Ordinanza n. 14 del 2022 (dibatt.)

ORDINANZA N. 14

ANNO 2022

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giuliano AMATO;

Giudici: Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», promosso dal Consiglio di Stato, sezione terza, nel procedimento vertente tra la Fondazione Catis, fondazione di partecipazione sociale Onlus, e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e altri, con ordinanza del 9 novembre 2020, iscritta al n. 69 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2021.

Visti l’atto di costituzione della Fondazione Catis, nonché gli atti di intervento del comitato della Croce Rossa di Airasca e altri e del Presidente del Consiglio dei ministri;

vista l’istanza di fissazione della camera di consiglio per la decisione sull’ammissibilità dell’intervento depositata dal comitato della Croce Rossa di Airasca e altri;

udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022 il Giudice relatore Luca Antonini;

deliberato nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022.

Ritenuto che il Consiglio di Stato, sezione terza, con ordinanza del 9 novembre 2020 (reg. ord. n. 69 del 2021), ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 9, 18, 76 e 118, quarto comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», nella parte in cui riserva alle organizzazioni di volontariato i contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, escludendo gli altri enti del Terzo settore svolgenti le medesime attività di interesse generale;

che nel giudizio a quo la Fondazione Catis ha impugnato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 novembre 2017 (Modalità per l’attuazione del contributo per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali da parte di organizzazioni di volontariato), le linee guida adottate con provvedimento ministeriale del 22 dicembre 2017 e disciplinanti il procedimento di erogazione del medesimo contributo per l’annualità 2017, nonché una nota della stessa amministrazione del 29 dicembre 2017, recante indicazioni su questioni di diritto transitorio;

che, ad avviso della fondazione ricorrente, tali determinazioni generali l’avrebbero esclusa, al pari degli altri enti del Terzo settore non aventi la struttura tipica delle organizzazioni di volontariato, dalle provvidenze economiche disciplinate dal richiamato art. 76;

che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza 3 giugno 2019, n. 7114, ha parzialmente accolto il ricorso, nella parte in cui gli atti impugnati prevedono l’applicazione dell’art. 76 del d.lgs. n. 117 del 2017 agli acquisti effettuati prima dell’entrata in vigore di tale disposizione, mentre ha respinto le censure di illegittimità dei medesimi provvedimenti limitanti il beneficio alle sole organizzazioni di volontariato, dichiarando manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della richiamata previsione, prospettate dalla ricorrente;

che, sull’appello della Fondazione Catis per la riforma parziale della menzionata sentenza, il Consiglio di Stato ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 76 del d.lgs. n. 117 del 2017, davanti a sé ripresentate;

che, con unico atto depositato in data 14 giugno 2021, hanno proposto intervento ad opponendum, ai sensi dell’art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis, i comitati della Croce Rossa di Airasca, di Bergamo Hinterland, di Bologna, di Macerata, di Nichelino, di Pesaro, di Peschiera del Garda, di Pordenone, di Susa e di Trieste;

che, in pari data, i predetti comitati hanno presentato istanza ex art. 4-bis, comma 1, delle indicate Norme integrative, vigente ratione temporis, per cui «[l]’interveniente […] nel caso in cui intenda prendere visione e trarre copia degli atti processuali, deposita contestualmente all’atto di intervento apposita istanza di fissazione anticipata e separata della sola questione concernente l’ammissibilità dello stesso»;

che, a sostegno dell’ammissibilità dell’intervento, i comitati deducono di avere presentato, in qualità di organizzazioni di volontariato, domanda per il contributo di cui all’art. 76 del d.lgs. n. 117 del 2017 per l’annualità 2017 ed evidenziano che l’esito del giudizio principale, a sua volta dipendente dalla soluzione del presente giudizio incidentale, inciderebbe con effetti immediati e diretti sulla loro posizione procedimentale ai fini del riparto del fondo in quanto, essendo questo stanziato in misura fissa, la maggiore o minore ampiezza della platea dei soggetti ammessi a beneficiarne influirebbe sull’importo al quale i comitati avrebbero diritto;

che ciò sarebbe dimostrato dal decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 7 febbraio 2020, n. 44, di riparto delle quote di contributo per l’annualità 2017 a favore non solo dei comitati intervenienti, ma anche delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ammesse in ottemperanza alla sentenza di primo grado pronunciata nel giudizio a quo;

che, infine, i predetti comitati affermano il carattere qualificato dell’interesse all’intervento, in considerazione della posizione di controinteressati pretermessi che essi rivestirebbero nel giudizio principale;

che, in vista della camera di consiglio, soltanto gli intervenienti hanno depositato memoria, insistendo nelle proprie conclusioni;

che questa Corte, in data 12 gennaio 2022, si è riunita in camera di consiglio per decidere sull’ammissibilità dell’intervento.

Considerato che, ai sensi dell’art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis, «[n]ei giudizi in via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio»;

che tale disposizione recepisce la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale «i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento dell’ordinanza di rimessione, oltre che il Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale» (sentenza n. 119 del 2020);

che a ciò è possibile derogare, senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio, soltanto a favore di terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (ex plurimis, ordinanze n. 225 del 2021, n. 271 e n. 37 del 2020) e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 46 del 2021, n. 206, n. 159, n. 106, n. 98 e n. 13 del 2019; ordinanze n. 191 e n. 24 del 2021, n. 202 del 2020 e n. 204 del 2019);

che tale interesse qualificato sussiste allorché si configuri una «posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall’esito del giudizio incidentale» (sentenza n. 159 del 2019; ordinanze n. 271 e n. 111 del 2020);

che, nella specie, i rapporti relativi al riparto delle risorse di cui all’art. 76 del d.lgs. n. 117 del 2017 per l’annualità 2017 devono considerarsi esauriti, non risultando impugnato – né avendo i comitati intervenienti dedotto altrimenti – il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 7 febbraio 2020, n. 44, che a ciò ha provveduto;

che, pertanto, l’eventuale accoglimento delle questioni non potrebbe, comunque sia, pregiudicare la posizione degli intervenienti posto che, per costante giurisprudenza di questa Corte, «la cosiddetta efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale incontra il limite dei rapporti esauriti, tra i quali rientrano quelli che non possano più dare materia a un giudizio in ragione della disciplina dei termini di inoppugnabilità degli atti amministrativi (sentenza n. 10 del 2015, ordinanza n. 135 del 2010)» (ordinanza n. 191 del 2021);

che, inoltre, il riferimento alla qualità di controinteressati nel giudizio a quo è del tutto inconferente, essendo in quella sede impugnati atti a contenuto generale;

che ciò comporta l’inammissibilità del proposto intervento ad opponendum dei comitati della Croce Rossa, i quali sono titolari di una posizione sostanziale non qualificata, non immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ma soltanto analoga a quella degli altri enti, tutti soggetti alla norma censurata, in quanto ammessi al beneficio o in quanto da esso esclusi.

Visti gli artt. 4 e 4-bis delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l’intervento spiegato dai comitati della Croce Rossa di Airasca, di Bergamo Hinterland, di Bologna, di Macerata, di Nichelino, di Pesaro, di Peschiera del Garda, di Pordenone, di Susa e di Trieste, nel giudizio indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2022.