Ordinanza n. 299/2002

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ORDINANZA N.299

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Massimo VARI, Presidente

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 17-bis della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), introdotto dall’art. 17 della legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 2001 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Catania sull’istanza proposta da C.A., iscritta al n. 714 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 22 giugno 2001, il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 17-bis della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), aggiunto dall’art. 17 della legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), "nella parte in cui prevede che l’imputato, istante per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, possa nominare il proprio difensore solo nell’ambito di uno speciale elenco";

che il giudice a quo premette di essere chiamato a delibare l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da un imputato, che aveva indicato, quale difensore di fiducia, un avvocato iscritto all’albo degli avvocati da meno di sei anni e, quindi, non in possesso di uno dei requisiti per l’iscrizione allo speciale elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, previsto dal citato art. 17-bis della legge 30 luglio 1990, n. 217, aggiunto dall’art. 17 della legge 29 marzo 2001, n. 134;

che, pertanto, il giudice a quo ritiene che la citata norma, nel prevedere che l’imputato - istante per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato - possa nominare il proprio difensore di fiducia solo nell’ambito di tale speciale elenco, violi l’art. 24, terzo comma, della Costituzione, ponendo una limitazione all’esplicazione del diritto di difesa, inteso anche come diritto di scegliere liberamente il proprio difensore;

che, inoltre, la norma censurata si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto incongrua ed irragionevole se comparata ad altre discipline sulla difesa nel processo penale e, segnatamente, rispetto alla disciplina contenuta nella legge 6 marzo 2001, n. 60, in materia di difesa di ufficio;

che infatti, secondo il rimettente, i criteri sanciti dalla norma impugnata – sia per i più severi requisiti, che per il più elevato limite di anzianità professionale necessario per l’iscrizione all’elenco del patrocinio a spese dello Stato, rispetto a quanto previsto per i difensori di ufficio - risulterebbero più rigorosi nel "comprovare la professionalità e l’esperienza del difensore", in maniera del tutto irragionevole, "atteso che il difensore nominato d’ufficio non viene liberamente scelto dal soggetto sottoposto a procedimento penale";

  che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’infondatezza della questione prospettata: a parere della difesa erariale, la norma censurata, lungi dal vulnerare il diritto di difesa, ne rappresenterebbe piena attuazione, realizzando un sistema nel quale "non solo la parte é rilevata da ogni spesa", ma viene altresì assicurata "la qualità della prestazione", sì da rendere il patrocinio effettivo e sicuro, con la maggiore garanzia per gli interessati.

  Considerato che, con la norma di cui all’ art. 17-bis della legge 30 luglio 1990, n. 217, nel testo introdotto dall’art. 17 della legge 29 marzo 2001, n. 134, il legislatore ha previsto l’istituzione, presso ogni consiglio dell’ordine degli avvocati, dell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso di determinati requisiti - valutati dal medesimo consiglio dell’ordine - di attitudine ed esperienza professionale, di assenza di sanzioni disciplinari e di anzianità professionale non inferiore a sei anni: elenco nell’ambito del quale l’imputato, ammesso a tale beneficio, esercita la scelta del difensore di fiducia;

che, come più volte precisato da questa Corte (v. sentenze n. 394 del 2000; n. 61 del 1996; n. 54 del 1977), il legislatore, nella sua discrezionalità, può stabilire criteri relativi sia all’ambito territoriale che alle concrete modalità di esercizio della difesa tecnica, "a tutela non solo della funzionalità dell’organizzazione giudiziaria, ma anche di altri interessi meritevoli di protezione": così realizzando il contemperamento dei principi di difesa e di eguaglianza con altre esigenze meritevoli di considerazione;

  che, in particolare, la previsione di uno speciale elenco nell’ambito del quale l’imputato, istante per l’ammissione al patrocinio dello Stato, possa nominare il proprio difensore, risulta ragionevolmente orientata ad assicurare la migliore qualità professionale della prestazione medesima, attraverso una selezione dei patrocinatori garantita tanto dall’attitudine ed esperienza maturate in ragione di una sperimentata anzianità professionale, quanto da correttezza deontologica, comprovata dall’assenza di sanzioni disciplinari: requisiti la cui disamina é rimessa al consiglio dell’ordine degli avvocati ;

che tale meccanismo, dunque - lungi dal prospettarsi irragionevole, anche in comparazione con la disciplina della difesa di ufficio contenuta nella legge 6 marzo 2001, n. 60 - rivela piuttosto l’esigenza di particolare dignità e qualità che, nella prospettiva del legislatore, deve permeare l’esercizio di una prestazione avente connotazioni e riflessi peculiari di carattere pubblicistico, connessi alla natura del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, in relazione al quale, per un verso, vengono impiegate risorse economiche della collettività e la cui necessità, sotto altro profilo, origina da una situazione di debolezza economica del singolo;

che, peraltro, il sistema delineato, oltre a non travalicare la soglia della ragionevolezza nell’esercizio di discrezionalità legislativa, non pone, in violazione dell’art. 24, terzo comma, della Costituzione, alcuna concreta limitazione all’esplicazione del diritto di difesa: quest’ultimo, seppure da intendersi anche come diritto di scegliere liberamente il proprio difensore, non appare vulnerato in tutte le ipotesi in cui - come nel caso dello speciale elenco previsto dalla norma censurata - risulti comunque assicurata un’ampia possibilità di scelta del difensore tra i difensori iscritti, proprio in quanto "la garanzia costituzionale della difesa non esclude, quanto alle sue modalità, la competenza del legislatore di darvi attuazione sulla base di scelte discrezionali non irragionevoli" (vedi la citata sentenza n. 394 del 2000);

che, pertanto, la questione si palesa manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 17-bis della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), introdotto dall’art. 17 della legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni di Catania con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 19 giugno 2002.

Massimo VARI, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2002.