Ordinanza n. 225 del 2017

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ORDINANZA N. 225

ANNO 2017

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Paolo                          GROSSI                                 Presidente

-           Giorgio                       LATTANZI                               Giudice

-           Aldo                           CAROSI                                         ”

-           Marta                          CARTABIA                                   ”

-           Mario Rosario            MORELLI                                      ”

-           Giancarlo                   CORAGGIO                                  ”

-           Giuliano                     AMATO                                         ”

-           Silvana                                   SCIARRA                                      ”

-           Daria                          de PRETIS                                     ”

-           Nicolò                        ZANON                                          ”

-           Augusto Antonio        BARBERA                                    ”

-           Giulio                         PROSPERETTI                             ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della sentenza della Corte dei conti, sezione II giurisdizionale centrale d’appello, 19 dicembre 2016, n. 1354, della nota della Procura regionale per il Lazio della Corte dei conti 22 marzo 2017, n. prot. 0005627-22/03/2017-PR_LAZ-T61-P, e della sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, 25 settembre 2012, n. 894, promosso dal Presidente della Repubblica, con ricorso depositato in cancelleria il 20 aprile 2017 ed iscritto al n. 2 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2017, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2017 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 20 aprile 2017 (iscritto al n. 2 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2017), il Presidente della Repubblica ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Corte dei conti, in riferimento alla sentenza della Corte dei conti, sezione II giurisdizionale centrale d’appello, 19 dicembre 2016, n. 1354, trasmessa dalla Procura regionale per il Lazio della Corte dei conti con nota 22 marzo 2017, n. prot. 0005627-22/03/2017-PR_LAZ-T61-P, nonché in riferimento alla sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, 25 settembre 2012, n. 894, e di ogni altro atto presupposto, connesso o collegato;

che – espone in fatto il ricorrente – in seguito ad alcuni accertamenti interni sulla gestione della tenuta presidenziale di Castelporziano, il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica aveva appurato ammanchi, verificatisi tra il 2002 e il 2008, e di conseguenza aveva informato l’autorità giudiziaria, sicché era stato avviato un procedimento penale, poi conclusosi con la condanna definitiva di uno dei dipendenti coinvolti e con l’applicazione della pena su richiesta delle parti ad un altro dipendente;

che, inoltre, la Presidenza della Repubblica aveva adito il Tribunale civile di Roma, dal quale aveva ottenuto la condanna dei dipendenti G. G. e A. D., in solido tra loro, al pagamento di euro 4.631.691,96, nonché di ulteriori euro 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno all’immagine, oltre accessori;

che, in relazione agli stessi fatti, la Procura regionale per il Lazio della Corte dei conti avviava un’istruttoria nei confronti di alcuni dipendenti nei confronti dei quali la Presidenza della Repubblica aveva agito in sede civile e, in seguito a ciò, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, con la citata sentenza n. 894 del 2012, condannava un dipendente al pagamento di euro 954.222,00 e un altro al pagamento di euro 477.000,00;

che contro questa sentenza il Presidente della Repubblica ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione (ai sensi degli artt. 41, comma 2, e 368 cod. proc. civ.), dichiarato inammissibile dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, con ordinanza 20 novembre 2013, n. 26035, nella quale peraltro si osservava che il ricorrente, sulla scorta dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 129 del 1981, avrebbe comunque potuto contestare la giurisdizione del giudice contabile in sede di conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale;

che, intanto, a tutela delle proprie ragioni creditorie, la Presidenza della Repubblica provvedeva ad adottare, nei confronti dei dipendenti interessati, atti di fermo amministrativo, sequestro, pignoramento e iscrizione di ipoteca;

che la sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, n. 894 del 2012 è stata appellata da uno dei condannati in primo grado e dal Procuratore Generale e, con la citata sentenza n. 1354 del 2016, la Corte dei conti, sezione II giurisdizionale centrale d’appello, ha respinto la prima impugnazione e accolto parzialmente la seconda, confermando la propria giurisdizione, condannando il dipendente G. G. (già ritenuto responsabile in primo grado) al pagamento in favore della Presidenza della Repubblica di euro 4.631.691,96 (come in sede civile) e condannando altresì P. D.P. (assolto in sede civile e penale) al pagamento, sempre in favore della Presidenza della Repubblica, di euro 550.000,00, in solido con G. G. limitatamente a questa somma;

che – osserva in rito il ricorrente – con le sentenze suddette la Corte dei conti ha mostrato di ritenersi legittimata «ad agire in giudizio nell’interesse del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica», in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 129 del 1981, «senza essere stata in proposito compulsata dalla Presidenza della Repubblica», con conseguente lesione della sfera di autonomia della stessa Presidenza;

che il ricorrente sottolinea come le attribuzioni presidenziali, poiché discendono da norme costituzionali, non siano disponibili, né rispetto ad esse sia configurabile acquiescenza, analogamente a quanto affermato in materia di conflitto tra enti e a maggior ragione per l’assenza, nel conflitto tra poteri, di termini di decadenza;

che il ricorso sarebbe ammissibile sia dal punto di vista soggettivo, poiché è pacifica la legittimazione del Presidente della Repubblica a sollevare conflitto tra poteri, sia dal punto di vista oggettivo, poiché non è censurato un mero error in iudicando, ma si chiede una delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali;

che – nel merito – il ricorrente si duole del fatto che la Corte dei conti abbia ritenuto la propria «giurisdizione», assimilando impropriamente la Presidenza della Repubblica ad un’amministrazione pubblica e, così, da un lato, esorbitando dai poteri di cui all’art. 103, secondo comma, della Costituzione e, dall’altro, invadendo la competenza del Presidente della Repubblica attribuita dall’art. 84, terzo comma, Cost., «in evidente contrasto con una chiara consuetudine costituzionale», la cui esistenza è stata rilevata nella citata sentenza n. 129 del 1981;

che il ricorrente contesta gli argomenti con cui, nella censurata sentenza n. 1354 del 2016 della Corte dei conti, sezione II giurisdizionale centrale d’appello, è affermata la giurisdizione di responsabilità del giudice contabile ed evidenzia come la stessa sentenza abbia altresì sostenuto che l’azione di responsabilità amministrativa può legittimamente coesistere con l’ordinaria azione civile, fermo restando che il conseguimento del medesimo bene della vita con una delle due azioni determina una preclusione per l’altra;

che, peraltro, osserva il ricorrente, nel caso in esame il giudizio contabile è approdato a esiti diversi rispetto al giudizio civile, giacché nel primo non è stato preso in considerazione il danno all’immagine e, inoltre, la solidarietà fra i due soggetti condannati è stata limitata alla somma di euro 550.000,00;

che, dunque, l’azione civile, intrapresa dalla Presidenza della Repubblica, si è dimostrata maggiormente idonea a garantire il ristoro di tutti i danni subiti, mentre la pretesa coesistenza fra tale azione e il giudizio per danno erariale accentua l’interferenza con le attribuzioni presidenziali, dato che, dopo la conclusione del secondo grado di giudizio dinanzi alla Corte dei conti, sarebbe «sostanzialmente precluso» l’ulteriore corso del giudizio civile pendente in appello;

che il rischio di un «potenziale conflitto tra ‘giudicati’» sarebbe accresciuto dal rilievo che la condanna della Corte dei conti è rivolta nei confronti di soggetti solo in parte coincidenti con quelli ritenuti responsabili dal Tribunale civile;

che, secondo il ricorrente, l’azione di responsabilità per danno erariale è riferibile solo ai «dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», e degli altri enti e organismi puntualmente indicati (art. 51, comma 7, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante «Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124»), ma non a coloro che svolgono attività lavorativa funzionale alle attribuzioni presidenziali, come risulterebbe anche dalla più volte citata sentenza della Corte costituzionale n. 129 del 1981, erroneamente ritenuta dalla Corte dei conti valevole solo per i giudizi di conto;

che la conseguente menomazione delle attribuzioni presidenziali sarebbe accresciuta dalla nota del 22 marzo 2017 con la quale la Procura regionale per il Lazio della stessa Corte dei conti, oltre a trasmettere, per l’esecuzione, la sentenza d’appello, citando l’art. 212 del Codice di giustizia contabile, ha “invitato” la Presidenza della Repubblica a “seguire” una «Circolare dell’Ufficio Monitoraggio sentenze di condanna della Procura Regionale per il Lazio» (peraltro non depositata fra i documenti allegati al ricorso);

che, ad avviso del ricorrente, «[r]isulta davvero aberrante anche solo ipotizzare che un ufficio della Corte dei conti possa monitorare l’attività dell’apparato funzionale all’esercizio delle attribuzioni del Presidente della Repubblica»;

che, richiamato l’art. 84, terzo comma, Cost., e l’art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1077 (Determinazione dell’assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica e istituzione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica), il Presidente della Repubblica rivendica l’esclusività della propria prerogativa di assumere determinazioni con riguardo ai beni ricompresi, per legge, nella propria dotazione e alle somme annue assegnategli, precisando che non si tratterebbe, in questo caso, di riconoscere o meno istanze di autodichia, bensì, come rilevato dalle stesse Sezioni unite della Corte di cassazione, di escludere in radice interferenze nel libero, indipendente e autonomo esercizio delle funzioni presidenziali;

che, in riferimento agli artt. 100, secondo e terzo comma, 103 e 113 Cost., il ricorrente osserva che da essi non è evincibile alcuna funzione della Corte dei conti relativa alla dotazione presidenziale, per la quale nessun organo diverso dal Capo dello Stato potrebbe assumere determinazioni, pena l’impossibilità per il Presidente stesso di assolvere alle proprie funzioni, connotate da un livello di massima sicurezza e segretezza;

che, in particolare, come osservato nella sentenza n. 129 del 1981, rientra nelle attribuzioni degli organi costituzionali non solo la produzione di norme sull’assetto e sul funzionamento dei propri apparati serventi, ma anche la concreta adozione delle misure atte ad assicurare l’osservanza di tali norme, nonché, in via esclusiva, «l’attivazione dei corrispondenti rimedi, amministrativi od anche giurisdizionali»;

che, a norma degli artt. 1, 3, comma 1, 4 e 9 della legge n. 1077 del 1948, spetta al Presidente della Repubblica stabilire, con proprio decreto, lo stato giuridico ed economico del personale addetto alla Presidenza, il quale comprenderebbe anche il regime di responsabilità di tale personale, giacché ogni riflesso, anche negativo, sulla dotazione concerne esclusivamente la Presidenza e l’esercizio delle sue funzioni, sicché è «precipuo ma anche esclusivo interesse del Presidente della Repubblica» procedere al recupero di quanto eventualmente indebitamente sottratto alla dotazione;

che, a sostegno delle proprie conclusioni, il ricorrente propone un’articolata ricostruzione della giurisprudenza costituzionale, con particolare riguardo alle attribuzioni della Corte dei conti, le quali si arresterebbero dinanzi alle attività di organi, quali il Capo dello Stato o le due Camere del Parlamento, situati in una posizione di vertice nell’ordinamento e di assoluta indipendenza, e ciò anche in virtù della consuetudine, integrativa delle norme costituzionali scritte, la quale limita la giurisdizione della Corte dei conti (e, dunque, la capacità espansiva conferita dall’art. 103 Cost. a tale giurisdizione) a fronte dell’autonomia organizzativa e contabile degli stessi organi supremi, per ragioni storiche e di salvaguardia della loro piena autonomia;

che tali conclusioni, raggiunte dalla giurisprudenza costituzionale in ordine ai giudizi di conto, varrebbero anche per i giudizi di responsabilità, anzitutto per l’unitarietà delle funzioni giurisdizionali in materia di contabilità pubblica attribuite alla Corte dei conti, e poi anche perché, diversamente dalle amministrazioni pubbliche, gli organi costituzionali non sono soggetti ad alcun controllo preventivo, il cui esito positivo possa valere come esenzione dalla colpa grave ai fini della responsabilità amministrativa (art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»), sicché sarebbe incongruo sottoporre un organo alla sola responsabilità amministrativo-contabile, quando esso non è e non può essere sottoposto a controllo;

che ciò sarebbe corroborato, infine, dalla distinzione teorizzata dalla giurisprudenza costituzionale tra la condizione di autonomia degli organi costituzionali, da un lato, e, dall’altro, quella di altre assemblee rappresentative, quali i Consigli regionali; dall’esclusione del Parlamento e del Presidente della Repubblica dalle nuove forme di controllo introdotte dall’art. 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; dal carattere solo tendenzialmente generale riconosciuto, nella giurisprudenza costituzionale, alla giurisdizione della Corte dei conti, rimessa alla discrezionalità del legislatore specie in materia di responsabilità amministrativa;

che il ricorrente chiede altresì «che venga assentita la tutela cautelare», mediante esercizio da parte della Corte costituzionale dei poteri di sospensione di cui agli artt. 35 e 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), sul presupposto che tali poteri siano applicabili per analogia ai conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, «in caso di atto non legislativo immediatamente lesivo delle attribuzioni dell’organo costituzionale che, in mancanza, risulterebbero menomate», anche a garanzia dell’effettività del diritto alla tutela giurisdizionale;

che, in conclusione, il ricorrente chiede «che, previa tutela cautelare, venga dichiarato il difetto di potere della Corte dei Conti ad esercitare la giurisdizione contabile nei confronti della Presidenza della Repubblica per violazione degli artt. 103, comma secondo, e 84, comma terzo, Cost. nonché per contrasto con la evidenziata consuetudine costituzionale, e conseguentemente che venga annullata la sentenza indicata in epigrafe, unitamente ad ogni altro atto presupposto o comunque connesso».

Considerato che, con ricorso depositato il 20 aprile 2017 (iscritto al n. 2 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2017), il Presidente della Repubblica ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della Corte dei conti, in relazione alla sentenza della Corte dei conti, sezione II giurisdizionale centrale d’appello, 19 dicembre 2016, n. 1354, trasmessa dalla Procura regionale per il Lazio della Corte dei conti con nota 22 marzo 2017, n. prot. 0005627-22/03/2017-PR_LAZ-T61-P, nonché alla sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, 25 settembre 2012, n. 894, e ad ogni altro atto presupposto, connesso o collegato;

che, in particolare, il Presidente della Repubblica domanda che questa Corte, previa concessione della tutela cautelare, dichiari che non spettava alla Corte dei conti esercitare, con gli atti di cui sopra, la giurisdizione sulla responsabilità amministrativa nei confronti di dipendenti della Presidenza della Repubblica, in quanto così facendo la Corte dei conti avrebbe ecceduto dalle proprie attribuzioni di cui all’art. 103, secondo comma, della Costituzione, interferito con le attribuzioni presidenziali di cui all’art. 84, terzo comma, Cost. e altresì violato la consuetudine costituzionale che riserva alla Presidenza della Repubblica l’esclusiva disponibilità dei rimedi, anche giurisdizionali, atti a garantire la corretta amministrazione della propria dotazione ed esclude la stessa Presidenza dalla giurisdizione non solo di conto, come già affermato nella sentenza n. 129 del 1981, ma anche di responsabilità della Corte dei conti;

che, contestualmente, il Presidente della Repubblica domanda l’annullamento degli atti in relazione ai quali è sollevato il conflitto;

che, in questa fase del giudizio, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la Corte è chiamata a svolgere, senza contraddittorio, una delibazione preliminare e interlocutoria di ammissibilità del ricorso, concernente l’esistenza della materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, con riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi indicati dal primo comma dello stesso art. 37, impregiudicata ogni ulteriore determinazione, anche in relazione alla stessa ammissibilità del ricorso (ex plurimis, ordinanze n. 166 del 2016 e n. 218 del 2012);

che dal ricorso si ricavano le ragioni del conflitto e le norme costituzionali che regolano la materia, come prescritto dall’art. 24 delle vigenti norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che sono pacifiche la natura di potere dello Stato del Presidente della Repubblica e, di conseguenza, la sua legittimazione ad avvalersi dello strumento del conflitto a tutela delle proprie attribuzioni costituzionali (ex plurimis, ordinanza n. 138 del 2015 e sentenza n. 1 del 2013), e ciò anche in relazione ai compiti, serventi rispetto alle predette attribuzioni, svolti dal Segretariato generale della Presidenza e dal personale ad esso addetto, come ritenuto nella sentenza n. 129 del 1981;

che, come riconosciuto nella stessa sentenza (ma si vedano anche, fra l’altro, le ordinanze n. 261 e n. 166 del 2016), va riconosciuta la legittimazione a essere parte del conflitto in capo alle due sezioni (sezione II giurisdizionale centrale d’appello e sezione giurisdizionale regionale per il Lazio) della Corte dei conti, poiché, anche nell’ambito contabile, quello giurisdizionale è un potere diffuso;

che anche sotto il profilo oggettivo, per quanto riguarda le decisioni con cui le due sezioni della Corte dei conti hanno affermato la propria giurisdizione, il ricorso è ammissibile, in quanto il ricorrente non chiede che tali decisioni siano riesaminate, ma lamenta il superamento, per mezzo di esse, dei limiti che la giurisdizione contabile di cui all’art. 103 Cost. incontra nell’ordinamento a garanzia delle attribuzioni costituzionali del Presidente della Repubblica, analogamente a quanto già rilevato, in relazione ai giudizi di conto, nella più volte citata sentenza n. 129 del 1981 (si veda anche, mutatis mutandis, da ultimo, la sentenza n. 52 del 2016);

che il conflitto deve ritenersi sollevato anche in relazione alla nota della Procura regionale per il Lazio della Corte dei conti del 22 marzo 2017, giacché, in relazione a tale nota, nella motivazione del ricorso è lamentata una specifica progressione della lesione delle attribuzioni presidenziali, per la pretesa della Procura regionale, espressa attraverso la nota stessa, di «monitorare l’attività dell’apparato funzionale all’esercizio delle attribuzioni del Presidente della Repubblica» nell’esecuzione della sentenza contestualmente trasmessa;

che questa Corte ha già riconosciuto la legittimazione a essere parti di conflitti di attribuzione in capo alle Procure regionali della Corte dei conti, in quanto anch’esse sono organi giurisdizionali «competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri cui appartengono» (ordinanze n. 261 del 2016 e n. 196 del 1996) e, in questa fase del giudizio, tale conclusione può essere confermata anche in relazione ai poteri di vigilanza e indirizzo assegnati alle Procure regionali dagli artt. 213 e seguenti del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124) con riguardo all’esecuzione delle sentenze di condanna, per garantirne l’effettività;

che la richiesta di tutela cautelare pone, anzitutto, l’interrogativo se questa Corte possa disporre la sospensione dell’atto impugnato nel giudizio sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato (ordinanze n. 137 del 2000 e n. 171 del 1997);

che a tale interrogativo va data risposta affermativa, nei sensi di seguito precisati;

che la disponibilità di misure cautelari assolve alla necessità che il provvedimento finale del giudice intervenga re adhuc integra e consenta la soddisfazione dell’interesse protetto (sentenze n. 8 del 1982 e n. 284 del 1974), sicché la tutela cautelare è strumentale all’effettività della tutela giurisdizionale e, pur potendo venire variamente configurata e modulata (sentenza n. 281 del 2010), essa è necessaria e deve essere effettiva, come questa Corte ha rilevato in molteplici occasioni (si vedano ad esempio, oltre a quelle già citate, le sentenze n. 236 del 2010, n. 437 e n. 318 del 1995, n. 253 del 1994, n. 190 del 1985);

che ai medesimi principi, del resto, risulta ispirato lo stesso sistema della giustizia costituzionale, sia pure con le particolarità che lo connotano, anche in relazione alle singole tipologie processuali in cui si articola;

che, infatti, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale trova applicazione l’art. 35 della legge n. 87 del 1953, come sostituito dall’art. 9, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), mentre nei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale la tutela cautelare può essere concessa dal giudice a quo (fra le molte, sentenza n. 274 del 2014);

che, nei conflitti di attribuzione tra enti, l’esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto può essere sospesa, in pendenza del giudizio, per gravi ragioni, con ordinanza motivata, ai sensi dell’art. 40 della legge n. 87 del 1953 (e dell’art. 26 delle vigenti Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale);

che, infine, a norma dell’art. 22 della legge n. 87 del 1953, nel procedimento davanti a questa Corte si osservano, a titolo integrativo, in quanto applicabili, anche le norme relative al processo amministrativo, anch’esso conformato ai principi di cui sopra;

che anche nei conflitti tra poteri dello Stato può porsi la necessità di assicurare in tempi brevi una protezione interinale alle attribuzioni della parte ricorrente sicché, per le ragioni che precedono, il citato art. 40 della legge n. 87 del 1953 deve ritenersi analogicamente applicabile anche a questi giudizi;

che, tanto premesso in linea generale, allo stato, nel presente giudizio, non sussistono però i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, nei termini in cui è formulata nel ricorso, per l’assorbente rilievo che né in esso, né nel decreto con cui si è deciso di sollevare il conflitto, si motiva in ordine al verificarsi o all’imminenza di pregiudizi gravi, specifici e concreti per l’autonomia del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica (anche con riguardo a ipotetiche interferenze nelle iniziative, peraltro descritte solo genericamente, per il recupero del danno subito), non potendosi ritenere sufficiente, in questa prospettiva, il mero invio della citata nota della Procura regionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) respinge l’istanza presentata dal Presidente della Repubblica per la sospensione dell’esecuzione degli atti indicati in epigrafe;

2) dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente della Repubblica nei confronti della sezione giurisdizionale regionale per il Lazio e della sezione II giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti, nonché della Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dispone:

a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Presidente della Repubblica;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, alla sezione giurisdizionale regionale per il Lazio e alla sezione II giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti, nonché alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, in persona del Procuratore regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 24, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 settembre 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2017.