Sentenza n. 277 del 2013

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SENTENZA N. 277

ANNO 2013

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Gaetano                      SILVESTRI                           Presidente

-           Luigi                           MAZZELLA                           Giudice

-           Sabino                        CASSESE                                      "

-           Paolo Maria                NAPOLITANO                             "

-           Giuseppe                    FRIGO                                           "

-           Alessandro                 CRISCUOLO                                "

-           Paolo                          GROSSI                                        "

-           Giorgio                       LATTANZI                                   "

-           Aldo                           CAROSI                                        "

-           Sergio                         MATTARELLA                            "

-           Mario Rosario             MORELLI                                     "

-           Giancarlo                    CORAGGIO                                 "

-           Giuliano                      AMATO                                        "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, commi 1 e 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 26 giugno del 2012, n. 13 (Rimodulazione del quadro degli interventi regionali a sostegno delle politiche del lavoro e disposizioni in materia di contratti a termine) e degli artt. 1, comma 1, 2, commi 1, 2, 3 e 5, 6, comma 1, della legge della Regione autonoma della Sardegna 13 settembre 2012, n. 17, recante «Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale e disposizioni varie», promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 21-27 agosto 2012 e il 19-21 novembre 2012, depositati in cancelleria il 31 agosto ed il 26 novembre 2012 ed iscritti rispettivamente ai nn. 116 e 180 del registro ricorsi 2012.

Visti gli atti di costituzione della Regione autonoma Sardegna;

udito nell’udienza pubblica del 24 settembre 2013 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi l’avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 21-27 agosto 2012, depositato in cancelleria il successivo 31 agosto e iscritto al n. 116 del registro ricorsi dell’anno 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, degli artt. 2 e 3, commi 1 e 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 26 giugno 2012, n. 13 (Rimodulazione del quadro degli interventi regionali a sostegno delle politiche del lavoro e disposizioni in materia di contratti a termine), intesa all’attuazione degli accordi istituzionali per la proroga e la prima concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, per gli anni 2011 e 2012.

1.1.– Il ricorrente sospetta d’illegittimità costituzionale, in primo luogo, l’art. 2 della legge reg. Sardegna n. 13 del 2012. A suo avviso, infatti, tale disposizione determina un illegittimo ampliamento dei soggetti destinatari di possibili inquadramenti nei ruoli regionali del personale.

In particolare, l’impugnato art. 2 dispone che «1. Alla fine del comma 1 dell’art. 4 della legge regionale 13 giugno 2012, n. 12 (Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica), sono aggiunte le parole: "e le selezioni effettuate con modalità analoghe attestate dai relativi dirigenti di servizio o generali per le figure professionali aventi i requisiti dei trenta mesi maturati entro i termini stabiliti dall’articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2011”. L’art. 4, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 12 del 2012, rubricato «Attuazione del Piano regionale sul precariato di cui all’articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007, e successive modifiche ed integrazioni», stabilisce, dunque, nella nuova formulazione che «1. Ai fini degli inquadramenti di cui all’articolo 36, comma 2, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), sono comprese le selezioni di figure professionali destinate alle attività di assistenza tecnica nella gestione e attuazione del Programma operativo nazionale 2000-2006 – Pon Atas (misure 1.1., 1.2 e 2.2) e dell’Accordo di programma quadro – APQ – rivolte ai soggetti preselezionati nell’ambito dei medesimi programmi e le selezioni effettuate con modalità analoghe attestate dai relativi dirigenti di servizio o generali per le figure professionali aventi i requisiti dei trenta mesi maturati entro i termini stabiliti dall’art. 6, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2011».

Secondo il ricorrente, la citata disposizione, come modificata dall’art. 2 della legge reg. n. 13 del 2012 a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5 della stessa legge), comporta la possibilità di inquadrare anche personale assunto a tempo determinato, e quindi realizzare un inquadramento riservato di personale, in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost. Il ricorrente richiama, al riguardo, la sentenza n. 205 del 2006, con cui la Corte costituzionale ha affermato che l’aver prestato attività a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione regionale non può essere considerato un valido presupposto per una riserva di posti, e la successiva sentenza n. 235 del 2010, con cui la stessa Corte ha ribadito che le stabilizzazioni di personale si pongono in contrasto con gli artt. 51 e 97 Cost., nonché con l’art. 117, terzo comma, Cost., nell’ottica del coordinamento della finanza pubblica.

1.2.– Il ricorrente censura, altresì, l’art. 3, commi 1 e 2, della legge reg. Sardegna n. 13 del 2012, là dove dispone che «1. I contratti a termine di cui all’articolo 6, comma 8, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), che non siano stati rinnovati dalle soppresse Province sarde alla data di approvazione della presente legge, sono stipulati con decorrenza immediata dai dirigenti competenti in materia di personale delle attuali gestioni provvisorie. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei casi di raggiungimento dei trentasei mesi di lavoro subordinato maturato dai soggetti aventi titolo all’assunzione nelle soppresse amministrazioni provinciali in ordine alle disposizioni straordinarie di cui alla legge regionale 25 maggio 2012, n. 11 (Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011)».

Le disposizioni contenute nell’art. 3 della legge regionale impugnata prolungano i termini di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato, che non siano stati rinnovati dalle soppresse Province sarde e l’art. 3, comma 2, estende tali disposizioni al personale che aveva raggiunto i trentasei mesi di lavoro subordinato. Al riguardo, il ricorrente sottolinea che l’instaurazione di rapporti di lavoro flessibile può avvenire solo nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che rappresentano principi cui la Regione, pur nel rispetto della propria autonomia, non può derogare. Le norme impugnate, inoltre, si pongono in contrasto con l’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del cinquanta per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009, nonché con l’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica. L’art. 3 impugnato, invece, nel prolungare la durata dei suindicati contratti si risolve nel superamento dei limiti – fissati dalla legge – per l’instaurazione di rapporti di lavoro flessibile e comporta, altresì, un superamento dei limiti di spesa sostenuta per le medesime finalità. Donde la violazione – a dire del Governo «incontestabile» – anche dell’art. 117, terzo comma, Cost.

2.– Con memoria depositata il 3 ottobre 2012, la Regione autonoma Sardegna si è costituita, chiedendo che le questioni di legittimità promosse con il ricorso siano dichiarate inammissibili e, comunque, infondate.

2.1.– Il ricorso sarebbe, innanzitutto, inammissibile.

2.1.1.– Risulterebbe, in primis, inammissibile il complesso delle censure avverso le disposizioni di legge delle autonomie speciali commisurate anche all’ambito di autonomia garantita dallo statuto speciale, non figurando in ricorso il minimo accenno alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna). Lamenta, in particolare, la difesa regionale che il ricorrente non solo non dimostra, ma nemmeno allega, che le disposizioni impugnate eccederebbero dalla competenza attribuita dall’art. 3, comma l, lettera a), dello statuto speciale, in base al quale la Regione ha potestà legislativa esclusiva in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale».

2.1.2.– Peraltro, opina la resistente che le motivazioni addotte dal Governo in relazione agli altri parametri sarebbero comunque insufficienti a permettere lo scrutinio del merito delle questioni. Quanto alla prima censura, il ricorrente non deduce alcunché sul fatto che l’art. 36, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2007) prevede distinte fattispecie in tema di superamento del precariato. In particolare, la contemplata possibilità che il personale precario sia «sottoposto a prove selettive concorsuali pubbliche, con il riconoscimento di una premialità riferita al servizio prestato sulla base della legislazione vigente in materia» rimanderebbe ad un concorso espletato senza alcuna riserva di posti. Il ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto quantomeno spiegare perché la disposizione censurata dovrebbe interpretarsi nel senso della previsione di una procedura selettiva in tutto riservata al personale precario dell’amministrazione regionale.

2.1.3.– Un ulteriore profilo d’inammissibilità del gravame sarebbe rappresentato dal fatto che il ricorrente abbia inteso muovere le proprie doglianze avverso l’art. 36, comma 2, della legge reg. n. 2 del 2007, anziché contro le disposizioni della legge reg. n. 13 del 2012. Censurato infatti è, ad avviso della difesa regionale, il meccanismo di stabilizzazione del precariato e non, invece, la previsione di inserimento in tale meccanismo di ulteriori, particolari figure professionali (come previsto dall’art. 2 della legge regionale qui in oggetto). Donde l’aberratio ictus in cui sarebbe incorso il Presidente del Consiglio dei ministri, comportante l’inammissibilità del ricorso che mirerebbe a sottoporre surrettiziamente alla Corte costituzionale una questione per la quale il ricorrente sarebbe ormai decaduto dalla possibilità di proporre gravame.

2.1.4.– Ancor più evidente sarebbe l’inammissibilità della censura mossa dal ricorrente all’art. 3 della legge impugnata. In primo luogo, per mancata precisazione della disposizione di legge invocata ad integrazione del parametro di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., essendo dubbio se si tratti effettivamente di quella contenuta nell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 200l (richiamato quale parametro interposto). Quanto, poi, all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, per palese difetto di motivazione. Considerato, infatti, che l’art. 3 della legge reg. n. 13 del 2012 si applica ai «contratti a termine di cui all’articolo 6, comma 8, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16» nonché al «personale al lavoro nelle soppresse amministrazioni provinciali di cui alla legge regionale 25 maggio 2012, n. 11», l’annualità prevista dalla disposizione impugnata, comportante una invarianza di spesa per il personale rispetto all’anno 2011, già teneva conto delle misure di contenimento della spesa previste dal d.l. n. 78 del 2010. L’inammissibilità della questione promossa al riguardo, discenderebbe dal fatto che il ricorrente aveva l’obbligo di dimostrare il contrasto della disposizione impugnata con il parametro invocato, non emergente dalla piana lettura delle disposizioni impugnate, né certamente desumibile, data la successione degli interventi del legislatore regionale sulla disciplina del personale, in via di presunzione.

2.2.– Secondo la difesa regionale, le questioni sollevate sarebbero, in ogni caso, infondate.

2.2.1.– Manifestamente infondata risulterebbe la censura all’art. 2 della legge regionale in oggetto, perché il Presidente del Consiglio dei ministri sarebbe incorso in un evidente equivoco.

Premette la resistente che l’art. 36, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2007), ha dato mandato alla Giunta regionale sarda di predisporre un piano pluriennale per il superamento del precariato «sulla base dì una puntuale ricognizione» del personale. Tale piano includeva solo alcune tipologie di dipendenti, in particolare il «personale non dirigente che abbia svolto attività per almeno trenta mesi, anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio» e quello «proveniente da progetti socialmente utili regionali e interregionali che abbia prestato servizio presso l’Amministrazione regionale». Al contrario, era, e rimane ancora oggi, escluso sia il personale «impiegato in attività di formazione nei CRFP», sia il personale «con funzioni di comunicazione esterna o di addetto stampa, o ai sensi della normativa in materia di uffici di gabinetto o strutture ausiliarie del Presidente della Regione o dei componenti della Giunta regionale».

Rileva ancora la difesa regionale che l’art. 4 della legge reg. n. 12 del 2012 (precedente alla legge regionale oggetto del presente giudizio e, per quanto consta alla difesa regionale, non impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri), senza nulla innovare quanto alla disciplina sostanziale di superamento del precariato nel rispetto del pubblico concorso, delineata dall’art. 36, comma 2, della legge reg. n. 2 del 2007, si è limitato ad aggiungere alla platea dei dipendenti oggetto del piano (previsto dal medesimo art. 36, comma 2, della legge reg. n. 2 del 2007) anche le «figure professionali destinate alle attività di assistenza tecnica nella gestione e attuazione del Programma operativo nazionale 2000-2006 – Pon Atas (misure 1.1.,1.2 e 2.2) e dell’Accordo di programma quadro – APQ – rivolte ai soggetti preselezionati nell’ambito dei medesimi programmi». Orbene, l’art. 2 della legge reg. n. 13 del 2012, ancora una volta senza modificare il meccanismo previsto dalla legge reg. n. 2 del 2007, avrebbe solo ampliato ulteriormente il novero dei dipendenti oggetto del piano di superamento del precariato, inserendovi le figure professionali assunte con «selezioni effettuate con modalità analoghe [a quelle destinate alle attività di assistenza tecnica per i programmi Atas e APQ] attestate dai relativi dirigenti di servizio o generali per le figure professionali aventi i requisiti dei trenta mesi maturati entro i termini stabiliti dall’articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2011». Sicché, il legislatore regionale, lungi dal violare il principio del pubblico concorso, avrebbe semplicemente aggiunto un’altra categoria di dipendenti che può ambire a partecipare alle procedure di superamento del precariato, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 3, comma 2, della legge reg. n. 2 del 2007. Meccanismo, questo, immune da censure di legittimità costituzionale, tant’é che con la recente sentenza n. 30 del 2012 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 7 della legge della Regione autonoma Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2011) perché il legislatore regionale aveva alterato il meccanismo previsto dall’art. 36, comma 2, della legge reg. n. 2 del 2007 (qui, invece, rimasto intatto), stabilendo una riserva di posti e una più favorevole modalità di svolgimento del concorso attraverso l’esenzione da eventuali prove preselettive (punto 6.2. del Considerato in diritto della sentenza n. 30 del 2012).

La difesa regionale ribadisce che nel caso in esame, invece, a vantaggio delle categorie dei lavoratori comprese nel piano di superamento del precariato, sarebbe stato previsto il solo «riconoscimento di una premialità riferita al servizio prestato sulla base della legislazione vigente in materia» ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 36, comma 2, della legge reg. n. 2 del 2007.

2.2.1.1.– La Regione autonoma Sardegna si sofferma, inoltre, sulle ulteriori modificazioni dell’art. 2 della legge in esame, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della stessa Regione in data 28 giugno 2012 (data di entrata in vigore in forza dell’art. 5 della medesima legge), seguite alla sentenza n. 212 del 2012, depositata in data 30 luglio 2012, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge reg. n. 16 del 2011 (richiamato dall’art. 2 della legge in oggetto, là dove si fa riferimento alle «figure professionali aventi i requisiti dei trenta mesi maturati entro i termini stabiliti dall’articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2011»). Successivamente è intervenuta la legge della Regione autonoma Sardegna 13 settembre 2012, n. 17, recante «Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale e disposizioni varie», pubblicata nel della medesima Regione in data 20 settembre 2012 ed entrata in vigore in pari data, ai sensi dell’art. 7 della medesima legge. Per effetto di tale intervento normativo, il comma l dell’articolo 4 della legge reg. n. 12 del 2012, già emendato dall’art. 2 oggetto del presente scrutinio, è stato ulteriormente modificato attraverso la sostituzione delle parole «entro i termini stabiliti dall’articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2011» con le parole «entro i termini stabiliti dall’articolo 3, comma 5, della legge regionale n. 3 del 2009».

La difesa regionale fa presente che le modifiche introdotte da ultimo con la legge reg. n. 17 del 2012, per un verso, confermerebbero l’infondatezza del ricorso, per l’altro, risulterebbero satisfattive delle pretese statali.

Con quest’ultima novella, infatti, l’intera normativa sul superamento del precariato si riallaccia al paradigma dell’art. 3, comma 5, della legge della Regione autonoma Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), così limitando il personale che è soggetto alla disposizione in esame a quello che ha conseguito «i requisiti richiesti dalle rispettive amministrazioni ai sensi delle vigenti normative», come recita lo stesso art. 3, comma 5. Inoltre, la norma regionale appena citata prevede che questi lavoratori siano soggetti alle disposizioni dell’art. 36 della legge reg. n. 2 del 2007, così escludendo ogni possibile deviazione dal principio del pubblico concorso, pienamente rispettato dal predetto disposto.

La difesa regionale aggiunge che l’art. l, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), tuttora vigente, prevede che «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 [ossia tutti gli enti sottoposti al patto di stabilità, comprese le Regioni], fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale di cui al comma 1156, lettera f), purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive».

Secondo la difesa regionale, basterebbe leggere l’art. 36 della legge reg. n. 2 del 2007 per comprendere che esso si muove esattamente nel solco tracciato dal legislatore statale con l’art. l, comma 558, della legge n. 296 del 2006. Tale circostanza, atteso il doppio rinvio che caratterizza la vigente disciplina regionale (quello operato dall’art. 3, comma 5, della legge reg. n. 3 del 2009 alla legge reg. n. 2 del 2007 e quello operato dall’art. 4, comma l, della l. reg. n. 12 del 2012 – come modificato – alla legge reg. n. 3 del 2009), si ripercuoterebbe direttamente sull’impugnato art. 2, dimostrando l’infondatezza delle censure.

2.2.2.– Secondo la difesa regionale è, altresì, infondata la censura rivolta all’art. 3 della legge impugnata, con l’interposizione dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010.

In primo luogo, perché, come detto, i contratti a tempo determinato scaduti nel biennio 2011-2012 dovevano già tenere conto della limitazione di spesa prevista nel d.l. n. 78 del 2010, sicché un loro rinnovo non potrebbe violare quel parametro interposto.

Inoltre, per quanto concerne specificamente il secondo comma dell’impugnato art. 3, perché, con la disposizione in esame, il legislatore regionale si sarebbe fatto carico della gestione transitoria del personale delle Province sarde soppresse a seguito del referendum regionale celebratosi nella primavera del 2012, ricorrendo, pertanto, quelle «straordinarie esigenze di interesse pubblico» spesso assunte dalla giurisprudenza costituzionale come condizione giustificatrice di una deroga alle disposizioni statali in tema di gestione del personale delle amministrazioni pubbliche (viene richiamata ancora la sentenza n. 30 del 2012, in tema di pubblico concorso).

3.– Con memoria depositata il 2 aprile 2013 il Presidente del Consiglio dei ministri ha insistito argomentatamente affinché le disposizioni impugnate siano dichiarate illegittime, in accoglimento del ricorso proposto.

3.1.– Contro l’eccepita inammissibilità del ricorso per omessa considerazione dell’autonomia garantita alla Regione autonoma Sardegna dallo statuto speciale, rileva il ricorrente di avere invero dato atto dell’autonomia regionale, sostenendo – a suo dire a ragione ed in aderenza a pacifici principi affermati dalla Corte costituzionale – che tale amministrazione è comunque tenuta a rispettare l’art. 117 Cost.

3.2.– Sotto altro profilo, evidenzia il ricorrente che la sentenza n. 212 del 1012 «non fa superare i rilievi di incostituzionalità formulati, in quanto le modifiche apportate al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. n. 12/2012, introdotte dall’articolo 2, comma 2 della l.r. n. 17/2012, sono state a loro volta impugnate dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 novembre 2012, ed il relativo procedimento pende attualmente dinanzi alla Corte Costituzionale. […] Inoltre, considerato il lasso di tempo intercorso tra l’entrata in vigore delle norme censurate e le loro modifiche, le disposizioni regionali impugnate potrebbero aver, medio tempore, prodotto effetti».

4.– Con memoria depositata il 29 marzo 2013 la Regione autonoma Sardegna ha chiesto, in via principale, dichiararsi l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge reg. n. 13 del 2012; in subordine, dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale del predetto art. 2; in via ulteriormente subordinata, dichiararsi l’infondatezza della medesima questione; ancora, in via principale, dichiararsi l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge reg. n. 13 del 2012; in via subordinata, dichiararsene l’infondatezza.

4.1.– La difesa regionale insiste nell’eccepita inammissibilità del ricorso sotto i vari profili enucleati nella memoria di costituzione ed argomenta ampiamente in tal senso, anche alla luce di alcune novità normative e della più recente giurisprudenza costituzionale.

4.1.1.– In particolare, la stessa difesa ribadisce che, con l’ulteriore novella (di cui all’art. 2, comma 2, della legge reg. n. 17 del 2012) dell’art. 4, comma 1, della legge reg. n. 12 del 2012, è scomparso dal testo della legge reg. n. 12 del 2012 ogni riferimento alla legge reg. n. 16 del 2011, che è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 212 del 2012. A questo proposito, la resistente segnala di aver versato in atti la nota della Regione autonoma della Sardegna 22 marzo 2013, prot. n. 8589/1.15.6, con cui la direzione generale del personale ha attestato che l’art. 2 impugnato non è stato oggetto di applicazione, né lo è stata la legge reg. n. 16 de1 2011, annullata con la citata sentenza n. 212 del 2012. Di qui la richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere quanto alla questione avente ad oggetto l’art. 2 della legge reg. n. 13 del 2012, poiché il nuovo testo dell’art. 4 della legge reg. n. 12 del 2012 varrebbe a superare tutte le censure del ricorrente.

4.2.– La Regione autonoma Sardegna sostiene ulteriormente, in subordine, la non fondatezza del gravame.

4.2.1.– Contro il censurato art. 2 della legge reg. n. 13 del 2012, la difesa regionale ribadisce che l’anzidetta disposizione – tanto più a seguito della successiva novellazione, ad opera dell’art. 2 della legge reg. n. 17 del 2012, dell’art. 4 (già modificato dal primo) della legge reg. n. 12 del 2012 – non disciplina in alcun modo il meccanismo di superamento del precariato vigente per il personale precario della Regione Sardegna, ma si limita a prevedere quali figure professionali debbano essere ricomprese in queste procedure amministrative, invero regolate da altre fonti regionali.

Non vi sarebbe poi alcuna violazione degli artt. 3 e 51 Cost., come invece lamentato dal ricorrente.

Rispetto all’art. 3 Cost., la disposizione in esame non introdurrebbe alcun privilegio o vantaggio personale, che sia in contrasto con il principio di uguaglianza, e sarebbe conforme al principio di ragionevolezza, essendo nella piena facoltà del legislatore regionale disciplinare in maniera diversa tipologie diverse di figure professionali. Tanto è vero che anche il legislatore statale, nel disciplinare le forme di superamento del precariato, avrebbe usualmente avuto cura di distinguere tra le diverse categorie di figure professionali.

Quanto all’art. 51 Cost., la norma censurata non porrebbe alcuna differenziazione tra personale di sesso maschile e personale di sesso femminile.

Lo stesso metodo di stabilizzazione del personale precario previsto dalla Regione autonoma Sardegna, a prescindere dalla sua esorbitanza dall’ambito del presente giudizio, sarebbe conforme al principio del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost.

Sottolinea, infatti, la difesa regionale che, diversamente dalla fattispecie scrutinata con esito demolitorio dalla sentenza n. 212 del 2012, il meccanismo di selezione del personale precario in esame, stante il rinvio all’art. 36, comma 2, della legge reg. n. 2 del 2007, prevede che possano essere stabilizzate unicamente quelle figure professionali assunte sulla base di procedure concorsuali; richiede espressamente la pubblicità delle prove concorsuali; dispone un riconoscimento di premialità che si spiega esclusivamente con l’espletamento di concorsi aperti al pubblico, dato che esso non avrebbe senso per i soli concorsi cosiddetti "interni”.

4.2.2.– Quanto al secondo motivo di ricorso, concernente l’art. 3 della legge reg. n. 13 del 2012, contesta la resistente che esso darebbe luogo ad un «prolungamento dei termini di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato», posto che la disposizione censurata non prevede un "prolungamento ex lege” della durata dei contratti in essere, bensì rimette al dirigente competente al ramo della struttura interessata il potere di stipulare nuovi contratti con il personale precario, in tal modo inserendosi nel più vasto procedimento di riforma del governo locale nella Regione autonoma Sardegna, seguito alla consultazione referendaria del 2012.

Viene ricordato che, al fine di portare a regime la riforma degli enti locali sardi, il legislatore regionale, con l’art. 1, comma 3, della legge reg. n. 11 del 2012, come novellato dall’art. l della legge della Regione autonoma Sardegna 27 febbraio 2013, n. 5 (Proroga dei termini di cui all’articolo 1 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 11, recante «Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011»), ha previsto che «Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui agli articoli l, 5, 114, 116 e 118 della Costituzione, nonché di cui all’articolo 43 dello Statuto ed in attesa del riordino e della sua applicazione volta a realizzare un nuovo assetto, gli organi provinciali in carica assumono in via provvisoria, e sino al 30 giugno 2013, la gestione delle funzioni amministrative attribuite alle otto Province che saranno soppresse all’esito dei referendum svoltisi il 6 maggio 2012 e provvedono alla ricognizione di tutti i rapporti giuridici, dei beni e del personale dipendente ai fini del successivo trasferimento». In attuazione della suddetta previsione, le gestioni provvisorie delle Province di Olbia, Carbonia Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra hanno comunicato alla Direzione Regione Enti Locali gli esiti della ricognizione sopra menzionata, quale passaggio imprescindibile per la redistribuzione delle risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni pubbliche già attribuite alle Province.

Conseguentemente, a parere della difesa regionale, il temporaneo rinnovo dei contratti previsto dalla disposizione impugnata è necessario affinché la Regione possa compiere quel lavoro di ricognizione generale della situazione amministrativa delle soppresse Province, onde consentire il passaggio al nuovo ordinamento locale entro il 30 giugno 2013. Sussisterebbero, dunque, quelle «straordinarie esigenze di interesse pubblico» che giustificano una deroga alle disposizioni statali in tema di gestione del personale delle amministrazioni pubbliche (è nuovamente citata la sentenza n. 30 del 2012, in tema di pubblico concorso). La disposizione in esame, inoltre, sarebbe strumentale al riordino del sistema di governo locale della Regione e, dunque, funzionale ad un sicuro e imponente risparmio di spesa per la pubblica amministrazione.

Per altro verso, prosegue la difesa regionale, la straordinarietà del caso di specie, relativo alla soppressione delle quattro Province regionali sarde, dimostrerebbe l’infondatezza della censura con cui il ricorrente lamenta la pretesa violazione dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, alla luce dell’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni ivi contenute, secondo cui «Lo Stato, quindi, può agire direttamente sulla spesa delle proprie amministrazioni con norme puntuali e, al contempo, dichiarare che le stesse norme sono efficaci nei confronti delle Regioni "a condizione di permettere l’estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all’esercizio dell’autonomia regionale” (sentenza n. 182 del 2011)» (così la sentenza n. 139 del 2012). Poiché la disposizione in esame interviene nel procedimento di soppressione delle Province regionali e di riallocazione delle risorse economiche, materiali e umane già in servizio presso le stesse, con notevoli effetti di contenimento della spesa pubblica regionale, la Regione autonoma Sardegna ritiene di avere certamente rispettato il "principio” generale di contenimento della spesa, con riflessi positivi sui saldi di finanza pubblica assolutamente maggiori di quelli ascrivibili all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010. Né varrebbe l’obiezione che essa dovesse comunque conseguire un certo risparmio di spesa proprio nel settore del personale assunto con i cosiddetti "contratti atipici”, perché la Regione, virtuosamente, realizza ben altri e più cospicui risparmi grazie alla ridefinizione dell’assetto dei livelli territoriali di governo (implicante, altresì, la riduzione della spesa per il personale).

Osserva, infine, la difesa regionale che l’art. 6, comma 8, della legge reg. n. 16 del 2011 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo anche e soprattutto perché «dispone[va] uno stanziamento per finanziare la stipulazione dei contratti». Al contrario, la disposizione oggetto del presente giudizio non dispone alcuno stanziamento economico. Nemmeno ricorrerebbe il secondo elemento sintomatico di violazione del richiamato principio di contenimento della spesa pubblica, ossia l’ampliamento della pianta organica, come rilevato nella sentenza n. 212 del 2012, sicché non vi sarebbe alcuna ragione per attribuire alla norma censurata un aumento della spesa pubblica.

5.– Con ricorso notificato il 19 novembre 2012, depositato in cancelleria il successivo 26 novembre e iscritto al n. 180 del registro ricorsi dell’anno 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Sardegna 13 settembre 2012, n. 17, recante «Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale e disposizioni varie», per violazione dell’art. 3, lettera a) dello statuto speciale, approvato con legge cost. n. 3 del 1948, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell’articolo 117, terzo comma, Cost.

Nel dettaglio, il Governo impugna partitamente le seguenti disposizioni: art. 1, comma 1, per lesione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.; art. 2, commi 1, 2 e 3, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., nonché dei richiamati principi stabiliti dall’art. 117, terzo comma, Cost.; art. 2, comma 5, per violazione del solo art. 117, terzo comma, Cost.; art. 6, comma 1, per violazione di quest’ultimo parametro, nonché dell’art. 81, quarto comma, Cost.

5.1.– Premette il ricorrente che la legge della Regione autonoma Sardegna n. 17 del 2012, con cui è stato tra l’altro approvato il finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale, eccederebbe dalle competenze legislative statutarie di cui all’art. 3, lettera a), in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale», nonché dalla competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento di finanza pubblica prevista, per le Regioni ordinarie, dall’art. 117, terzo comma, Cost. ed estesa alle Regioni a statuto speciale, quale forma di autonomia più ampia, ai sensi e per effetto dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

5.1.1.– In particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri censura l’art. 1, comma 1, della legge in esame, il quale, nel sostituire il comma 8 dell’art. 6 della legge regionale n. 16 del 2011, dispone che «Nelle more di una sua riorganizzazione, al fine di garantire l’esercizio del servizio pubblico disciplinato dalla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9 in materia di lavoro e servizi dell’impiego), al quale sono preposti i Centri servizi per il lavoro (CSL), i Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e le Agenzie di sviluppo locale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), è autorizzata nell’anno 2012, a titolo di trasferimento alle competenti amministrazioni locali, la spesa di euro 12.000.000 a valere sulle disponibilità recate dal fondo regionale per l’occupazione di cui all’UPB S06.06.004». Rappresenta il ricorrente che, con sentenza n. 212 del 2012, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo, in quanto lesivo del principio di coordinamento di finanza pubblica, l’art. 6, comma 8, della legge regionale n. 16 del 2011 – nella parte in cui disponeva uno stanziamento per finanziare la stipulazione dei contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell’attività lavorativa del personale in servizio presso i Centri servizi per il lavoro, i Centri servizi inserimento lavorativo e le Agenzie di sviluppo locale – e ciò perché tale disposizione regionale non richiamava e, quindi, non teneva conto del limite fissato dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, secondo cui, a decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa solo nel limite del cinquanta per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. L’attuale formulazione del comma 8 dell’art. 6 della legge regionale n. 16 del 2011, come introdotta dalla disposizione impugnata, sarebbe dunque parimenti viziata, in quanto neppure essa richiama il limite del cinquanta per cento della spesa, violando, in tal modo, i principi, inderogabili dalla Regione ancorché autonoma, stabiliti dall’art. 117, terzo comma, Cost. nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica.

5.1.2.– L’art. 2, comma 1, della legge in esame, nel modificare l’art. 3, comma 5, della legge regionale n. 3 del 2009, proroga al 30 giugno 2011 il termine (in precedenza fissato al 18 agosto 2009) per l’acquisizione dei requisiti che consentono ai lavoratori precari assunti con contratto di lavoro a termine o con forme contrattuali flessibili o atipiche, di partecipare alle procedure di stabilizzazione previste dal piano pluriennale per il superamento del precariato di cui all’art. 36 della legge regionale n. 2 del 2007. La disposizione regionale in oggetto, nel prorogare i termini entro i quali devono maturarsi i requisiti che consentono la partecipazione alle procedure di stabilizzazione, si porrebbe in contrasto con l’art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006, il quale stabilisce che «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge [...] ». Pertanto, la disposizione regionale in esame non rispettando, ai fini della stabilizzazione, i limiti temporali previsti dalla norma statale richiamata, violerebbe i principi di uguaglianza, di buon andamento e d’imparzialità dell’amministrazione, di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost., nonché i principi stabiliti dall’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica ai quali la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non potrebbe mai derogare.

5.1.3– L’art. 2, comma 2, della legge in esame, nel modificare l’art. 4, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2012 (come modificato dall’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2012) proroga al 30 giugno 2011 il termine entro il quale ulteriori figure professionali di lavoratori precari acquisiscono i requisiti per partecipare alle procedure di stabilizzazione. Premette il ricorrente che l’articolo in esame, nella parte modificata dall’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2012, è stato già impugnato innanzi alla Corte costituzionale, in quanto amplierebbe la platea dei destinatari di inquadramenti nei ruoli regionali e comporta, pertanto, un inquadramento riservato di personale in contrasto con gli artt. 3, 51, 97 e 117, terzo comma, Cost. Con l’attuale modifica legislativa, la disposizione regionale in oggetto proroga i termini entro i quali devono maturarsi i requisiti che consentono la partecipazione alle procedure di stabilizzazione e si pone in contrasto con l’art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006 per i motivi già esposti al punto 5.1.2. In definitiva, la norma in questione, secondo il ricorrente, non rispetta, ai fini della stabilizzazione, i limiti temporali previsti dalla normativa statale richiamata. Sicché, oltre ad essere censurata per le stesse richiamate motivazioni già deliberate in riferimento all’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2012, lo è pure per violazione del suddetto principio di coordinamento di finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., perché la Regione, ferma restando la sua autonomia, non sarebbe ammessa a derogarvi.

5.1.4.– L’art. 2, comma 3, ricomprende tra i requisiti utili ai fini della stabilizzazione nei ruoli regionali «sia i periodi lavorativi svolti attraverso contratti di tirocinio formativo retribuito, sia le altre attività lavorative eventualmente svolte in precedenza presso gli enti locali territoriali e le altre pubbliche amministrazioni». Tale disposizione, inserendo tra i requisiti utili ai fini della stabilizzazione nei ruoli regionali anche le attività derivanti da tirocini formativi ovvero periodi di lavoro prestato in amministrazioni estranee a quella regionale, comporta un inquadramento riservato di personale e pertanto viola i principi di uguaglianza, di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione, nonché il principio del pubblico concorso di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost., nonché il principio di coordinamento di finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., cui si ribadisce che la Regione, fatto salvo il rispetto della sua autonomia, non può derogare.

5.1.5.– L’art. 2, comma 5, della citata legge regionale estende agli operatori di tutela ambientale che hanno prestato servizio presso le amministrazioni provinciali l’applicazione dell’art. 3 della legge regionale n. 13 del 2012, che autorizza la stipula dei contratti a termine del personale in servizio presso i Centri servizi per il lavoro e i Centri servizi inserimento lavorativo non rinnovati dalle soppresse Province sarde in favore del medesimo personale delle gestioni provvisorie.

Evidenzia il ricorrente di avere già impugnato l’art. 3 della legge regionale n. 13 del 2012 per contrasto con l’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del cinquanta per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009, e, dunque, per violazione del principio costituzionale di cui all’articolo 117, comma terzo, in materia di coordinamento della finanza pubblica. Richiama, all’uopo, nuovamente la sentenza n. 212 del 2012 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, in quanto lesiva del principio di coordinamento di finanza pubblica fissato dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, la disposizione di cui all’art. 6, comma 8, della legge regionale n. 16 del 2011. L’ora impugnato art. 2, comma 5, estende ad altri soggetti l’applicazione del citato art. 3 della legge reg. n. 13 del 2012 e, pertanto, attira su di sé le medesime censure già dedotte in riferimento ad esso, pedissequamente riportate. La disposizione regionale in esame, in definitiva, nell’estendere ad una ulteriore categoria l’applicazione del disposto di cui all’art. 3 della legge reg. n. 13 del 2012, violerebbe il principio di coordinamento di finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal rispetto del quale la Regione, seppure autonoma, non potrebbe prescindere.

5.1.6.– Infine, l’art. 6, comma l, nell’integrare l’art 4 della legge della Regione autonoma Sardegna 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), di seguito al comma 1 introduce il comma 1-bis, il quale dispone che i gruppi consiliari possono stipulare contratti di lavoro autonomo concernenti prestazioni d’opera intellettuale per oggetti determinati di durata non superiore a quella della legislatura. Il Governo sostiene che tale disposizione, nel consentire ai gruppi consiliari la facoltà di stipulare contratti a tempo determinato senza quantificazione numerica o di spesa, si pone in contrasto con il già richiamato art. 9, comma 28, del d.l. 78 del 2010 e con il rigoroso limite di spesa alle pubbliche amministrazioni a decorrere dall’anno 2011. Conseguentemente, sarebbe violato il principio costituzionale di cui all’art. 117, comma terzo, in materia di coordinamento della finanza pubblica. La medesima disposizione, inoltre, non prevedendo i mezzi finanziari per far fronte alla spesa, lederebbe il principio dell’obbligo della copertura finanziaria di cui all’art. 81, quarto comma, Cost.

6. – Con memoria depositata il 21 dicembre 2012 si è costituita la Regione autonoma Sardegna, chiedendo che anche le questioni di legittimità costituzionale promosse con il predetto ricorso siano dichiarate inammissibili o, comunque, non fondate.

6.1.– Il ricorso sarebbe, innanzitutto, inammissibile.

6.1.1.– In particolare, l’impugnazione sarebbe irricevibile per difetto di rituale notificazione. L’Avvocatura generale dello Stato ha inteso notificare "in proprio” l’atto introduttivo del presente giudizio, ai sensi dell’art. 55 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile). Secondo la difesa regionale, però, ivi si prevede la possibilità di «notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali», ai quali gli atti adottati nell’ambito del processo costituzionale non sarebbero in alcun modo assimilabili. Contro le opposte conclusioni cui questa Corte è pervenuta nella sentenza n. 310 del 2011 varrebbe il rilievo che, se con la disposizione in esame il legislatore ha certamente inteso escludere dal novero delle notificazioni che possono essere fatte "in proprio” dal difensore gli atti del processo penale, eguale intenzione ha manifestato nei confronti degli atti del processo costituzionale, non a caso (così come quelli penali) non menzionati tra quelli notificabili con mezzi propri. Ciò sarebbe da imputare, per un verso, alla particolare rilevanza che gli atti del processo penale rivestono in relazione ai diritti di libertà della persona; per l’altro, alla particolare rilevanza che gli atti del processo costituzionale rivestono (oltre che sovente – essi pure – in relazione ai diritti della persona) in relazione all’interesse pubblico alla certezza del diritto. Donde la necessità per entrambe le categorie di atti della qualificata attività dell’ufficiale giudiziario.

6.1.2.– Il ricorso sarebbe inammissibile, altresì, per la mancata considerazione delle competenze legislative di cui la Regione autonoma Sardegna è tributaria in forza del suo statuto speciale. Il ricorrente si sarebbe limitato a censurare l’intera legge regionale in esame, in maniera del tutto apodittica e senza una pur minima argomentazione, in quanto eccedente dalle competenze legislative di cui all’art. 3, lettera a), dello statuto speciale, concernente «ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale», ma senza specificare quale sarebbe la materia di appartenenza delle disposizioni censurate. Di più, nell’elencazione dei singoli profili di illegittimità, non avrebbe fatto, invero, il minimo cenno allo Statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge cost. n. 3 del 1948, parametrando tutti i pretesi vizi esclusivamente all’art. 117, terzo comma, Cost.

6.1.3.– Inammissibili, poi, sarebbero le censure articolate dal Presidente del Consiglio dei ministri per relationem rispetto a differenti impugnazioni in via principale di precedenti atti normativi della Regione autonoma Sardegna, in spregio al principio di autosufficienza dell’atto introduttivo del processo costituzionale, secondo il quale tutti gli elementi richiesti per l’ammissibilità della questione debbono risultare esclusivamente dal provvedimento di rinvio. Per tale ragione, dunque, la Regione autonoma Sardegna eccepisce l’inammissibilità delle censure formulate dal ricorrente avverso l’art. 2, comma 2, della legge reg. n. l7 del 2012, nella misura in cui il motivo intende riproporre «le stesse motivazioni deliberate in riferimento all’art. 2, comma l, della legge regionale n. 13/2012», nonché avverso l’art. 2, comma 5, della medesima legge reg. n. l7 del 2012, in quanto fondate sulle «stesse censure già dedotte in riferimento al citato art. 3 della legge regionale n. 13/2012». In senso contrario non basterebbe il fatto di avere testualmente riportato le censure già formulate nel precedente gravame. E ciò, in sintesi, perché quegli atti aggredivano diversi atti normativi, i quali, per quanto di contenuto analogo, non consentirebbero al ricorrente di incardinare ritualmente una nuova e diversa impugnazione limitandosi a richiamare le difese allora svolte. Il Governo, insomma, non potrebbe fare proprie e spendere avverso la legge reg. n. 17 del 2012 le medesime censure prospettate avverso la diversa legge reg. n. 13 del 2012. Con la conseguenza, appunto, dell’inammissibilità delle censure mosse in questa sede all’art. 2, commi 2 e 5, della legge reg. n. 17 del 2012.

6.1.4.– La difesa regionale segnala, inoltre, che, qualora si censuri la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., per uno "sconfinamento” del legislatore regionale dal suo ambito riservato, sarebbe obbligatoria l’indicazione del principio fondamentale della materia ritenuto violato. Di contro, il ricorrente non avrebbe specificato, se non nelle citazioni virgolettate del diverso ricorso avverso le disposizioni della legge reg. n. 13 del 2012, quali disposizioni legislative statali, operanti in concreto tale coordinamento, sarebbero state violate. Di qui «l’inammissibilità della censura per mancata (e invece doverosa) indicazione del parametro interposto».

6.1.5.– La Regione autonoma Sardegna evidenzia, infine, che l’intero apparato argomentativo del ricorrente, se si escludono le citazioni del primo ricorso avverso le diverse disposizioni della legge reg. n. 13 del 2012, è del tutto insufficiente ai fini dello scrutinio nel merito delle questioni. In particolare, quanto all’art. l, comma l, della legge reg. n. 17 del 2012, esso è stigmatizzato solamente perché «non richiama il limite del 50% della spesa fissato dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010». Inoltre, dell’art. 2, comma l, della legge reg. n. 17 del 2012 è denunciata la mera violazione dei principi di uguaglianza, di buon andamento e d’imparzialità dell’amministrazione di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost., nonché dei principi stabiliti dall’art. 117, terzo comma, Cost., motivata, quest’ultima, solamente con l’affermazione che non sarebbero rispettati «i limiti temporali previsti dalla norma statale richiamata», senza però allegare, né provare, che tali limiti costituiscano principi fondamentali della materia. Similmente carente, sotto il profilo della violazione del principio di coordinamento di finanza pubblica costituita dallo sforamento dei predetti limiti temporali, risulterebbe la censura dell’art. 2, comma 2.

6.2.– Nel merito, in caso di rigetto delle eccezioni d’inammissibilità del gravame sopra formulate, la difesa regionale deduce la non fondatezza delle censure ivi prospettate.

6.2.1.– Manifestamente infondata è a suo avviso, anzitutto, la censura rivolta all’art. l, comma l, della legge in esame. E ciò perché, diversamente da quanto prevedeva l’art. 6 della legge reg. n. 16 del 2011 (già dichiarato illegittimo da questa Corte con sentenza n. 212 del 2012), la disposizione oggetto del presente giudizio nulla dice circa il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, né destina tali fondi al rinnovo dei contratti a tempo determinato, come reso palese dal semplice raffronto delle due norme. Non varrebbe obiettare che lo stanziamento previsto dall’art. l, comma l, della legge reg. n. 17 del 2012 sarebbe comunque (tutto) destinato al rinnovo dei contratti a tempo determinato. E ciò in quanto lo stanziamento indicato è ora preordinato «a garantire l’esercizio del servizio pubblico», il quale consta di risorse non meramente umane (e tanto meno assunte esclusivamente a tempo determinato), ma anche e soprattutto materiali. Non solo: i servizi sociali per il lavoro generalmente presuppongono anche il finanziamento e lo svolgimento di particolari programmi di inserimento al lavoro, per i quali si stanziano risorse che esulano dalla mera organizzazione degli uffici (banche dati, momenti ed eventi per incrociare domande e offerta di lavoro).

6.2.2.– Quanto alla censura delle misure di superamento del precariato di cui all’art. 2, comma l, della legge impugnata, oppone la difesa regionale l’argomento che l’art. l, comma 558, della legge n. 296 del 2006, non fissa alcun limite temporale entro il quale è necessario aver acquisito il periodo di anzianità rilevante per poter partecipare alle procedure di stabilizzazione del personale. A suo parere, il legislatore statale ha previsto, invece, tre differenti possibilità, tutte indipendenti l’una dall’altra (come testimonierebbe l’utilizzo della particella disgiuntiva "o”), per alcune delle quali non vi sarebbe alcuna "ghigliottina” temporale. Donde l’infondatezza del gravame sul punto.

6.2.3.– Anche in ordine al comma 2 dell’art. 2 della legge in esame, la piana lettura dell’art. l, comma 558, della l. 296 del 2006 dimostrerebbe l’infondatezza del gravame, come indicato al precedente paragrafo.

6.2.4.– Sarebbe, nondimeno, manifestamente infondata la censura dell’art. 2, comma 3, della legge reg. n. 17 del 2012. Esso prevede, infatti, espressamente che l’attività di tirocinio o lavorativa dev’essere stata svolta presso gli «enti locali territoriali e le altre pubbliche amministrazioni». Sicché, il legislatore regionale non avrebbe fatto altro che equiparare il lavoro svolto alle dipendenze della Regione autonoma Sardegna a quello svolto al servizio di altri enti, anche in occasione di tirocinio formativo, nell’esercizio della propria competenza esclusiva in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale» (ai sensi dell’art. 3, comma l, lettera a), dello statuto speciale), nonché nell’esercizio della competenza legislativa residuale nella materia di «formazione professionale», in base al disposto congiunto degli artt. 117, commi terzo e quarto, Cost. e 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

6.2.5.– Neppure il comma 5 dell’art. 2 della legge regionale in esame sarebbe affetto dai vizi denunciati dal ricorrente. Come già rilevato anche a proposito dell’impugnazione dell’art. 3 della legge reg. n. 13 del 2012, i contratti a tempo determinato scaduti nel biennio 2011-2012 dovevano già tenere conto della limitazione di spesa prevista dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, sicché un rinnovo dei contratti a termine, altresì per questa ulteriore categoria di lavoratori (operatori di tutela ambientale, ex disinfestatori), non potrebbe violare quel parametro interposto.

In secondo luogo, con la disposizione in esame, il legislatore regionale si sarebbe fatto carico anche della gestione transitoria del personale delle Province sarde soppresse a seguito del referendum regionale celebratosi nella primavera del 2012, in presenza di quelle «straordinarie esigenze di interesse pubblico» che la giurisprudenza costituzionale ha sovente inteso assumere come condizione giustificatrice di una deroga alle disposizioni statali in tema di gestione del personale delle amministrazioni pubbliche (è citata, per tutte, la sentenza n. 30 del 2012).

6.2.6.– La difesa regionale deduce, infine, l’infondatezza delle argomentazioni spese dal ricorrente a sostegno delle questioni di legittimità dell’art. 6 della legge reg. n. 17 del 2012, promosse in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 81 Cost.

A suo avviso, infatti, i gruppi consiliari non possono certo essere equiparati alle amministrazioni pubbliche, in quanto composti dai rappresentanti del corpo elettorale che esercitano un mandato elettivo nel Consiglio regionale, e, pur essendo articolazioni dell’Assemblea regionale necessarie per il suo corretto funzionamento, non per questo equiparabili agli uffici dell’amministrazione regionale. Tanto che non ve n’é menzione nell’«Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato», redatto dall’1STAT ai sensi dell’art. l, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), e pubblicato, per l’anno 2012, in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2012.

In ogni caso, poi, la prospettiva del ricorrente sarebbe fuorviante.

L’art. 4 della legge reg. n. 37 del 1995 prevede al primo comma che «I Gruppi consiliari non possono stipulare contratti per prestazioni d’opera, fatta eccezione per il conferimento di incarichi libero-professionali per oggetti determinati, da adottarsi con contratti aventi forma scritta e la cui durata non può superare quella della legislatura nella quale detti contratti sono sottoscritti». Pertanto, a parere della Regione resistente, la disposizione ora gravata, nel prevedere che «I Gruppi consiliari possono altresì stipulare contratti di lavoro autonomo concernenti prestazioni d’opera intellettuale per oggetti determinati, da adottarsi in forma scritta, la cui durata non può superare quella della legislatura nella quale detti contratti sono sottoscritti», non impone nuove spese a carico della Regione, ma si limita a modificare la tipologia degli incarichi per prestazioni d’opera intellettuale che i gruppi consiliari possono affidare. In questa prospettiva, dunque, la disposizione in esame non rientra nella materia del «coordinamento della finanza pubblica», bensì in quella dell’«ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale», di competenza esclusiva della Regione ai sensi dell’art. 3, comma l, lettera a), dello statuto speciale. È richiamata la più volte menzionata sentenza n. 212 del 2012, con cui questa Corte ha affermato che una disposizione di legge regionale della Sardegna ivi scrutinata, ove si prevedeva la possibilità di assegnare funzioni dirigenziali in via transitoria e fino all’espletamento dei concorsi pubblici per l’accesso alla qualifica dirigenziale (art. 4, comma 5, della legge reg. n. 16 del 2011), «non può essere qualificata come norma di spesa, costituendo invece una norma di organizzazione». Anche la norma qui in esame, come quella suaccennata, «di per se stessa, non determina alcun incremento della spesa», perché si limita a ridefinire le tipologie di incarico professionale che possono essere affidate dai gruppi consiliari della Regione autonoma Sardegna.

Per le medesime ragioni, sarebbe pure infondata la denunciata lesione dell’art. 81, quarto comma, Cost. Ciò, in quanto, se la disposizione in questione è norma di organizzazione e non di spesa, allora «neppure sussiste violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost.» (come si legge ancora nella sentenza n. 212 del 2012).

7.– Con ulteriori memorie depositate in prossimità dell’udienza la Regione autonoma Sardegna ha ancora diffusamente argomentato le proprie posizioni, concludendo nel senso dell’inammissibilità e, in ogni caso, della non fondatezza di tutte le questioni promosse con i predetti ricorsi.

Considerato in diritto

1.– Con ricorso notificato il 21-27 agosto 2012, depositato in cancelleria il successivo 31 agosto e iscritto al n. 116 del registro ricorsi dell’anno 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 3, commi 1 e 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 26 giugno 2012, n. 13 (Rimodulazione del quadro degli interventi regionali a sostegno delle politiche del lavoro e disposizioni in materia di contratti a termine), intesa all’attuazione degli accordi istituzionali per la proroga e la prima concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, per gli anni 2011 e 2012, in riferimento agli articoli 3, 51, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione.

1.1.– L’impugnato art. 2 integra l’art. 4, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 13 giugno 2012, n. 12, recante «Disposizioni urgenti e integrazioni alla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), relativa ai contratti di collaborazioni coordinate e continuative e ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica». In particolare, la disposizione regionale in esame aggiunge alle procedure selettive di cui all’art. 4, comma 1, della citata legge reg. n. 12 del 2012, finalizzate agli inquadramenti di cui all’art. 36, comma 2, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)», in attuazione del "Piano regionale sul precariato” ivi previsto, «le selezioni effettuate con modalità analoghe attestate dai relativi dirigenti di servizio o generali per le figure professionali aventi i requisiti dei trenta mesi maturati entro i termini stabiliti dall’articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2011». Secondo il ricorrente, ciò comporta la possibilità di inquadrare anche personale assunto a tempo determinato, così realizzando un inquadramento riservato di personale, in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost., nonché con l’art. 117, terzo comma, Cost., nell’ottica del coordinamento della finanza pubblica.

1.2.– L’impugnato art. 3 dispone la stipulazione immediata da parte dei dirigenti delle gestioni provvisorie dei contratti a termine di cui all’art. 6, comma 8, della legge della Regione autonoma Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), che non siano stati rinnovati dalle soppresse Province sarde alla data di approvazione della presente legge, e ciò anche nei casi di raggiungimento dei trentasei mesi di lavoro subordinato maturato dai soggetti aventi titolo all’assunzione nelle soppresse amministrazioni provinciali in ordine alle disposizioni straordinarie di cui alla legge della Regione autonoma Sardegna 25 maggio 2012, n. 11 (Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011).

Ne discende, ad avviso del ricorrente, la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., nella materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto la norma in oggetto, nel prolungare la durata dei suddetti contratti, determina il superamento dei limiti fissati dalla legge per l’instaurazione di rapporti di lavoro flessibile e travalica, altresì, il tetto della spesa sostenuta per le medesime finalità.

I principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica nella specie violati sono individuati dal ricorrente nelle disposizioni sui rapporti di lavoro flessibile contenute nell’art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), là dove ribadiscono il limite di trentasei mesi complessivi di lavoro a termine – mediante il rinvio alla normativa generale sul rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES) – e nell’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del cinquanta per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.

2.– Con successivo ricorso notificato il 19 novembre 2012, depositato in cancelleria il successivo 26 novembre e iscritto al n. 180 del registro ricorsi dell’anno 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e successive modificazioni e integrazioni, nonché agli artt. 3, 51, 97 e 117, terzo comma, Cost., della legge della Regione autonoma Sardegna 13 settembre 2012, n. 17, recante «Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale e disposizioni varie», e segnatamente dei seguenti articoli: 1, comma 1; 2, commi 1, 2, 3 e 5; 6, comma 1.

2.1.– Viene censurato, anzitutto, l’art. 1, comma 1, il quale, nel sostituire il comma 8 dell’art. 6 della legge reg. n. 16 del 2011, dispone che, al fine di garantire l’esercizio del servizio pubblico disciplinato dalla legge della Regione autonoma Sardegna 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9 in materia di lavoro e servizi dell’impiego), nelle more di una riorganizzazione di esso, al quale sono preposti i Centri servizi per il lavoro (CSL), i Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e le Agenzie di sviluppo locale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e), della legge della Regione autonoma Sardegna 5 marzo 2008, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2008), «è autorizzata nell’anno 2012, a titolo di trasferimento alle competenti amministrazioni locali, la spesa di euro 12.000.000 a valere sulle disponibilità recate dal fondo regionale per l’occupazione di cui all’UPB S06.06.004».

A parere del Governo, tale norma violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., «nell’ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare», perché – al pari del citato art. 6, comma 8, della legge reg. n. 16 del 2011 nella sua formulazione originaria (dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 212 del 2012) – non richiama il tetto di spesa fissato dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, secondo cui, a decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa solo nel limite del cinquanta per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.

2.2.– Il Governo censura, altresì, l’art. 2, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2012, il quale, nel modificare l’art. 3, comma 5, della legge della Regione autonoma Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), proroga al 30 giugno 2011 il termine (precedentemente fissato al 18 agosto 2009) per l’acquisizione dei requisiti che consentono ai lavoratori precari, assunti con contratto di lavoro a termine o con forme contrattuali flessibili o atipiche, di partecipare alle procedure di stabilizzazione previste dal piano pluriennale per il superamento del precariato di cui all’art. 36 della legge reg. n. 2 del 2007.

Ad avviso del ricorrente, la norma regionale impugnata, nel prorogare i termini entro i quali devono maturarsi i requisiti che consentono la partecipazione alle procedure di stabilizzazione, violerebbe, non solo i principi di uguaglianza, di buon andamento e d’imparzialità dell’amministrazione di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost., ma anche i principi stabiliti dall’art. 117, terzo comma, Cost. nell’ottica del coordinamento della finanza pubblica e, segnatamente, i limiti temporali previsti dall’art. 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), inderogabili da parte della Regione.

2.3.– L’art. 2, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2012, fissando al 30 giugno 2011 il termine entro il quale ulteriori figure professionali di lavoratori precari acquisiscono i requisiti per partecipare alle procedure di stabilizzazione, modifica l’art. 4, comma 1, della legge reg. n. 12 del 2012 nella parte già novellata dal predetto art. 2, comma 1, della legge reg. n. 13 del 2012 (già impugnato con il primo ricorso). Esso è censurato per le medesime ragioni spiegate contro quest’ultima norma regionale e inoltre perché, al pari del citato art. 2, comma 1, della legge reg. n. 17 del 2012, non rispetta, ai fini della stabilizzazione, i limiti temporali previsti dalla normativa statale di riferimento sopra richiamata.

2.4.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, inoltre, l’art. 2, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2012 nella parte in cui ricomprende tra i requisiti utili ai fini della stabilizzazione nei ruoli regionali «sia i periodi lavorativi svolti attraverso contratti di tirocinio formativo retribuito, sia le altre attività lavorative eventualmente svolte in precedenza presso gli enti locali territoriali e le altre pubbliche amministrazioni». In tal modo, secondo il ricorrente, si realizzerebbe un inquadramento riservato di personale, in violazione dei principi di uguaglianza, di buon andamento e d’imparzialità dell’amministrazione, nonché del principio del pubblico concorso di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost., come pure di quello di coordinamento di finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.

2.5.– L’art. 2, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2012, che estende agli operatori di tutela ambientale che abbiano prestato servizio presso le amministrazioni provinciali l’applicazione dell’impugnato art. 3 della legge reg. n. 13 del 2012, è, secondo il ricorrente, da ritenere illegittimo per i motivi suesposti in relazione a quest’ultima disposizione.

2.6.– È censurato, infine, l’art. 6, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2012, il quale, nell’integrare l’art 4 della legge della Regione autonoma Sardegna 18 dicembre 2005, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), dispone, senza quantificazione numerica o di spesa, che i gruppi consiliari possono stipulare contratti di lavoro autonomo concernenti prestazioni d’opera intellettuale per oggetti determinati di durata non superiore a quella della legislatura. Il Governo ascrive a tale norma la lesione dell’art. 117, terzo comma, Cost., con l’interposizione dell’anzidetto art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, e dell’art. 81, quarto comma, Cost., perché non sono previsti i mezzi finanziari per far fronte alla spesa.

3.– In considerazione della loro connessione oggettiva, i giudizi riguardanti le disposizioni regionali suindicate devono essere riuniti, per essere decisi con un’unica pronuncia.

4.– Di entrambi i ricorsi la Regione autonoma Sardegna eccepisce, in linea generale, alcuni profili d’inammissibilità.

Tutte le eccezioni d’inammissibilità dei ricorsi nella loro interezza devono essere rigettate.

4.1.– L’omessa menzione dei parametri statutari denunciata dalla resistente non sussiste. Quanto all’art. 3, lettera a), dello statuto speciale, perché l’eccedenza dalle competenze legislative ivi previste risulta espressamente denunciata nell’incipit del secondo ricorso e traspare chiaramente, altresì, da tutta l’impostazione del primo. Con riguardo all’art. 7 dello stesso statuto, che assegna alla Regione autonoma «una propria finanza, coordinata con quella dello Stato», perché il ricorrente ha lasciato intendere, senza equivoci, che tale prerogativa, invero non riconducibile ad una assorbente competenza legislativa regionale di fonte statutaria nel settore finanziario (artt. 3 e seguenti dello statuto speciale), non esime neppure la Regione resistente dal rispetto del parametro, espressamente evocato, dell’art. 117, terzo comma, Cost. E con ciò lo stesso ricorrente ha mostrato, evidentemente, di ritenere quest’ultimo parametro idoneo ad attribuire alla Regione stessa un’autonomia più ampia nella materia del coordinamento della finanza pubblica. D’altro canto, la giurisprudenza più recente di questa Corte ha sistematicamente scrutinato alla luce dell’art. 117, terzo comma, Cost. l’osservanza, da parte della legislazione della Sardegna, dei principi fondamentali in subiecta materia, reputandola esplicitamente o implicitamente esulante da qualunque competenza legislativa statutaria (vedi, tra le ultime, sentenze n. 212 e n. 30 del 2012). E, più in generale, si è affermato che anche le Regioni e le Province ad autonomia differenziata sono tenute al rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica (sentenze n. 3 del 2013, n. 229 del 2011 e n. 179 del 2007).

4.2.– Anche l’eccezione di difetto di motivazione è priva di fondamento, perché il Governo, seppur stringatamente, ha argomentato in maniera adeguata ogni singola censura. E anche quando non ha neppure sommariamente individuato il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica a suo avviso violato, il ricorrente ha illustrato nel modo dovuto le questioni di legittimità delle norme regionali denunciate sotto tale profilo, in relazione agli altri parametri costituzionali volta per volta specificamente evocati.

4.3.– Dev’essere, altresì, disattesa l’eccezione d’inammissibilità delle questioni ricondotte dalla difesa regionale alla volontà del ricorrente di aggredire essenzialmente il meccanismo di stabilizzazione del personale precario, istituito con legge reg. n. 2 del 2007, invero non impugnato a suo tempo, posto che, in realtà, il Governo ha inteso chiaramente censurare le norme in oggetto per le modifiche o integrazioni dell’originario piano di superamento del precariato da esse variamente apportate ai criteri ricognitivi degli aventi titolo a rientrarvi (selezioni iniziali di riferimento, termini di scadenza dei periodi di lavoro rilevante, equipollenza di altre attività lavorative).

4.4.– Va, infine, rigettata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso iscritto al n. 180 del relativo registro dell’anno 2012, perché notificato "in proprio”, non ravvisandosi alcun serio motivo per discostarsi dall’orientamento in base al quale questa Corte ha ritenuto ammissibile tale forma di notificazione nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale (sentenza n. 310 del 2011).

5.– Ciò premesso, ai fini della trattazione, vanno affrontate per prime le questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni regionali concernenti il piano di superamento del precariato delineato dall’art. 36, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2007, a partire dall’art. 2 della legge reg. n. 13 del 2012, nonché dall’art. 2, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2012, proseguendo con l’art. 2, comma 1, della legge reg. n. 17 del 2012, per finire con l’art. 2, comma 3, della medesima legge regionale. Vanno poi esaminate, nell’ordine, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge reg. Sardegna n. 13 del 2012 e dell’art. 2, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2012, riguardanti la prosecuzione dei rapporti di lavoro a termine di specifiche categorie di lavoratori già operanti presso le (soppresse) amministrazioni provinciali; la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge reg. n. 17 del 2012, afferente "il servizio pubblico del sistema dei servizi per il lavoro”; le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, della legge da ultimo citata, incidente sulle forme di collaborazione "intellettuale” presso i gruppi consiliari.

6.– Per comprendere meglio i termini delle questioni di legittimità dell’art. 2 della legge reg. Sardegna n. 13 del 2012 e dell’art. 2, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2012, che possono essere esaminate congiuntamente, è utile premettere, in sintesi, la sequenza normativa del piano regionale di assorbimento del precariato, cui afferiscono entrambe le impugnate disposizioni testé richiamate.

L’art. 36 della legge reg. Sardegna n. 2 del 2007 ha stabilito che possano conseguire il rapporto di lavoro a tempo indeterminato i lavoratori con trenta mesi anche non continuativi di lavoro (svolto in forza di contratti di natura flessibile o atipica con l’amministrazione, gli enti o le aziende regionali) al 30 giugno 2007, e all’uopo ha predisposto un piano di superamento del precariato in base al quale il rapporto a tempo indeterminato è conseguibile con due distinte procedure: 1) a domanda, in caso di rapporto di lavoro instaurato «sulla base di procedure selettive di natura concorsuale»; 2) previo superamento di «prove selettive concorsuali pubbliche», in caso di rapporto di lavoro instaurato senza pubblica selezione, con mero riconoscimento di una premialità riferita al servizio prestato.

L’art. 4 della legge reg. n. 12 del 2012 ha introdotto ulteriori specifiche tipologie di selezione di personale alla base dell’inquadramento a domanda, di cui si è detto sub 1).

L’art. 2, comma 1, della legge reg. n. 13 del 2012, impugnato con il primo ricorso, ha aggiunto al citato art. 4 altre selezioni (effettuate con modalità analoghe a quelle già previste) ai fini della stabilizzazione di personale che avesse maturato trenta mesi «entro i termini stabiliti dall’articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2011».

Infine, l’art. 2, comma 2, della legge reg. n. 17 del 2012, censurato con il secondo ricorso, ha ulteriormente modificato l’art. 4 della citata legge reg. n. 12 del 2012 nella parte aggiunta dall’impugnato art. 2, fissando definitivamente al 30 giugno 2011 il termine entro il quale il personale destinatario delle selezioni contemplate dalla prima novella deve aver maturato i trenta mesi di lavoro precario utili ai fini della stabilizzazione. E ciò ha fatto, richiamando l’art. 3, comma 5, della legge reg. n. 3 del 2009, contestualmente innovato dall’art. 4, comma 1, della stessa legge reg. n. 17 del 2012 (verosimilmente anche alla luce della caducazione nelle more intervenuta – con sentenza n. 212 del 2012 di questa Corte – dell’art. 6, comma 2, della legge reg. n. 16 del 2011).

6.1.– La difesa della Regione resistente sostiene che la prima norma impugnata (art. 2 della legge reg. n. 13 del 2012), modificata dopo pochi mesi con la seconda, non ha avuto medio tempore alcuna applicazione, donde prospetta la sopravvenuta cessazione della relativa materia del contendere. A ben vedere, però, l’art. 2 della legge reg. n. 13 del 2012 prevede ulteriori selezioni specifiche in aggiunta alle procedure utili per ottenere la stabilizzazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, della legge reg. n. 2 del 2007, mentre l’art. 2, comma 2, della legge reg. n. 17 del 2012 si limita a ridefinire il termine di esaurimento delle selezioni aggiunte dalla prima novella. La seconda modifica, dunque, s’innesta sulla nuova previsione introdotta dalla prima e ne presuppone la perdurante vigenza, intervenendo solamente sul termine di acquisizione dei requisiti per l’inquadramento a domanda sulla base delle selezioni aggiuntive già introdotte dalla precedente disposizione. Sicché, la materia del contendere non è cessata affatto, perché la variazione del termine apportata dall’art. 2, comma 2, della legge reg. n. 17 del 2012 lascia inalterata la prima integrazione dell’art. 4 della legge reg. n. 12 del 2012 con le selezioni contemplate dall’art. 2 della legge reg. n. 13 del 2012.

6.2.– Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione dettata dall’art. 2 della legge reg. Sardegna n. 13 del 2012 comporta un inquadramento riservato di personale (assunto a tempo determinato), in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost., nonché con l’art. 117, terzo comma, Cost., nell’ottica del coordinamento della finanza pubblica.

Il ricorrente impugna, inoltre, l’art. 2, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2012, perché, nel modificare l’art. 4, comma 1, della legge reg. n. 12 del 2012 (come già interpolato dal censurato art. 2 della legge reg. n. 13 del 2012), proroga al 30 giugno 2011 il termine entro il quale ulteriori figure professionali di lavoratori precari acquisiscono i requisiti per partecipare alle procedure di stabilizzazione. In tal modo, la norma in esame non rispetterebbe, ai fini della stabilizzazione, i limiti temporali previsti dalla normativa statale di cui all’art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006, incorrendo non solo nei vizi già denunciati a carico dell’art. 2 della legge regionale n. 13 del 2012, ma anche nella violazione del principio di coordinamento di finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., al quale la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non potrebbe mai derogare.

6.3.– Le questioni di legittimità costituzionale di entrambe le disposizioni regionali succitate sono fondate in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost.

6.3.1.– Se, infatti, l’art. 36, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2007, con alcune esclusioni, disponeva la stabilizzazione del personale con trenta mesi di lavoro precario all’attivo, sempreché fosse stato assunto con procedure selettive concorsuali pubbliche, l’impugnato art. 2 della legge reg. n. 13 del 2012 integra le categorie di personale destinatarie d’inquadramento a domanda con ulteriori figure professionali. E le identifica con quelle reclutate mediante selezioni (analoghe a quelle specifiche già introdotte dall’art. 4 della legge reg. n. 12 del 2012 nella sua formulazione originaria) precedentemente non comprese e non rigorosamente rispondenti ai caratteri di stretta concorsualità pubblica previsti dalla normativa di riferimento del 2007. Ciò comporta la violazione degli anzidetti parametri evocati, atteso che la Corte ha ripetutamente dichiarato l’illegittimità di norme che disponevano stabilizzazioni di personale precario delle pubbliche amministrazioni senza prevedere la necessità del superamento di un concorso pubblico (ex plurimis, sentenze n. 51 del 2012, n. 7 del 2011, n. 235 del 2010), ed ha più volte ritenuto eccessivamente generico, al fine di autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, il requisito del previo superamento di una qualsiasi selezione, ancorché pubblica, «perché tale previsione non garantisce che la previa selezione abbia natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere» (sentenza n. 127 del 2011, che richiama le sentenze n. 235 del 2010 e n. 293 del 2009).

6.3.2.– Le medesime ragioni che inficiano l’art. 2 della legge reg. Sardegna n. 13 del 2012 minano, altresì, l’art. 2, comma 2, della legge reg. n. 17 del 2012, che modifica il precedente testo normativo riguardo al termine ultimo del periodo di lavoro temporaneo utile per l’assunzione in pianta stabile del personale selezionato a norma della prima disposizione impugnata.

6.3.3.– La seconda disposizione censurata (art. 2, comma 2, della legge reg. n. 17 del 2012) è ulteriormente viziata dal denunciato contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., per violazione del principio fondamentale di coordinamento di finanza pubblica che si evince dalla normativa statale in tema di stabilizzazione di cui all’art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006. Diversamente da quanto opinato dalla Regione resistente, infatti, la citata normativa statale ammetteva alla stabilizzazione soltanto personale non dirigenziale che avesse già maturato tre anni di servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 296 del 2006 (in servizio in quel momento o alla luce del lavoro svolto nell’ambito del quinquennio precedente), ovvero che fosse destinato a maturarli in forza di contratti stipulati prima del 29 settembre 2006 e quindi, al massimo, tenuto conto del triennio di servizio necessario, entro il 28 settembre 2009.

Per converso, la stabilizzazione del personale regionale in esame, ricomprendendo lavoratori che abbiano svolto il periodo utile di lavoro precario sino al 30 giugno 2011, sfora il limite previsto dall’art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006, in spregio all’art. 117, terzo comma, Cost. In proposito, questa Corte ha già avuto modo di affermare che «le norme statali in tema di stabilizzazione dei lavoratori precari costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica» (sentenze n. 18 del 2013 e n. 310 del 2011).

La violazione del parametro costituzionale anzidetto non è scongiurata dallo ius superveniens di cui all’art. 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito in legge, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125. Esso ha previsto, ma solo a decorrere dal 1° settembre 2013 (data di entrata in vigore del citato d.l.), l’avvio di nuove procedure concorsuali miranti all’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti a tempo parziale, a favore di personale non dirigenziale, con contratto a tempo determinato, che presenti, tra gli altri, i requisiti di cui all’art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006. Tuttavia, diversamente dalla sopravvenuta disposizione statale con forza di legge, che riserva il concorso a soggetti che possano vantare i periodi di lavoro precario come cristallizzati dalla norma interposta richiamata dal Governo ricorrente, la disposizione regionale impugnata, operativa già nel corso del 2012, incide, prorogandola, sulla durata complessiva dei periodi di lavoro precario spendibili per avere accesso alla procedura prevista dal piano regionale di stabilizzazione. Stabilizzazione che, oltre tutto, si realizza nella fattispecie in esame mediante inquadramento a domanda e, per di più, senza alcuna considerazione per i vigenti vincoli finanziari e di assunzione, che sono, invece, condizionanti secondo la nuova normativa statale sopra richiamata.

Pertanto, dev’essere dichiarata l’illegittimità costituzionale, tanto dell’art. 2 della legge reg. n. 13 del 2012, quanto dell’art. 2, comma 2, della legge reg. n. 17 del 2012.

7.– La questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma, 1, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2012, sollevata in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., è parimenti fondata.

Il ricorrente lamenta a ragione la lesione di principi fondamentali in materia di coordinamento pubblico, perché la norma impugnata non rispetta, ai fini della stabilizzazione, i limiti temporali previsti dalla normativa statale (art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006).

Già si è detto supra, infatti, che, contrariamente a quanto prospettato dalla Regione resistente, la legge n. 296 del 2006 prevede un termine al triennio di lavoro utile per tutte le categorie di personale stabilizzando, coincidente, al più tardi, con il 28 settembre 2009.

Di contro, la norma in esame, di stabilizzazione del personale regionale, interessa tutti i lavoratori i quali abbiano svolto il periodo prescritto di lavoro precario sino al 30 giugno 2011. In tal modo, però, essa supera il limite previsto dall’art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006 e si pone in non sanabile contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto «le norme statali in tema di stabilizzazione dei lavoratori precari costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica» (sentenze n. 18 del 2013 e n. 310 del 2011, già citate). Conclusione, questa, che non è minimamente scalfita, per quanto si è detto al punto 6.3.3, in fine, dallo ius superveniens di cui all’art. 4, comma 6, del d.l. n. 101 del 2013.

Ne consegue l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge reg. n. 17 del 2012.

Restano assorbiti gli ulteriori profili d’illegittimità sollevati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

8.– La questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2012, sollevata per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost. nell’ottica del coordinamento della finanza pubblica, nonché con gli artt. 3, 51 e 97 Cost., è fondata sotto il profilo della lesione dei principi di uguaglianza e di buon andamento dell’amministrazione.

Con la norma impugnata, invero, il legislatore regionale ha parificato ai periodi di lavoro utile ai fini della stabilizzazione regolata dall’art. 36, comma 2, della legge reg. n. 2 del 2007, svolti secondo quanto da esso previsto in forza di contratto di lavoro a termine, o di forme contrattuali flessibili o atipiche, presso l’amministrazione regionale, gli enti o le agenzie regionali rientranti nel comparto di contrattazione regionale di cui alla legge della Regione autonoma Sardegna 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione), i periodi lavorativi di tirocinio formativo retribuito e le pregresse attività lavorative presso gli enti locali territoriali e le altre pubbliche amministrazioni. Gli uni e gli altri, però, non sono omogenei rispetto al lavoro precario prestato presso l’amministrazione regionale. I periodi di lavoro in tirocinio, perché non sono equivalenti a quelli di lavoro reso, ancorché in posizione precaria, a beneficio della suddetta amministrazione, presentando una significativa componente formativa che è nell’esclusivo interesse del lavoratore tirocinante. I periodi di lavoro presso gli enti locali territoriali e le altre pubbliche amministrazioni, perché non vi è alcuna garanzia che siano utilmente spendibili nel preconizzato svolgimento in pianta stabile di funzioni di competenza regionale. In entrambi i casi, insomma, si tratta di esperienze non assimilabili per qualità e pregnanza a quelle direttamente maturate presso l’amministrazione regionale sarda, la cui equiparazione risulta, pertanto, lesiva dei principi di parità di trattamento e di buon andamento dell’attività regionale desumibili agli artt. 3 e 97 Cost.

L’art. 2, comma 3, della legge reg. n. 17 del 2012 dev’essere, dunque, dichiarato illegittimo, con conseguente assorbimento della censura della medesima disposizione prospettata in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.

9.– La questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge reg. Sardegna n. 13 del 2012, promossa in relazione all’art. 117, terzo comma, Cost., è fondata nei termini di seguito precisati.

Tali disposizioni sanciscono il prolungamento dei termini di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all’art. 6, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, in quanto non rinnovati dalle soppresse Province sarde, prescrivendone la stipulazione immediata ad iniziativa dei dirigenti delle attuali gestioni provvisorie competenti in materia di personale.

A breve distanza dalla data di entrata in vigore della legge reg. n. 13 del 2012, questa Corte ha dichiarato illegittimo, in quanto lesivo del principio di coordinamento di finanza pubblica, l’art. 6, comma 8, della legge regionale n. 16 del 2011, là dove disponeva uno stanziamento per finanziare la stipulazione dei contratti a tempo determinato onde poter proseguire l’attività lavorativa del personale in servizio presso i Centri servizi per il lavoro (CSL), i Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e le Agenzie di sviluppo locale. E ciò, proprio perché tale disposizione regionale non si atteneva al limite fissato dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 (sentenza n. 212 del 2012, già citata).

Il venir meno della norma che già autorizzava la stipulazione dei contratti a termine formanti oggetto del prescritto rinnovo non priva di attualità la questione in esame. La disposizione in questa sede impugnata, infatti, non fa altro che imporre alle gestioni provvisorie delle Province soppresse il sostanziale rinnovo dei contratti («a tempo determinato per la prosecuzione dell’attività lavorativa del personale in servizio [presso CSL, CESIL e Agenzie di sviluppo locale] alla data di promulgazione della legge regionale n. 3 del 2008», come recitava il caducato art. 6, comma 8, cit.) che, alla data di approvazione della legge reg. n. 13 del 2012, le amministrazioni provinciali non avessero ancora concluso.

Pertanto, avendo già questa Corte ravvisato l’illegittimità della norma che aveva rimesso alle Province la stipulazione di tali rinnovi contrattuali (con la conseguenza della sopravvenuta invalidità di quelli sottoscritti nelle more), altrettanto deve dirsi della norma in esame, che ribadisce un ulteriore prolungamento della loro durata presso le gestioni provvisorie. E ciò, sempre per violazione dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, pacificamente riconosciuto nella giurisprudenza di questa Corte come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (a partire dalla sentenza n. 173 del 2012).

Tanto basta per dichiarare l’illegittimità dell’art. 3 della legge reg. Sardegna n. 13 del 2012.

10.– Per le medesime ragioni è fondata, altresì, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2012, che ha esteso agli operatori di tutela ambientale già in servizio presso le amministrazioni provinciali le disposizioni dell’art. 3 della legge reg. n. 13 del 2012. E ciò perché, al pari della predetta norma, e per gli stessi vizi denunciati a suo carico (il che giustifica in tale contesto la sostanziale ripetizione dei motivi di censura a suo tempo enunciati avverso il citato art. 3), la disposizione in oggetto viola l’art. 117, terzo comma, Cost., con l’interposizione del principio fondamentale di coordinamento di finanza pubblica di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010.

L’obiezione della difesa regionale secondo cui, trattandosi di contratti scaduti nel biennio 2011-2012, la resistente si sarebbe già attenuta (fino a prova contraria) al limite di spesa di fonte statale, non regge. All’opposto, proprio perché la legge regionale non prevede chiaramente il rispetto del limite di spesa imposto dal legislatore statale a decorrere dal 2011 (e quindi anche per gli anni successivi), è la Regione autonoma Sardegna che avrebbe dovuto fornire adeguati elementi di riscontro all’asserita osservanza di essi.

Peraltro, per gli enti locali (comprese le Province) il vincolo finanziario in oggetto è stato introdotto con l’integrazione apportata al sopra richiamato art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 dall’art. 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2012), che è entrata in vigore il 1° gennaio 2012 (art. 36). Sicché, non v’è alcuna garanzia che la spesa del 2011 relativa ai contratti di lavoro in oggetto presso gli enti provinciali fosse già stata spontaneamente contenuta nei limiti stabiliti dalla norma statale menzionata.

Va, quindi, dichiarata l’illegittimità costituzionale, altresì, dell’art. 2, comma 5, della legge reg. n. 17 del 2012.

11.– Anche la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2012, che ha introdotto il nuovo disposto dell’art. 6, comma 8, della legge reg. n. 16 del 2011, è fondata, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.

Con la più volte citata sentenza n. 212 del 2012 questa Corte ha dichiarato illegittimo, in quanto lesivo del principio di coordinamento di finanza pubblica, l’art. 6, comma 8, della legge regionale n. 16 del 2011, là dove disponeva uno stanziamento per finanziare la stipulazione dei contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell’attività lavorativa del personale in servizio presso i Centri servizi per il lavoro, i Centri servizi inserimento lavorativo e le Agenzie di sviluppo locale. E ciò perché tale disposizione regionale non richiamava e, quindi, non considerava il tetto di spesa fissato dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010.

Orbene, neppure la nuova formulazione dell’art. 6, comma 8, della legge reg. n. 16 del 2011, quale risulta dalla disposizione in esame, tiene conto del limite posto dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010.

È pur vero che la lettera della norma impugnata, come rilevato dalla difesa regionale, differisce dal testo originario dello stesso art. 6, comma 8, già dichiarato illegittimo dalla Corte, che disponeva uno stanziamento direttamente inteso a finanziare la stipulazione dei contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell’attività lavorativa del personale in servizio presso i CSL, i CESIL e le Agenzie di sviluppo locale. La differenza lessicale si coglie nel senso che, nel testo sostituito dall’ora censurato art. 1, comma 1, la spesa ivi prevista è collegata, in effetti, al più generico fine di garantire l’esercizio del servizio pubblico disciplinato dalla legge reg. n. 20 del 2005 al quale sono preposti i Centri servizi per il lavoro (CSL), i Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e le Agenzie di sviluppo locale.

Milita, tuttavia, a favore della sussistenza del vizio denunciato anche a carico della nuova disposizione, il dato decisivo che la spesa stanziata è la stessa della norma previgente caducata e che essa incide anche stavolta sulle disponibilità recate dal fondo regionale per l’occupazione. Sicché, anche a prescindere dall’esposizione al sospetto di una (non espressamente denunciata) elusione del giudicato costituzionale, la norma impugnata non esclude e, dunque, consente che la spesa ivi autorizzata possa essere tuttora utilizzata per attingere lavoratori a termine o con altre tipologie di lavoro flessibile, ma una volta di più senza richiamare il rispetto del limite di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010. In tale prospettiva, la possibilità che ne deriva alla Regione, di procedere ad assunzioni a tempo determinato comportanti una spesa superiore a quella massima stabilita dalla legislazione statale di principio, determina una patente violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.

Pertanto, dev’essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge reg. n. 17 del 2012.

12.– Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2012, invece, non sono fondate.

La norma impugnata, infatti, si limita ad ampliare ai contratti di lavoro autonomo le tipologie degli incarichi per prestazioni d’opera intellettuale che i gruppi consiliari possono affidare, per oggetti determinati e durata non superiore a quella della legislatura, senza con ciò incrementarne il numero e il costo. Così intesa, non si tratta di una norma di spesa, ma di organizzazione (sentenza n. 7 del 2011), ergo rientrante nella materia dell’«ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale», di competenza esclusiva della Regione ai sensi dell’art. 3, comma l, lettera a), dello statuto speciale. In tale prospettiva, oltre tutto, la norma in oggetto si presta ad un’interpretazione rigorosamente aderente ai vincoli posti dall’art. 117, terzo comma, Cost., con l’interposizione dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, e dall’art. 81, quarto comma, Cost.

In buona sostanza, la prevista utilizzazione dei professionisti intellettuali con contratti di lavoro autonomo (e non più, come in passato, soltanto con incarichi libero-professionali), è sì possibile, ma solo nell’implicito e doveroso rispetto dei limiti posti dal legislatore statale con l’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 e, dunque, a parità di spesa complessiva, donde l’insussistenza del dedotto contrasto con i parametri costituzionali evocati.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 26 giugno 2012, n. 13 (Rimodulazione del quadro degli interventi regionali a sostegno delle politiche del lavoro e disposizioni in materia di contratti a termine);

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna n. 13 del 2012;

3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 13 settembre 2012, n. 17, recante «Finanziamento agli enti locali per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale e disposizioni varie»;

4) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, 2, 3 e 5 della legge della Regione autonoma Sardegna n. 17 del 2012;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità dell’art. 6, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna n. 17 del 2012, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 81 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2013.