Sentenza n.40 del 1986

 

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SENTENZA N. 40

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE,Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, lett. b, e 4 del d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276 ("Assunzioni temporanee di personale presso le Amministrazioni dello Stato"), promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1978 dal Pretore di La Spezia su ricorso proposto da Fabbrini Federica ed altri contro Ministero delle Finanze, iscritta al n. 444 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'anno 1978;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 febbraio 1986 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto in fatto

1. - Assunti per un periodo determinato, con scadenza al 31 dicembre 1977, e riassunti per ulteriori novanta giorni, con scadenza al 31 marzo 1978, alcuni dipendenti dell'Amministrazione delle finanze hanno proposto ricorso al Pretore di La Spezia ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., sostenendo che la nuova assunzione dovesse considerarsi illegittima e che nei loro confronti trovassero quindi applicazione le disposizioni della legge n. 230 del 1962, sulla conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Ritenuta la propria competenza, il Pretore ha invece sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 lett. b, limitatamente alla frase "al compimento dei quali il rapporto é risolto di diritto", e 4 del d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276. Il giudice a quo rileva infatti che la pretesa dei ricorrenti a veder riconosciuta l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato troverebbe ostacolo nelle norme impugnate, le quali dispongono la risoluzione di diritto dei contratti d'impiego allo scadere di novanta giorni di servizio, anche non continuativo, nell'anno solare, e la nullità delle assunzioni temporanee effettuate in violazione della diciplina dettata dagli artt. 1-3 del predetto decreto presidenziale. Tale disciplina sarebbe sospetta d'illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento rispetto al rapporto di lavoro a termine di diritto privato, nell'ambito del quale l'eventuale violazione dei limiti posti dalla legge sulle assunzioni conduce, invece che alla nullità, alla conversione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato; in riferimento all'art. 4 Cost., in quanto il principio del diritto al lavoro mal si concilierebbe con previsioni Così drastiche come quelle in esame; in riferimento all'art. 35 Cost., perché le previsioni stesse urterebbero "contro il principio di tutela del lavoro, assunto come valore, in tutte le sue forme"; ed in riferimento all'art. 97 Cost., giacché "le esigenze di tutela della Pubblica Amministrazione contro assunzioni indiscriminate vanno soddisfatte a monte del contratto a termine e non possono essere addotte per legittimare una situazione in cui il ricorso a tale forma di contratto sia divenuto sistematico".

2. - L'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri osserva anzitutto che la proposta questione non sarebbe rilevante o, quanto meno, che il giudice a quo non avrebbe adeguatamente motivato sul punto. L'eventuale annullamento delle nonne impugnate non renderebbe applicabile la legge n. 230 del 1962, dal momento che nella fattispecie non era ancora scaduto il termine del rapporto, prorogato fino al 31 marzo 1978, in virtù di un parere del Consiglio di Stato.

Nel merito, comunque, la questione sarebbe infondata. La tendenziale convergenza fra lo stato giuridico dei dipendenti pubblici e di quelli privati non escluderebbe, infatti, le innegabili differenze che ancora intercorrono tra le due forme di impiego (Corte cost., sentt. nn. 209/1975, 49/1976, 118/1976, 43/1977). La ratio delle norme impugnate andrebbe cioé ravvisata nella regola dell'accesso mediante concorso alle pubbliche amministrazioni: cui non si potrebbe derogare, nella specie, se non in considerazione di esigenze straordinarie e nei previsti limiti di durata del rapporto.

Considerato in diritto

1. - Preliminarmente, va respinta l'eccezione d'inammissibilità promossa dall'Avvocatura dello Stato in base al rilievo che il Pretore di La Spezia non potrebbe comunque fare applicazione delle norme invocate dai ricorrenti, ossia della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. Affinché sussista la rilevanza di una impugnazione incidentale, é infatti sufficiente che la questione sollevata investa la norma o le norme applicabili - allo stato attuale dell'ordinamento - per la risoluzione del giudizio a quo.

Né la conclusione può mutare, d'altra parte, in vista della circostanza che il Pretore di La Spezia é stato adito ex art. 700 cod. proc. civ., mediante una serie di ricorsi proposti nei confronti del Ministero delle finanze. Sul punto, infatti, il giudice a quo ha motivato ampiamente. E la sentenza n. 190 del 1985, con cui questa Corte ha riconosciuto al giudice amministrativo la potestà di adottare provvedimenti d'urgenza nelle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego, non basta a far ritenere inammissibile la questione in esame, sebbene prospettata ad opera di un giudice civile.

2. - Nondimeno, l'impugnativa non si dimostra fondata, sotto nessuno degli aspetti sui quali ha insistito l'ordinanza di rimessione.

La giurisprudenza di questa Corte é tuttora costante nel senso che non vale far richiamo, per ipotizzare illegittime disparità di trattamento, al solo dato della "tendenziale convergenza" delle discipline rispettivamente riguardanti il lavoro privato ed il pubblico impiego. Certo é che tale convergenza s'é ulteriormente accentuata negli ultimi anni, soprattutto in virtù della "legge quadro" 29 marzo 1983, n. 93. Ma, anche nel periodo successivo all'emissione dell'ordinanza predetta, la Corte ha messo in luce le "differenze che tuttora intercorrono tra impiego privato ed impiego pubblico" (si vedano le sentt. nn. 68 del 1980, 193 del 1981, 46 del 1983, 90 del 1984).

Ciò che più conta, nell'ambito del particolare ordinamento dell'impiego pubblico l'impugnato d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276, presenta un carattere spiccatamente derogatorio: come risulta sia dal suo preambolo, là dove si sottolinea la temporaneità delle assunzioni delle quali si tratta, in quanto destinate a soddisfare "esigenze di carattere eccezionale", sia dalla lett. a dell'art. 1, con cui si ribadisce che "le assunzioni temporanee devono essere giustificate da esigenze indilazionabili e determinate nella durata". Il che rende ancor meno sostenibile la richiesta del giudice a quo, intesa ad allargare di molto la portata di tale disciplina, alterando la stessa natura dei rapporti da essa regolati, in vista di una legge di cui generalmente la dottrina disconosce la presente adeguatezza, come quella recante il n. 230 del 1962.

Si consideri ancora che l'invocato art. 97 Cost., non solo non concorre a sorreggere la proposta censura, ma anzi fornisce argomenti per respingerla. Da un lato, lo stesso Pretore di La Spezia individua esattamente la ragion d'essere del contestato art. 1, primo comma lett. b, sulla risoluzione di diritto del rapporto allo scadere del prescritto termine, nell'opportunità di porre "un freno ad assunzioni senza concorso indiscriminante, clientelari, destinate a trasformarsi in assunzioni a tempo indeterminato con pregiudizio per la Pubblica Amministrazione e l'Erario". D'altro lato, diversamente ne deriverebbero situazioni di privilegio e violazioni del principio d'imparzialità, in netto contrasto con quel sistema di elenchi e di precedenze dei vari aspiranti, che é stato congegnato dall'art. 3 del d.P.R. n. 276, ai fini delle nuove assunzioni straordinarie.

Ciò basta ad imporre il rigetto dell'impugnativa. E nulla aggiunge, a sostegno della conclusione opposta, il generico richiamo agli artt. 4 e 35 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma lett. b, limitatamente alle parole "al compimento dei quali il rapporto é risolto di diritto", e 4 del d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276 ("Assunzioni temporanee di personale presso le Amministrazioni dello Stato"), sollevata dal Pretore di La Spezia - in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione - con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1986.

 

Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE

 

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1986.