ORDINANZA N. 204
ANNO 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giorgio LATTANZI
Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto), convertito, con modificazioni, in legge 4 marzo 2015, n. 20, come modificato dall’art. 1, comma 7, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191 (Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA), convertito, con modificazioni, in legge 1° febbraio 2016, n. 13, come successivamente modificato dall’art. 1, comma 4, lettera a), del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98 (Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA), convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2016, n. 151, e dall’art. 6, comma 10-bis, lettere a) e c) del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Proroga e definizione di termini), convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 2017, n. 19, in relazione all’art. 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, in legge 24 dicembre 2012, n. 231 e dell’art. 2, comma 6, del medesimo d.l. n. 1 del 2015, come convertito, nel testo attualmente in vigore dopo le modifiche operate dal d.l. n. 98 del 2016, come convertito, e dal d.l. n. 244 del 2016, come convertito, promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Taranto, nei procedimenti penali riuniti a carico di R. C. e N. P. con ordinanza dell’8 febbraio 2019, iscritta al n. 61 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2019.
Visti gli atti di intervento dell’ArcelorMittal Italia spa, della Regione Puglia e del Presidente del Consiglio dei ministri;
vista l’istanza di fissazione della camera di consiglio per la decisione sull’ammissibilità dell’intervento depositata dalla ArcelorMittal Italia spa;
udito nella camera di consiglio del 16 luglio 2019 il Giudice relatore Marta Cartabia.
Ritenuto che, con ordinanza resa in data 8 febbraio 2019 (reg. ord. n. 61 del 2019), il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Taranto ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’ art. 2, commi 5 e 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto), convertito, con modificazioni, nella legge 4 marzo 2015, n. 20, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 24, 32, 35, 41, 112 e 117, comma primo, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 2, 8 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848;
che, secondo quanto riferito dal giudice a quo, le questioni traggono origine da tre procedimenti penali rubricati al numero R.G.N.R. n. 10093/16 e ai numeri 7297/17 R.G. mod. 44 e n. 5568/17 R.G. mod. 44 istruiti dalla Procura della Repubblica di Taranto connessi all’assunta emissione di inquinanti riconducibile all’attività dello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto;
che, in particolare, il giudice rimettente riferisce di essere stato investito, in relazione a tali procedimenti, di tre richieste di archiviazione e di dissentire dalle valutazioni espresse dal locale ufficio requirente poiché nei fatti rilevati sono a suo parere configurabili i delitti previsti dagli artt. 434 e 437 del codice penale e, per gli eventi successivi al 29 maggio 2015, quelli previsti dagli artt. 452-bis e 452-quater cod. pen., fatta salva la fattispecie residuale dell’art. 674 cod. pen., non senza precisare che, trattandosi di reati permanenti, potrebbe essere necessario anche accertare l’attuale e duratura prosecuzione delle attività inquinanti;
che, pertanto, nel quadro dell’udienza ex art. 409 del codice procedura penale, ha ritenuto di sollevare le menzionate questioni di legittimità costituzionale sotto due profili;
che, avuto riguardo al primo aspetto, concernente la prosecuzione dell’attività produttiva presso lo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, il giudice a quo afferma che uno dei temi di indagine che intende approfondire riguarda l’eventuale permanenza dei fenomeni emissivi, di modo che le condotte su cui si sta indagando o che potrebbero essere oggetto di potenziali nuove indagini non riguardano solo il biennio 2014-2015, ma anche il 2016 (di cui al procedimento penale n. 7297/17 mod. 44) e, astrattamente, gli anni successivi, ove si consideri che si tratta di condotte riguardanti reati permanenti, la cui consumazione è strettamente connessa al ciclo produttivo, mai interrottosi;
che, tuttavia, evidenzia il rimettente, tenuto conto che la stessa attività produttiva, giusta d.P.C.m. 29 settembre 2017 (Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell’articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, nella legge 1º febbraio 2016, n. 13), è stata autorizzata sino al 23 agosto 2023, data di scadenza dell’autorizzazione integrata ambientale e termine ultimo per la realizzazione degli interventi del piano ambientale, le indagini non potrebbero non tener conto che si tratta di un’attività autorizzata per legge a proseguire, nonostante lo stesso legislatore l’abbia ritenuta fonte di pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute;
che da tanto sorge la ritenuta necessità di scrutinare la conformità a Costituzione delle disposizioni che hanno consentito e che stanno tuttora consentendo allo stabilimento ILVA di Taranto la prosecuzione dell’attività produttiva in costanza di sequestro penale;
che l’altro profilo, anch’esso strettamente correlato all’attività produttiva, concerne la speciale causa di non punibilità prevista dall’art. 2, comma 6, del d.l. n. 1 del 2015 in favore dei gestori dello stabilimento e dei soggetti da essi delegati;
che, secondo quanto sostiene il giudice rimettente, il mero rispetto delle previsioni contenute nel piano ambientale di cui al d.P.C.m. 14 marzo 2014 (Piano delle misure e dette attività di tutela ambientale e sanitaria, emanato in attuazione del decreto-legge n. 61 del 2013) da parte dei gestori dello stabilimento consente agli stessi di non incorrere in responsabilità penalmente rilevante per violazione delle norme penali comuni;
che, in particolare, tale disposizione, ove interpretata secondo quanto espresso dall’Avvocatura generale dello Stato, con proprio parere del 14 settembre 2017, potrebbe impedire sino al 23 agosto 2023 l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero, rendendo così superflue quelle investigazioni che dovessero essere disposte da esso giudice rimettente, perché gli autori delle condotte, attive e omissive, che hanno cagionato quegli eventi possono godere della detta previsione;
che, quand’anche tale norma fosse interpretata letteralmente, nel senso condiviso dal rimettente, di limitare al 30 marzo 2019 l’estensione temporale dell’esimente, in ogni caso la questione sarebbe rilevante perché quest’ultima comunque coprirebbe le condotte poste al suo vaglio nei menzionati procedimenti;
che, pertanto, per il giudice a quo è preliminare chiarire anzitutto se quelle norme che stanno consentendo l’attività produttiva presso lo stabilimento ILVA di Taranto, con garanzia di esenzione da responsabilità penale per le sue figure apicali (o soggetti da essi delegati), possano considerarsi costituzionalmente legittime;
che, con atto depositato il 14 maggio 2019, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la trasmissione degli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione dei presupposti del giudizio incidentale di costituzionalità alla luce di quanto previsto dall’art. 46 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n 58;
che, con atto anch’esso depositato il 14 maggio 2019, è intervenuta l’ArcelorMittal Italia spa, la quale, dopo aver ripercorso l’iter argomentativo dell’ordinanza di rimessione, ha evidenziato le ragioni di ammissibilità del proprio atto di intervento, chiedendo, quindi, in via preliminare, la restituzione degli atti al giudice rimettente per effetto dello ius superveniens costituito dal richiamato art. 46 del d.l. n. 34 del 2019, concludendo, comunque, per l’inammissibilità e l’infondatezza della quaestio sollevata;
che, con atto parimenti depositato il 14 maggio 2019, è intervenuta altresì la Regione Puglia, la quale, in prima battuta, ha esposto le ragioni in base alle quali è legittimata a intervenire nel presente giudizio incidentale di legittimità costituzionale per poi chiedere la restituzione degli atti al giudice a quo perché proceda a una nuova valutazione, in punto di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, che tenga conto dell’effettivo termine finale delle disposizioni oggetto di giudizio, non ritenendo essa interveniente legittimo il d.P.C.m. 29 settembre 2017, nella parte in cui autorizza la prosecuzione dell’attività produttiva presso lo stabilimento ILVA di Taranto sino al 23 agosto 2019 a condizione che siano rispettate le prescrizioni del piano ambientale; in via subordinata, ha chiesto che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate sotto tutti i profili sollevati dall’ordinanza di rimessione;
che l’ArcelorMittal Italia spa, in data 5 giugno 2019, ha chiesto, previa decisione di questa Corte sull’ammissibilità del proprio intervento in giudizio, di essere ammessa alla consultazione integrale del fascicolo di giudizio, anche ai fini della partecipazione all’eventuale trattazione orale della controversia;
che, viste le disposizioni presidenziali del 21 novembre 2018, il Presidente, con provvedimento del 12 giugno 2019, notificato alle parti, ha fissato per la trattazione relativa alla decisione sull’ammissibilità dell’intervento della ArcelorMittal Italia spa e della Regione Puglia l’odierna camera di consiglio;
che l’ArcelorMittal Italia spa e la Regione Puglia hanno fatto pervenire memorie.
Considerato che la Regione Puglia è stata individuata come parte offesa dal delitto di cui all’art. 434 del codice penale per cui si procede nel procedimento rubricato al R.G.N.R. n. 10093/16 (come risulta dal decreto di fissazione dell’udienza di camera di consiglio a seguito di richiesta di archiviazione non accolta dal giudice a quo, nonché dal verbale dell’udienza camerale su opposizione all’archiviazione, tenutasi il 18 settembre 2018 innanzi al medesimo giudice), di modo che il suo atto di intervento nel presente giudizio è da qualificarsi come mero atto di costituzione che non abbisogna di alcun provvedimento di espressa ammissione;
che, con riferimento all’intervento spiegato dall’ArcelorMittal Italia spa, merita ulteriore continuità l’indirizzo giurisprudenziale per cui, se la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), è ugualmente ammissibile l’intervento di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (sentenze n. 98 e n. 13 del 2019, n. 180 del 2018);
che dagli atti depositati si ricava che, con scrittura del 28 giugno 2017, autenticata per notaio Carlo Marchetti in Milano (rep. 13941, racc. 7363), le società del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e AmInvest Co. Italy srl hanno stipulato un contratto di affitto con obbligo di acquisto dei rami di azienda, il quale, in data 14 settembre 2018, oltre a essere integrato con atto denominato «[a]ddendum al contratto di affitto con obbligo di acquisto di rami d’azienda ritenuta lecita», è stato modificato ai sensi di un «accordo di modifica del contrato di affitto con obbligo di acquisto di rami d’azienda» autenticato per notaio Monica Giannotti di Roma, prevedendo, inter alia, all’art. 27-bis che ad AmInvest Co. Italy srl spettasse il diritto di designare una società o più da essa controllate «affinché diventino parte del Presente contratto, e, in luogo di Am Invest, prendano in affitto uno o più rami d’azienda» nonché, fra l’altro, esercitino l’obbligo di acquisto ed assumano tutte le altre obbligazioni spettanti all’affittuario;
che, in data 19 settembre 2018, l’AmInvest Co. Italy srl ha, appunto, designato ai sensi del combinato disposto degli artt. 1401 del codice civile e 27-bis del cennato contratto di affitto, l’odierna interveniente, ArcelorMittal Italia spa, quale società designata per l’affitto definitivo con obbligo di acquisto del ramo d’azienda della concedente;
che, di conseguenza, in data 31 ottobre 2018, con scrittura autenticata per notaio Carlo Marchetti in Milano (rep. 14649, racc. 7772), l’ArcelorMittal Italia spa ha stipulato un nuovo contratto di affitto di ramo di azienda con ILVA spa in amministrazione straordinaria, così divenendo titolare ab origine delle obbligazioni previste nel contratto quadro del 28 giugno 2017 e responsabile dell’adempimento delle obbligazioni sorgenti dal nuovo strumento negoziale, dal contratto quadro e dai contratti collegati nei confronti della società concedente;
che fra le obbligazioni assunte da ArcelorMittal Italia spa vi è anche quella di esercitare, compatibilmente con i sequestri e il piano ambientale, le attività imprenditoriali cui sono destinati i rami d’azienda, in coerenza con quanto previsto nel piano industriale, assicurando la continuità produttiva degli stabilimenti industriali (art. 13.1 del contratto quadro del 28 giugno 2017), così impegnandosi a svolgere le manutenzioni ordinarie e straordinarie (art. 15 del medesimo contratto) oltre alle attività e misure di tutela ambientale e sanitaria, da eseguirsi sotto la vigilanza dei commissari straordinari e delle società concedenti (art. 19 dello stesso contratto);
che, in applicazione di quanto sopra, l’odierna interveniente, ArcelorMittal Italia spa, ha assunto la gestione dello stabilimento di Taranto a decorrere dal 1° novembre 2018;
che, di conseguenza, l’intervento di ArcelorMittal Italia spa è ammissibile, posto che essa, quale concreto gestore dello stabilimento, è titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalle norme censurate, avendo il giudice rimettente censurato le menzionate disposizioni perché, oltre a esonerare da responsabilità penale i gestori dello stabilimento, autorizzano «in ogni caso» la prosecuzione dell’attività produttiva presso lo stabilimento ILVA di Taranto in pendenza di sequestro penale sino al 23 agosto 2023.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile l’intervento spiegato dall’ArcelorMittal Italia spa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2019.