Sentenza n. 178 del 2017

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SENTENZA N. 178

ANNO 2017

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo                       GROSSI                                                         Presidente

- Giorgio                    LATTANZI                                                     Giudice

- Aldo                        CAROSI                                                                ”

- Mario Rosario         MORELLI                                                             ”

- Giancarlo                CORAGGIO                                                         ”

- Giuliano                  AMATO                                                                ”

- Silvana                    SCIARRA                                                             ”

- Daria                       de PRETIS                                                            ”

- Nicolò                     ZANON                                                                ”

- Franco                     MODUGNO                                                         ”

- Augusto Antonio    BARBERA                                                           ”

- Giulio                      PROSPERETTI                                                     ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», come introdotto dall’art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», promosso dal Tribunale ordinario di Grosseto, con ordinanza del 26 settembre 2016, iscritta al n. 277 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2017 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 26 settembre 2016 (r.o. n. 277 del 2016) il Tribunale ordinario di Grosseto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 106-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», come introdotto dall’art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», nella parte in cui dispone la riduzione di un terzo dei compensi spettanti ai consulenti di parte nominati dall’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

1.1.– Il rimettente riferisce di essere stato chiamato – all’esito del giudizio di primo grado – a liquidare l’onorario e le spese sostenute dal consulente tecnico di parte nominato dalla difesa di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ed espone le ragioni per le quali ritiene che le attività effettuate da tale consulente debbano essere liquidate secondo i criteri di cui all’art. 18 del decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale), e della relativa tabella.

Ciò premesso, illustra la disciplina vigente in materia e, in particolare, ricorda che l’art. 49 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativamente agli ausiliari del magistrato, individua i criteri di liquidazione in onorari «fissi, variabili e a tempo»; che il successivo art. 50 prevede che la loro misura sia stabilita mediante tabelle approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con riferimento alle tariffe professionali esistenti; che, infine, l’art. 54 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 prevede l’adeguamento periodico (ogni tre anni) degli onorari in relazione alla variazione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Secondo il giudice a quo, tale disciplina è applicabile anche ai consulenti tecnici nominati dalla parte che sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in quanto l’art. 83 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che l’onorario e le spese spettanti all’ausiliario del giudice e al consulente tecnico di parte – in caso di ammissione al patrocinio – siano liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento «secondo le norme del presente testo unico», dunque con rinvio anche a quelle di cui agli artt. 50 e seguenti.

Ritiene, tuttavia, il giudice a quo che tale disciplina sarà applicabile solo quando saranno approvate le tabelle di cui al ricordato art. 50, e che, nel frattempo, la liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice e dei consulenti tecnici di parte sia regolata – in virtù di quanto previsto dagli artt. 275 e 296 del d.P.R. n. 115 del 2002 – dalle tabelle contenute nel d.m. 30 maggio 2002, le quali costituiscono un mero adeguamento, ai sensi dell’art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria), delle previgenti tabelle, elaborate ai sensi dell’art. 2 della medesima legge. Ne consegue – secondo il rimettente – che, per quanto concerne gli onorari fissi e variabili, è necessario fare riferimento al ricordato d.m. 30 maggio 2002 e, quanto agli onorari a tempo, all’art. 4 della legge n. 319 del 1980, come aggiornato dal medesimo decreto ministeriale.

Il giudice a quo ricorda, infine, che l’onorario del consulente di parte così determinato è soggetto, ai sensi dell’art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dalla legge n. 147 del 2013, alla riduzione di un terzo. Osserva, infatti, che la sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2015, con cui è stata dichiarata la «parziale illegittimità costituzionale» del ricordato art. 106-bis, nella parte in cui non esclude la diminuzione di un terzo per i compensi dell’ausiliario del magistrato in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate, è specificamente riferita alle sole liquidazioni degli onorari dell’ausiliario del giudice, e non degli altri soggetti indicati dalla disposizione, tra i quali i consulenti tecnici di parte.

1.2.– Dopo aver ricordato che la Corte costituzionale, nella sentenza appena citata, avrebbe individuato l’irragionevolezza dell’art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 nella circostanza che la riduzione di un terzo dei compensi sarebbe stata disposta dal legislatore, nel 2014, nonostante tali compensi non fossero stati aggiornati da più di dieci anni, il giudice a quo ritiene che tale argomentazione ben possa essere estesa anche ai compensi dei consulenti tecnici delle parti ammesse al patrocinio a carico dell’erario, i quali invece ancora subiscono la riduzione di un terzo.

Pur riconoscendo che, a differenza del consulente tecnico di parte, l’ausiliario del giudice, in veste di pubblico ufficiale, non può rinunciare all’ufficio, il rimettente ritiene che la differente natura degli incarichi non possa giustificare la diversità di trattamento determinatasi a seguito della pronuncia di incostituzionalità. Anzitutto, il ricordato sistema dei compensi sarebbe il medesimo per l’una e per l’altra figura. In secondo luogo, le «ricadute di sistema» evidenziate dalla Corte costituzionale, quali le «applicazioni strumentali o addirittura illegittime delle norme, ai fini dell’adeguamento de facto dei compensi (ad esempio mediante un’indebita proliferazione degli incarichi o un pregiudiziale orientamento verso valori tariffari massimi)», o l’allontanamento dei soggetti dotati delle migliori professionalità, sarebbero riscontrabili anche con riferimento ai consulenti tecnici di parte. Il rischio da ultimo evidenziato ricorrerebbe a maggior ragione con riguardo ai consulenti tecnici di parte, i quali, proprio a causa della decurtazione di un terzo dei propri onorari, sarebbero spinti a rifiutare gli incarichi da parte di soggetti ammessi al patrocinio dello Stato. Il concreto e serio rischio che questi ultimi non possano attingere alla cerchia dei professionisti più qualificati determinerebbe – secondo il rimettente – anche una lesione dell’art. 24 Cost. Sul punto, il giudice a quo sottolinea che ai consulenti tecnici di parte nominati da un soggetto ammesso al patrocinio dello Stato è espressamente vietato, dall’art. 85 del d.P.R. n. 115 del 2002, chiedere ulteriori compensi.

Rileva, infine, il rimettente che, in base alla disposizione censurata, solo i consulenti tecnici di parte subiscono l’ingiustificata decurtazione di un terzo dei compensi determinati sulla base di tabelle non aggiornate. Tale incongruenza sarebbe stata sanata, per gli ausiliari del giudice, dalla ricordata pronuncia della Corte costituzionale, mentre per i difensori, ai quali la riduzione si applica, tale scelta non supererebbe il limite della ragionevolezza, dal momento che i relativi criteri tabellari, a differenza di quelli previsti per gli ausiliari del giudice e per i consulenti tecnici di parte, sono stati da ultimo adeguati con il decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247).

2.– È intervenuto in giudizio, con atto depositato il 21 febbraio 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata.

Assume, anzitutto, la difesa statale che sarebbe inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 24 Cost., in quanto l’atto introduttivo non chiarirebbe se la disposizione censurata sia lesiva del diritto di difesa della parte sostanziale del processo ovvero del consulente di parte istante nel processo incidentale di liquidazione.

Quanto al merito delle censure, l’Avvocatura generale dello Stato ritiene che il diritto di difesa, garantito anche ai non abbienti, non sarebbe direttamente compresso dalla norma che limita il quantum del compenso a favore di un consulente di parte.

Non sarebbe fondata neppure la censura relativa alla presunta lesione dell’art. 3 Cost., poiché la disparità di trattamento asseritamente derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2015 sarebbe pienamente giustificata dalla disomogeneità delle due situazioni. Come rilevato anche dalla Corte costituzionale nella citata pronuncia, l’ausiliario del giudice, a differenza del consulente tecnico di parte, svolge «prestazioni tendenzialmente non ricusabili» e, «in quanto pubblico ufficiale, è obbligato alla fedele e diligente esecuzione delle proprie competenze professionali». Dalla diversità intercorrente tra le due figure e, in particolare, dalla possibilità, per il consulente tecnico, di declinare l’incarico, discenderebbe «la piena legittimità, e anzi la doverosità», del regime differenziato.

Ciò, del resto, sarebbe coerente con la costante giurisprudenza della Corte costituzionale che, da un lato, avrebbe sempre sottolineato l’eterogeneità delle figure processuali che il rimettente accomuna al consulente tecnico di parte (sono citate le sentenze n. 192 del 2015 e n. 287 del 2008, nonché l’ordinanza n. 195 del 2009) e, dall’altro, avrebbe spesso evidenziato la differenza tra (mera) prestazione lavorativa e adempimento del pubblico ufficio (sono richiamate le sentenze n. 41 del 1996 e 88 del 1970).

Inconferente sarebbe, poi – secondo l’Avvocatura generale dello Stato – il richiamo all’art. 85 del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché sarebbe pacifico che la disciplina applicabile al patrocinio dei non abbienti è connotata da «peculiari connotati pubblicistici» (sono menzionate le ordinanze n. 270 del 2012 e n. 387 del 2004). In tale contesto, sarebbe perfettamente logico che il consulente abbia diritto ad un compenso in misura ridotta e non possa rivalersi sul cliente.

Altrettanto inconferente sarebbe l’avvenuto adeguamento dei criteri tabellari relativi ai difensori (d.m. n. 55 del 2014), circostanza da cui deriverebbe l’asserita irragionevole differenziazione di trattamento riservata dall’art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 ai consulenti tecnici e agli ausiliari del giudice. L’Avvocatura generale dello Stato osserva che, a prescindere dalla differenza dei ruoli professionali, la Corte costituzionale ha affermato che, «ove il sistema di liquidazione è imposto da una norma di legge», esso «può legittimamente derogare anche ai minimi tariffari» (sono richiamate le sentenze n. 243 del 2014 e 157 del 2014 e l’ordinanza n. 122 del 2016).

Quanto, infine, al rischio di allontanamento dei soggetti dotati delle migliori professionalità dai procedimenti relativi a soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, si tratterebbe di una doglianza inammissibile, in quanto il rimettente lamenterebbe un inconveniente di mero fatto (sono citate la sentenza n. 122 del 2016 e l’ordinanza n. 270 del 2012).

L’Avvocatura generale dello Stato osserva, infine, che l’intervento legislativo della cui legittimità si dubita sarebbe coerente con il margine di ampia discrezionalità di cui il legislatore gode nel dettare le norme processuali, nel cui novero sarebbero comprese anche quelle in materia di spese di giustizia.

Considerato in diritto

1.– Con ordinanza del 26 settembre 2016, il Tribunale ordinario di Grosseto solleva, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 106-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», introdotto dall’art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», nella parte in cui dispone la riduzione di un terzo dei compensi spettanti ai consulenti tecnici di parte, nominati dall’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., poiché, in virtù della sentenza di questa Corte n. 192 del 2015, la riduzione di un terzo dei compensi penalizzerebbe irragionevolmente il consulente tecnico di parte rispetto all’ausiliario del magistrato. Con tale decisione, infatti, l’art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 è già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per irragionevolezza, nella parte in cui non esclude – ma solo con riferimento agli ausiliari del magistrato – che la diminuzione di un terzo sia operata in caso di applicazione di tariffe non adeguate, quali sono quelle attualmente contenute nel decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale).

L’art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 è censurato anche per violazione dell’art. 24 Cost., poiché la riduzione del compenso pregiudicherebbe il diritto di difesa delle parti, allontanando i consulenti tecnici dotati delle migliori professionalità. Infatti, questi ultimi, proprio a causa della decurtazione dei propri onorari, sarebbero indotti a rifiutare gli incarichi conferiti da soggetti ammessi al patrocinio dello Stato.

2.– La questione è fondata, in riferimento ad entrambi i parametri evocati.

2.1.– Osserva correttamente il rimettente che, nell’ambito del d.P.R. n. 115 del 2002, recante il testo unico in materia di spese di giustizia, la disciplina contenuta agli artt. 50 e 54, relativa alla misura dei compensi spettanti agli ausiliari del magistrato, si applica – in virtù del rinvio contenuto all’art. 83 dello stesso testo normativo – anche al consulente tecnico di parte, nominato dal soggetto ammesso, nel processo penale, al patrocinio a spese dello Stato.

Sotto il profilo della misura dei compensi liquidabili, a fronte delle prestazioni rese nel processo, ausiliario del magistrato e consulente di parte si trovano perciò nella medesima condizione.

In particolare, l’art. 50 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che l’entità di tali onorari sia stabilita mediante tabelle approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, mentre l’art. 54 stabilisce che «[l]a misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze».

Sta di fatto che le tabelle cui fa riferimento il citato art. 50 del d.P.R. n. 115 del 2002 sono state approvate con il decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale), e da allora non risultano essere mai state aggiornate, come invece richiesto dal successivo art. 54.

In tale contesto, è intervenuto l’art. 1, comma 606, lettera b), della legge n. 147 del 2013, che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 la disposizione qui censurata (art. 106-bis), la quale impone che siano ridotti di un terzo gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzato, nominati in un processo penale in cui la parte sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

2.2.– Nella sentenza n. 192 del 2015, investita della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, con riferimento a un caso in cui veniva in rilievo l’entità dei compensi spettanti all’ausiliario del magistrato, questa Corte ha accertato l’irragionevolezza della disposizione, poiché il significativo e drastico intervento di riduzione dei compensi si innestava su tariffe ormai già seriamente sproporzionate per difetto, in virtù di un adeguamento non più intervenuto da oltre un decennio. Sicché il ricordato art. 106-bis è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non escludeva che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti all’ausiliario del magistrato fosse operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non aggiornate a norma dell’art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Tale dichiarazione d’illegittimità costituzionale, peraltro, non ha censurato direttamente l’obbiettivo di contenimento della spesa pubblica insito nella riduzione di un terzo dei compensi. Ha invece evidenziato la sua irragionevolezza, nella misura in cui la riduzione interviene su tabelle ormai non più aggiornate da lungo tempo e i cui valori di partenza – rispetto alle comuni tariffe professionali – già scontano la diminuzione derivante dalla natura pubblicistica della prestazione richiesta all’ausiliario del magistrato. Il che equivale a riconoscere che tale riduzione tornerebbe ad applicarsi se le tariffe venissero aggiornate a norma del ricordato art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Questa essendo la ratio decidendi della sentenza, essa non può che estendersi agli onorari del consulente tecnico di parte, di cui è questione nel giudizio a quo. Anche con riferimento ai suoi compensi va confermata la valutazione di irragionevolezza di un intervento legislativo che non ha tenuto conto del contesto normativo nel quale è stato disposto, e delle condizioni che, di fatto, caratterizzano la materia e il settore sui quali è operato l’intervento stesso.

Non rilevano, in tale contesto, le pur evidenti differenze che caratterizzano le figure dell’ausiliario del magistrato, da un lato, e del consulente tecnico di parte, dall’altro. Rileva, invece – e sollecita il necessario intervento correttivo – il diverso compenso previsto per le prestazioni da essi rese nel processo, pur essendo tale compenso sempre determinabile sulla base delle medesime tabelle contenute nel d.m. 30 maggio 2002: una differenza dovuta ai confini entro i quali la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 poté essere pronunciata con la sentenza n. 192 del 2015.

Non rileva, in senso contrario, la giurisprudenza di questa Corte nella quale è frequente il riferimento al generale obbiettivo di contenere in giusti limiti le spese giudiziali nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato (ex plurimis, ordinanze n. 374 del 2003, n. 299 del 2002, n. 391 del 1988) ed è, talvolta, sottolineato il particolare scopo di contenere tali spese entro opportuni limiti soprattutto nei confronti delle parti private (sentenza n. 88 del 1970 e ordinanza n. 69 del 1979): giacché si ragiona qui di spese sostenute per consulenze tecniche di parte ammesse alla liquidazione, e che perciò il giudice ha ritenuto né irrilevanti né superflue ai fini della prova nel processo penale (art. 106, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002).

Ne risulta l’illegittimità costituzionale per irragionevolezza della disposizione censurata, negli stessi termini esposti dalla sentenza n. 192 del 2015, anche in riferimento agli importi spettanti ai consulenti tecnici di parte.

3.– L’illegittimità costituzionale per irragionevolezza appena accertata illumina altresì la lesione, da parte della disposizione censurata, dell’art. 24 Cost., che garantisce il diritto inviolabile di difesa e che impone allo Stato di assicurarlo anche ai non abbienti.

3.1.– Nella giurisprudenza di questa Corte, per il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, la possibilità di nominare un consulente tecnico di parte costituisce un aspetto essenziale del diritto di difesa (sentenza n. 149 del 1983), anche nel caso in cui il giudice non abbia disposto un incarico peritale (sentenza n. 33 del 1999). Del resto, la consulenza extraperitale è suscettibile di assumere valore ai fini della formazione del libero convincimento del giudice, anche in assenza di perizia disposta dallo stesso organo giudicante.

In tale contesto, non implausibilmente osserva il giudice a quo che, tra le ricadute di sistema prodotte dall’irragionevole decurtazione censurata, potrebbe esservi quella dell’allontanamento dei soggetti dotati delle migliori professionalità, tanto più che, come evidenziato dalla sentenza n. 192 del 2015, mentre l’ausiliario del magistrato rende prestazioni non rifiutabili (art. 221 codice di procedura penale), sul consulente di parte non grava tale obbligo.

Ma anche a prescindere da ciò, decisiva è la circostanza per cui, a differenza degli onorari del consulente della parte privata, quelli del consulente nominato dal pubblico ministero non subiscono la riduzione di un terzo prevista dalla disposizione censurata. Ciò, non solo in ragione della fase in cui la consulenza è disposta (l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato durante le indagini preliminari è accadimento meno frequente rispetto a quanto avviene nelle fasi successive), ma per l’assorbente motivo che tutte le disposizioni del testo unico in materia di spese di giustizia riferite all’ausiliario del magistrato vanno intese come comprensive dei consulenti della parte pubblica (secondo la definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, lettera a, del d.P.R. n. 115 del 2002).

Se, dunque, il pubblico ministero può scegliere il proprio consulente tecnico senza che costui possa rifiutare l’incarico (art. 359 cod. proc. pen.) né subire la decurtazione qui in discussione, ne consegue, nell’ambito di un rito di tipo accusatorio, una percepibile disparità di condizione tra le parti del processo penale, nei procedimenti nei quali siano coinvolte persone sprovviste di mezzi e ammesse al patrocinio a spese dello Stato: l’una, la parte pubblica, che può avvalersi di esperti nei più svariati settori della scienza e della tecnica, senza la censurata limitazione in ordine agli onorari; l’altra, la parte privata, che può sentirsi opporre un rifiuto, motivato dalla prevedibile esiguità del compenso.

Si tratta, all’evidenza, di una disparità di condizione che finisce per ledere il diritto di difesa.

A tali complessive considerazioni non potrebbe opporsi che si è in presenza di circostanze di mero fatto, non suscettibili, come tali, di incidere sulla legittimità costituzionale di una disposizione di legge: giacché, in realtà, la disparità di cui si discorre, idonea a pregiudicare la piena garanzia del diritto di difesa, discende direttamente dal ricordato contesto normativo in tema di spese di giustizia.

4.– In definitiva, l’art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti ai consulenti tecnici di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 106-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», come introdotto dall’art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2017.