SENTENZA N. 190
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 700 cod. proc. civ. e dell'art. 21, u.c., legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 28 febbraio 1978 dal Pretore di Genova sul ricorso proposto da Cartelli Giuseppe ed altri contro Università di Genova, iscritta al n. 290 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 dell'anno 1978;
2) ordinanza emessa il 24 marzo 1978 dal Pretore di Genova sul ricorso proposto da Tuccio Maria Teresa contro Università di Genova, iscritta al n. 312 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 257 dell'anno 1978;
3) ordinanza emessa il 10 marzo 1980 dal T.A.R. per il Lazio sul ricorso proposto da Vignoli Corrizzato Marzia contro Ministero della P.I. ed altro, iscritta al n. 285 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 262 dell'anno 1981;
4) ordinanza emessa il 16 febbraio 1981 dal Pretore di S. Pietro Vernotico nel procedimento civile vertente tra Ragusa Tito ed altri e Sezione Provinciale di Controllo sugli atti degli Enti locali di Brindisi, iscritta al n. 305 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 262 dell'anno 1981;
5) ordinanza emessa il 2 marzo 1984 dal Pretore di S. Pietro Vernotico nel procedimento civile vertente tra Elia Maria ed altri e U.S.L. BR/6, iscritta al n. 559 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 dell'anno 1984.
Visti gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1985 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
udito l'Avvocato dello Stato Mario Fanelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto:
1.1. - Con ricorso depositato il 29 dicembre 1977, Cartelli Giuseppe e altri 163 dipendenti dell'Università di Genova come "contrattisti" e "assegnisti", premesso che non si limitavano a svolgere attività di ricerca, ma svolgevano altresì attività didattica (esercitazioni, seminari, esami e lezioni ecc.), chiesero che il Pretore di Genova - riconosciuta l'esistenza di un rapporto d'impiego pubblico fra essi ricorrenti e l'Università degli Studi di Genova, affermato l'obbligo di quest'ultima di corrispondere in loro favore l'aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa speciale, e ritenuta la propria giurisdizione - ordinasse, ex art. 700 c.p.c., all'Università stessa a) di pagare mensilmente detti emolumenti e b) di versare le relative somme.
L'Avvocatura distrettuale dello Stato, costituitasi nell'interesse dell'Università, depositò copia del proposto regolamento preventivo di giurisdizione e chiese sospendersi il processo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione.
Con ordinanza emessa il 28 febbraio 1978 (notificata e comunicata il successivo 15 marzo; pubblicata nella G.U. n. 250 del 6 settembre 1978 e iscritta al n. 290 R.O. 1978), l'adito Pretore di Genova ha giudicato non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 comma primo e 24 comma primo Cost., la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 700 c.p.c. nella parte in cui non consente al giudice ordinario di tutelare in via d'urgenza diritti soggettivi derivanti da comportamenti omissivi della Pubblica Amministrazione e devoluti in via di merito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sul riflesso che a) trattandosi di provvedimento d'urgenza non potesse ricevere applicazione l'art. 367 c.p.c., b) sussistesse violazione del principio di eguaglianza per essere l'art. 700 c.p.c. invocabile dai dipendenti di enti pubblici economici e di imprenditori privati e non da dipendenti statali e di enti pubblici non economici, c) sussistesse del pari violazione dell'art. 24 comma primo Cost. per essere i dipendenti statali privi di tutela d'urgenza rispetto a comportamenti omissivi della P.A..
1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del processo a quo si é costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 20 giugno 1978, con il quale l'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito la inammissibilità della proposta questione vuoi per essere stato proposto regolamento preventivo di giurisdizione, vuoi perché oggetto di sospetto potevano se mai essere l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 istitutiva dei T.A.R. ovvero, così come novellati dalla l. 533/1973, i primi tre commi dell'art. 423 c.p.c., e, in subordine, ne ha argomentato e concluso l'infondatezza sulla base di sentenze rese dalla Corte (47/1976, 43/1977) e del principio generale di contabilità pubblica - espresso per lo Stato dall'art. 277 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827 ed applicabile in genere alle pubbliche amministrazioni - che per ogni spesa pubblica esige la prova, acquisita mediante atti e documenti, del diritto dei creditori.
2.1. - Con ordinanza emessa il 24 marzo 1978 (comunicata il 7 e pubblicata il 13 del successivo aprile; pubblicata nella G. U. n. 257 del 13 settembre 1978 e iscritta al n. 312 R.O. 1978) sul ricorso proposto, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., l'8 febbraio 1978 da Tuccio Maria Teresa ed altri 73 "contrattisti" e "assegnisti" presso l'Università degli Studi di Genova, che facevano valere pretese dal contenuto identico a quello proprio del ricorso di Cartelli e altri, l'adito Pretore é tornato a sollevare la questione d'illegittimità costituzionale prospettata con l'ordinanza 28 febbraio 1978 (supra 1.).
2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con lo stesso atto di cui si é esposto il contenuto (supra 1.2.).
3.1.1. - Con ordinanza emessa il 16 febbraio 1981 (notificata il 21 e comunicata il 24 del successivo marzo; pubblicata nella G. U. n. 262 del 23 settembre 1981 e iscritta al n. 305 R.O. 1981) il Pretore di S. Pietro Vernotico, provvedendo sul ricorso spiegato ex art. 700 c.p.c. il 25 gennaio 1981 da Ragusa Tito e da altri 33 dipendenti del Comune, al fine di conseguire, in via cautelare e d'urgenza e sino alla definizione del giudizio di merito pendente avanti il TAR Puglia, il pagamento dell'indennità di rischio di lire 2.700 giornaliere, ha sollevato, nel contraddittorio del Comune che aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 700 c.p.c. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 Cost. riecheggiando sui due primi parametri i motivi esposti dal Pretore di Genova e denunciando in ordine all'art. 113 comma primo la violazione del diritto di tutti i cittadini alla compiuta tutela giurisdizionale di diritti soggettivi e interessi legittimi contro gli atti della P.A. e, in ordine all'art. 113 comma secondo, la vanificazione del principio, per il quale la tutela giurisdizionale nei riguardi della P.A. non può essere esclusa o limitata a particolari forme di gravame o per determinate categorie di atti.
3.1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 23 giugno 1981, con il quale l'Avvocatura generale dello Stato ha riprodotto argomentazioni e conclusioni d'inammissibilità e, in ipotesi, d'infondatezza esposte nei precedenti incidenti (supra 1.1., 1.2.).
3.2.1. - Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 4 febbraio 1984, Elia Maria e tre altre dipendenti della USL BR/6 con la qualifica professionale di puericultrici addette alla sezione neo-natale del presidio ospedaliero "N. Melli" di S. Pietro Vernotico chiesero al locale Pretore del lavoro annullarsi o sospendere di efficacia o disapplicare, in via cautelare e di urgenza e fino alla definizione dell'instaurando giudizio di merito avanti il competente giudice amministrativo, l'ordine di servizio 14 dicembre 1983 del Direttore Sanitario dell'Ospedale che, in contrasto con la qualifica reclamata dalle ricorrenti, aveva disposto che le vigilatrici d'infanzia dovessero essere utilizzate nella sezione di pediatria.
Nel contraddittorio della USL BR/6, la quale aveva in via preliminare eccepito sia la propria carenza di legittimazione passiva per essere stato l'ordine di servizio emesso (non dal Consiglio di gestione della USL sibbene) dal direttore sanitario, sia il difetto di giurisdizione del giudice del lavoro, e nel merito la infondatezza della pretesa delle attrici, l'adito Pretore di S. Pietro Vernotico, con ordinanza emessa il 2 marzo 1984 (notificata il 4 dello stesso mese e comunicata il successivo 4 aprile; pubblicata nella G. U. n. 287 del 17 ottobre 1984, e iscritta al n. 559 R.O. 1984), ha riproposto la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 700 c.p.c. in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. sulla base dei motivi esposti nel precedente incidente (supra 3.1.1.) ed ha fatto divieto alla USL BR/6 di utilizzare, nelle more del giudizio di costituzionalità, le ricorrenti in turni di servizio che mettessero in pericolo le leggi igienico-sanitarie del lavoro, poste a tutela del pubblico interesse e della salute pubblica.
3.2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 26 maggio 1984, con il quale l'Avvocatura generale dello Stato, premesso che (non l'art. 700, sibbene) l'art. 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 avrebbe potuto formare oggetto di impugnazione per non essere applicabile a comportamenti omissivi della P.A., ha osservato che dell'ordine di servizio 14 dicembre 1983 del Direttore sanitario dell'Ospedale ben poteva essere disposta, se richiesta, la sospensione dal competente T.A.R. e, pertanto, l'incidente, così come prospettato, era inammissibile per irrilevanza; al fine di giustificare la conclusione d'infondatezza, ha richiamato le sentt. 47/1976 e 43/1977 della Corte.
4.1. - Con ricorso notificato il 25 maggio 1980, Marzia Vignoli Corrizzato chiese al T.A.R. Lazio - previa declaratoria del diritto al trattamento economico previsto dalla l. 30 dicembre 1971, n. 1204 e, per quanto occorrer potesse, dalle Circolari ministeriali 18 gennaio 1977 n. 20 e 14 maggio 1973, n. 136 - annullare il diniego, opposto dal Provveditorato agli Studi di Firenze, della concessione alla ricorrente di tale trattamento e condannare l'Amministrazione al pagamento del trattamento dovuto dalla data di conferimento della nomina nonché del relativo rateo della tredicesima mensilità dell'anno 1979, l'adito T.A.R., con ordinanza emessa nella assenza degli intimati Ministero della Pubblica Istruzione e del Provveditorato agli Studi di Firenze il 10 marzo 1980 (pervenuta alla Corte l'8 aprile 1981; comunicata il 31 luglio e notificata il 3 ottobre 1980; pubblicata nella G. U. n. 262 del 23 settembre 1981 e iscritta al n. 285 R.O. 1981), ha dichiarato non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 u.c. l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui l'intervento d'urgenza del Giudice Amministrativo per la mera sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato non consente a tale Giudice di intervenire nelle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva, sul riflesso che a) l'art. 21 non attribuisce al Giudice Amministrativo poteri analoghi a quelli spettanti al giudice del lavoro in virtù del testo, novellato dalla l. 533/1973, dell'art. 423 comma secondo c.p.c., b) che più ampi poteri non sarebbero al giudice amministrativo accordati con l'art. 15 l. 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), invocata dalla ricorrente sollevandone dubbi sulla costituzionalità, peraltro ritenuti irrilevanti dall'adito giudice nel giudizio a quo, c) l'intervento d'urgenza previsto dall'art. 21, che, per essere strutturato con riguardo a giurisdizione di tipo caducatorio, non é esperibile nel campo delle pretese patrimoniali, determina a carico dei pubblici dipendenti una condizione d'inferiorità rispetto agli altri lavoratori subordinati, ai quali l'art. 423 c.p.c. consente di conseguire in corso di causa ordinanza di pagamento, e implica, secondo ebbe a ritenere la Corte costituzionale con sent. 284/1974 a proposito della l. 865/1971, violazione dell'art. 113 nonché dell'art. 3 Cost..
4.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si é costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
5.1. - Nell'imminenza della pubblica udienza dell'11 giugno 1985 l'Avvocatura generale dello Stato, con memoria depositata in due originali il 28 maggio 1985, ha reso noto che le Sezioni Unite, con sent. 1488/1981, resa sul regolamento di giurisdizione proposto nell'interesse del Min. P. I. e dell'Università degli Studi di Genova nel giudizio introdotto da Cartelli Giuseppe e altri avanti il Pretore del lavoro di Genova (supra 1.), ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alle domande proposte in causa dai "contrattisti" e l'improponibilità, per difetto assoluto di giurisdizione, delle domande proposte in causa dagli "assegnisti" compensando le spese processuali anche del giudizio avanti il Pretore del lavoro (sentenza di cui ha esibito fotocopia del dispostivo) e ne ha inferito, anche sulla base di precedenti della Corte (sentt. 82/1979, 5/1980), l'inammissibilità dell'incidente d'incostituzionalità.
5.2. - Altro originale della stessa memoria ha l'Avvocatura generale dello Stato depositato, sotto la stessa data del 28 maggio 1985, nell'incidente introdotto avanti questa Corte con ordinanza dello stesso Pretore di Genova (supra 2.) ed ha esibito fotocopia del dispositivo della sent. 1489/1981, con la quale le Sezioni Unite della Cassazione han dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alle domande proposte in causa dai "contrattisti" e l'improponibilità, per difetto assoluto di giurisdizione, delle domande proposte in causa dagli "assegnisti", compensando tra le parti le spese dell'intero giudizio.
6. - Nella pubblica udienza dell'11 giugno 1985, nella quale il giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui cinque incidenti, l'Avvocato dello Stato Fanelli ha illustrato l'eccezione d'inammissibilità dei due incidenti proposti dal Pretore del lavoro di Genova esibendo copia delle sentenze 1488/1981 e 1489/1981 delle Sezioni Unite della Cassazione e richiamando la C. cost. 92/1979, e ha insistito nella conclusione d'infondatezza degli incidenti proposti dal Pretore del lavoro di S. Pietro Vernotico.
Considerato in diritto
7. - I due incidenti del Pretore del lavoro di Genova e i due incidenti del Pretore del lavoro di S. Pietro Vernotico hanno per oggetto la stessa questione d'incostituzionalità nella quale vien coinvolto l'art. 700 c.p.c. nella parte in cui non consente al giudice ordinario di tutelare in via d'urgenza diritti soggettivi derivanti da comportamenti omissivi della Pubblica Amministrazione e devoluti in via di merito alla giurisdizone esclusiva del Giudice amministrativo per contrasto con gli artt. 24 comma primo e 3 comma primo Cost. (parametri cui il Pretore di S. Pietro Vernotico ha aggiunto l'art. 113); dal suo canto il T.A.R. Lazio ha sospettato d'incostituzionalità, in riferimento agli artt. 3 e 113, l'art. 21 u.c. ("Se il ricorrente, allegando danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, ne chiede la sospensione, sull'istanza il tribunale amministrativo regionale pronuncia con ordinanza emessa in camera di consiglio. I difensori delle parti debbono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta") l. 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) nella parte in cui, limitando l'intervento d'urgenza del Giudice Amministrativo alla mera sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, non consente a tale Giudice di intervenire d'urgenza nelle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva.
Tra l'incidente sollevato dal T.A.R. Lazio e i quattro altri sussiste pregiudizialità del primo (e quindi obiettiva connessione) tale da giustificarne la riunione ai fini di contestuale deliberazione.
8. - Nei limiti in cui il T.A.R. lo ha sottoposto al giudizio della Corte per assicurare che in tal campo non si perpetui l'inammissibile disuguaglianza di trattamento tra dipendenti pubblici e privati, il sospetto d'incostituzionalità dell'art. 21 u.c. l. 1034/1971 é fondato perché esige rispetto il principio, per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione, di cui la dottrina non solo italiana fin dagli inizi del corrente secolo ha dimostrato la validità desumendola e al contempo confortandola con richiami di disposizioni normative e provocando l'inserzione nel codice di rito civile del '42 dell'art. 700 ("Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito"), che si esibisce quale espressione di direttiva di razionalità tutelata dall'art. 3 comma primo e, in subiecta materia, dall'art. 113 Cost..
Scrittori e giudici di merito (non escluso il Consiglio di Stato) non hanno esitato ad estendere la direttiva desumibile dall'art. 700 alla giurisdizione esclusiva dei T.A.R., ma, se il tentativo non ha riscosso l'assenso del giudice della nomofilachia quel che é precluso dal diritto vivente ben può e deve essere realizzato dalla Corte. Né, così rescrivendo, si pone la Corte in contrasto con l'orientamento seguito nel campo tributario (sent. 63/1982), nel quale il potere di sospendere la riscossione é attribuito all'intendente di finanza e può darsi parziale iscrivibilità a ruolo dei tributi contestati.
Per contro, la normativa di fresca data esibisce per chiari segni la direttiva, espressa dall'art. 700 e, sol in limitata area, dall'art. 21 u.c., vuoi nell'art. 28 (Tutela giurisdizionale) l. 29 marzo 1983, n. 93 (Legge quadro sul pubblico impiego) il quale, al comma primo, ammonisce che "In sede di revisione dell'ordinamento della giurisdizione amministrativa si provvederà all'emanazione di norme che si ispirino, per la tutela giurisdizionale del pubblico impiego, ai principi contenuti nelle leggi 20 maggio 1970, n. 300 e 11 agosto 1973, n. 533", vuoi nell'art. 31 (Tutela giurisdizionale) D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145 (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale), il quale, dopo aver assegnato le controversie di lavoro relative al personale comunque in servizio alla esclusiva giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali, dispone che "In detti giudizi trova applicazione l'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ed, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533", ed é appena il caso di sottolineare che il richiamo della legge 533/1973 vuol dire inserzione nel tessuto della giurisdizione esclusiva dei primi tre commi del novellato art. 423 c.p.c., sol per la concreta inapplicabilità dei quali entra in gioco, come norma di chiusura, l'art. 700: elasticità la quale, in difetto dell'art. 423 comma primo e terzo, in linea generale inapplicabile al settore pubblico, opera senza limiti a favore dei dipendenti pubblici.
Dall'art. 700 é lecito enucleare la direttiva che, le quante volte il diritto assistito da fumus boni iuris é minacciato da pregiudizio imminente e irreparabile provocato dalla cadenza dei tempi necessari per farlo valere in via ordinaria, spetta a giudice il potere di emanare i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.
In tali termini e nell'area delle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego l'art. 21 u.c. della legge istitutiva dei T.A.R. é da dichiarare costituzionalmente illegittimo.
9. - Delle non poche eccezioni d'inammissibilità adunate dall'Avvocatura erariale merita ingresso il dubbio sul se (non l'art. 700 ma l'art. 423 commi primo e terzo c.p.c. e) l'art. 21 u.c. l. 1034/1971 fosse da sospettare d'incostituzionalità e ciò perché legittimato a rendere giustizia nelle controversie di merito, su cui i Pretori di Genova e di S. Pietro Vernotico erano chiamati ad esercitare i poteri di cautela d'urgenza, é il T.A.R. destinatario dell'art. 21, u.c. (T.A.R. Puglia per giunta già adito dalle parti del primo incidente sollevato dal Pretore di S. Pietro Vernotico).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 290 e 312/1978, 285 e 305/1981, 559/1984,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 u.c. della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei T.A.R. nella parte in cui, limitando l'intervento d'urgenza del giudice amministrativo alla sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, non consente al giudice stesso di adottare nelle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego, sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva, i provvedimenti d'urgenza che appaiono secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, le quante volte il ricorrente abbia fondato motivo di temere che durante il tempo necessario alla prolazione della pronuncia di merito il suo diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile,
2) dichiara l'inammissibilità della questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 700 c.p.c. nella parte in cui non consente al giudice ordinario di tutelare in via d'urgenza diritti soggettivi derivanti da comportamenti omissivi della Pubblica Amministrazione e devoluti in via di merito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sollevata in riferimento agli artt. 24 comma primo e 3 comma primo Cost. dal Pretore del lavoro di Genova con ordinanze 28 febbraio e 4 marzo 1978 (nn. 290 e 312/1978) e con riferimento anche all'art. 113 Cost. dal Pretore del lavoro di S. Pietro Vernotico con ordinanze 16 febbraio 1981 e 2 marzo 1984 (nn. 305/1981 e 559/1984).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1985.
Guglielmo ROEHRSSEN - Virgilio ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 28 giugno 1985.