SENTENZA N. 180
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Antonino DE STEFANO
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale) promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1975 dal Pretore di Pistoia nel procedimento civile vertente tra Gherardi Licia e l'INPS, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 118 del 5 maggio 1976.
Visti gli atti di costituzione di Gherardi Licia e dell'INPS e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1982 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
uditi l'avv. Alberto Turco per Gherardi Livia, l'avv. Luigi Maresca, delegato dall'avv. Giacomo Giordano, per l'INPS e l'avvocato dello Stato Vito Cavalli per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso depositato il 28 maggio 1975, Gherardi Licia in Angeli, a seguito della reiezione della domanda e dei ricorsi in via amministrativa intesi a conseguire il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità, chiese condannarsi l'INPS a corrisponderle la pensione nella misura dovuta a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa nonché gli arretrati previa rivalutazione monetaria da calcolarsi ai sensi degli artt. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c. e gli interessi, con vittoria di spese e onorari da distrarsi a favore del sottoscritto difensore; in via istruttoria produsse la ricevuta della domanda di pensione e il certificato di visita collegiale e instò per l'esperimento di due consulenze tecniche, l'una medico legale al fine di accertare se ricorressero le condizioni previste dall'art. 10 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 per il riconoscimento del diritto alla pensione designando come consulente di parte il dott. Carradori, e l'altra amministrativa al fine di accertare l'entità della pensione determinata alla stregua dei contributi versati e della retribuzione medio - settimanale accreditata sulla posizione assicurativa.
L'INPS, costituitosi mediante memoria datata 5 luglio 1975, premesso che le ripetute visite medico - legali di controllo avevano portato ad escludere che sussistessero i requisiti di pensionabilità previsti dall'art. 10 r.d.l. 636/1939 anche nella formulazione risultante dalla sent. 160/1971 della Corte costituzionale, e pertanto giustificavano il provvedimento amministrativo di reiezione, chiese in via principale respingersi le domande attrici e, in via subordinata per l'ipotesi che le condizioni di concessione della pensione si fossero verificate nel corso del procedimento giudiziario, domandò che fosse accertato l'aggravamento delle condizioni della ricorrente precisando da quale data potesse la stessa aver diritto all'anticipato pensionamento per invalidità.
Il consulente tecnico prof. Giovanni Grechi, designato dall'adito Pretore del lavoro di Pistoia, concluse la relazione 2 novembre 1975 nel senso che "a causa della evoluzione delle affezioni denunciate e accertate nel corso della procedura amministrativa Gherardi Licia ha perduto, a partire dal 1 settembre 1975, oltre la metà della propria capacità di guadagno in occupazioni confacenti con le proprie attitudini; il proseguire nelle mansioni suddette presenterebbe pericolo di usura e di danno".
2. - All'udienza del 7 novembre 1975, il difensore della Gherardi "viste le risultanze della consulenza secondo cui la Gherardi ha raggiunto e superato di poco la soglia del 50% in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 3 giugno 1975 n. 160", e ferma ogni deduzione in ordine alla preesistenza di una situazione di usura e di danno, sollevò incidente di legittimità costituzionale dell'art. 24 l. 160/1975 sulla base delle argomentazioni poi esposte nella memoria autorizzata depositata il 29 novembre 1975, che la riduzione della capacità di guadagno a meno di un terzo, introdotta dall'art. 24 della l. 160/1975, entrata in vigore il 20 giugno 1975, trovasse applicazione pur in presenza di domande di pensione di invalidità presentate in epoca antecedente a tale data, quando in sede amministrativa o giudiziaria risultasse accertata la posteriore insorgenza dello stato invalidante, e che l'aver ricondotto ai due terzi, previsti per i soli operai dal testo originario dell'art. 10 r.d.l. 636/1939 (emendato dalla Corte costituzionale con la sent. 160/1971 nel senso che il limite della metà, previsto per gli impiegati, si estendesse agli operai), il limite sol superando il quale si acquisiva il diritto alla pensione d'invalidità contrastava con l'art. 38 comma 2 Cost.. Dal suo canto l'INPS contestò la rilevanza ed eccepì la manifesta infondatezza del proposto incidente.
Il Pretore, con ordinanza 20 dicembre 1975 (comunicata il 15 e notificata il 22 gennaio 1976, pubblicata nella G.U. n. 118 del 5 maggio 1976 e iscritta al n. 229 R.O. 1976), ritenne rilevante la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 24 l. 160/1975 perché "il consulente tecnico, nominato per accertare la sussistenza della dedotta invalidità della ricorrente e determinarne il grado, ha rilevato che, a causa della evoluzione delle affezioni denunciate ed accertate nel corso della procedura amministrativa, la Gherardi ha perduto, a partire dal 1 settembre 1975 (cioè in epoca successiva all'entrata in vigore della normativa contenuta nella legge n. 160/ 1975), poco più della metà della propria capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle sue attitudini", e la giudicò, in riferimento all'art. 38 comma 2 Cost., non manifestamente infondata argomentando da ciò che la norma di diritto impugnata, reintroducendo la soglia dei due terzi già ritenuta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 160 del 1971 non conforme al precetto contenuto nell'art. 38 perché non idonea ad assicurare adeguati mezzi previdenziali ed assicurativi ai lavoratori, offenderebbe l'or menzionato precetto, e che la discrezionalità, pur riservata al legislatore ordinario nella determinazione degli elementi costitutivi della invalidità pensionabile, incontrerebbe limiti nell'esigenza di uniformarsi allo spirito della norma costituzionale la quale vuole pensionabile la invalidità che per il suo grado e la negativa incidenza sulla capacità di guadagno in occupazioni confacenti non consente al lavoratore di procacciarsi da solo mezzi adeguati alle sue esigenze di vita (limite segnato - sempre a giudizio del Pretore - nella ripetuta sentenza 160/1971).
3. - Avanti la Corte si sono costituiti la Gherardi e l'INPS:
- la prima mediante procura conferita all'avv. Alberto Turco in calce a memoria depositata il 28 gennaio 1976, nella quale il difensore non si é limitato ad invocare a sostegno della fondatezza della questione la sent. 128/1973 della Corte ma ha ravvisato altro parametro d'illegittimità della norma impugnata nell'art. 3 Cost. di cui ha ipotizzato la violazione per la disuguaglianza che verrebbe ad istituirsi tra due categorie di assicurati (l'una che con capacità di guadagno ridotto della metà ma in misura inferiore ai due terzi - abbia presentato domanda diretta a conseguire la pensione prima dell'entrata in vigore della norma impugnata e potrà conseguire il riconoscimento del diritto, e l'altra che - pur versando nella stessa situazione di invalidità fisica o psichica - tale diritto non potrà conseguire per il fatto di aver proposto la domanda nella vigenza della nuova normativa);
- l'INPS mediante procura conferita agli avv.ti Arturo Pittoni, G. Battista Rossi Doria e Giacomo Giordano in margine a memoria depositata il 22 maggio 1976, nella quale i difensori - osservato in linea preliminare che il Pretore, limitandosi a richiamare il parere del consulente d'ufficio, non avrebbe offerto persuasiva motivazione della rilevanza dell'incidente - hanno nel merito richiamato, a sostegno della discrezionalità riservata al legislatore ordinario, le sent. 128/1973 e 160/1974 della Corte, ponendo infine in luce che la norma impugnata, in non diversa guisa dell'art. 10 r.d.l. 636/1939, delinea la soglia dell'invalidità non in relazione ai mezzi adeguati alle esigenze di vita ma in riferimento alla sola capacità di trarre un reddito dall'attività lavorativa per modo che la pensione d'invalidità viene concessa anche se, in concreto, possa verificarsi che un terzo della retribuzione sia ben maggiore dell'importo delle pensioni minime, e, rimettendosi alla decisione della Corte, hanno esibito a mero titolo orientativo lo studio, redatto dal Servizio statistico attuariale, sull'evoluzione temporale delle pensioni di invalidità delle assicurazioni pensionistiche generali negli anni dal 1969 in poi, redatto sulle basi di pubblicazioni ufficiali dell'Istituto e, in genere, delle rilevazioni normalmente eseguite in ordine alle nuove pensioni liquidate in ciascun anno e alle pensioni in essere alla fine di ciascun anno, riflettenti sia i lavoratori dipendenti protetti dal fondo pensioni sia i lavoratori autonomi protetti nelle rispettive gestioni speciali.
Con atto depositato il 18 maggio 1976 é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri il quale, sulla base di argomentazioni non divergenti dalle altre esposte nell'interesse dell'INPS, ha concluso per la manifesta infondatezza della proposta questione.
4. - Alla pubblica udienza del 6 ottobre 1982, nella quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, gli avv.ti Alberto Turco per la Gherardi e Luigi Maresca, delegato, mediante lettera depositata sotto la stessa data, dall'avv. Giacomo Giordano, per l'INPS, e l'avv. dello Stato Vito Cavalli per il Presidente del Consiglio dei ministri hanno ampiamente illustrato le già formulate conclusioni.
Considerato in diritto
5.1. - Oggetto dell'incidente é l'art. 24 l. 3 giugno 1975 n. 160 (norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), che così dispone:
- Il primo comma dell'articolo 10 del regio decreto legge 14 aprile 1939 n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939 n. 1272, é sostituito dal seguente:
"Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo".
- Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano in caso di revisione di pensioni di invalidità aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge -.
Senonché sia le parti sia il Pretore hanno fatto oggetto di discussione le une e di cognizione l'altro il solo primo comma, con cui si é nel 1975 novellato il comma 1 dell'art. 10 r.d.l. 636/1939 (supra nn. 1, 2), soltanto del quale va dunque verificata la conformità o meno all'art. 38 comma 2 Cost. assunto a parametro.
5.2. - Non é fondata la eccezione di irrilevanza del proposto incidente sollevata dall'INPS per il difetto di motivazione sul punto in cui sarebbe incorso il giudice a quo perché il Pretore, stante la generica contestazione delle conclusioni del consulente medico - legale (riprodotte sub n. 1 in fine), formulata dalla difesa dell'Istituto, ben poteva limitarsi a richiamare le conclusioni medesime.
6. - La questione é infondata perché rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario la determinazione dell'ammontare delle prestazioni sociali e delle variazioni delle stesse sulla base di un razionale contemperamento delle esigenze di vita dei lavoratori che ne sono beneficiari e della soddisfazione di altri diritti pur costituzionalmente garantiti da un lato e delle disponibilità finanziarie dall'altro lato (sent. 128/ 1973 e 160/1974). Discrezionalità che questa Corte, che é priva dei necessari poteri istruttori, non può sindacare se non quando emerga la manifesta irrazionalità dei risultati attinti nelle disposizioni impugnate; il che é da escludere nella specie in cui le esigenze di vita, alle quali le prestazioni dell'INPS sono correlate, sono calcolate al livello delle pensioni minime.
Né vale a porre in forse la validità delle ora esposte proposizioni la sent. 160/1971 della Corte, su cui ha fatto leva la ordinanza di rimessione, perché la Corte si limitò a negare idoneità a giustificare la diversità di trattamento, istituita dall'art. 10 comma 1 r.d.l. 636/1939, a quella distinzione tra operai e impiegati, ispirata ad una sorta di eccellenza del lavoro c.d. intellettuale rispetto al lavoro c.d. materiale, anche in altri campi del lavoro e della sicurezza sociale smentita (arcaica distinzione al caso estranea).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 3 giugno 1975 n. 160, sollevata, in riferimento all'art. 38 comma 2 Cost., con ordinanza 20 dicembre 1975 del Pretore di Pistoia (n. 229/1976).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta. il 25 ottobre 1082
Antonino DE STEFANO - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO.
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 10 novembre 1982.