ORDINANZA N. 196
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Avv. Mauro FERRI, Presidente
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal dott. Giorgio Della Lucia, giudice istruttore presso il Tribunale di Milano, nei confronti della Corte dei conti, procura regionale della Lombardia, sorto a seguito dell'atto di citazione notificato il 12 dicembre 1995 con il quale il Procuratore regionale della Corte dei conti cita il dott. Giorgio Della Lucia a comparire avanti la Corte dei conti - sezione giurisdizionale della Lombardia per essere condannato al pagamento in favore dell'erario della somma di lire 1.106.590.772 a titolo di responsabilità amministrativa in relazione a provvedimenti assunti nell'esercizio di funzioni giurisdizionali, depositato il 9 aprile 1996 ed iscritto al n. 62 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella Camera di consiglio del 15 maggio 1996 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
RITENUTO che il Giudice istruttore presso il Tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Corte dei conti, sezione regionale della Lombardia, in relazione all'atto di citazione emesso dalla procura della stessa, notificato il 12 dicembre 1995, con il quale veniva chiamato a rispondere del danno erariale, conseguente a propri decreti di liquidazione di onorari a favore di periti d'ufficio, nominati nel corso di procedimenti penali;
che il ricorso è volto a ottenere la dichiarazione che non spetta alla Corte dei conti sindacare il corretto esercizio del potere giurisdizionale di liquidazione dei compensi dei periti e consulenti, di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 319, né sottoporre i magistrati, in relazione ai provvedimenti assunti nell'esercizio di tale potere, a giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale;
che il ricorrente, asserita la natura giurisdizionale dei provvedimenti di liquidazione in questione e l'estraneità dell'atto di citazione alle funzioni e ai poteri della Corte dei conti, quali stabiliti dalla Costituzione (articoli 100 e 103), afferma di essere stato leso nei poteri costituzionali che gli competono in quanto giudice nonché nel suo status di indipendenza garantito dalla Costituzione (articoli 101, 102, 104 e 108) a chi esercita funzioni giurisdizionali.
CONSIDERATO che in sede di controllo di ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, a norma dell'art. 37, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, alla Corte costituzionale è demandata esclusivamente la valutazione, in camera di consiglio e senza contraddittorio, circa l'esistenza di materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza - valutazione preliminare e interlocutoria che non pregiudica ogni successiva decisione anche in punto di ammissibilità;
che, nel caso in esame, ricorrono i requisiti previsti dall'art. 37 della suddetta legge ai fini della configurabilità del ricorso per conflitto costituzionale di attribuzione, poiché:
a) sotto il profilo soggettivo, tanto il giudice ricorrente quanto la Corte dei conti (nella specie, la sezione giurisdizionale per la Lombardia e il procuratore regionale di questa), nei confronti della quale si assume insorto il conflitto, sono abilitati a esercitare funzioni proprie, loro spettanti a norma della Costituzione e, in quanto organi giurisdizionali, devono considerarsi, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri cui appartengono", e
b) sotto il profilo oggettivo, è lamentata in concreto la lesione della sfera di attribuzioni e dello status di indipendenza propri dell'Autorità giudiziaria, quali delineati dagli articoli della Costituzione invocati, relativi all'"Ordinamento giurisdizionale";
che pertanto, nella presente sede meramente delibatoria, il ricorso, anche in ragione della peculiarità della fattispecie da trattare in contraddittorio, deve dichiararsi ammissibile, salva ed impregiudicata ogni pronuncia definitiva anche in tema di ammissibilità del medesimo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Giudice istruttore di Milano nei confronti della Corte dei conti - Procura regionale della Lombardia;
dispone
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al ricorrente della presente ordinanza;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al procuratore regionale e alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Lombardia, entro 30 giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 maggio 1996.
Mauro FERRI, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1996.