SENTENZA N.26
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, primo, secondo e terzo comma, 5 e 6, primo comma, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20 (Disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1973 dalla Corte dei conti-Sezione III giurisdizionale per le pensioni civili sul ricorso di Rondoni Giuseppe, iscritta al n. 271 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 132 del maggio 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1979 il Giudice relatore Antonino De Stefano;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Con ordinanza emessa contestualmente alla decisione interlocutoria di cui in narrativa, la Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale per le pensioni civili, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 3, 36, primo comma, e 38, primo e secondo comma, della Costituzione, degli articoli 2, primo, secondo e terzo comma, 5 e 6, primo comma, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, recante disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale, < nelle parti in cui la base pensionabile e qualunque altra voce retributiva è presa in considerazione a fini previdenziali nella misura massima dell'80 per cento, escludendosi quindi che al dipendente statale possa essere conferito un trattamento di quiescenza pari all'ultima retribuzione percepita >.
2. - Va innanzi tutto premesso che il provvedimento con il quale la Corte dei conti ha deferito la questione, pervenuto a questa Corte il 23 marzo 1976, è stato emesso il 18 aprile 1973, anteriormente, cioè, all'entrata in vigore (1o giugno 1974) del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, le cui disposizioni, in virtù del primo comma dell'art. 256, si applicano pure ai casi in corso di trattazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, anche per gli effetti anteriori alla data della sua entrata in vigore.
Peraltro, il terzo comma dello stesso art. 256 dispone che la base pensionabile non possa essere determinata in misura diversa da quella prevista dalle norme che erano applicabili alla data in cui la base stessa deve essere riferita; e poiché le norme denunciate, vigenti all'epoca del collocamento a riposo del ricorrente, attengono appunto alla determinazione della base pensionabile, su di esse la Corte ritiene di doversi pronunciare, senza richiedere al giudice a quo di valutare se alla stregua delle nuove disposizioni la sollevata questione sia tuttora rilevante.
Occorre poi precisare che il riferimento all'art. 5 del decreto legislativo n. 20 del 1956 va inteso come riferimento al testo sostituito dall'art. 3 della legge 11 luglio 1956, n. 734.
3. - L'Avvocatura dello Stato ha preliminarmente eccepito che nel giudizio a quo, secondo risulta dagli atti, il ricorrente aveva, si, chiesto il massimo della pensione, ma nella misura, appunto, dell'ottanta per cento del trattamento economico da lui goduto al momento della cessazione dal servizio: donde la inammissibilità per difetto di rilevanza della dedotta questione.
L'eccezione va disattesa. Nel provvedimento di rimessione esplicitamente si afferma che la domanda del ricorrente va < interpretata > come richiesta del massimo spettante a tenore di una normativa che pone un limite invalicabile, la cui conformità ai parametri costituzionali viene posta in dubbio; e la Corte non può non prender atto di tale motivato apprezzamento che, per sua costante giurisprudenza, compete al giudice a quo.
4. - Nel merito, la questione non è fondata.
La denunciata normativa prevede che, ai fini della liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza del personale statale, si consideri, quale base pensionabile, l'ottanta per cento dell'ultimo stipendio integralmente percepito (oltre gli eventuali altri assegni utili a pensione), e su tale porzione si applichi al personale in attività di servizio la ritenuta in conto entrate Tesoro. All'atto della cessazione dal servizio, la pensione normale spettante ai dipendenti che abbiano almeno venti anni di servizio effettivo, è pari al quarantaquattro per cento dello stipendio e degli altri assegni utili a pensione; per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo, la pensione è aumentata dell'1,80 per cento dello stipendio e degli assegni predetti, fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento degli emolumenti stessi, in corrispondenza ad un massimo di servizio utile di anni quaranta.
Oggetto del dubbio di costituzionalità prospettato dal giudice a quo, non è il limite massimo dei quaranta anni di servizio utile, per cui a differenza degli anni compresi tra i ventuno ed i quaranta quelli oltre il quarantesimo, pur normalmente ipotizzabili, non comportano alcun aumento dell'aliquota; ma l'altro massimo, e cioè il limite della stessa aliquota dell'ottanta per cento, che preclude al dipendente in possesso della massima anzianità di servizio presa in considerazione dal legislatore (la quale, ripetesi, non è sotto tale profilo messa in discussione), di conseguire una pensione pari all'ultimo stipendio goduto. In ciò si ravvisa contrasto con i principi di tutela previdenziale affermati dagli artt. 36 e 38 della Costituzione.
Ora, dagli invocati precetti, congiuntamente considerati, innegabilmente scaturisce, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, una particolare protezione per il lavoratore, nel senso che il suo trattamento di quiescenza al pari della retribuzione in costanza di servizio, della quale costituisce sostanzialmente un prolungamento a fini previdenziali deve essere proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato, e deve in ogni caso assicurare al lavoratore medesimo ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, per un'esistenza libera e dignitosa. Proporzionalità ed adeguatezza, che non devono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta. Ma ciò non comporta automaticamente che, nella fase della liquidazione, il livello della pensione , in progressiva puntuale concomitanza con il servizio prestato, debba poter attingere il traguardo della integrale coincidenza con la retribuzione goduta all'atto della cessazione dal servizio. Obiettivo indubbiamente ottimale, questo (ovviamente in quei rapporti di lavoro in cui, come in quelli dell'impiego statale, l'ultima retribuzione non possa essere quanto meno inferiore a quelle precedenti). Ad esso il legislatore può, però, con gradualità avvicinarsi (come ha poi operato, sempre nell'ambito del sistema pensionistico statale, aumentando la base pensionabile con gli artt. 43 e 53 del citato t.u. n. 1092 del 1973, nel testo sostituito dagli artt. 15 e 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177), nell'esercizio di una discrezionalità, che faccia pur sempre salvi gl'inderogabili criteri di proporzionalità e di adeguatezza sopra indicati; e valgono in proposito i principi già affermati da questa Corte nelle sentenze n. 124 del 1968, n.57 del 1973, n. 92 del 1975, n. 275 del 1976.
5. - Le norme in esame sono state denunciate anche per violazione del principio d'eguaglianza, in quanto creerebbero una sperequazione in subiecta materia tra i dipendenti statali, i cui trattamenti di quiescenza sono direttamente amministrati dallo Stato, e quei dipendenti pubblici, il cui fondo pensioni è gestito da apposite Casse amministrate dagl'Istituti di Previdenza nell'ambito del Ministero del Tesoro: per i primi, infatti, il limite superiore della base pensionabile non può travalicare, come detto, l'ottanta per cento, mentre per i secondi è possibile che la pensione eguagli l'ultima retribuzione percepita in servizio.
Nemmeno sotto questo profilo la questione è fondata. Come esattamente dedotto dall'Avvocatura dello Stato, non sussiste, sia riguardo al trattamento economico in attività di servizio, sia riguardo al sistema contributivo preordinato al trattamento di quiescenza, quella parità di situazioni che è il presupposto per la valutazione della legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, di una diversità di disciplina.
Diversità che nel caso in esame (a differenza della questione oggetto della sentenza di questa Corte n. 15 del 1980) va rapportata appunto ad elementi specifici, quali sopra indicati, dei due sistemi pensionistici. Il che non impedisce, peraltro, di sottolineare anche in questa occasione l'esigenza di procedere ad un riordino dell'intera materia, nel segno di una sostanziale perequazione, onde agguagliarne gl'istituti al meglio.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo, secondo e terzo comma, 5 e 6, primo comma, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20 (Disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale), come modificato dalla legge 11 luglio 1956, n. 734, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale per le pensioni civili, con ordinanza del 18 aprile 1973.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/03/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 13/03/80.