Ordinanza dibattimentale del 4 aprile 2023 (sent. n. 108 del 2023)

Ordinanza allegata alla sentenza n. 108 del 2023

Ordinanza 4 aprile 2023

ORDINANZA

Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 5 e dell'art. 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», come sostituito dall'art. 4, comma 12, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché del combinato disposto dell'art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013, come convertito, e dell'art. 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013 nella versione originaria, promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste, seconda sezione, con ordinanza del 27 maggio 2022 (reg. ord. n. 74 del 2022).

Rilevato che nel giudizio è intervenuta ad adiuvandum, con atto depositato il 18 luglio 2022, Banca Carige spa - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (società incorporante la Cassa di Risparmio di Carrara spa, titolare di quote del capitale della Banca d'Italia), che si afferma legittimata all'intervento per il fatto di avere instaurato un diverso giudizio tributario, ora pendente in appello, al fine di ottenere il rimborso dell'imposta sostitutiva versata dalla società incorporata in esecuzione delle norme della cui legittimità costituzionale si discute in questa sede;

che, secondo l'interveniente, la completa assimilazione della sua posizione a quella di Generali Italia spa, parte del giudizio a quo, la renderebbe titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio, giacché la definizione della questione di legittimità costituzionale risolverebbe direttamente e immediatamente anche la controversia di cui essa è parte.

Considerato che l'interveniente sopra indicata non è parte del giudizio principale;

che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi in via incidentale «[p]ossono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio»;

che tale disposizione recepisce la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative);

che a ciò è possibile derogare, senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio, soltanto a favore di terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (ex plurimis, ordinanze n. 225 del 2021, n. 271 e n. 37 del 2020) e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 46 del 2021, n. 206, n. 159, n. 106, n. 98 e n. 13 del 2019; ordinanze n. 225, n. 191 e n. 24 del 2021, n. 202 del 2020 e n. 204 del 2019);

che tale interesse qualificato sussiste allorché si configuri una «posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale» (sentenza n. 159 del 2019, ordinanze n. 271 e n. 111 del 2020);

che non è sufficiente, al fine di rendere ammissibile l'intervento, la circostanza che il soggetto sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale o che, come nella specie, sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo, sul quale la decisione di questa Corte possa influire (sentenza n. 106 del 2019; ordinanze n. 225 e n. 191 del 2021 e n. 202 del 2020);

che, infatti, l'intervento di un simile terzo, ove ammesso, contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto il suo accesso a tale giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale da parte del rispettivo giudice a quo (ex plurimis, sentenze n. 106 del 2019, n. 35 del 2017 e n. 71 del 2015, con allegate ordinanze dibattimentali, nonché ordinanze n. 191 del 2021 e n. 202 del 2020);

che l'intervento va pertanto dichiarato inammissibile.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento di Banca Carige spa - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia.

F.to: Silvana Sciarra, Presidente