Ordinanza n. 225 del 2021

CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 225

ANNO 2021

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giuliano AMATO

Giudici: Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 2, della legge della Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti), promosso dal Tribunale ordinario di Cassino nel procedimento vertente tra il Comune di San Vittore del Lazio e Pontina Ambiente srl e altri con ordinanza del 25 febbraio 2021, iscritta al n. 159 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2021.

Visto l’atto di intervento del Comune di Roccasecca;

vista l’istanza di fissazione della camera di consiglio per la decisione sull’ammissibilità dell’intervento depositata dal Comune di Roccasecca;

udito nella camera di consiglio del 10 novembre 2021 il Giudice relatore Luca Antonini;

deliberato nella camera di consiglio dell’11 novembre 2021.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Cassino, con ordinanza del 25 febbraio 2021, ha sollevato, in riferimento agli artt. 119, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 2, della legge della Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti), nella parte in cui prevede che la tariffa per conferire rifiuti agli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e alle discariche debba essere determinata stabilendo una «quota percentuale» (cosiddetto benefit ambientale) «dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell’impianto o della discarica a favore del comune sede dell’impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra il dieci ed il venti per cento della tariffa»;

che il rimettente espone di essere stato investito della domanda proposta nei confronti della Pontina Ambiente srl (Pontina) e della Acea Risorse e Impianti per l’Ambiente spa (ARIA) dal Comune di San Vittore del Lazio – sede di impianto di termovalorizzazione – per l’accertamento e per la dichiarazione del suo diritto di ricevere la somma di denaro corrispondente al benefit ambientale dall’anno 2011 «alla data di notifica dell’atto di citazione, nonché per tutto il suddetto materiale portato e termo valorizzato successivamente a tale data» e per la condanna al relativo pagamento;

che il giudice a quo riferisce altresì che nel corso del giudizio il Comune di Lanuvio, terzo chiamato nella qualità di Comune conferente i rifiuti urbani nel predetto impianto di termovalorizzazione, ha chiesto, tra l’altro, in via pregiudiziale, di sollevare le menzionate questioni di legittimità costituzionale e che i Comuni di Rocca di Papa, Pomezia, Marino, Genzano di Roma, Roma Capitale, Ariccia, Ardea, Albano Laziale, Civitavecchia, Nemi, anch’essi terzi chiamati, hanno formulato «sostanzialmente» le stesse richieste;

che il Tribunale di Cassino ha ritenuto le questioni non manifestamente infondate e rilevanti, in quanto la dichiarazione di illegittimità costituzionale comporterebbe l’integrale rigetto delle domande proposte dal Comune di San Vittore del Lazio, come del resto auspicato dai convenuti e dai terzi chiamati in causa;

che, con atto depositato in data 5 ottobre 2021, il Comune di Roccasecca ha proposto intervento ad opponendum, ai sensi dell’art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che, in pari data, il Comune di Roccasecca ha presentato istanza ex art. 4-bis, comma 1, delle indicate Norme integrative, per cui «[l]’interveniente […] nel caso in cui intenda prendere visione e trarre copia degli atti processuali, deposita contestualmente all’atto di intervento apposita istanza di fissazione anticipata e separata della sola questione concernente l’ammissibilità dello stesso»;

che, ad avviso dell’interveniente, per il Comune che sia sede di un impianto di discarica e che, pertanto, sia titolare del diritto al benefit ambientale previsto dalla censurata norma regionale, sussisterebbe un interesse qualificato a intervenire nel giudizio di legittimità costituzionale, in quanto tale ente sarebbe «immediatamente e irrimediabilmente pregiudicato da un ipotetico esito di accoglimento della questione», che estinguerebbe il diritto di credito a tutt’oggi vantato verso i Comuni conferenti, «e ciò anche per conferimenti avvenuti in passato»;

che a sostegno di quanto dedotto il Comune di Roccasecca allega documentazione relativa all’attivazione di procedure di recupero forzoso, anche per somme consistenti, nei confronti di alcuni Comuni conferenti, attualmente morosi nella corresponsione del benefit ambientale;

che, in vista della camera di consiglio, l’interveniente ha depositato memoria, insistendo nella sua posizione;

che il Presidente della Giunta regionale non è intervenuto in giudizio;

che questa Corte, in data 10 novembre 2021, si è riunita in camera di consiglio per decidere sull’ammissibilità dell’intervento.

Considerato che, ai sensi dell’art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, «[n]ei giudizi in via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio»;

che tale disposizione recepisce la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle suddette Norme integrative);

che a ciò è possibile derogare, senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio, soltanto a favore di terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (ex plurimis, ordinanze n. 271 e n. 37 del 2020) e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 46 del 2021, n. 206, n. 159, n. 106, n. 98 e n. 13 del 2019; ordinanze n. 191 e n. 24 del 2021, n. 202 del 2020 e n. 204 del 2019);

che tale interesse qualificato sussiste allorché si configuri una «posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall’esito del giudizio incidentale» (sentenza n. 159 del 2019, ordinanze n. 271 e n. 111 del 2020);

che non è sufficiente, al fine di rendere ammissibile l’intervento, la circostanza che il soggetto sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo, sul quale la decisione di questa Corte possa influire (sentenza n. 106 del 2019 e ordinanze n. 191 del 2021 e n. 202 del 2020);

che d’altro canto il Comune di Roccasecca non ha neanche dimostrato che la localizzazione della discarica nel proprio territorio, da cui deriva il relativo diritto al benefit ambientale, trovi causa in una volontaria determinazione di cui l’amministrazione comunale si sia assunta la corrispondente responsabilità politica;

che ciò comporta l’inammissibilità del proposto intervento ad opponendum del Comune di Roccasecca, il quale è titolare di una posizione sostanziale non qualificata, non immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ma soltanto analoga a quella del Comune di San Vittore del Lazio, parte attrice nel giudizio principale.

Visti gli artt. 4 e 4-bis delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l’intervento spiegato dal Comune di Roccasecca.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 novembre 2021.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 30 novembre 2021.