n. 387 del 2003».
Quanto
all’art. 27, il ricorrente sostiene che la norma, nel demandare alla Regione il
compito di «operare» per i fini ivi indicati, non può che avere ad oggetto
l’attività legislativa, la quale, in punto di determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di energia, spetterebbe invece allo
Stato, cui competerebbe inoltre di «fissare i criteri ed i limiti negli usi
energetici che consentano di tenere i costi ai livelli più bassi, tenuto conto
della struttura del mercato».
Viceversa, omettendo di assicurare che le proprie competenze, anche amministrative, saranno esercitate nel rispetto della legislazione statale, la norma impugnata comporterebbe potenziale pregiudizio per la unitarietà e funzionalità della rete energetica nazionale, considerato per di più che il piano di indirizzo energetico regionale verrebbe elaborato «senza nessuna verifica di compatibilità con le esigenze delle altre Regioni».
Quanto all’art. 28, l’Avvocatura ribadisce che tale norma sarebbe lesiva del principio che assegnerebbe allo Stato il potere concessorio, affinché la concessione produca «effetti uniformi su tutto il territorio nazionale».
Quanto all’art. 29, lo Stato insiste nell’affermare che la Regione sarebbe «intervenuta sul contenuto di concessioni che, essendo nazionali, sono sottratte a qualsiasi suo potere di intervento»; inoltre, l’iniziativa di integrare e di sostituire i disciplinari da parte delle «amministrazioni competenti» consentirebbe a tali enti di «modificare» il contenuto della concessione, senza che allo Stato sia riservato alcuna competenza in proposito.
Quanto all’art. 30, nel ribadire la censura già svolta, l’Avvocatura sottolinea che anche gli obblighi di comunicazione che la Regione può imporre verso i clienti atterrebbero alla materia della tutela della concorrenza, riservata in via esclusiva allo Stato.
Quanto all’art. 33, lo Stato evidenzia che «i poteri della Regione non sono limitati alla pubblicità, ma comportano anche interventi diretti rivolti a perseguire gli inadempimenti segnalati», così concretizzando l’invasione della sfera di competenza riservata all’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Quanto all’art. 38, l’Avvocatura osserva che la sentenza n. 383 del 2005 di questa Corte avrebbe già chiarito la legittimità del criterio attributivo della competenza in materia di autorizzazione degli elettrodotti sulla base dell’appartenenza alla rete nazionale di trasporto, piuttosto che alla potenza espressa in MW, secondo lo schema accolto dall’art. 27 (recte: 29), comma 2, lettera g), del d.lgs. n. 112 del 1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) (rispetto al quale, aggiunge il ricorrente, sarebbe in ogni caso disomogenea l’adozione dell’unità di misura relativa alla tensione dell’impianto, espressa in KV).
Pertanto, la circostanza che la norma impugnata sia riferita alle linee con tensione compresa tra 30.000 e 150.000 volts appare priva di rilievo, posto che essa avrebbe in ogni caso per oggetto elettrodotti facenti parte della rete nazionale.
Quanto all’art. 42, secondo il ricorrente, esso costituirebbe «il completamento delle altre» disposizioni, le quali «sono state impugnate proprio perché hanno ampliato la competenza regionale al di là dei limiti costituzionali», sicché tale norma a propria volta sarebbe illegittima.
4.
– Anche,
Quanto all’art. 11, la Regione rileva che esso sarebbe impugnato «perché alle lettere a) e b), nonché in virtù del richiamo operato dall’art. 3, comma 2, lettera a), attribuisce alle Regioni il rilascio dell’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di alcuni impianti di produzione di energia elettrica e delle relative linee di trasporto, nonché di linee e impianti di trasmissione, trasformazione, distribuzione di energia elettrica di tensione nominale superiore a 100.000 volt», con violazione dell’art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004 «che prevede la competenza statale».
Tale presupposto sarebbe erroneo, poiché «le norme contenute nell’art. 11 e nell’art. 3, comma 2, non trovano applicazione per gli impianti della rete nazionale di trasporto», come risulterebbe desumibile dall’art. 10 della legge impugnata, che, nel prevedere l’obbligo dell’autorizzazione unica o della denuncia di inizio attività, «stabilisce che tale obbligo riguarda ciò che concerne le competenze della Regione e degli enti locali».
In secondo luogo, relativamente alla censura che cade sul procedimento di autorizzazione concernente gli impianti da fonti rinnovabili, la Regione rileva che per tale materia troverebbe applicazione non già l’art. 11 impugnato, ma l’art. 13, che, a sua volta, rinvia all’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003.
L’art. 11, comma 4, sarebbe in ogni caso «del tutto conforme con il procedimento disciplinato dall’art. 52-quater del d.P.R. n. 327 del 2001».
Quanto agli artt. 13 e 26, la Regione insiste per il rigetto della relativa censura, anche alla luce di quanto deciso da questa Corte con la sentenza n. 383 del 2005, in merito a misure compensative regionali per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Quanto all’art. 27, la Regione ritiene che tale norma non implica «la facoltà di determinare un’offerta energetica differenziata a livello regionale», essendo piuttosto volta a razionalizzare l’offerta in base al fabbisogno delle diverse aree territoriali della Regione stessa, con ciò consentendo un risparmio energetico e stimolando le iniziative assumibili nel «mercato liberalizzato» dell’energia.
Non vi sarebbe pertanto alcuna "interferenza” con il sistema concessorio nazionale.
Quanto all’art. 28, la Regione contesta che il potere di rilasciare le concessioni di distribuzione dell’energia spetti allo Stato, giacché quest’ultimo, in forza dell’art. 1, comma 8, lettera a), della legge n. 239 del 2004, definisce, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali, in base ai quali competerà poi all’«ente cui la legge regionale affida la competenza» (art. 1, comma 6, della legge n. 239 del 2004) rilasciare il titolo.
Inoltre, la norma impugnata avrebbe per oggetto non soltanto il gas e l’energia elettrica, «ma anche diversi tipi di energia (geotermia, idrogeno) in relazione ai quali il sistema delineato dalla legge n. 239 del 2004 non preclude alle Regioni di definire norme finalizzate al corretto servizio per l’utenza».
Quanto agli artt. 29 e 32, essi non interferirebbero con le concessioni già rilasciate dallo Stato, ma prevederebbero solo «che ai concessionari possano essere richieste attività ulteriori, per un miglior servizio, dietro pagamento del compenso da determinare secondo i criteri dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990».
Quanto
all’art. 30,
Quanto all’art. 33, la Regione sottolinea che tale norma non le attribuisce alcun potere decisorio, ma prevede un «ruolo di ausilio affinché le segnalazioni degli utenti vengano conosciute ed utilizzate dai gestori», nel rispetto delle competenze dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Quanto
all’art. 38,
Quanto all’art. 42, anche in tal caso, secondo la Regione, la norma avrebbe per oggetto solo gli impianti di competenza locale.
Inoltre, non vi sarebbe alcuna violazione del d.lgs. n. 259 del 2003, poiché la norma, nel ritenere inapplicabile l’istituto della «autorizzazione provvisoria», risulterebbe «anzi, più garantista», esigendo «per tutte le opere l’autorizzazione o la denuncia di inizio attività (art. 10) prima dell’inizio dei lavori».
All’udienza pubblica del 2 maggio 2006 le parti hanno discusso la causa, insistendo sulle conclusioni già formulate.
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato numerose disposizioni della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), che si propone di disciplinare le attività regionali concernenti il settore energetico «in applicazione dell’art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione», in relazione a quanto determinato dalla legge statale 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), per asserite lesioni del primo comma, del secondo comma – in riferimento alle lettere e), l) ed m) – e del terzo comma dell’art. 117 della Costituzione.
Il ricorso non contiene alcuna premessa generale in ordine alla natura della legge oggetto di censura, limitandosi ad indicare le specifiche doglianze rivolte a ciascuna disposizione impugnata, talora, come si vedrà in occasione dell’esame analitico di esse, persino in difetto dell’espressa individuazione del parametro costituzionale, ovvero della norma interposta, asseritamente violati.
Il ricorso si presenta in termini così sommari da raggiungere appena, nel suo complesso, quella soglia minima di chiarezza cui la giurisprudenza costituzionale subordina l’ammissibilità delle impugnative in via principale (sentenze numeri 51 del 2006; 360 del 2005; 166 del 2004 e 384 del 1999) ed alcune volte le censure risultano articolate in termini più compiuti e meglio specificati nella relazione ministeriale allegata alla delibera del Governo, che non nel ricorso stesso.
2. – Il ricorrente censura, anzitutto, l’art. 11 della legge impugnata nella parte in cui esso subordina alla espressa richiesta dell’interessato la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di cui al comma 1, soggette ad autorizzazione unica (comma 4), poiché con ciò si violerebbe, limitatamente all’installazione di impianti elettrici alimentati da fonti rinnovabili, il «principio fondamentale» espresso dall’art. 12, comma 1, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), secondo il quale tali opere, se autorizzate, di per sé «sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti».
Inoltre, il predetto art. 11 violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (‘ordinamento civile’), intervenendo in materia di espropriazione riservata esclusivamente alla legislazione statale.
2.1. – Le questioni sono inammissibili.
Il ricorrente erra nell’individuare la disposizione da cui discenderebbero le violazioni costituzionali denunciate, poiché la soggezione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili al procedimento autorizzatorio è disposta dal solo art. 13 della legge impugnata, e pertanto la censura in questione avrebbe dovuto correttamente fare riferimento anche a quest’ultima disposizione.
Inoltre, i profili di doglianza sviluppati nel ricorso avverso l’art. 11 sono sommari ed imprecisi, anche rispetto a quanto contenuto nella relazione ministeriale allegata alla delibera di impugnazione del Governo: in particolare, solo attraverso la lettura di tale relazione è stato possibile acclarare che l’oggetto dell’impugnativa deve ritenersi circoscritto al comma 4 dell’art. 11, mentre (per ciò che riguarda il primo profilo denunciato) il ricorso ha omesso di specificare il parametro costituzionale asseritamente violato e la materia entro la quale la disciplina debba essere ricondotta.
3. – Il ricorrente censura gli articoli 13 e 26 della legge impugnata poiché, nel consentire alla Regione di subordinare il rilascio o la modifica dell’autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ad accordi relativi all’esecuzione di un programma di misure di compensazione e riequilibrio ambientale, violerebbero l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, ponendosi in contrasto con il principio fondamentale espresso dall’art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004 e dall’art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387 del 2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), in base ai quali il rilascio o la modifica della suddetta autorizzazione «non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province».
3.1. – La questione non è fondata.
Questa Corte, con la sentenza n. 383 del 2005 (pronunciata successivamente al ricorso che ha originato il presente giudizio), ha dichiarato «la illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239 del 2004, limitatamente alle parole "con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”», di modo che, attualmente, questa disposizione prevede la possibilità che possano essere determinate dallo Stato o dalle Regioni «misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale» in riferimento a «concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale», anche con specifico riguardo alle opere in questione.
4. – Il ricorrente censura gli articoli 27, commi 1 e 2, e 28, comma 1, della legge impugnata.
Queste disposizioni disciplinano il «diritto di accesso ai servizi energetici» (art. 27), impegnando la Regione e gli enti locali a garantire «il diritto di disporre di servizi energetici di qualità» (art. 27, comma 1), stimando le «esigenze di fornitura di energia nel loro territorio» e promuovendo azioni «che determinano un’offerta energetica differenziata» (art. 27, comma 2), anche per assoggettare l’approvvigionamento e la distribuzione dell’energia a «speciali modalità di svolgimento» (art. 28, comma 1); ciò contrasterebbe anzitutto con l’art. 119 (recte: 117), secondo comma, lettera m), della Costituzione, poiché si sostituirebbe la legislazione statale in punto di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore energetico. Inoltre, queste disposizioni violerebbero anche il principio fondamentale espresso dalle norme interposte di cui all’art. 1, comma 2, lettera c), e comma 8, lettera a), n. 1, della legge n. 239 del 2004 secondo il quale l’attività di distribuzione dell’energia elettrica sarebbe assoggettata a regime di concessione avente carattere nazionale, che non consentirebbe un’offerta energetica differenziata, come invece sarebbe previsto dalla disposizione regionale.
4.1. – Le questioni non sono fondate.
Le Regioni dispongono, ai sensi del terzo comma dell’art. 117 della Costituzione, di potestà legislativa di tipo concorrente in materia di produzione e distribuzione nazionale dell’energia (sentenze n. 103 del 2006; n. 383 del 2005; numeri 6, 7 e 8 del 2004) e non vi è quindi dubbio che esse possano legittimamente perseguire obiettivi di adattamento alla realtà locale dei diversi profili della fornitura di energia, nella misura in cui non vengano pregiudicati gli assetti nazionali del settore energetico e gli equilibri su cui esso si regge nel suo concreto funzionamento: le disposizioni impugnate possono quindi essere interpretate come riferite alle sole attribuzioni compatibili con le esigenze del complessivo sistema energetico nazionale.
Quanto ai livelli essenziali delle prestazioni, se è evidente che le leggi regionali non possono pretendere di esercitare una funzione normativa riservata in via esclusiva al legislatore statale, nel contempo quest’ultimo non può invocare tale competenza di carattere trasversale (sentenza n. 282 del 2002) per richiamare a sé l’intera disciplina delle materie cui essa possa di fatto accedere; disciplina nell’ambito della quale, viceversa, se di titolarità regionale, resta integra la potestà stessa della Regione di sviluppare ed arricchire il livello e la qualità delle prestazioni garantite dalla legislazione statale, in forme compatibili con quest’ultima.
Infatti, questa Corte ha ormai, più volte, affermato che «il potere di predeterminare eventualmente – sulla base di apposite disposizioni di legge – i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche nelle materie che la Costituzione affida alla competenza legislativa delle Regioni, non può trasformarsi nella pretesa dello Stato di disciplinare e gestire direttamente queste materie, escludendo o riducendo radicalmente il ruolo delle Regioni. In ogni caso, tale titolo di legittimazione può essere invocato solo in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa nazionale definisca il livello essenziale di erogazione, mentre esso non è utilizzabile al fine di individuare il fondamento costituzionale della disciplina, da parte dello Stato, di interi settori materiali» (così la sentenza n. 383 del 2005, ma anche la sentenza n. 285 del 2005).
Infine, per quanto concerne la pretesa lesione dell’affermata unicità della concessione statale in tema di distribuzione energetica, è palese che le norme impugnate non hanno attinenza con i profili concernenti il titolo concessorio di esercizio dell’attività distributiva.
5. – Il ricorrente censura l’art. 28, commi 1, 3, 4 e 5, della legge impugnata, nella parte in cui queste disposizioni consentono alle «amministrazioni competenti» di sovrapporre alle concessioni di distribuzione contratti di servizio con i concessionari del servizio di approvvigionamento e distribuzione di energia, ovvero di procedere direttamente all’erogazione del servizio, poiché in tal modo risulterebbe violato il principio fondamentale secondo cui la concessione di distribuzione dell’energia elettrica ha carattere nazionale ed è unica per ciascun Comune, principio espresso dalle norme interposte di cui all’art. 1, comma 2, lettera c), e comma 8, lettera a), numero 1, della legge n. 239, del 2004. Queste stesse disposizioni violerebbero altresì il principio fondamentale secondo cui spetta all’Autorità per l’energia elettrica e il gas determinare i livelli di qualità della prestazione garantita all’utente, principio espresso dalla norma interposta di cui all’art. 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481 del 1995 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità).
5.1. – La questione concernente la violazione del principio concessorio è fondata limitatamente all’attività di distribuzione dell’energia.
La disposizione impugnata, infatti, è formulata in termini così ampi da consentire alle amministrazioni locali di disciplinare in forma esclusiva il servizio di distribuzione energetica mediante il contratto di servizio, che viene in tal modo non ad accedere alla concessione ma a sostituirla, quale necessario titolo di conferimento dello stesso.
Vige,
invece, nell’ordinamento il principio fondamentale, espresso ora dall’art. 1,
comma 2, lettera c), della legge n.
239 del 2004, secondo cui l’attività distributiva dell’energia è attribuita «in
concessione», principio che non è stato scalfito nel passaggio dal d.lgs. n. 79
del 1999 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell’energia elettrica) (art. 1) a tale testo normativo, pur a
fronte del rafforzamento delle competenze regionali, assicurato, in sede di
definizione dei criteri generali per le nuove concessioni, dalla necessità
della previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con
Tanto più appare illegittimo il comma 5 della disposizione impugnata, che prevede la possibilità dell’esercizio diretto del servizio, senza espressa menzione del necessario titolo di concessione.
Quanto detto si riferisce al servizio di distribuzione, mentre le censure sollevate dal ricorso non possono ritenersi riferite al "servizio di approvvigionamento”, di cui all’art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 239 del 2004, quale che sia la natura ed il contenuto di tale servizio.
6. – Il ricorrente censura l’art. 29 della legge impugnata, nella parte in cui consente di incidere sul regime delle concessioni di distribuzione di energia in vigore, integrandone o sostituendone i «disciplinari», ovvero formulando indicazioni vincolanti per il concessionario, poiché violerebbe il principio fondamentale espresso dalle norme interposte di cui all’art. 1, comma 2, lettera c), e comma 8, lettera a), numero 1, della legge n. 239 del 2004, secondo il quale la concessione di distribuzione dell’energia elettrica ha carattere nazionale.
6.1. – La questione è fondata.
L’art. 1, comma 33, della legge n. 239 del 2004 prevede espressamente che «sono fatte salve le concessioni di distribuzione dell’energia elettrica in essere, ivi compresa, per quanto riguarda l’attività di distribuzione, la concessione di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359», riservando al Ministro delle attività produttive il potere di «proporre modifiche e variazioni delle clausole contenute nelle relative convenzioni». Questa Corte, con la sentenza n. 383 del 2005, ha dichiarato la infondatezza di alcuni rilievi di costituzionalità sollevati dalla Regione Toscana avverso tale disposizione, rilevando come si tratti «di una norma transitoria relativa alla mera gestione della fase di passaggio dal precedente regime all’attuale», che mira a garantire «la certezza dei rapporti giuridici già instaurati dai concessionari dell’attività di distribuzione dell’energia» e che, comunque, si riferisce a concessioni di distribuzione di energia elettrica «relative ad ambiti territoriali largamente eccedenti quelli delle singole Regioni».
Per le medesime ragioni, deve ritenersi precluso alla normativa regionale di incidere sul regime delle concessioni statali di distribuzione già rilasciate, contraddicendo il principio fondamentale accolto dalla legislazione dello Stato circa la salvezza dei titoli concessori «in essere», ferma rimanendo, ovviamente, l’eventuale procedura di revisione delle convenzioni, facente capo al Ministro delle attività produttive e prevista dalla legislazione statale.
7. – Il ricorrente censura l’art. 32 della legge impugnata, il quale prevede che i contratti ed i disciplinari di cui agli articoli 28 e 29 siano stipulati anche a favore dei consumatori, poiché violerebbe il principio fondamentale espresso dalle norme interposte di cui all’art. 1, comma 2, lettera c), e comma 8, lettera a), numero. 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239, secondo il quale la concessione di distribuzione dell’energia elettrica ha carattere nazionale.
La questione è fondata per l’assorbente motivo che la norma impugnata poggia esclusivamente su disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime dalla presente sentenza.
8. – Il ricorrente censura l’art. 30, comma 1, della legge impugnata, nella parte in cui consente di attribuire la qualifica di «cliente idoneo» ad ogni cliente finale, a partire dal 1° gennaio 2006, dal momento che questa disposizione violerebbe l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto sarebbe in contrasto con il principio fondamentale espresso dall’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 79 del 1999, il quale – in attuazione della direttiva 2003/54/CE – fissa, ai fini della attribuzione della predetta qualifica, la data al 1° luglio 2007; la disposizione violerebbe, inoltre, l’art. 117, primo comma, poiché confliggerebbe con la normativa comunitaria in materia.
A loro volta, i commi 3 e 4 dell’art. 30 sono censurati sulla base dell’art. 117, secondo comma, lettera e), in quanto, fissando le modalità della prestazione del servizio, inciderebbero sulla struttura del mercato e sul suo carattere concorrenziale.
8.1. – La questione relativa al comma 1 dell’art. 30 è fondata.
L’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 79 del 1999 (comma aggiunto dal comma 30 dell’art. 1 della legge n. 239 del 2004) stabilisce che alla data del 1° luglio 2007 ogni cliente finale sia «cliente idoneo» (e cioè libero di acquistare energia elettrica dal fornitore di propria scelta); questo termine corrisponde al termine indicato dall’art. 21 della direttiva 2003/54/CE, affinché gli Stati membri provvedano in tal senso.
Anche prescindendo dal dibattito relativo alla possibilità o meno, sulla base della normativa comunitaria, che questa data possa essere anticipata, la sua intervenuta fissazione al 1° luglio 2007 ad opera del legislatore statale (art. 1, comma 30, della legge n. 239 del 2004) appare giustificata dalla necessità di garantire in modo adeguato ed in forma bilanciata la tutela dei consumatori e il processo di liberalizzazione del mercato elettrico nazionale, anche con riguardo alle funzioni dell’acquirente unico.
In questi termini, la determinazione uniforme della data dalla quale tutti i clienti finali possono «stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all’estero» assume le caratteristiche di un principio fondamentale (per quanto transitorio) della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», principio con il quale la norma regionale in questione si pone in evidente contrasto, con conseguente violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Resta pertanto assorbito il profilo di censura concernente la violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione.
8.2. – La questione relativa ai commi 3 e 4 dell’art. 30 è inammissibile.
Il ricorso si presenta sul punto meramente assertivo e la mancata individuazione di qualunque norma statale in grado da fungere da parametro interposto rispetto alla affermata violazione della competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), in materia di tutela della concorrenza da parte delle disposizioni impugnate rende palesemente inammissibile la censura.
9. – Il ricorrente censura l’art. 33 della legge impugnata nella parte in cui prevede una competenza regionale e locale in punto di reclami dei consumatori, poiché violerebbe al contempo: l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con il principio fondamentale espresso dall’art. 2, comma 12, lettera m), della legge n. 481 del 1995, secondo cui spetta all’Autorità per l’energia elettrica e il gas assumere in considerazione reclami ed istanze dei consumatori; l’art. 117, primo comma, della Costituzione, posto che l’attribuzione della competenza sopra indicata all’Autorità sarebbe imposta dalla direttiva 2003/54/CE; l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (‘tutela della concorrenza’), perché, «prevedendo tutele diverse su base regionale» si ripartirebbe un mercato, «unico e uniforme», per comparti.
9.1. – Le questioni non sono fondate.
La norma si limita a prevedere che Regioni ed enti locali possano valutare segnalazioni e reclami dei consumatori, delle loro organizzazioni, delle imprese e delle parti sociali, anche pubblicizzando le proprie conseguenti valutazioni in materia, e cercare di garantire «l’efficacia delle segnalazioni e dei reclami». Tale carattere dell’attività configurata e l’assenza di ogni elemento da cui possa derivare una riduzione delle attribuzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, o addirittura l’alterazione del sistema energetico e del suo mercato, rendono palesemente infondati tutti i profili di censura.
10. – Il ricorrente censura l’art. 38 della legge impugnata che, nell’attribuire alla Giunta regionale il potere di rilasciare autorizzazione in sanatoria sulle linee ed impianti elettrici aventi tensione compresa tra 30.000 e 150.000 volts e già realizzati all’entrata in vigore della legge regionale, violerebbe il principio fondamentale enunciato dall’art. 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, il quale attribuisce la competenza al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti «facenti parte della rete nazionale di trasporto» al Ministro delle attività produttive.
10.1. – La questione non è fondata, in quanto la disposizione impugnata può interpretarsi come riferita esclusivamente agli elettrodotti non appartenenti alla rete nazionale.
Il
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) agli artt. 29, comma 2, lettera g), 30 e
art. 31, comma 2, prevede, in generale che la competenza autorizzatoria
relativa agli elettrodotti con tensione non superiore a 150.000 volts spetta a
Regioni e Province. Peraltro, successivamente, il comma 1 dell’art. 1-sexies
del decreto-legge n. 239 del 2003, quale modificato dall’art. 1, comma 26,
della legge n. 239 del
Come questa Corte ha avuto occasione di affermare nella sentenza n. 383 del 2005, respingendo la questione di legittimità costituzionale sollevata proprio in riferimento al succitato art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004, la più recente legislazione (anche per effetto della stessa sentenza n. 383 del 2005) ha introdotto tutta una serie di «adeguati strumenti di codecisione paritaria tra lo Stato ed il sistema delle autonomie regionali», quanto alla individuazione della consistenza della rete nazionale.
È evidente, pertanto, che non può spettare alla Regione alcun potere di autorizzazione in sanatoria con riguardo agli impianti costituenti parte della rete nazionale, ma nulla consente di concludere che la disposizione impugnata non possa avere per oggetto le linee, e le relative opere, di potenza non superiore a 150.000 volts, che non siano state incluse in tale rete. Rispetto a queste ultime, il potere di sanatoria segue la competenza a rilasciare il titolo, e può pertanto essere esercitato dalla Regione, nelle forme previste dall’art. 38, che, così interpretato, si sottrae alle censure formulate dal ricorrente.
11. – Il Governo censura anche l’art. 42, comma 1, della legge impugnata, nella parte in cui dispone la cessazione dell’efficacia, nella Regione Toscana, dell’art. 113 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1177 (recte: 1775) (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), poiché violerebbe il principio fondamentale espresso dall’art. 96 (recte: 95) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), in punto di perdurante vigenza del suddetto art. 113 del r.d n. 1775 del 1933.
Va premesso che il ricorso governativo, pur asserendo erroneamente perfino che l’art. 42 della legge regionale avrebbe «dichiarato inapplicabile l’intero n. 1775/1933» (mentre l’art. 42, comma 1, invece, espressamente si riferisce solo a quattro disposizioni di questo testo normativo), solleva in realtà una censura solo in riferimento alla pretesa cessazione di efficacia dell’art. 113 del r.d. n. 1775.
11.1. – La questione non è fondata.
L’art. 42, comma 1, della legge regionale impugnata afferma espressamente che gli artt. 111, 112, 113 e 114 del r.d. n. 1775 del 1933 «cessano di avere applicazione nella Regione Toscana, per gli impianti di competenza della Regione e degli enti locali».
L’art.
A propria volta, l’art. 95, comma 1, del d.lgs. n. 259 del 2003, allo scopo di prevenire interferenze con le linee di comunicazione, riserva al Ministero delle comunicazioni la competenza a rilasciare un nulla-osta, «nei casi di urgenza previsti dall’art. 113» citato.
È perciò palese che tale norma, invocata a parametro interposto, non è affatto volta a garantire la perdurante vigenza nell’ordinamento dell’art. 113 del r.d. n. 1775 del 1933, ma, piuttosto, preso atto della sussistenza delle ipotesi ivi contemplate, ad assicurare che, ove esso trovi applicazione, sia in ogni caso fatta salva la valutazione assegnata al Ministero circa la compatibilità dell’intervento con le linee di comunicazione.
Pertanto,
qualora venga meno l’efficacia dell’art. 113 del r.d.
n. 1775 del
Tale constatazione rende palese l’erroneità della prospettazione fatta propria dal ricorrente e la conseguente infondatezza della censura così formulata.
12. – Il ricorrente censura, infine, l’art. 3 della legge impugnata, nella parte in cui, al fine di ripartire le competenze ivi previste tra Regione ed enti locali, esso rinvia alle «funzioni previste e regolate» dalle distinte disposizioni della medesima legge oggetto di ricorso.
La questione non è fondata, dal momento che muove dall’erroneo presupposto interpretativo secondo cui l’art. 3 avrebbe autonomo contenuto lesivo, ignorandone il carattere meramente ricognitivo.
Va da sé, peraltro, che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale dell’art. 28 e dell’art. 29, pronunciate in questa stessa sede, rendono privo di contenuto il rinvio, operato dall’art. 3, comma 1, alle funzioni ivi disciplinate.
PER QUESTI MOTIVI
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, commi 1, 3, 4 e 5, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), limitatamente ai servizi di distribuzione di energia;
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 29 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 30, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
4) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 32 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, sollevate dallo Stato in relazione all’art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, commi 3 e 4, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, sollevata dallo Stato in relazione all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, sollevata dallo Stato in relazione all’art. 117, commi primo, secondo comma, lettere e), l) ed m), e terzo, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 26 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), sollevata dallo Stato in relazione all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
9) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 27, commi 1 e 2, e 28, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, sollevata dallo Stato in relazione all’art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
10) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 33 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, sollevata dallo Stato in relazione all’art. 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
11) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, sollevata dallo Stato in relazione all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
12) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, sollevata dallo Stato in relazione all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 21 giugno 2006.
Annibale
MARINI, Presidente
Depositata
in