Sentenza n.15 del 1980
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SENTENZA N.15

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma secondo, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) promosso con due ordinanze emesse il 13 giugno 1975 dalla Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale, sui ricorsi di Cianfrocca Angela ved. Bosmani e Ravagli Maria Angela rispettivamente iscritte ai nn. 569 e 726 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 260 del 29 settembre 1976 e n. 10 del 12 gennaio 1977.

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1979 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Considerato in diritto

1. - Le questioni sottoposte dalla Corte dei conti, Sez. III giurisdizionale, con due distinte ordinanze in pari data, hanno per oggetto l'identica disposizione di legge. I due giudizi possono, perciò, essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui, ai fini del trattamento di quiescenza di riversibilità delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, il matrimonio (dal quale non sia nata prole anche se postuma) si considera rilevante a condizione che sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di età, sia durato almeno due anni e la differenza di età tra i coniugi non superi gli anni venti.

Il dubbio di costituzionalità sollevato dalla Corte dei conti non investe le condizioni di rilevanza ai fini anzidetti del matrimonio del pensionato delle Casse pensioni, facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, in sé considerate, ma nasce dalla comparazione di esse con le condizioni di rilevanza del matrimonio del pensionato statale, che sono fissate, ai medesimi fini, dall'art. 1 della legge 14 maggio 1969, n. 252, e dall'art. 81, secondo e terzo comma, T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Si avrebbe, cioè, una disciplina legislativa irrazionalmente diversificata per i due settori pensionistici dal momento che:

a) mentre il matrimonio contratto dal pensionato statale prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età è rilevante ai fini del trattamento di quiescenza di riversibilità, prescindendosi, in tale ipotesi, da ogni altro requisito, uguale condizione non è prevista per la rilevanza del matrimonio del pensionato dalle Casse pensioni;

b) si richiede per la rilevanza del matrimonio, dal quale non sia nata prole anche postuma, del pensionato delle Casse pensioni (e non del matrimonio del pensionato statale) che il pensionato lo abbia contratto prima del compimento del settantaduesimo anno di età;

c) si richiede per la rilevanza del matrimonio, dal quale non sia nata prole anche postuma, del pensionato delle Casse pensioni che la differenza di età tra i coniugi non superi gli anni venti, mentre per l'uguale rilevanza del matrimonio del pensionato statale che l'abbia contratto dopo il sessantacinquesimo anno di età la differenza di età tra i coniugi non deve superare gli anni venticinque.

Le questioni sono fondate.

3. - In effetti, con la legge 15 febbraio 1958, n. 46, recante norme sulle pensioni a carico dello Stato (art. 11), e con la legge 22 novembre 1962, n. 1646, portante modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro (art. 6, secondo comma), era stata dettata una disciplina uniforme per le due categorie di pubblici dipendenti delle condizioni di rilevanza, ai fini del trattamento di quiescenza di riversibilità, del matrimonio del pensionato.

Il matrimonio cioè rilevava sempre quando da esso fosse nata prole, anche postuma, mentre non verificandosi tale ipotesi, era necessario che il matrimonio fosse stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di età, fosse durato almeno due anni e la differenza di età tra i coniugi non superasse gli anni venti.

In questa scelta si esprimeva la diffidenza del legislatore verso i matrimoni cosiddetti tardivi, presumendosi che la avanzata età (tale considerata secondo i dati all'epoca emergenti) del pensionato al momento del matrimonio, una notevole differenza di età fra i coniugi e la durata meno che biennale del matrimonio stesso, in mancanza di prole anche postuma, fossero indici di una volontà diretta più ad assicurare il diritto a pensione di riversibilità in favore di un determinato soggetto che ad assumere gli obblighi ed esercitare i diritti coniugali nei suoi confronti.

La normativa in questione ha superato il vaglio di costituzionalità e questa Corte (sent. n. 3 del 1975) l'ha ritenuta giustificata sul rilievo < che i criteri limitativi per le pensioni di riversibilità derivanti da matrimoni conclusi da già pensionati sono dettati, in via generale dal legislatore > anche < a tutela del pubblico erario contro maliziose e fraudolenti iniziative >.

Ad una tale concezione, una prima deroga veniva portata con la legge 14 maggio 1969, n. 252 che modificava l'art. 11, secondo comma, della legge 46 del 1958, nel senso di prescindere da ogni altra condizione di rilevanza quando il matrimonio fosse stato contratto dal pensionato prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Infine, il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con il D.P.R. n. 1092 del 1973, all'art. 81, harecepito, nel secondo comma, la disposizione di cui all'art. 1 della legge n. 252 del 1969, e, nel terzo comma, ha escluso il limite del settantaduesimo anno di età elevando quello della differenza massima di età tra i coniugi da venti a venticinque anni, mentre, all'art. 258, primo comma, lettera f), ha reso tale disposizione applicabile alla vedova, che ne faccia domanda, del pensionato deceduto anteriormente all'entrata in vigore del T.U. medesimo.

4. - Proprio il ritenuto fondamento e la portata generale delle disposizioni limitative del diritto a pensione di riversibilità, ancorate a criteri naturalistici ed obiettivi, escludono che le stesse fossero e possano essere rapportate ad elementi specifici di questo o quel sistema pensionistico: concretamente a quello dettato per i dipendenti civili e militari dello Stato rispetto a quello vigente per i dipendenti di Enti locali.

La disparità di trattamento denunziata dalla Corte dei conti deve, quindi, ritenersi priva di qualsiasi razionale giustificazione e la disciplina del diritto a pensione di riversibilità del coniuge superstite del pensionato delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, diversa e meno favorevole rispetto a quella applicabile al coniuge superstite del pensionato statale frutto della vischiosità dei processi di adeguamento legislativo che, pure, andrebbero sollecitati per il generale riordino e la necessaria sostanziale parificazione dei sistemi pensionistici va dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con l'articolo 3, primo comma, della Costituzione.

5. - Le medesime considerazioni e conclusioni vanno riferite, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, all'altra ipotesi prevista dal medesimo art. 6, secondo comma: quella del titolare di pensione privilegiata, per il quale il limite del settantaduesimo anno, ai fini della rilevanza del matrimonio dal quale non sia nata prole, è innalzato al settantacinquesimo anno, mantenendosi peraltro una differenziazione di trattamento che in questo come in ogni altro caso è priva di razionale giustificazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. l646, nella parte in cui, ai fini del trattamento di quiescenza di riversibilità delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro:

a) non prevede la rilevanza del matrimonio contratto dal pensionato prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, prescindendosi in questa ipotesi da ogni altro requisito;

b) richiede che il matrimonio, dal quale non sia nata prole, anche postuma, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di età, e che la differenza di età tra i coniugi non superi gli anni venti, anziché venticinque;

dichiara in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui, ai fini del trattamento di quiescenza di riversibilità delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, qualora si tratti di titolare di pensione di privilegio, fermi i restanti requisiti di rilevanza, richiede che il matrimonio, dal quale non sia nata prole, anche postuma, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantacinquesimo anno di età.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/02/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 15/02/80.