Ordinanza allegata alla Sentenza 25 novembre 2020, n. 246
ORDINANZA 3 NOVEMBRE
ANNO 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Mario Rosario MORELLI;
Giudici: Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che nel giudizio n. 172 r.o. del 2019, promosso con ordinanza del Tribunale amministrativo per il Veneto del 17 giugno 2019, è intervenuta la Open Fiber spa, la quale, esponendo di aver impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto un atto dal contenuto identico a quello oggetto del giudizio principale, e rappresentando altresì che il relativo giudizio è stato sospeso dallo stesso Tribunale in attesa della definizione della presente questione di legittimità costituzionale, assume, per tale ragione, di essere legittimata ad intervenire, in quanto portatrice di interesse immediato e diretto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio;
che, inoltre, la stessa Open Fiber spa afferma di essere intervenuta ad adiuvandum nel giudizio principale con atto notificato in data 8 novembre 2019.
Considerato, quanto a tale ultimo profilo, che nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale possono costituirsi i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento dell'ordinanza di rimessione (ex plurimis, tra le tante, sentenze n. 13 del 2019, n. 217 e n. 180 del 2018; ordinanze allegate alle sentenze n. 158, n. 119 e n. 30 del 2020, n. 237, n. 221, n. 159, n. 141 e n. 98 del 2019, n. 217, n. 194, n. 180 e n. 77 del 2018, n. 29 del 2017, n. 286, n. 243 e n. 84 del 2016; ordinanze n. 202, n. 111 e n. 37 del 2020), mentre nel caso di specie il deposito dell'atto di intervento è successivo all'emissione di quest'ultima;
che, per costante giurisprudenza di questa Corte, l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, sentenza n. 158 del 2018, con allegata ordinanza letta all'udienza del 10 giugno 2020; sentenza n. 206 del 2019, con allegata ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019);
che, pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente deve derivare non già, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla disposizione denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che detta pronuncia produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo;
che, nel caso in esame, la Open Fiber spa non è titolare di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, bensì di un interesse riflesso all'accoglimento della questione, in quanto assoggettata, come ogni altro operatore di comunicazione elettronica autorizzato, alla norma regionale censurata;
che, inoltre, per costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento, non rileva che il giudizio di cui è parte l'interveniente sia stato sospeso in attesa dell'esito dell'incidente di costituzionalità scaturito da altro indipendente giudizio, poiché, ove si ritenesse altrimenti, verrebbe sostanzialmente soppresso il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale e non sarebbe consentito alla Corte di verificare la rilevanza della questione (ordinanza n. 202 del 2020);
che, pertanto, l'intervento della Open Fiber spa deve essere dichiarato inammissibile.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento della società Open Fiber spa.
F.to: Mario Rosario Morelli, Presidente