ORDINANZA N. 69
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1956, n. 1426 (sui compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 aprile 1976 dal Giudice istruttore del tribunale di Isernia nel corso del procedimento civile vertente tra Grande Bruno e Pallante Quintino, sull'istanza proposta dal consulente tecnico di ufficio geometra Domenico Manselli, iscritta al n. 540 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 260 del 29 settembre 1976;
2) ordinanza emessa il 14 dicembre 1976 dal tribunale di Milano nel corso del procedimento civile vertente tra la S.A.P.I. e Giuseppino Giuseppe, sulla istanza proposta dal consulente tecnico di ufficio ragioniere Franco Tarantola, iscritta al n. 210 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 148 del 1 giugno 1977;
udito nella camera di consiglio del 4 maggio 1979 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 dicembre 1976, il Giudice istruttore del tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 della legge 1 dicembre 1956, n. 1426 e succ. modif., per la disparità retributiva che ne deriva in ordine alla liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici d'ufficio, sotto il profilo che il peggiore trattamento ad essi riservato - rispetto a quelli nominati dalle parti, cui si applica, invece, la tariffa professionale - appare ingiustificato in relazione alla maggiore responsabilità del loro incarico;
che con ordinanza emessa il 3 aprile 1976, il Giudice istruttore del tribunale di Isernia ha sollevato la medesima questione sopra riportata, negli stessi termini giuridici, in relazione all'intera legge 1 dicembre 1956, n. 1426, limitatamente ai casi in cui dalla predetta liquidazione di compensi non ne deriva onere finanziario per lo Stato;
considerato che la sostanziale identità delle questioni rende necessaria l'unificazione dei relativi giudizi per la definizione degli stessi con unica decisione;
che questa Corte, con sentenza n. 88 del 1970, ha dichiarato non fondata la medesima questione con ampia motivazione pertinente anche la censura relativa all'art. 3 Cost. che, seppure non proposta formalmente, era stata anche allora sostanzialmente prospettata;
che l'unico nuovo argomento dedotto si traduce nella pretesa di ottenere una diversa valutazione per il caso in cui, dalla liquidazione dei compensi, non derivino oneri finanziari per lo Stato;
che tale censura appare inconsistente attesoché il fine di contenere in giusti limiti le spese giudiziali, già posto in luce nella citata sentenza n. 88 del 1970, vale in primo luogo nei confronti delle parti private;
che non sussistono, quindi, elementi idonei a giustificare un mutamento di giurisprudenza, anche se non si può nascondere che l'ulteriore decorso del tempo ha reso inadeguate le tariffe fissate dalle norme impugnate, il che richiederebbe un tempestivo intervento del legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità politica.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1957, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 1 dicembre 1956, n. 1426, e succ. modif., già dichiarata non fondata con la sentenza n. 88 del 1970, e sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze dei Giudici istruttori dei tribunali di Milano e di Isernia in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.
Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 4 luglio 1979.