SENTENZA N. 88
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZI'
Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1956, n. 1426 (compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1968 dal giudice istruttore del tribunale di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Salvatori Antonio e Di Mella Giancarlo, iscritta al n. 210 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 aprile 1970 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi:
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Nel procedimento civile vertente tra Antonio Salvatori e Giancarlo Di Mella davanti al tribunale di Ferrara, il giudice istruttore, dovendo provvedere, a sensi dell'art. 24 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, alla liquidazione del compenso al consulente tecnico ing. Guido Gargioni, nominato dal tribunale con ordinanza collegiale del 21 dicembre 1966, sollevava, con ordinanza del 30 giugno 1968, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1956, n. 1426, in riferimento all'art. 36, comma primo, della Costituzione.
Riteneva preliminarmente d'essere legittimato ad elevare l'incidente in quanto il giudice istruttore civile ha carattere giurisdizionale ed in quanto l'emittendo provvedimento (rientrante nella di lui competenza funzionale ed esclusiva) ha natura decisoria (almeno per quanto concerne il quantum debeatur).
Assumeva, quindi, che la sollevata questione fosse rilevante.
Ed infine, a sostegno della asserita non manifesta infondatezza, ricordava, riportandosi in particolare agli artt. 3 e 4 della citata legge n. 1426 del 1956, che le prestazioni del consulente tecnico nell'interesse dell'ufficio debbono essere ragguagliate a vacazioni, che per vacazione si intende un periodo lavorativo di due ore, che il magistrato liquidatore, in caso di assistenza e collaborazione con l'ufficio durante l'assunzione di prove, deve limitarsi a prendere atto dell'orario per il quale il consulente tecnico ha prestato effettivamente la propria opera, e comunque ed in ogni altro caso deve calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, e che il compenso unitario per le vacazioni é di lire 1.000, 700 o 500 a seconda del titolo di studio di cui il consulente tecnico sia munito, ed é aumentabile in ragione di un quarto (per il solo procedimento civile). E da tali norme (posto che nella prassi giudiziaria i termini per l'espletamento dell'incarico vengono assegnati e le vacazioni calcolate con estrema larghezza al fine di ubbidire al precetto dell'art. 36, comma primo, della Costituzione, e tenuto conto per altro che in alcune ipotesi non giovano codesti espedienti, i quali, oltre tutto, sono illegittimi ed inopportuni) ricavava la esistenza di una "intollerabile situazione, per cui l'opera altamente qualificata di un ingegnere viene retribuita nella migliore delle ipotesi, in misura inferiore a quella di un modesto operaio qualificato, il muratore - (lire 500 all'ora per l'ingegnere di fronte a lire 1.250 all'ora per il muratore)".
Osservava, infine, il giudice a quo che la pratica assurdità della cosa sarebbe confermata attraverso la comparazione delle anzidette tariffe con quelle professionali per gli ingegneri approvate con D.M. 25 febbraio 1965 che prevedono un compenso di lire 3.000 per ogni vacazione di una sola ora e che sarebbero applicabili nella specie ove le norme che prevedono le prime dovessero essere dichiarate costituzionalmente illegittime.
2. - L'ordinanza veniva regolarmente notificata alle parti in causa, al consulente tecnico per le cui prestazioni avrebbe dovuto essere liquidato il compenso, e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ed infine pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 12 ottobre 1968.
Davanti a questa Corte non si costituiva nessuna delle parti.
Spiegava intervento, invece, il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, che, con l'atto di intervento e deduzioni depositato il 2 ottobre 1968, e con memoria dell'8 aprile 1970, chiedeva che la questione fosse dichiarata preliminarmente inammissibile ed in ogni caso non fondata.
Secondo l'Avvocatura dello Stato, l'incidente di legittimità costituzionale non sarebbe ammissibile perché l'orientamento, al riguardo, di questa Corte, espresso soprattutto nella sentenza n. 109 del 1962, si baserebbe sul modo in cui la questione deve essere proposta e sulla competenza alle relative valutazioni le quali sarebbero riservate "all'organo giudiziario come tale e cioè al Collegio e non all'istruttore, a prescindere dalla specifica competenza di questo per specifici settori o per singoli provvedimenti".
La questione, in ogni caso, sarebbe infondata nel merito.
L'ordinanza de qua, in effetti, non avrebbe denunciato la legittimità del sistema delle norme circa i compensi spettanti ai consulenti tecnici ed agli altri ausiliari della giustizia stabilito con la citata legge n. 1426 del 1956, ma solo la misura dei compensi fissi e per vacazioni stabiliti dalla legge stessa; e l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 36, della legge deriverebbe dall'avere questa stabilito quei compensi "in misura del tutto irrisoria".
Senonché, ad avviso dell'Avvocatura, la specie in esame non concretizzerebbe un rapporto di lavoro inquadrabile nell'ambito del principio stabilito nel citato art. 36, comma primo, ma un semplice rapporto di collaborazione tra il consulente tecnico, investito di un munus publicum, e l'organo giudiziario; ed il compenso riconosciuto ai consulenti tecnici non sarebbe una "retribuzione" per l'opera prestata e potrebbe quindi essere differente da quello previsto dalle normali tariffe professionali, alle quali inesattamente si sarebbe richiamata l'ordinanza.
Considerato in diritto
1. - In un procedimento civile pendente davanti al tribunale di Ferrara il giudice istruttore ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1956, n. 1426, in riferimento all'art. 36, comma primo, della Costituzione, assumendo che in forza delle norme denunciate e sulla base delle tariffe in esse previste si verifica "la intollerabile situazione, per cui l'opera altamente qualificata di un ingegnere viene retribuita, nella migliore delle ipotesi, in misura inferiore a quella di un modesto operaio qualificato, il muratore", e che "la pratica assurdità della cosa é confermata dalla comparazione delle tariffe adottate dalla legge in questione con le tariffe professionali per gli ingegneri approvate con D.M. 25 febbraio 1965".
2. - L'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito la inammissibilità della questione in quanto la stessa sarebbe stata sollevata dal giudice istruttore anziché dal collegio.
Dell'esame del problema si é fatto carico il giudice a quo, il quale ha ritenuto la propria legittimazione al riguardo, argomentando dal carattere di organo giurisdizionale del giudice istruttore civile e dalla natura decisoria del provvedimento che sia irrevocabile o non modificabile e sia logicamente pregiudiziale ed influente sulla pronuncia che definisce il processo nel quale esso é inserito; ed in particolare dal fatto che il provvedimento previsto dall'art. 24 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sarebbe riservato al giudice istruttore (per sua competenza funzionale ed esclusiva), non sarebbe revocabile, modificabile o impugnabile e concorrerebbe in modo vincolante alla formazione della decisione collegiale finale in ordine alle spese (art. 90 e ss. C.P.C.) e non avrebbe quindi carattere ordinatorio (ex art. 127 C.P.C.) o istruttorio.
L'eccezione di inammissibilità dell'incidente non appare fondata.
Infatti, in sede di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, il giudice istruttore civile é organo giurisdizionale ed emette, nel caso, un provvedimento decisorio: e, poiché, nell'emetterlo, doveva e deve applicare le norme impugnate, ha potuto legittimamente denunciarle a questa Corte.
3. - Nel merito la questione non é fondata.
La Corte non si nasconde la possibilità che le tariffe previste dalle norme denunciate siano odiernamente considerate inadeguate specie perché sono trascorsi vari anni dalla data in cui esse sono entrate in vigore e nel frattempo non é rimasto inalterato il potere d'acquisto della moneta, ma é dell'avviso che non ricorra il denunciato contrasto con l'art. 36, comma primo, della Costituzione.
Il raffronto che con l'ordinanza di rimessione é posto tra i compensi spettanti ai consulenti tecnici (ed in particolare a quelli, come gli ingegneri, forniti di titolo di studio universitario o equivalente) per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria e quelli spettanti agli stessi professionisti sulla base del D.M. 25 febbraio 1965 e per le stesse prestazioni, anche se denuncia una non uniformità di trattamento (che nella specie per altro non é invocata direttamente, ma solo come fonte di convincimento in ordine all'asserita intollerabile e assurda situazione in cui verserebbero i consulenti d'ufficio), pone in risalto che nell'ipotesi di cui si tratta il criterio o metodo di valutazione delle singole operazioni e la misura unitaria del compenso sono fissati per ragioni di politica legislativa: esse costituiscono il risultato di scelte del Parlamento, che nella specie non sono irrazionali. I consulenti tecnici d'ufficio sono soggetti estranei all'organizzazione degli uffici giudiziari, ma sono ausiliari del giudice, in quanto tenuti e chiamati a svolgere una funzione nell'ambito del processo.
Per tale qualità non possono essere considerati, a proposito della valutazione delle loro prestazioni e della liquidazione del relativo compenso, come dei puri e semplici lavoratori autonomi: la diversità delle posizioni si riflette su quella dei rispettivi compensi. D'altra parte, non é escluso che la differente e minore entità di quelli spettanti ai consulenti di ufficio trovi riscontro nell'esigenza di carattere pubblico che siano contenute le spese giudiziali, con l'implicita e sostanziale imposizione di prestazioni personali a carico di categorie di persone tipicamente individuate.
Il raffronto nei termini sopra ricordati non é utilmente posto. E non lo é, del pari, l'altro tra i compensi previsti dalle norme denunciate e le retribuzioni spettanti a dati lavoratori subordinati: oltretutto, per la mancanza di omogeneità tra i due tipi di prestazioni e per la diversità delle situazioni economico - sociali di coloro che le pongono in essere.
4. - Infine l'art. 36, comma primo, della Costituzione é male addotto innanzitutto, perché il lavoro svolto dai consulenti tecnici d'ufficio non si presta a rientrare in uno schema che involga un necessario e logico confronto tra prestazioni e retribuzione e quindi un qualsiasi giudizio sull'adeguatezza e sufficienza di quest'ultima. Ed in secondo luogo, perché non c'é modo di valutare in che misura quel lavoro giochi nella complessiva attività di coloro che in concreto lo svolgono e come i compensi per le relative operazioni (a parte l'impossibilità o difficoltà di coglierne la totale entità) concorrano alla formazione dell'intero reddito professionale del singolo prestatore.
La situazione in cui si trovano i consulenti d'ufficio, e che non é dissimile da quella delle categorie dei periti, degli interpreti e dei traduttori, potrebbe anche apparire tale da suggerire iniziative o modifiche sul terreno legislativo nel rispetto delle esigenze di carattere pubblico e privato concorrenti nello svolgimento del processo civile. Ma essa non conduce, a proposito delle norme che la comportano, ad alcuna violazione dell'art. 36, comma primo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3 e 4 della legge 1 dicembre 1956, n. 1426 (sui compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento all'art. 36, comma primo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1970.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI - Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1970.