Sentenza n.220 del 1988

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SENTENZA N.220

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (<Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato>), come integrati dagli artt. 2 e 3 della legge 20 marzo 1980, n. 75, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 febbraio 1984 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da Giurazza Vito contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 263 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 3 aprile 1985 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Hernandez Leopoldo ed altri contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 56 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25/1 a S.S. dell'anno 1986;

3) ordinanza emessa il 28 novembre 1984 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Spirito Aldo contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 57 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25/1a s.s. dell'anno 1986;

4) ordinanza emessa il 2 luglio 1985 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da Amato Guglielmo contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 674 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 56/1a s.s. dell'anno 1986;

5) ordinanza emessa il 19 marzo 1986 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana sul ricorso proposto da Agus Pietro ed altri contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 734 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59/1a s.s. dell'anno 1986;

6) ordinanza emessa il 21 maggio 1986 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Di Lustro Diego Mario contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28/1a s.s. dell'anno 1987.

Visti gli atti di costituzione dello SNALS-CONSAL e di Di Lustro Diego Mario nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

uditi gli avvocati Giovanni Di Gioia e Michelangelo Pascasio per Di Lustro Diego Mario e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

7. - Le ordinanze di rimessione sollevano questioni in parti identiche e in parte analoghe, per cui i giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

8. - In via pregiudiziale va dichiarata l'inammissibilità della costituzione dello SNALS- CONFSAL, intervenuto davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio dopo che era stata depositata l'ordinanza 3 aprile 1985 (n. 56 R.O. 1986) ed il relativo giudizio era stato sospeso, essendo stati rimessi gli atti alla Corte costituzionale.

Deve ritenersi, infatti, che nei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale sono legittimate a costituirsi dinanzi alla Corte costituzionale soltanto le parti del giudizio a quo che, al momento del deposito o della lettura in dibattimento dell'ordinanza di rimessione, avevano tale qualifica.

Ciò si evince innanzi tutto dalla lettera dell'art. 25, secondo comma, della l. n. 87 del 1953, il quale attribuisce la facoltà di costituirsi dinanzi a questa Corte alle parti destinatarie della notificazione dell'ordinanza di rimessione ai sensi dell'art. 23: parti che sono, appunto, soltanto quelle già costituite nel giudizio a quo. Inoltre, gli artt. 23 e 25 della l. 11 marzo 1953, n. 87, nonchè gli artt. 2 e 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale- disponendo che l'ordinanza di rimessione deve essere notificata alle parti del giudizio a quo, ove non sia stata letta in dibattimento, che la regolarità della notificazione deve essere controllata dal Presidente della Corte prima di disporre la pubblicazione dell'ordinanza sulla Gazzetta ufficiale e che dall'ultima notificazione decorre il termine (perentorio) di venti giorni per la costituzione - regolano la costituzione delle parti davanti alla Corte, e gli adempimenti connessi, in modo tale da essere applicabili alle sole parti costituite nel giudizio a quo al momento del deposito dell'ordinanza di rimessione. Il che rende manifesta la voluntas legis di attribuire soltanto alle parti già costituite nel giudizio a quo, al momento del deposito (o della lettura in dibattimento dell'ordinanza), la legittimazione a costituirsi dinanzi alla Corte costituzionale.

9.-Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania (ordinanze 14 febbraio 1984 e 2 luglio 1985) e quello per il Lazio (ordinanza 21 maggio 1986) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032-cosi come modificati dall'art. 7, primo comma, della l. 29 aprile 1976, n. 177 e dagli artt. 2 e 3 della l. 20 marzo 1980, n. 75 - nella parte in cui limitano all'80 per cento dello stipendio annuo, la base di calcolo dell'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali. Tale limitazione, secondo i giudici a quibus, pone in contrasto dette norme con l'art. 3 Cost., stabilendo, in materia di indennità di fine rapporto dei dipendenti statali, un trattamento ingiustificatamente deteriore rispetto a quello vigente per gl'impiegati privati e per i dipendenti degli enti pubblici c.d. substatali, di cui alla l. 20 marzo 1975, n. 70.

Invero, l'art. 3, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 prevede che l'indennità di buonuscita spettante, ai sensi del primo comma, al dipendente statale cessato dal servizio é <pari a tanti dodicesimi della base contributiva, di cui all'art. 38, quanti sono gli anni di servizio computabili>. L'art. 38 stabilisce che la base contributiva é costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annua, nonchè di una serie di indennità e di assegni in esso indicati. La legge 20 marzo 1980, n. 75 vi ha aggiunto la tredicesima mensilità, ugualmente computata all'80 per cento.

Come é stato dedotto nelle ordinanze di rimessione, tale sistema di calcolo dell'indennità di buonuscita e diverso da quello previsto per il prestatore di lavoro privato dall'art. 2120 cod. civ., il quale, nel testo modificato dalla l. 29 maggio 1982, n. 297, stabilisce che il trattamento di fine rapporto si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5 e, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua <é riferita a tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale>.

La determinazione della base contributiva per gli impiegati statali e pure diversa da quella stabilita dalla l. 20 marzo 1975, n. 70 per il personale degli enti substatali in essa indicati; a questo personale l'art. 13 attribuisce il diritto, all'atto della cessazione dal servizio, ad un'indennità di anzianità pari <a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento> quanti sono gli anni di servizio prestato.

Questa Corte, con sentenza 10 dicembre 1981, n. 185, ha dichiarato non fondata, in riferimento all 'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'analoga norma in precedenza dettata dall'art. 1, comma primo, del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 759 - in seguito sostituito dal d.P.R. n. 1032 del 1973 ora impugnato - ai sensi del quale l'aliquota da prendersi a base per la determinazione della misura dell'indennità di buonuscita a carico del Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, era parimenti stabilita in un dodicesimo dell'80 per cento dell'ultimo stipendio annuo, paga o retribuzione per ogni anni di servizio computabile.

In tale occasione la Corte riaffermò il proprio consolidato indirizzo della non comparabilità, ai fini della rispondenza di singole norme al principio di uguaglianza, dei sistemi riguardanti, nel loro complesso, il rapporto di lavoro pubblico e quello privato ( cfr. sent. n. 68 del 5 maggio 1980) e, in particolare, delle norme attinenti ai trattamenti pensionistici e di fine rapporto dei dipendenti pubblici e dei lavoratori privati, nonchè dei regimi riguardanti le varie categorie di dipendenti pubblici (cfr. sent. n. 82 del 19 giugno 1973; n. 26 del 13 marzo 1980). Tale orientamento é stato recentemente confermato (cfr. sentt. n. 125 del 8 luglio 1982; n. 46 del 11 marzo 1983; n. 40 del 3 marzo 1986); nè si rinvengono nelle ordinanze di rimessione nuovi argomenti che possano indurre la Corte a discostarsi da tale indirizzo. Si tratta infatti di doglianze di disparità, limitate alla constatazione delle differenze, trascurandosi la valutazione globale dei sistemi normativi, ai quali i diversi t trattamenti ineriscono. Come si é visto, su tale comparazione si fonda, invece, la giustificazione delle diversità affermate da questa Corte.

Pertanto, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui essi limitano all'80 per cento dello stipendio annuo la base di calcolo delle indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali, e infondata.

10. - Con ordinanze 14 febbraio 1984 e 2 luglio 1985 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con ordinanze 28 novembre 1984, 3 aprile 1985 e 21 maggio 1986 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio nonchè con ordinanza 19 marzo 1986 del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, é stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 103 (e successive modificazioni), nella parte in cui escludono dalla base di calcolo, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali, l'indennità integrativa speciale. I giudici a quibus hanno dedotto, innanzitutto, il contrasto di detta esclusione con l'art. 3 Cost., in quanto da essa deriverebbe un trattamento ingiustificatamente deteriore rispetto a quello previsto per gl'impiegati privati dall'art. 2120 cod. civ.; per i dipendenti degli enti pubblici substatali, di cui alla l. 20 marzo 1975, n. 70, dall'art. 13 di tale legge; per i dipendenti degli enti locali, dall'art. 3 della l. 7 luglio 1980, n. 299: norme queste che prevedono tutte la computabilità, nella base di calcolo delle indennità di fine rapporto da esse regolate, rispettivamente dell'indennità di contingenza e dell'indennità integrativa speciale.

In effetti, a norma dell'art. 3 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 103, l'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. va calcolata in una percentuale, moltiplicata per il numero degli anni di servizio, <della base contributiva di cui all'art. 38>; quest'ultimo articolo, integrato dalla l. 20 marzo 1980, n. 75, ricomprende nella base contributiva lo stipendio, la tredicesima mensilità ed una serie di indennità e assegni specificamente determinati, tra i quali non e prevista l'indennità integrativa speciale.

Osservano i giudici a quibus che in tal modo viene dettata per l'indennità di buonuscita dei dipendenti statali un trattamento diverso e meno favorevole rispetto a quello previsto per altre categorie di dipendenti pubblici e per i lavoratori privati.

In proposito va preliminarmente richiamata l'affermazione di questa Corte, secondo la quale le differenze tra i rapporti di lavoro pubblico e privato si vanno attenuando per la trasfusione reciproca di principi e di istituti garantistici, che investe soprattutto situazioni soggettive del rapporto, quali, ad esempio, la garanzia della stabilita e gli aspetti sostanziali e formali in materia disciplinare. Ciò peraltro non vale a negare la differenziazione strutturale e funzionale per rapporti stessi, specialmente quando quello di lavoro pubblico comporti l'esercizio di pubblici poteri (cfr. sent. n. 68 del 5 maggio 1980).

Tali persistenti caratteristiche rendono non comparabili i rapporti stessi ai fini del giudizio di costituzionalità alla stregua del principio di uguaglianza (cfr. sent. n. 40 del 3 marzo 1986, cit. e, inoltre, n. 90 del 5 aprile 1984, e n. 193 del 17 dicembre 1981).

Questa Corte ha affermato, poi, in particolare, la non comparabilità dei trattamenti di quiescenza, anche con specifico riferimento alle indennità di fine rapporto. Con riguardo all'indennità erogata dall'E.N.P.A.S. (sent. n. 82 del 19 giugno 1973 cit.), e stato chiarito che essa <differisce da ogni altra indennità> ed in specie da quella di anzianità e che, comunque, rientra nella discrezionalità del legislatore dettare al riguardo, per rapporti di lavoro non identici, discipline complessivamente diverse. Dell'indennità premio di fine servizio, spettante ai dipendenti degli enti locali, é stata affermata la non comparabilità con l'indennità di fine rapporto, prevista per i lavoratori privati, e con le indennità previste dall'art. 13 della l. n. 70 del 1975, per i lavoratori degli enti substatali, nonchè, infine, con le indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. (sent. n. 125 del 8 luglio 1982, cit.).

Inoltre, specificamente a proposito della asserita disparità di trattamento esistente nella disciplina dell'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. rispetto all'indennità premio di fine servizio, erogata dall'I.N.A.D.E.L., questa Corte ha ripetutamente affermato (sentenze n. 125 del 8 luglio 1982, e n. 46 del 11 marzo 1983) che <pur apparendo le due indennità equivalenti, sia per finalità che per struttura, non e tuttavia possibile istituire un raffronto tra esse per la diversità di regolamentazione dei rapporti cui accedono>: non esiste circa il trattamento economico in attività di servizio e la relativa contribuzione quella parità di situazioni che e il presupposto per la valutazione, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale di una diversità di disciplina.

1l. - Nelle ordinanze di rimessione si sostiene che gli indirizzi giurisprudenziali, ai quali si é fatto riferimento, andrebbero rimeditati, considerando che la funzione dell'indennità erogate dall'E.N.P.A.S., a seguito dell'evoluzione legislativa intervenuta, sarebbe ormai analoga a quella delle indennità di fine rapporto dei dipendenti substatali e dei lavoratori privati.

Queste due specie di indennità, in effetti, non avrebbero natura esclusivamente retributiva, ma anche previdenziale; mentre l'originale natura previdenziale dell'indennità di buonuscita degli statali, più volte affermata dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione, si sarebbe attenuata, avendo assunto l'indennità di buonuscita, attraverso le modifiche legislative, carattere retributivo. Originariamente infatti, questa indennità era subordinata al conseguimento del diritto a pensione ed alla iscrizione per sei anni all'Opera di previdenza (art. 48 R.D. 26 febbraio 1928 n. 619), periodo successivamente ridotto a due anni (art. 12 della legge 25 novembre 1957 n. 1139). Di poi l'art. 7, primo comma, l. 29 aprile 1976, n. 177, ha omesso di subordinare la spettanza dell'indennita di buonuscita al conseguimento del diritto a pensione e ha richiesto soltanto un anno di iscrizione al Fondo. Pertanto sarebbe venuto meno il collegamento, prima esistente, tra pensione e indennità di buonuscita, dal quale si deduceva la natura previdenziale di quest'ultima.

Osserva la Corte che l'attenuarsi di tali requisiti, più propriamente a vocazione previdenziale, non fa venir meno talune caratteristiche distintive dell'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. rispetto alle indennità di fine rapporto, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2120 cod. civ. e 13 l. n. 70 del 1975. Sussistono tra esse differenze sostanziali: l'autonomia dell'indennità di buonuscita delle strutture gestionali ed erogative dirette dello Stato e la inserzione nella sfera di un ente diverso dal datore di lavoro; il concorso all'ammontare dell'indennità dei contributi del pubblico dipendente, contributi ai quali essa e proporzionata.

Da tali differenze discende che la composizione delle indennità di buonuscita e connessa all'ampiezza della base contributiva ed alla misura dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore. La configurazione di siffatta struttura e la entità delle diverse partecipazioni sono riservate a valutazioni discrezionali del legislatore, nell'ambito di scelte non censurabili in sede di giudizio di legittimità costituzionale.

Viceversa, le indennità ex artt. 2120 cod.civ. e 13 della l. n. 70 del 1975, sono collegate ad accantonamenti da effettuarsi in relazione alla misura della retribuzione ed a coefficienti di rivalutazione prefissati dalla legge (cfr. art. 1 L. 29 maggio 1982, n. 297) e sono versate direttamente dal datore di lavoro.

Esse recano in sè l'impronta della prestazione attiva di lavoro, dalla quale derivano e non perdono il collegamento con tale rapporto, fino all'estinzione di esso.

Alle anzi dette differenze, che già di per sè confermano la non comparabilità delle indennità in discorso, e da aggiungere che esse sono inserite in complessivi trattamenti di quiescenza, differenziati per la loro specifica connessione con particolari sistemi pensionistici. Si può peraltro rilevare che sussiste pur sempre un elemento unificatore in entrambi i casi, costituito dal comune carattere di diritti nuovi che sorgono nella generalità delle ipotesi di estinzione del rapporto di lavoro e che danno luogo, globalmente, al trattamento di quiescenza.

Anche in base a queste considerazioni, alla stregua della sentenza 10 marzo 1983, n. 46, più volte citata, va confermata la non comparabilità, tra indennità di buonuscita erogata dal l'E.N.P.A.S. e indennità premio di fine servizio erogata dal l'I.N.A.D.E.L. Contrariamente a quanto si é rilevato nelle ordinanze di rimessione, la valutazione comparativa non può essere limitata a singole disposizioni delle rispettive normative, in quanto queste non possono essere avulse dalla disciplina complessiva nella quale si collocano.

La situazione normativa attuale appare, dunque, tale da dar ragione delle disparità di trattamento poste in luce dalle ordinanze di rimessione. Spetta soltanto al legislatore di valutare l'opportunità del mantenimento di siffatti sistemi ovvero avvisare le misure occorrenti per convogliarli verso prospettive unitarie.

12.-I giudici a quibus hanno dedotto altresì sotto altro aspetto l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 103 e successive modificazioni-dal quale deriva l'esclusione dell'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo delle indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S.-sotto il profilo del contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost.. In proposito si censura che la progressiva inclusione dell'indennità integrativa speciale nello stipendio, come sua componente (soprattutto dopo che l'art. 22 della l. 3 giugno 1975, n. 160 avrebbe assoggettato a contribuzione, ai fini dell'erogazione della buonuscita E.N.P.A.S., l'indennità integrativa speciale), avrebbe fatto venir meno la necessaria correlazione tra la retribuzione ed il complesso degli emolumenti assunto a base di calcolo di tale indennità.

In particolare, il Tribunale amministrativo regionale della Toscana (ord. 19 marzo 1986), e quello del Lazio (ord. 21 maggio 1986) affermano che l'indennità integrativa speciale fu introdotta (l. 27 maggio 1959, n. 324) con lo scopo di far fronte alle esigenze dei lavoratori del settore pubblico, impiegando uno strumento che, operando all'esterno della retribuzione, le desse stabilita adeguata rispetto all'inflazione in atto. A tale scopo, perdurando la congiuntura economica si incrementava la retribuzione in corrispondenza dell'aumento del costo della vita.

Peraltro, tale indennità in prosieguo di tempo, per l'accentuarsi dei fenomeni inflattivi e per la conseguente disciplina legislativa, avrebbe cambiato funzione, cessando di essere un elemento contingente, estraneo alla struttura della retribuzione, assumendo, invece, la stessa funzione remunerativa dello stipendio. Il suo ammontare, talvolta, finisce cosi per essere superiore a quello dello stipendio, rendendo evidente la sua natura retributiva. Lo stesso legislatore avrebbe mostrato di configurare l'indennità integrativa speciale come voce retributiva a tutti gli effetti.

Lo si desumerebbe da una serie di disposizioni legislative: tra esse, la l. 6 dicembre 1971, n. 1053 secondo cui (art. 4) le aliquote contributive per l'assistenza sanitaria si applicano a tutte le competenze, comunque erogate al personale statale, ivi compresa l'indennità integrativa speciale; l'art. 19 del d.l. 30 giugno 1972, n. 267 (conv. nella l. 21 agosto 1972, n. 485), che ha assoggettato a contribuzione, ai fini dell'indennità premio di fine servizio erogata dall'I.N.A.D.E.L., l'indennità integrativa corrisposta ai dipendenti degli enti locali; gli artt. 46 e 48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in base ai quali l'indennità integrativa speciale é stata assoggettata all'IRPEF, come tutti gli altri redditi di lavoro; l'art. 22 della l. 3 giugno 1975, n. 160, secondo cui <a partire dal I gennaio 1974 l'indennità integrativa speciale corrisposta al personale dello Stato, anche con ordinamento autonomo é da considerare tra gli elementi della retribuzione previsti dall'art. 12 della l. 30 aprile 1969, n. 153 per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale>.

13.-A proposito di tali censure, va innanzitutto rilevato -contrariamente a quanto si é sostenuto da alcune ordinanze di rimessione - che l'art. 22 della l. 3 giugno 1975, n. 160 non ha modificato la normativa dettata dall'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, integrata dall'art. 2 della l. 20 marzo 1980, n. 75, secondo la quale la base per il calcolo dei contributi da versare all'E.N.P.A.S., ai fini dell'indennità di buonuscita, é costituita dall'80 per cento dello stipendio annuo, della tredicesima mensilità e di varie indennità e assegni, ivi tassativamente indicati, fra i quali non e compresa l'indennità integrativa speciale.

Alcuni dei giudici a quibus sostengono che l'art. 22 della citata l. 3 giugno 1975, n. 160 avrebbe assoggettato a contribuzione, ai fini dell'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S., l'indennità integrativa speciale dei dipendenti statali, cosi facendo venir meno la necessaria correlazione tra retribuzione contributiva e retribuzione utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita.

Tale affermazione non é fondata. Invero detto articolo é inserito in un testo legislativo che non riguarda l'indennità di buonuscita: esso contiene norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale e limitandosi a stabilire che l'indennità integrativa speciale <é da considerare tra gli elementi della retribuzione previsti dall'art. 12 della l. 30 aprile 1969, n. 153 per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale>, attiene unicamente alla materia degli assegni familiari. Infatti l'art. 12 della l. n. 153 del 1969 ha sostituito gli artt. l e 2 del D.L. 1 agosto 1945, n. 692 (che determinava gli elementi della retribuzione da considerare nel calcolo dei contributi per gli assegni familiari) e va correlato agli artt. 26 e segg. del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (T.U. delle norme sugli assegni familiari) che prevede-in via del tutto marginale ed in deroga alla norma generale di esclusione degli impiegati statali, di ruolo e non di ruolo, dall'ambito dell'applicazione della legislazione sugli assegni familiari (art. 79)-la corresponsione di detti assegni al personale delle amministrazioni dello Stato non escluso dalle disposizioni sugli assegni familiari. L'art. 22 della l. n. 160 del 1975, pertanto, dispone unicamente l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di computo della retribuzione sulla quale vanno calcolati i contributi per gli assegni familiari dovuti da quelle fasce - del tutto marginali - degli impiegati dello Stato non esclusi da detta contribuzione.

Interpretazione questa che trova conferma nella l. 20 marzo 1980, n. 75 la quale, nell'includere la tredicesima mensilità nella base contributiva ed in quella utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, ha applicato la tecnica legislativa secondo la quale, a partire alla norma-base costituita dall'art. 38 d.P.R. n. 1032 del 1973, gli elementi da computare, per tale calcolo, sono specificatamente e direttamente indicati dalla legge.

14. - Le ordinanze di rimessione hanno richiamato la normativa sopra menzionata anche per dimostrare l'esistenza di una linea di tendenza diretta ad assorbire l'indennità integrativa speciale nello stipendio. Tale linea di tendenza e incontestabile ed ha trovato recente conferma nel d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, emanato ai sensi delle leggi 11 luglio 1980, n. 312 e 29 marzo 1983, n. 93, a norma del quale e previsto il conglobamento nello stipendio del personale dei ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio sanitario nazionale e della scuola, di una quota dell'indennità integrativa speciale, pari a lire l.08l.000 annue lorde.

E' auspicabile che questa linea di tendenza si consolidi, con la progressiva inclusione nello stipendio dell'intera indennità integrativa maturatasi, cosi da evitare la discrasia ora esistente tra retribuzione complessiva dei dipendenti statali e retribuzione utile ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita. Peraltro, la determinazione della base retributiva utile ai fini dei trattamenti di quiescenza, rientra nella discrezionalità del legislatore (sent. n. 26 del 13 marzo 1980) e la valutazione della legittimità costituzionale di una condotta normativa al riguardo é inammissibile non solo con riferimento all'art. 3, ma anche in relazione agli artt. 36 e 38 Cost. Vero é, infatti, che l'art. 36 Cost. estende l'ambito della sua tutela tanto alla retribuzione corrisposta nel corso del rapporto di lavoro quanto a quella differita ed erogata dopo la cessazione di tale rapporto sotto forma di trattamento di liquidazione e pensionistico (sentt. n. 83 del 26 luglio 1979; n. 302 del 10 ottobre 1983), ma rientra nella discrezionalità legislativa disporre in merito ai modi e alla misura di tale trattamento (sentt. n. 151 del 7 luglio 1976; n. 251 del 23 luglio 1974). Parimenti, in riferimento all'art. 38 Cost., questa Corte ha costantemente affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario la determinazione dell'ammontare delle prestazioni previdenziali e le loro variazioni, sulla base di un razionale contemperamento delle esigenze di vita dei lavoratori che ne sono beneficiari e delle disponibilità finanziarie (sentt. n. 173 del 7 luglio 1986n. 300 del 22 novembre 1985; n. 180 del 10 novembre 1982; n. 160 del 6 giugno 1974).

Le proposte questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 103 (e successive modificazioni)-nella parte in cui escludono il calcolo dell'indennità integrativa speciale nella base retributiva sulla quale va calcolata l'indennità di buonuscita-vanno pertanto dichiarate inammissibili.

Ma, anche sotto questo aspetto, appare ormai indilazionabile un intervento legislativo volto a ricondurre verso una disciplina omogenea i trattamenti di quiescenza nell'ambito dell'impiego pubblico. Anche se giustificabili alla stregua delle singole disposizioni, dalle quali risulta, il sistema già soffre di sperequazioni sostanziali, che toccano le diverse categorie.

L'accentuazione frazionistica attraverso la prosecuzione dello spezzettamento normativo, conseguente ad interventi parziali, limitati e particolari, potrebbe condurre a valutazioni globali della normativa, che, sulla base dell'accentuazione del carattere irrazionale delle singole componenti, imporrebbero una valutazione di illegittimità della normazione complessiva.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (<Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato>), così come modificati dall'art. 7, primo comma, della l. 29 aprile 1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n. 75, nella parte in cui limitano all'80 per cento dello stipendio annuo la base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, sollevata con ordinanze 14 febbraio 1984 (n. 263 R.O. 1985) e 2 luglio 1985 (n. 674 R.O. 1986) del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, in riferimento all'art. 3 Cost.;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, così come mod. dall'art. 7, primo comma, della l. 29 aprile 1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n. 75 nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, sollevata con ordinanze 14 febbraio 1984 (n. 263 R.O. 1985), 3 aprile 1985 (n. 56 R.O. 1986), 28 novembre 1984 (n. 57 R.O. 1986) e 21 maggio 1986 (n. 253 R.O. 1987) del T.A.R. per il Lazio e 19 marzo 1986 (n. 734 R.O. 1986) del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Gabriele PESCATORE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 25 Febbraio 1988.