Sentenza n. 284 del 2016

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SENTENZA N. 284

ANNO 2016

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Paolo                           GROSSI                                           Presidente

-           Giorgio                        LATTANZI                                        Giudice

-           Aldo                            CAROSI                                                   

-           Marta                           CARTABIA                                             

-           Mario Rosario             MORELLI                                                 

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            

-           Giuliano                       AMATO                                                   

-           Silvana                         SCIARRA                                                

-           Daria                            de PRETIS                                               

-           Nicolò                          ZANON                                                   

-           Augusto Antonio         BARBERA                                              

-           Giulio                          PROSPERETTI                                        

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 29, 44, 47, 66, 68, 69, 74, 126, 153, 155, 162, 171, 180, 181 e 183, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), promossi dalla Regione Veneto e dalla Regione Puglia con ricorsi notificati il 14 ed il 14-21 settembre 2015, depositati in cancelleria il 17 e il 24 settembre 2015, ed iscritti ai nn. 85 e 88 del registro ricorsi 2015.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 22 novembre 2016 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi gli avvocati Ezio Zanon per la Regione Veneto, Marcello Cecchetti per la Regione Puglia e l’avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 14 settembre 2015 e depositato il successivo 17 settembre (reg. ric. n. 85 del 2015), la Regione Veneto ha impugnato l’art. 1, commi 44, 47, lettera f), 66, 180 e 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), per violazione degli artt. 97, 117, secondo comma, lettera n), terzo e quarto comma, 118 e 120 della Costituzione.

2.– L’art. 1, comma 44, stabilisce che «Nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo nonché alla trasparenza e alla qualità dei relativi servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. L’offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma è definita, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di cui al presente comma pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado, si tiene conto, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni di cui alla presente legge. All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e della dotazione organica dell’autonomia e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

3.– Secondo la Regione, nell’affidare al Ministero dell’istruzione il compito di definire l’offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale, tale disposizione violerebbe l’art. 117, commi terzo e quarto, Cost., attribuendo la materia della «istruzione e della formazione professionale» alla competenza esclusiva delle Regioni.

3.1.– Neppure sarebbe sufficiente a sanare tale violazione la mera previsione di una concertazione, sotto forma di intesa, con la Conferenza Stato-Regioni. Tale raccordo non può costituire un grimaldello per scardinare il riparto di competenze, espropriando la competenza regionale in materia di formazione professionale, senza che sussista alcuna giustificazione a riguardo. Di qui, ad avviso della Regione, anche il contrasto con l’art. 120 Cost., in ragione dell’uso distorto che viene fatto delle forme della leale collaborazione.

D’altra parte, secondo la ricorrente, il ripetuto uso da parte della legge n. 107 del 2015 della formula di stile «nel rispetto delle competenze delle Regioni» lascerebbe intendere come lo stesso legislatore statale avesse presente il problema dell’interferenza con le competenze regionali, senza tuttavia risolverlo se non con un vago richiamo al «sistema nazionale di istruzione e formazione» e alle esigenze di «potenziare e valorizzare le conoscenze e le competenze degli studenti del secondo ciclo nonché la trasparenza e la qualità dei relativi servizi».

Secondo la Regione, tuttavia, le richiamate esigenze non varrebbero a giustificare la violazione della competenza regionale e l’attribuzione a un organo statale della competenza a definire l’offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale, in quanto non determinano la riconduzione della norma impugnata fra le norme generali sull’istruzione.

3.2.– Viene lamentata, inoltre, la violazione dell’art. 118 Cost., in quanto l’art. 1, comma 44, violerebbe l’autonomia amministrativa riconosciuta alle Regioni, senza che vi siano ragioni giustificative dell’attrazione in sussidiarietà allo Stato della funzione amministrativa.

3.3.– Sarebbe altresì violato l’art. 97 Cost., perché demandare la puntuale definizione dell’offerta formativa alle strutture ministeriali determinerebbe l’impossibilità di tener conto delle peculiarità territoriali dal punto di vista socio-economico, con conseguente pregiudizio del buon andamento dell’agire amministrativo.

4.– L’art. l, comma 47, lettera f), stabilisce che «Per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani:

f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse, fermo restando il rispetto dell’iter di autorizzazione e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio non inferiore a l00.000 euro».

4.1.– Secondo la Regione, tale norma esorbiterebbe dalla competenza statale in materia di «norme generali sull’istruzione», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera n), Cost., nonché dall’ambito dei principi fondamentali in materia di «istruzione», di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto essa dispone esclusivamente in materia di formazione e non di istruzione, invadendo la potestà esclusiva della Regione in materia di «istruzione e formazione professionale».

La disposizione impugnata, infatti, consentirebbe alle fondazioni di partecipazione, cui fanno capo gli istituti tecnici superiori, di attivare altri percorsi formativi nel territorio provinciale, mentre la definizione dell’offerta dei percorsi realizzati dalle istituzioni formative dovrebbe ricadere nella esclusiva competenza regionale.

4.2.– In tal modo, essa comporterebbe anche la possibilità di sovrapposizioni e discordanze nella programmazione formativa territoriale complessiva e locale, con conseguente lesione del canone del buon andamento di cui all’art. 97 Cost.

4.3.– Ad avviso della ricorrente, inoltre, anche in questo caso il legislatore statale utilizzerebbe l’intesa in Conferenza come strumento di elusione del dettato costituzionale.  Essa non può legittimare l’espropriazione della competenza regionale esclusiva in materia di formazione. Di qui, la violazione dell’art. 120 Cost.

5.– L’art. l, comma 66, dispone che «A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l’ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, considerando:

a) la popolazione scolastica;

b) la prossimità delle istituzioni scolastiche;

c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto».

5.1.– Secondo la ricorrente, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, la definizione degli ambiti territoriali dei ruoli del personale docente, in un dimensionamento inferiore alla provincia o alla città metropolitana, sarebbe di competenza della Regione e non potrebbe essere affidata ad organi statali, quali sono gli uffici scolastici regionali. Sono richiamate, in proposito, le sentenze n. 13 del 2004 e n. 200 del 2009.

Pertanto, l’attribuzione a organi periferici dello Stato della competenza a definire l’ampiezza degli ambiti territoriali lederebbe la competenza legislativa e amministrativa regionale in materia di istruzione, in quanto la norma impugnata non si limiterebbe a prevedere un principio fondamentale, ma prescriverebbe una disciplina puntuale, che non lascerebbe alcuno spazio decisorio alla Regione.

5.2.– Neppure varrebbe a sanare tale illegittimità la previsione della mera consultazione delle Regioni e degli enti locali, che non garantirebbe il rispetto del riparto di competenze delineato dalla Costituzione.

Di qui, ad avviso della Regione, il contrasto con gli art. 117, secondo, terzo e quarto comma, Cost., nonché con gli artt. 118 e 120 Cost., sotto forma di elusione del canone della leale collaborazione.

5.3.– Viene, altresì, lamentata la violazione dell’art. 97 Cost., per la possibile sovrapposizione tra gli ambiti individuati dalla Regione nel dimensionamento della rete scolastica regionale e gli ambiti di cui alla disposizione impugnata, con conseguente lesione del buon andamento e dell’efficienza dell’agire amministrativo.

6.– L’art. 1, comma 180, stabilisce che «Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge».

Il successivo comma 181 prevede, alla lettera b), tra i principi e criteri direttivi della delega: «[…] riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante:

1) l’introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l’accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;

2) l’avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l’assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale. L’accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un’istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti:

2.1) la determinazione di requisiti per l’accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi;

2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente;

3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite:

3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;

3.2) la determinazione degli standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonché del periodo di apprendistato;

      3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali, l’effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l’istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;

3.4) la possibilità, per coloro che non hanno partecipato o non sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al numero 2), di iscriversi a proprie spese ai percorsi di specializzazione per l’insegnamento secondario di cui al numero 3.1);

4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all’esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di tirocinio, secondo la disciplina di cui ai commi da 63 a 85 del presente articolo;

5) la previsione che il percorso di cui al numero 2) divenga gradualmente l’unico per accedere all’insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l’effettuazione delle supplenze; l’introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e della professionalità per coloro che hanno conseguito l’abilitazione prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera;

6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell’ambito della classe disciplinare di afferenza secondo princìpi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l’accertamento della competenza nelle discipline insegnate;

7) la previsione dell’istituzione di percorsi di formazione in servizio, che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo princìpi di flessibilità e di valorizzazione, l’attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini;

8) la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il titolo necessario per l’insegnamento nelle scuole paritarie;

c) promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso:

1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l’istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;

2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l’intero ordine o grado di istruzione;

3) l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;

4) la previsione di indicatori per l’autovalutazione e la valutazione dell’inclusione scolastica;

5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. l04, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l’integrazione e l’inclusione o agli incontri informali;

6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all’inclusione;

7) la previsione dell’obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell’integrazione scolastica;

8) la previsione dell’obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull’assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;

9) la previsione della garanzia dell’istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. l04;

d) revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, attraverso:

l) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell’istruzione professionale;

2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio;

e) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell’offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, attraverso:

l) la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell’infanzia e dei servizi educativi per l’infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, prevedendo:

1.1) la generalizzazione della scuola dell’infanzia;

1.2) la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia;

1.3) gli standard  strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, diversificati in base alla tipologia, all’età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l’infanzia e dei docenti di scuola dell’infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254;

2)   la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l’infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla presente lettera;

3) l’esclusione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia dai servizi a domanda individuale;

4) l’istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell’infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;

5) l’approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni;

6) la copertura dei posti della scuola dell’infanzia per l’attuazione del piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di entrata in vigore della presente legge;

7) la promozione della costituzione di poli per l’infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi;

8) l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un’apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali;

f) garanzia dell’effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali; potenziamento della Carta dello studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale, al fine di attestare attraverso la stessa lo status di studente e rendere possibile l’accesso a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l’acquisto di materiale scolastico, nonché possibilità di associare funzionalità aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso borsellino elettronico;

g) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso:

l) l’accesso, nelle sue varie espressioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consistente nell’acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante:

1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel curricolo delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche;

1.2) l’attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;

1.3) il potenziamento e il coordinamento dell’offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell’educazione permanente;

2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale nonché l’aggiornamento dell’offerta formativa anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di primo grado e l’avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo;

3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell’offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado;

4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualità e scambi con gli altri Paesi europei;

5) l’armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell’accesso all’alta formazione artistica, musicale e coreutica e all’università;

6) l’incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione;

7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti;

8) la sinergia e l’unitarietà degli obiettivi nell’attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all’estero;

h) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all’estero attraverso:

l) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo;

2) la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo;

3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane all’interno di scuole straniere o internazionali;

4) la revisione della disciplina dell’insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l’ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale;

i) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso:

l) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo;

2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 20l0, nn. 87, 88 e 89».

6.1.– Ad avviso della Regione, il complesso delle richiamate disposizioni determinerebbe una fitta rete di interferenze con la competenza esclusiva regionale in materia di «istruzione e formazione professionale» ed attribuirebbe potenzialmente allo Stato la competenza ad adottare non solo norme di principio, ma anche disposizioni di dettaglio.

In particolare, sarebbero lesive delle competenze regionali le disposizioni che affidano al legislatore delegato il compito di definire, in modo dettagliato, il sistema di formazione iniziale e il suo completamento, nonché l’istituzione di percorsi di formazione che integrano le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, senza prevedere la partecipazione regionale nella relativa definizione.

Secondo la Regione, ciò lederebbe, in primo luogo, la competenza esclusiva regionale in materia di «istruzione e formazione professionale» e consentirebbe al legislatore delegato di delineare un sistema formativo dei docenti che, anche laddove rientrasse nella materia «istruzione», dovrebbe lasciare comunque al legislatore regionale margini di attuazione.

Analogamente, la previsione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico­metodologiche, il potenziamento e il coordinamento dell’offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale e disposizioni analoghe disseminate nel corpo del comma 181 impugnato, determinerebbero, in assenza di un necessario coinvolgimento delle Regioni, un’illegittima compressione della competenza legislativa e amministrativa regionale in materia di «istruzione e formazione professionale», nonché una lesione del canone di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., mancando ogni riferimento al limite derivante dalle competenze riservate alle Regioni.

Secondo la difesa regionale, pertanto, il combinato disposto dei commi 180 e 181, nelle parti in cui gli stessi determinano una indebita compressione delle competenze regionali, sarebbe in contrasto con l’art. 117, secondo, terzo e quarto comma, Cost., nonché con gli artt. 118 e 120 Cost.

7.– Con atto depositato il 20 ottobre 2015, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato.

7.1.– Ad avviso della difesa statale, l’art. 1, comma 44, farebbe esclusivo riferimento ai percorsi formativi utili per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e sarebbe volto ad evitare disparità di trattamento fra studenti impegnati nella formazione professionale rispetto a quelli iscritti nei percorsi di istruzione liceale o tecnica, che beneficeranno, invece, degli interventi previsti dalla legge n. 107 del 2015.

Quanto al contenuto del decreto ministeriale, l’Avvocatura generale dello Stato osserva che esso costituirebbe espressione del potere-dovere dello Stato di definire i livelli essenziali delle prestazioni nella materia della «istruzione e formazione professionale», come previsto dal Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53). Ciò sarebbe confermato dalla finalità dichiarata della disposizione, in quanto volta al «potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e competenze degli studenti del secondo ciclo».

L’Avvocatura generale dello Stato, inoltre, rileva come la norma impugnata richiami esplicitamente il rispetto della competenza delle Regioni in materia di «formazione professionale» e ne sia quindi rispettosa, mirando solo ad un generale adeguamento, necessario per garantire uniformità all’interno del sistema nazionale di istruzione e formazione.

Secondo la difesa statale, infine, le argomentazioni dedotte a sostegno della violazione degli artt. 117, secondo e terzo comma, e 118 Cost., sarebbero inconferenti, in quanto la disposizione impugnata prevede comunque l’adozione del decreto ministeriale solo previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

7.2.– In riferimento all’art. 1, comma 47, lettera f), l’Avvocatura generale dello Stato osserva come i percorsi di formazione, ai quali fa riferimento la norma, non potrebbero che essere quelli di istruzione tecnica superiore (ITS) istituzionalmente erogati dalle fondazioni.

Ad avviso della difesa statale, la disposizione impugnata non attribuirebbe in alcun modo agli ITS la possibilità di erogare corsi di istruzione e formazione professionale, ma sarebbe semplicemente finalizzata ad ampliare il novero dei percorsi attivabili nell’ambito dell’istruzione tecnica superiore da parte delle fondazioni, nel rispetto, peraltro, dell’iter autorizzativo di competenza regionale, essendo previsto che le linee guida per la semplificazione e la promozione degli ITS siano adottate previa intesa in sede di Conferenza unificata.

7.3.– Con riguardo all’art. 1, comma 66, l’Avvocatura generale dello Stato ritiene che tale disposizione non incida in alcun modo in materia di dimensionamento della rete scolastica, poiché la disciplina degli ambiti territoriali avrebbe natura squisitamente organizzativa del personale docente, che è personale statale.

La relativa disciplina, nonché l’«organizzazione amministrativa dello Stato» e, quindi, anche la sua organizzazione sul territorio, sarebbero competenze esclusive dello Stato stesso, ai sensi degli artt. 97, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera g), Cost.

Ad avviso della difesa statale, tale disposizione si renderebbe necessaria per superare la previgente disciplina che disegnava i ruoli del personale docente in termini "provinciali”, ai sensi dell’art. 398 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).

La disposizione in esame non farebbe altro che ridisegnare i ruoli del personale docente al fine di adattarli alle nuove modalità di costituzione dell’organico dell’autonomia, che tiene conto delle nuove funzioni assegnate al dirigente scolastico in materia di individuazione dei docenti da assegnare all’istituzione scolastica, determinando specifici criteri per la configurazione degli stessi.

Esso, dunque, non sarebbe un principio fondamentale in materia di istruzione, ma rientrerebbe tra le norme generali sull’istruzione e tra i principi per l’organizzazione dei pubblici uffici, di cui all’art. 97 Cost.

Osserva, inoltre, la difesa statale come gli ambiti territoriali di cui all’impugnato comma 66 non rientrino nelle attività di dimensionamento che la sentenza di questa Corte n. 147 del 2012 riconosce come materia di competenza concorrente sull’istruzione, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.

Tale attività, infatti, è attuata dalle Regioni secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del d.P.R. 18 giugno 1999, n. 233 (Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), con l’approvazione del piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche sulla base dei piani disposti dalle singole Province.

L’attività di dimensionamento attiene al numero degli istituti scolastici sul territorio, alle fusioni, soppressioni, aggregazioni, accorpamenti, trasferimenti di sedi, creazione di nuovi punti di erogazione del servizio e dell’offerta formativa, che sono di competenza regionale.

Al contrario, il meccanismo di cui ai commi 66 e seguenti atterrebbe, secondo la difesa statale, alla determinazione, gestione e programmazione delle dotazioni organiche del personale docente della rete scolastica che, secondo l’art. 138, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è di competenza esclusiva dello Stato ed inciderebbe sui «livelli essenziali delle prestazioni» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.

Le norme disciplinerebbero, pertanto, la pianificazione del ruolo del personale docente, che rientra nell’assetto organizzativo della scuola, ascrivibile alla categoria delle norme generali sull’istruzione. Secondo la difesa statale, dunque, il meccanismo in esame sarebbe parte delle «strutture portanti» del sistema nazionale dell’istruzione, che richiedono un’applicazione unitaria sull’intero territorio nazionale.

Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, inoltre, tali norme sarebbero una chiara attuazione di quanto previsto dall’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., e rispetterebbero pienamente il principio di leale collaborazione. La disposizione impugnata, infatti, opera nell’ambito dell’organizzazione degli uffici statali e correttamente prevede che il decreto ministeriale di definizione degli ambiti sia emanato previo parere, e non previa intesa delle Regioni e degli enti locali.

Secondo la difesa statale, il meccanismo in esame completerebbe l’aspetto funzionale e teleologico di strumento di organizzazione degli uffici, consentendo una migliore gestione degli esuberi, che saranno riassorbiti non più nel ristretto ambito provinciale, ma in quello regionale, consentendo, altresì, la realizzazione della continuità didattica.

7.4.– Quanto infine all’art. 1, commi 180 e 181, l’Avvocatura generale dello Stato eccepisce in primo luogo la genericità della censura, essendo rivolta all’intero impianto legislativo, compreso il riordino normativo, che è certamente di competenza dello Stato.

Viene eccepita anche l’irrilevanza della questione, posto che è prevista l’adozione di decreti legislativi il cui contenuto precettivo non sarebbe al momento prevedibile.

In ogni caso, l’Avvocatura generale dello Stato osserva come il legislatore statale abbia previsto, al comma 182, che i decreti legislativi di cui al comma 180 vengano adottati «previo parere della Conferenza unificata» e ciò anche a fronte di specifica richiesta emendativa sul testo del disegno di legge di iniziativa governativa, proposta nella Conferenza unificata del 7 maggio 2015, su cui la stessa Conferenza ha espresso parere favorevole.

8.– Con una successiva memoria depositata in prossimità dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha insistito affinché il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato.

In particolare, secondo la difesa statale, l’art. 1, comma 44, sarebbe espressione della competenza legislativa statale in materia di determinazione dei «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» da garantire su tutto il territorio nazionale, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., essendo indubbio che nell’ambito di tali diritti civili e sociali rientrino anche quelli connessi ad un adeguato livello di fruizione delle prestazioni formative finalizzate all’inserimento nel  mondo del lavoro.

Inoltre, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, la previsione dell’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ed il richiamo esplicito al «rispetto delle competenze delle Regioni», porterebbero ad escludere qualsivoglia violazione del riparto di competenze legislative.

9.– Con ricorso spedito per la notificazione il 14 settembre 2015, ricevuto il 21 settembre 2015 e depositato il successivo 24 settembre (reg. ric. n. 88 del 2015), la Regione Puglia ha impugnato l’art. 1, commi 29, 47, 66, 68, 69, 74, 126, 153, 155, 162, 171, 181, lettera e), numero 1.3), e 183 della legge n. 107 del 2015, per violazione degli artt. 117, terzo e sesto comma, 118, primo comma, e 119 della Costituzione.

10.– L’art. 1, comma 29, stabilisce che «Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell’autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni».

10.1.– Secondo la ricorrente, tale disposizione alla luce della giurisprudenza di questa Corte sarebbe riconducibile alla materia di legislazione concorrente «istruzione», di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., e non alle «norme generali sull’istruzione» di competenza esclusiva dello Stato.

Essa, infatti, pur riguardando ambiti senza dubbio ascrivibili alla sfera dell’istruzione, quali l’orientamento, il coinvolgimento degli studenti e la valorizzazione del merito scolastico, non sarebbe configurabile alla stregua di una disciplina afferente alla struttura portante di tale materia.

L’impugnato comma 29 si spingerebbe oltre la determinazione dei principi fondamentali, in quanto attribuirebbe una funzione amministrativa ad un organo statale e ne stabilirebbe la relativa disciplina in un ambito rimesso alla competenza concorrente della Regione, senza neppur prevedere alcuna intesa, né altra forma di partecipazione delle Regioni alla disciplina e all’esercizio di tale funzione. Di qui, secondo la ricorrente, la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost.

11.– L’art. 1, comma 47, stabilisce che «Per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani:

a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;

b) prevedere l’ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;

c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro attività possa avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci;

d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;

e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale;

f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse, fermo restando il rispetto dell’iter di autorizzazione e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro».

11.1.– Secondo la Regione, si tratterebbe di una previsione che ricade nell’ambito della competenza legislativa concorrente in materia di «istruzione», poiché, avendo finalità di mera semplificazione e promozione degli istituti tecnici superiori, non sarebbe riconducibile né alla «struttura essenziale», né alle «basi» del sistema istruzione, la cui disciplina è di spettanza del legislatore statale.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 117, sesto comma, Cost., in materia di legislazione concorrente sarebbe precluso al legislatore statale, anche al solo fine di dettare i «principi fondamentali», il ricorso a fonti regolamentari, come il decreto interministeriale cui la norma impugnata rinvia.

Non sarebbe neppure possibile sostenere che le linee guida cui si riferisce la disposizione in esame non siano giuridicamente vincolanti e, quindi, non vengano in rilievo come fonte normativa. Ad avviso della ricorrente, infatti, ciò contrasterebbe palesemente con gli obiettivi che tali linee guida dovrebbero conseguire, quali la previsione di «modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali» (lettera a), nonché dell’«ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma» (lettera b); o, ancora, la previsione che «la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro attività possa avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci» (lettera c), e che «le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi» (lettera d).

Infine, osserva la Regione, le linee-guida dovranno farsi carico anche della previsione, per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori, di «un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale» (lettera e), nonché, per le fondazioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge, che esse «possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse, fermo restando il rispetto dell’iter di autorizzazione e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro» (lettera f).

Non si tratterebbe, dunque, di mere finalità generali da conseguire, bensì di previsioni vincolanti, alcune addirittura di dettaglio, quali la lettera a), le quali sono destinate a definire il contenuto propriamente normativo delle suddette linee-guida.

12.– Secondo la Regione, l’art. 1, comma 66, nella parte in cui affida agli uffici scolastici regionali la definizione dell’ampiezza degli ambiti territoriali nei quali sono articolati i ruoli del personale docente, violerebbe la sfera di potestà legislativa regionale in materia di «istruzione», di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.

Tale disposizione, infatti, inciderebbe su profili organizzativi di pertinenza regionale che questa Corte ha ricondotto alla sfera di competenza regionale, in quanto implicanti una valutazione delle specifiche esigenze territoriali.

Ad avviso della ricorrente, ciò sarebbe confermato dai criteri richiamati dalla stessa norma ai fini dell’individuazione degli ambiti territoriali nei quali si dovrebbero articolare i ruoli del personale docente; la norma impugnata, pertanto, non sarebbe riconducibile né alle «norme generali sull’istruzione», né ai «principi fondamentali» della materia.

12.1.– Ad avviso della ricorrente, quand’anche si volesse intendere la disposizione in esame come attributiva di una funzione amministrativa avocata in sussidiarietà dallo Stato, non sarebbe, comunque, rispettato il principio di leale collaborazione. Il comma impugnato, infatti, non prevede alcuna intesa con le Regioni interessate, ma solo un parere. Di qui, il suo contrasto anche con l’art. 118, primo comma, Cost.

13.– L’art. 1, comma 68, stabilisce che «A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, l’organico dell’autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali. L’organico dell’autonomia comprende l’organico di diritto e i posti per il potenziamento, l’organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al quarto periodo del comma 65. A quanto previsto dal presente comma si provvede nel limite massimo di cui al comma 201».

13.1.– Secondo la Regione, tale disposizione violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. Essa, infatti, afferirebbe all’assetto organizzativo della rete scolastica e al suo dimensionamento, nonché a tutto ciò che in ordine a tali profili richiede una valutazione delle specifiche realtà territoriali, cioè ad ambiti riconducibili alla competenza regionale in materia di «istruzione».

Con il comma in questione, inoltre, il legislatore statale ha attribuito la funzione di ripartizione dell’organico di autonomia «per ambiti territoriali» ad un organo statale, quale è il dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni nell’esercizio della funzione amministrativa avocata.

14.– L’art. 1, comma 69, dispone che «All’esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall’organico dell’autonomia come definite dalla presente legge, a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessità previste e disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20  marzo 2009, n. 81, è costituito annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell’organico dell’autonomia né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo. A tali necessità si provvede secondo le modalità, i criteri e i parametri previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca indicate nel decreto ministeriale di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

14.1.– Secondo la Regione, la disposizione in esame inciderebbe nella materia «istruzione», di competenza legislativa concorrente, poiché atterrebbe ai profili organizzativi della medesima. Nonostante ciò, viene attribuita al Ministro dell’istruzione la funzione consistente nella definizione, tramite decreto, di un incremento dei posti dell’organico, seppure non concernenti l’organico «di autonomia».

Di qui, ad avviso della ricorrente, la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la disposizione impugnata non sarebbe in alcun modo configurabile alla stregua di un principio fondamentale della materia.

14.2.– Infine, secondo la Regione, se anche si trattasse di una norma statale espressiva dell’avocazione al centro di una funzione amministrativa ricadente in un ambito di competenza legislativa concorrente, essa sarebbe, comunque, in contrasto con l’art. 118, primo comma, Cost., in quanto non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni in tema di organico del personale docente. Viene richiamato, a questo riguardo, il caso deciso da questa Corte nella sentenza n. 279 del 2005.

15.– L’art. 1, comma 74, stabilisce che «Gli ambiti territoriali e le reti sono definiti assicurando il rispetto dell’organico dell’autonomia e nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

15.1.– Secondo la Regione, tale disposizione, se letta in combinato disposto con il comma 70, non potrebbe che essere interpretata nel senso che la definizione degli «ambiti territoriali» e delle «reti» è affidata agli uffici scolastici regionali, i quali, a loro volta, si occupano di «promuovere» tali reti tra istituzioni.

Ad avviso della difesa regionale, questa interpretazione sarebbe coerente con l’art. 1, comma 66, che affida sempre agli uffici scolastici regionali, ed in particolare ai loro dirigenti, la definizione degli «ambiti territoriali» in riferimento alla ripartizione del personale docente.

Così interpretato, tuttavia, il richiamato comma 74 sarebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., che affida alle Regioni la disciplina dei profili organizzativi e di dimensionamento della rete scolastica, soprattutto ove vengano in rilievo valutazioni legate alle specificità dei diversi ambiti territoriali.

15.2.– Secondo la Regione, inoltre, anche laddove la disposizione impugnata esprimesse la chiamata in sussidiarietà di una funzione amministrativa ascrivibile ad un ambito di competenza normativa concorrente, essa violerebbe, comunque, l’art. 118, primo comma, Cost., in quanto non prevederebbe il necessario coinvolgimento delle Regioni.

16.– L’art. 1, comma 126, dispone che «Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall’anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca».

16.1.– La disposizione in esame istituirebbe un fondo a destinazione vincolata in riferimento ad un ambito – quello della «valorizzazione del merito del personale docente» – che, ad avviso della Regione, non rientrerebbe certamente nella competenza esclusiva statale concernente le «norme generali sull’istruzione», ma in quella concorrente in materia di «istruzione».

Di qui, secondo la Regione, il contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., essendo precluso al legislatore statale, alla luce della consolidata giurisprudenza costituzionale, istituire fondi a destinazione vincolata nelle materie di competenza concorrente.

17.– L’art. 1, comma 153, stabilisce che «Al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall’apertura al territorio, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, d’intesa con la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 158 tra le regioni e individua i criteri per l’acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una  scuola innovativa».

17.1.– Secondo la Regione, si tratterebbe di una disposizione statale riconducibile alla materia dell’edilizia scolastica, la quale, alla luce della giurisprudenza costituzionale, si trova all’incrocio di più ambiti di competenza, quali il «governo del territorio», «l’energia» e la «protezione civile», tutti rientranti nella potestà legislativa concorrente di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost.

Tale disposizione, in particolare, attribuirebbe una funzione amministrativa ad un organo statale in una materia di competenza concorrente e ne detterebbe la relativa disciplina, comprimendo gli spazi di autonomia normativa attribuiti alle Regioni, senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento da parte loro. Di qui, secondo la Regione, il contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost.

18.– L’art. 1, comma 155, stabilisce che «Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indìce specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni ai sensi del comma 154, nel limite delle risorse assegnate dal comma 158 e comunque nel numero di almeno uno per regione».

18.1.– Anche tale disposizione, ad avviso della Regione, sarebbe riconducibile alla materia dell’edilizia scolastica, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., con la conseguenza che la chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato di una funzione amministrativa ricadente nella sfera di competenza concorrente della Regione necessita della previsione, ai fini del suo esercizio, di un’intesa con le Regioni; né sarebbe sufficiente il mero parere della Conferenza Stato-Regioni, come si ricaverebbe dalla sentenza di questa Corte n. 62 del 2013.

Di conseguenza, la norma impugnata violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che, ai fini dell’indizione della procedura concorsuale da essi contemplata, venga acquisita un’intesa con le Regioni interessate dagli interventi di edilizia scolastica.

19.– L’art. 1, comma 162, stabilisce che «Le regioni sono tenute a fornire al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il monitoraggio completo dei piani di edilizia scolastica relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009, finanziati ai sensi dell’articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pena la mancata successiva assegnazione di ulteriori risorse statali. Le relative economie accertate all’esito del monitoraggio restano nella disponibilità delle regioni per essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici sulla base di progetti esecutivi presenti nella rispettiva programmazione regionale predisposta ai sensi dell’articolo 10 del decreto­ legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente articolo, nonché agli interventi che si rendono necessari all’esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica. Gli interventi devono essere comunicati dalla regione competente al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che definisce tempi e modalità di attuazione degli stessi».

19.1.– Secondo la Regione, la disposizione impugnata, pur essendo relativa all’edilizia scolastica, non sarebbe configurabile alla stregua di un «principio fondamentale», ma costituirebbe, piuttosto, una norma di dettaglio.

Essa, infatti, non lascerebbe margini di attuazione alle Regioni, poiché imporrebbe loro di fornire il monitoraggio dei piani sull’edilizia, indicando altresì il termine perentorio per l’adempimento di tale onere, la sanzione in caso di eventuale inadempimento e la destinazione delle eventuali economie residuate dalla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica. Sarebbe così violata la sfera di competenza concorrente affidata alle Regioni dall’art. 117, terzo comma, Cost.

19.2.– Peraltro, ad avviso della ricorrente, il carattere dettagliato della norma in esame emergerebbe dal suo combinato disposto con il comma 171, il quale, ai fini del monitoraggio di cui al comma 162, prescrive l’applicazione delle modalità analiticamente disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti); di conseguenza, anche il comma 171 sarebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost.

19.3.– La Regione lamenta, altresì, che il comma 162 violi l’art. 119 Cost., laddove, al secondo periodo, imporrebbe che le eventuali «economie» che residuino alle Regioni a seguito degli interventi di edilizia scolastica regolati dai precedenti commi, e che siano accertate a seguito del monitoraggio, debbano essere impiegate ai fini della realizzazione degli interventi indicati al medesimo comma, così vincolandole nella destinazione.

20.– Nota la ricorrente che, con il comma 181, lettera e), il Governo è stato delegato ad occuparsi dell’«istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell’offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie», anche attraverso la definizione degli «standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, diversificati in base alla tipologia, all’età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l’infanzia e dei docenti di scuola dell’infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curriculo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254» (punto 1.3. del medesimo comma).

Secondo la Regione, l’ambito relativo all’individuazione degli standard strutturali e organizzativi in materia di istituzioni che operano nell’ambito dell’istruzione è stato espressamente ricondotto da questa Corte alla sfera di competenza concorrente.

Pertanto la norma impugnata, nella parte in cui conferisce una delega al Governo ad adottare norme concernenti standard strutturali e organizzativi in relazione ai servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, esorbiterebbe dalla competenza statale in materia di «principi fondamentali» dell’«istruzione» ed invaderebbe lo spazio riservato alla potestà concorrente delle Regioni, violando l’art. 117, terzo comma, Cost.

21.– L’art. 1, comma 183, prevede che «Con uno o più decreti adottati ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono raccolte per materie omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla presente legge, con le modificazioni necessarie al fine di semplificarle e adeguarle alla disciplina legislativa conseguente all’adozione dei decreti legislativi di cui al comma 180 del presente articolo».

21.1.– Secondo la Regione, tuttavia, ai sensi dell’art. 117, sesto comma, Cost., il ricorso alla fonte regolamentare non sarebbe possibile in tutti gli ambiti incisi dalla legge, ma solo in quelli che siano riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Pertanto, la disposizione impugnata violerebbe gli artt. 117, terzo e sesto comma, Cost., nella parte in cui consente l’adozione e la modifica di norme regolamentari all’interno degli ambiti riconducibili all’art. 117, terzo comma, Cost.

22.– Con atto depositato il 20 ottobre 2015 si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato infondato.

22.1.– Secondo la difesa statale, l’art. 1, comma 29, si inserirebbe a pieno titolo nel quadro della compiuta attuazione dell’autonomia scolastica, attraverso la specificazione delle funzioni svolte dal dirigente scolastico in tema di orientamento e valorizzazione degli studenti, ribadendo peraltro la possibilità dell’apporto di finanziamenti esterni – già possibile ai sensi del decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche» – per la valorizzazione dei talenti e del merito scolastico.

Tale precisazione operata dal legislatore si innesterebbe nell’ambito delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275  (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella misura in cui riconosce alle istituzioni scolastiche autonome – per il tramite del dirigente scolastico – una funzione ascrivibile all’autonomia didattica ed educativa, nonché di sperimentazione e di ricerca, senza innovare rispetto alle competenze attribuite alle Regioni in materia di programmazione dell’offerta formativa.

22.2.– Quanto all’art. 1, comma 47, la difesa statale osserva che il segmento dell’istruzione post­secondaria non universitaria, rappresentato dai percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS), rientra nella piena competenza statale, anche  per quanto attiene  alla normativa  di dettaglio.

Le previste linee guida, infatti, sarebbero finalizzate a regolare sul piano squisitamente amministrativo e didattico la gestione delle fondazioni e dei corsi erogati; in particolare, i profili da disciplinare con linee guida riguarderebbero lo svolgimento degli esami, i criteri di riconoscimento delle fondazioni da parte del Prefetto e la loro gestione contabile. 

Si tratterebbe, dunque, di aspetti non attinenti alle competenze regolative dell’offerta formativa sul territorio, proprie delle Regioni; in ogni caso, ad avviso della difesa statale, la norma prevede che tali linee guida siano adottate «previa intesa» con la Conferenza Unificata.

22.3.– Con riguardo all’art. 1, commi 66, 68, 69 e 74, la difesa statale osserva come tali disposizioni prevedano un meccanismo composito per l’organizzazione degli uffici pubblici, in particolare per razionalizzare la mobilità e gli esuberi del personale scolastico, senza maggiori oneri a carico della finanza  pubblica. A tal fine, il meccanismo in esame riguarda i ruoli del personale docente, gli ambiti territoriali, le reti tra scuole.

Deduce l’Avvocatura generale dello Stato come i ruoli del personale docente siano modificati in modo sostanziale, perché individuati su base regionale e non più provinciale e siano ripartiti in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto.

Rileva ancora la difesa statale come gli ambiti territoriali siano stati introdotti ex novo dalla legge n. 107 del 2015 e siano disciplinati dall’art. 1, comma 66; essi saranno costituiti ad opera dei direttori generali degli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell’istruzione, sentiti le Regioni e gli enti locali, con estensione inferiore alla provincia o alla città metropolitana e saranno individuati sulla base della popolazione scolastica, della prossimità delle istituzioni scolastiche, delle caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.

Gli ambiti territoriali configureranno l’organico dell’autonomia, che comprenderà l’organico di diritto e i posti per il potenziamento, l’organizzazione, la progettazione e il coordinamento; non comprenderà invece un ulteriore contingente di posti per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo.

Le reti di scuole, infine, sono un modello organizzativo in cui i diversi soggetti (produttori ed erogatori del servizio o nodi del sistema) convergono su obiettivi comuni, che hanno dato luogo ad un progetto didattico o un progetto di gestione dei servizi amministrativi e sono state introdotte dall’articolo 7 del d.P.R. n. 275 del 1999.

Pertanto, ad avviso della difesa statale, la questione di costituzionalità sollevata dalla Regione Puglia avverso le disposizioni richiamate, non considererebbe che esse rientrano nella categoria delle norme generali sull’istruzione e dei principi per l’organizzazione dei pubblici uffici, di cui all’articolo 97 Cost., e non dei principi fondamentali in materia di istruzione.

La questione proposta non terrebbe neppure conto del fatto che gli ambiti territoriali di cui al comma 66 non rientrerebbero nel dimensionamento che la sentenza n. 147 del 2012 di questa Corte ha rimesso alla competenza delle Regioni.

Tale dimensionamento, infatti, è attuato secondo le disposizioni dell’articolo 3 del d.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 (Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59), con l’approvazione da parte delle Regioni del piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, sulla base dei piani disposti dalle singole Province.

La difesa statale osserva come l’attività di dimensionamento attenga al numero degli istituti scolastici sul territorio, alle fusioni, soppressioni, aggregazioni, accorpamenti, trasferimenti di sedi, creazione di nuovi punti di erogazione del servizio e dell’offerta formativa, che sono di competenza regionale.

Al contrario, il meccanismo di cui ai commi 66 e seguenti atterrebbe alla determinazione, gestione e programmazione delle dotazioni organiche del personale docente della rete scolastica. Secondo l’art. 138, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998. n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L 15 marzo 1997, n. 59), tale ambito materiale sarebbe di competenza esclusiva dello Stato ed inciderebbe sui livelli essenziali delle prestazioni, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost.

Le disposizioni impugnate, pertanto, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, disciplinerebbero la pianificazione del ruolo del personale docente che, al pari del reclutamento, rientrerebbe nell’assetto organizzativo della scuola, ascrivibile alla categoria delle norme generali sull’istruzione; di conseguenza, tale meccanismo sarebbe parte delle «strutture portanti» del sistema nazionale dell’istruzione, che richiedono un’applicazione unitaria sull’intero territorio nazionale.

Secondo la difesa statale, inoltre, tali norme sarebbero attuazione dell’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., e rispetterebbero il principio di leale collaborazione; il comma 66, in particolare, prevede che il decreto ministeriale di definizione degli ambiti sia emanato previo parere delle Regioni e degli enti locali. La norma opera nell’ambito dell’organizzazione degli uffici statali e non sarebbe necessaria la previsione dell’intesa.

In conclusione, secondo la difesa statale, il meccanismo in esame completerebbe l’aspetto funzionale e teleologico dello strumento di organizzazione degli uffici, permettendo una migliore gestione degli esuberi, destinati ad essere riassorbiti non più nel ristretto ambito provinciale, ma regionale; esso consentirebbe, altresì, la realizzazione della continuità didattica.

23.– In riferimento all’art. 1, comma 126, la difesa statale deduce che si tratterebbe di una disciplina relativa al trattamento retributivo del personale docente, che è personale statale. Osserva, infatti, l’Avvocatura generale dello Stato che il successivo comma 128 inquadra il "bonus” quale componente della «retribuzione accessoria», rispetto alla quale le Regioni non avrebbero alcuna competenza.

24.– Quanto all’art. 1, commi 153 e 155, la difesa statale precisa che il comma 153 si limita a prevedere un decreto del Ministro dell’istruzione per il riparto tra le Regioni di risorse statali da destinare alla realizzazione di scuole innovative sotto il profilo tecnologico, architettonico e dell’efficientamento energetico.

Pertanto, si tratterebbe di un semplice decreto rientrante nelle competenze dello Stato, che può ripartire le risorse sulla base di principi oggettivi. Il medesimo decreto fissa, inoltre, criteri uniformi su tutto il territorio nazionale per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte delle Regioni.

Secondo la difesa statale, non vi sarebbe alcun esercizio di funzione amministrativa da parte dello Stato. Le Regioni, infatti, conserverebbero il proprio potere di programmazione degli interventi sul territorio, essendo rimessa alla loro competenza l’individuazione delle aree di intervento sulle quali realizzare le scuole innovative finanziate con fondi statali.

L’Avvocatura generale dello Stato osserva come il decreto ministeriale del 7 agosto 2015, n. 593 (Ripartizione delle risorse e definizione dei criteri per la costruzione di scuole innovative), abbia individuato criteri minimi e uniformi per le Regioni, consentendo, peraltro, che esse prevedano, nell’ambito della propria autonomia e delle proprie specificità territoriali, ulteriori criteri per l’individuazione delle aree di intervento, nel rispetto delle proprie competenze relative al governo del territorio.

24.1.– Quanto al comma 155, la norma, ad avviso della difesa statale, si porrebbe l’obiettivo di avviare una concorso di idee a livello nazionale, ai sensi dell’art. 108 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), finalizzato all’individuazione di modelli di scuole innovative sotto il profilo tecnologico ed architettonico e dell’efficientamento energetico.

Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, rientrerebbe nella competenza statale indire un concorso nazionale per progettisti per individuare modelli di scuole legate a ambienti didattici innovativi, nel rispetto dei principi generali sull’istruzione e salvaguardando, in ogni caso, le competenze di Regioni ed enti locali.

Ma anche laddove si volesse far rientrare tale competenza nella potestà legislativa concorrente, il comma impugnato rispetterebbe comunque le competenze delle Regioni, perché prevede che esse individuino le aree nelle quali realizzare le scuole innovative; che il decreto di indizione del concorso di idee sia concertato in sede di Conferenza Stato-Regioni; che le aree oggetto di finanziamento vengano decise dalle singole Regioni nell’ambito del proprio potere programmatorio.

Anche il principio di leale collaborazione, secondo la difesa statale, sarebbe rispettato, alla luce della giurisprudenza costituzionale secondo la quale, in casi del genere, sarebbe sufficiente il parere della Conferenza.

Infine, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, tali norme sono state vagliate in sede di Conferenza Unificata il 7 maggio 2015. In quella sede è stato espresso parere favorevole sul testo del disegno di legge governativo, che, con riguardo ai commi impugnati, non ha subito significativi cambiamenti in sede di approvazione parlamentare.

25.– In riferimento all’art. 1, comma 162, la difesa statale osserva come tale disposizione riguardi il monitoraggio di risorse statali assegnate alle Regioni, rispetto alle quali le Regioni stesse non hanno mai fornito dati nonostante le richieste dell’amministrazione.

Ad avviso dell’Avvocatura generale, sarebbe evidente come il monitoraggio delle risorse pubbliche costituisca un principio generale del nostro ordinamento, sancito anche dal d.lgs. n. 229 del 2011, che impone  stringenti obblighi  di rendicontazione delle risorse pubbliche, al fine di garantire il rispetto dei principi di razionalizzazione, efficientamento e contenimento della spesa pubblica, oltre che costituire principio contabile e di buona amministrazione, rientrante nella competenza esclusiva dello Stato.

In ragione di ciò, secondo la difesa statale, sarebbe obbligo dello Stato garantire l’osservanza di questi principi e perseguire l’obiettivo di un’esatta cognizione dell’utilizzo delle risorse pubbliche anche da parte delle Regioni e degli enti locali, indipendentemente dalla destinazione delle stesse.

Il comma impugnato, inoltre, prevede un termine perentorio per comunicare gli esiti del monitoraggio al Ministero dell’istruzione. Le Regioni devono evidenziare eventuali economie delle risorse statali maturate all’esito dell’attuazione degli interventi di edilizia scolastica per i piani degli anni 2007-2008-2009 e quest’attività, ad avviso della difesa statale, rientra nelle normali attività di monitoraggio sull’uso delle risorse pubbliche, di competenza esclusiva dello Stato.

Qualora invece si ritenesse che le attività di monitoraggio sui piani di edilizia scolastica rientrino nella competenza concorrente delle Regioni, la norma impugnata, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, fisserebbe un principio generale e lascerebbe comunque alle Regioni il potere decisionale e programmatorio nel riutilizzo delle eventuali economie accertate.

Le prerogative regionali e i poteri programmatori delle Regioni vengono tutelati, in quanto la risorse restano nella disponibilità delle stesse, coerentemente con la destinazione originaria. La norma impugnata ribadisce solo il principio per cui le risorse statali, peraltro già destinate all’edilizia scolastica, debbano essere utilizzate per la medesima finalità; le Regioni, inoltre, conservano una piena autonomia nell’individuazione degli interventi da finanziare, in quanto la norma stessa rinvia al potere di programmazione regionale.

Secondo la difesa statale, dunque, non è apposto un nuovo vincolo di destinazione, ma è stato semplicemente ribadito quello già esistente. Inoltre, anche in questo caso, i commi 162 e 171 sono stati vagliati in sede di Conferenza Unificata il 7 maggio 2015 e il testo del disegno di legge governativo, che ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza, non ha poi subito significativi cambiamenti in sede di approvazione definitiva da parte del Parlamento.

La norma è pertanto rispettosa del dettato di cui agli articoli 117, terzo comma, e 119 Cost.

26.– In riferimento all’art. 1, comma 181, lettera e), n. 1.3), la difesa statale rileva come l’obiettivo del legislatore non sia quello di invadere la competenza regionale relativa agli asili nido, bensì quello di rendere strutturale e sistematico il servizio educativo su tutto il territorio nazionale, tenuto conto della crescente domanda di tale servizio da parte delle famiglie, ma pur sempre nel rispetto delle competenze regionali.

Il successivo comma 182, infatti, prevede che i decreti legislativi di cui al comma 180, vengano adottati «previo parere della Conferenza unificata», e ciò anche a fronte di specifica richiesta emendativa sul testo del disegno di legge di iniziativa governativa, proposta in sede di Conferenza Unificata il 7 maggio 2015 e sulla quale la stessa Conferenza ha espresso parere favorevole.

27.– Quanto infine all’art. 1, comma 183, la difesa statale ritiene che si tratti di mero riordino regolamentare che dovrà essere effettuato nell’ambito del riparto di competenze vigente, nonché alla luce di quanto disciplinato dagli emanandi decreti legislativi che, ai sensi del comma 182, dovranno comunque essere adottati previo parere della Conferenza Unificata.

28.– Con due successive memorie depositate in prossimità dell’udienza, sia il Presidente del Consiglio dei ministri, sia la Regione Puglia, hanno insistito nelle conclusioni già formulate nei rispettivi atti introduttivi.

Considerato in diritto

1.– Con i ricorsi indicati in epigrafe (reg. ric. n. 85 e n. 88 del 2015), la Regione Veneto e la Regione Puglia hanno impugnato l’art. 1, commi 29, 44, 47, 66, 68, 69, 74, 126, 153, 155, 162, 171, 180, 181 e 183, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), per violazione degli artt. 97, 117, secondo comma, lettera n), terzo, quarto e sesto comma, 118, primo comma, 119 e 120 della Costituzione.

2.– In considerazione della parziale identità delle norme denunciate e delle censure proposte, i due giudizi devono essere riuniti per essere trattati congiuntamente e decisi con un’unica pronuncia.

3.– L’art. 1, comma 29, stabilisce che «Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell’autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni».

3.1.– Secondo la Regione Puglia, il primo periodo di tale disposizione sarebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., perché, pur incidendo nella materia di competenza concorrente relativa all’«istruzione», non sarebbe un principio fondamentale, ma una norma di dettaglio; esso, inoltre, violerebbe il combinato disposto dell’art. 117, terzo comma, e dell’art. 118, primo comma, Cost., perché, pur attribuendo ad un organo statale una funzione amministrativa ascrivibile alla competenza concorrente in materia di «istruzione», non prevederebbe alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni nella disciplina e nell’esercizio della funzione avocata dallo Stato.

3.2.– La questione non è fondata.

Nel disporre che il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti, nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, la norma in esame esprime un principio fondamentale rivolto direttamente alle istituzioni scolastiche autonome, in quanto fissa «criteri, obiettivi, direttive o discipline […] tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio dell’istruzione» (sentenza n. 200 del 2009); di conseguenza, trattandosi di una disposizione legittimamente adottata dallo Stato nell’esercizio della sua competenza a determinare i principi fondamentali in materia di «istruzione», non è necessario alcun coinvolgimento della Regione.

4.– L’art. 1, comma 44, stabilisce che «Nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo nonché alla trasparenza e alla qualità dei relativi servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. L’offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma è definita, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di cui al presente comma pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado, si tiene conto, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni di cui alla presente legge. All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e della dotazione organica dell’autonomia e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

4.1.– Secondo la Regione Veneto, tale disposizione, nell’affidare al Ministero dell’istruzione il compito di definire l’offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale, violerebbe il combinato disposto dell’art. 117, terzo e quarto comma, in quanto la materia dell’«istruzione e formazione professionale» sarebbe di competenza esclusiva delle Regioni.

4.1.1.– Sarebbe violato anche l’art. 120 Cost., per l’utilizzo distorsivo delle forme della collaborazione, in quanto la previsione dell’intesa non può costituire, ad avviso della Regione, lo strumento per espropriare la sua competenza in materia di formazione professionale.

4.1.2.– Viene altresì lamentato il contrasto con gli artt. 97 e 118 Cost., perché non si terrebbe conto delle peculiarità territoriali, con conseguente pregiudizio del buon andamento, né sussisterebbero le condizioni per l’attrazione in sussidiarietà della funzione amministrativa.

4.2.– La questione non è fondata in riferimento ad alcuno dei profili di censura sollevati.

La disposizione impugnata, infatti, è volta non tanto a regolare la materia, quanto a garantire agli allievi iscritti ai corsi delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali. Essa, inoltre, richiama più volte il «rispetto delle competenze delle Regioni» e prevede che la definizione dell’offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale da parte del Ministero avvenga, in ogni caso, «previa intesa in sede di Conferenza», scongiurando in tal modo qualsivoglia vulnus alle competenze della Regione.

5.– Ai sensi dell’art. 1, comma 47, «Per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell’occupazione dei giovani:

a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;

b) prevedere l’ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;

c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro attività possa avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci;

d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;

e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale;

f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse, fermo restando il rispetto dell’iter di autorizzazione e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro».

5.1.– Secondo la Regione Puglia, tale disposizione, nella parte in cui affida l’elaborazione di apposite linee guida al Ministro dell’istruzione, per «favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori» in vista della realizzazione degli obiettivi indicati nelle lettere da a) a f) del medesimo comma, violerebbe il combinato disposto dell’art. 117, terzo e sesto comma, Cost., in quanto rimetterebbe ad una fonte sub-legislativa la determinazione di linee guida vincolanti, nell’ambito di una materia di competenza concorrente come l’istruzione, nella quale non è consentito al legislatore statale il ricorso a fonti di rango inferiore a quello della legge.

5.2.– La questione non è fondata.

L’art. 117, sesto comma, Cost., infatti, preclude allo Stato, nelle materie di legislazione concorrente, non già l’adozione di qualsivoglia atto sub-legislativo, come assume la Regione, bensì dei soli regolamenti, che sono fonti del diritto, costitutive di un determinato assetto dell’ordinamento. Viceversa, la giurisprudenza di questa Corte ha già identificato nelle linee guida atti esecutivi, secondo alcuni di alta amministrazione, che, in particolari circostanze, «vengono strettamente ad integrare la normativa primaria che ad essi rinvia», affidando loro quelle specificazioni dei suoi principi, di cui esige un’applicazione uniforme (sentenza n. 11 del 2014). Sovente esse implicano conoscenze specialistiche proprie del settore ordinamentale in cui si innestano, e per tale caratteristica mal si conciliano con il diretto contenuto dell’atto legislativo.

Ebbene, anche le linee guida di cui all’impugnato art. 1, comma 47, costituiscono la necessaria integrazione della norma primaria, per conseguire l’uniforme realizzazione degli obiettivi che essa si prefigge nelle lettere da a) ad f). Del resto, proprio in ragione della stretta contiguità con la competenza regionale e delle esigenze di partecipazione rafforzata delle Regioni, è previsto che il decreto ministeriale con cui le linee guida sono emanate sia adottato «previa intesa in sede di conferenza unificata» (sentenza n. 62 del 2013).

5.3.– La Regione Veneto censura l’art. 1, comma 47, lettera f), nella parte in cui consente alle fondazioni di partecipazione, cui fanno capo gli istituti tecnici superiori, di attivare altri percorsi formativi nel territorio provinciale.

Secondo la ricorrente, tale disposizione violerebbe gli artt. 97, 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost., in quanto la definizione dell’offerta dei percorsi realizzati da istituzioni formative dovrebbe rientrare nella competenza esclusiva regionale.

5.4.– La questione non è fondata.

La disposizione impugnata prevede bensì che le fondazioni di partecipazione possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione, ma «fermo restando il rispetto dell’iter di autorizzazione» e quindi senza pregiudizio per le competenze delle Regioni, le quali non solo «programmano l’istituzione dei corsi dell’IFTS», ai sensi dell’art. 69, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), ma sono e rimangono titolari del potere autorizzatorio.

6.– L’art. 1, comma 66, prevede che «A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l’ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, considerando:

a) la popolazione scolastica;

b) la prossimità delle istituzioni scolastiche;

c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto».

6.1.– Secondo la Regione Puglia, tale disposizione violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto disciplinerebbe profili organizzativi della rete scolastica che sarebbero di competenza concorrente delle Regioni e non sarebbe un principio fondamentale della materia; sarebbe, altresì, violato il combinato disposto dell’art. 117, terzo comma, e dell’art. 118, primo comma, Cost., perché, pur attribuendo ad organi statali una funzione amministrativa in una materia concorrente, la norma impugnata si limiterebbe a prevedere il parere, anziché l’intesa con le Regioni interessate.

6.2.– La questione non è fondata.

È bensì vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la distribuzione del personale docente tra le istituzioni scolastiche autonome è compito del quale le Regioni non possono essere private» (sentenza n. 13 del 2004).

Tuttavia, la disposizione in esame non ha riguardo alla distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche, ma alla ben diversa fattispecie della definizione degli ambiti territoriali dei ruoli del personale docente. Si tratta di personale statale e la relativa disciplina «rientra senza alcun dubbio nella competenza esclusiva dello Stato di cui all’art. 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione (organizzazione amministrativa dello Stato)» (sentenza n. 279 del 2005).

6.3.– Anche la Regione Veneto ha impugnato la medesima disposizione, deducendo che l’attribuzione ad organi periferici dello Stato della competenza a definire l’ampiezza degli ambiti territoriali sarebbe lesiva della propria competenza legislativa e amministrativa in materia di istruzione. Essa non fisserebbe un principio fondamentale, ma una norma puntuale, che non le lascerebbe alcun margine di autonoma decisione.

Viene lamentata, inoltre, la violazione dell’art. 97, Cost., per la possibile sovrapposizione tra gli ambiti individuati dalla Regione nel dimensionamento della rete scolastica e quelli individuati dalla norma impugnata; nonché degli artt. 118 e 120, Cost., perché la mera consultazione delle Regioni interessate sarebbe elusiva del principio di leale collaborazione. 

6.4.–La questione non è fondata per le medesime ragioni richiamate al punto 6.2.

7.– L’art. 1, comma 68, dispone che «A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, l’organico dell’autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali. L’organico dell’autonomia comprende l’organico di diritto e i posti per il potenziamento, l’organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al quarto periodo del comma 65. A quanto previsto dal presente comma si provvede nel limite massimo di cui al comma 201».

7.1.– Secondo la Regione Puglia, tale disposizione, nella parte in cui affida la funzione di ripartizione dell’organico di autonomia «per ambiti territoriali» ad un organo statale, violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto si occuperebbe di profili relativi all’assetto organizzativo della rete scolastica che implicano valutazioni legate alle specifiche esigenze territoriali e che pertanto, secondo la giurisprudenza costituzionale, sarebbero da ricondurre alla competenza delle Regioni in materia di istruzione.

7.2.– Sarebbe altresì violato il combinato disposto degli artt. 117, terzo comma e 118, primo comma, Cost., in quanto la norma impugnata, pur attribuendo ad un organo statale una funzione ascrivibile a una materia concorrente, non prevederebbe alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni.

7.3.– La questione non è fondata.

La disposizione impugnata attiene, analogamente alla precedente, non alla distribuzione del personale tra le scuole, ma all’assetto dell’organico di personale statale.

Va inoltre ricordato che con riguardo alla definizione dell’organico dell’autonomia, di cui all’art. 50, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012, questa Corte ha ritenuto che tali «disposizioni […] devono essere senz’altro qualificate come "norme generali sull’istruzione”, dal momento che, per evidenti ragioni di necessaria unità ed uniformità della disciplina in materia scolastica, sono preordinate ad introdurre una normativa operante sull’intero territorio nazionale avente ad oggetto "caratteristiche basilari” dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico» (sentenza n. 62 del 2013).

Trattandosi di una disciplina rientrante nella sicura competenza dello Stato, non sussiste neppure il mancato coinvolgimento lamentato dalla Regione.

8.– L’art. 1, comma 69, prevede che «All’esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall’organico dell’autonomia come definite dalla presente legge, a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessità previste e disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20  marzo 2009, n. 81, è costituito annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell’organico dell’autonomia né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo. A tali necessità si provvede secondo le modalità, i criteri e i parametri previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca indicate nel decreto ministeriale di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

8.1.–Secondo la Regione Puglia, tale disposizione, nella parte in cui attribuisce al Ministro dell’istruzione la funzione di definire, tramite decreto, un incremento dei posti dell’organico, seppure non concernenti l’organico di autonomia, violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto si occuperebbe di profili organizzativi della rete scolastica che implicano valutazioni legate alle specifiche esigenze territoriali e che sono dunque da ricondurre alla competenza regionale in materia di istruzione.

8.1.1.– Sarebbe altresì violato il combinato disposto dell’art. 117, terzo comma e dell’art. 118, primo comma, Cost., perché il comma impugnato, pur attribuendo ad un organo statale una funzione ascrivibile a una materia concorrente, non prevederebbe alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni.

8.2.– La questione non è fondata.

L’incremento dell’organico del personale della scuola non può che spettare allo Stato, essendo gli insegnanti – al pari dei dirigenti scolastici – «dipendenti pubblici statali e non regionali – come risulta sia dal loro reclutamento che dal loro complessivo status giuridico»; di conseguenza, «è chiaro che il titolo di competenza esclusiva statale, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., assume un peso decisamente prevalente rispetto al titolo di competenza concorrente previsto in materia di istruzione dal medesimo art. 117, terzo comma» (sentenza n. 147 del 2012).

Quanto infine ai profili attinenti al mancato coinvolgimento regionale, «deve osservarsi che, vertendosi in materia di competenza statale esclusiva, non sussisteva per lo Stato alcun obbligo a tale riguardo» (sentenza n. 92 del 2011).

9.– Ai sensi dell’art. 1, comma 74, «Gli ambiti territoriali e le reti sono definiti assicurando il rispetto dell’organico dell’autonomia e nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

9.1.– Secondo la Regione Puglia, tale disposizione, nella parte in cui, in combinato disposto con il comma 71, «sembrerebbe affidare» la definizione degli ambiti territoriali e delle reti agli uffici scolastici regionali, i quali invece, ai sensi del comma 71, dovrebbero limitarsi a promuovere le reti tra scuole, violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, così interpretata, finirebbe con l’occuparsi di profili della materia istruzione che sono di competenza delle Regioni.

9.1.1.– Sarebbe altresì violato il combinato disposto dell’art. 117, terzo comma, e dell’art. 118, primo comma, Cost., perché la norma impugnata, pur attribuendo ad organi statali una funzione in una materia concorrente, non prevederebbe alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni.

9.2.– La questione non è fondata.

È erroneo il presupposto interpretativo da cui muove la ricorrente. Il combinato disposto delle richiamate disposizioni non si traduce affatto nell’attribuzione, in capo all’ufficio regionale, della funzione di definire le reti, ma comporta semplicemente che la costituzione della rete, soltanto promossa dall’ufficio scolastico regionale, debba comunque avvenire nel rispetto della normativa vigente, ed in particolare dell’art. 138, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), che aveva delegato alle Regioni funzioni amministrative in materia di programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, oltre che di programmazione della rete scolastica; nonché dell’art. 3 del d.P.R. 18 giugno 1998 n. 233 (Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), ai sensi del quale «[i] piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche (…) sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali, riferiti anche agli ambiti territoriali, preventivamente adottati dalle Regioni» (sentenza n. 34 del 2005).

Secondo questa Corte, del resto, «proprio alla luce del fatto che già la normativa antecedente alla riforma del Titolo V prevedeva la competenza regionale in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, e quindi postulava la competenza sulla programmazione scolastica di cui all’art. 138 del d.lgs. n. 112 del 1998, è da escludersi che il legislatore costituzionale del 2001 abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione che era già ad esse conferita», sia pure soltanto sul piano meramente amministrativo (sentenza n. 200 del 2009).

La disposizione impugnata non invade, perciò, la competenza delle Regioni a disciplinare l’attività di dimensionamento della rete scolastica sul territorio.

10.– L’art. 1, comma 126, dispone che «Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall’anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca».

10.1.– Secondo la Regione Puglia, tale disposizione, nella parte in cui istituisce un fondo a destinazione vincolata ai fini della «valorizzazione del merito del personale docente», violerebbe il combinato disposto dell’art. 117, terzo comma, e dell’art. 119 Cost., perché non sarebbe consentito al legislatore statale istituire fondi a destinazione vincolata in una materia di competenza concorrente quale quella dell’istruzione.

10.2.– La questione non è fondata.

La «valorizzazione del merito del personale docente», infatti, è un profilo attinente alla disciplina dei dipendenti pubblici statali, che rientra nella competenza esclusiva dello Stato di cui all’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., e che non dà luogo, pertanto, ad una destinazione vincolata di fondi alle Regioni.

11.– L’art. 1, comma 153, stabilisce che «Al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall’apertura al territorio, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, d’intesa con la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 158 tra le regioni e individua i criteri per l’acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una  scuola innovativa».

11.1.– Secondo la Regione Puglia, tale disposizione, nella parte in cui affida al Ministro dell’istruzione la ripartizione delle risorse di cui al comma 158, nonché l’individuazione dei criteri per l’acquisizione da parte delle stesse Regioni «delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa», violerebbe il combinato disposto dell’art. 117, terzo comma, e dell’art. 118, primo comma, Cost., perché, pur attribuendo ad un organo statale una funzione amministrativa in una materia come l’edilizia scolastica, che incide su una pluralità di competenze concorrenti, non prevederebbe alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni.

11.2.– La questione è fondata.

In riferimento all’art. 53, comma 7, del decreto legge n. 5 del 2012, il quale demanda ad un decreto del Ministro dell’istruzione, da emanare sentita la Conferenza unificata, l’adozione delle norme tecniche-quadro contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia, nonché didattica, indispensabili a garantire indirizzi progettuali adeguati ed omogenei sul territorio nazionale, questa Corte ha chiarito come «[n]ella disciplina in esame si intersecano più materie, quali il "governo del territorio”, "l’energia” e la "protezione civile”, tutte rientranti nella competenza concorrente Stato-Regioni di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost.», rilevando altresì che «nelle materie di competenza concorrente, allorché vengono attribuite funzioni amministrative a livello centrale allo scopo di individuare norme di natura tecnica che esigono scelte omogenee su tutto il territorio nazionale improntate all’osservanza di standard e metodologie desunte dalle scienze, il coinvolgimento della conferenza Stato Regioni può limitarsi all’espressione di un parere obbligatorio (sentenze n. 265 del 2011, n. 254 del 2010, n. 182 del 2006, n. 336 e n. 285 del 2005)» (sentenza n. 62 del 2013).

Nel caso di specie, tale coinvolgimento regionale non è previsto e la disposizione impugnata, di conseguenza, va dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro che provvede alla ripartizione delle risorse sia adottato sentita la Conferenza Stato Regioni.

12.– L’art. 1, comma 155, dispone che «Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indice specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni ai sensi del comma 154, nel limite delle risorse assegnate  dal comma 158 e comunque nel numero di almeno uno per regione».

12.1.– Secondo la Regione Puglia, tale disposizione, nella parte in cui non prevede che, ai fini dell’indizione della procedura concorsuale ivi contemplata, venga acquisita un’intesa con le Regioni interessate dagli interventi di edilizia scolastica, violerebbe il combinato disposto dell’art. 117, terzo comma, e dell’art. 118, primo comma, Cost., perché, pur attribuendo ad un organo statale una funzione amministrativa in una materia che incide su una pluralità di competenze concorrenti, si limiterebbe a prevedere l’acquisizione di un mero parere, anziché dell’intesa con le Regioni interessate.

12.2.– La questione non è fondata.

Anche la disposizione in esame, al pari della precedente, si colloca all’incrocio di una serie di materie «quali il "governo del territorio”, "l’energia” e la "protezione civile”, tutte rientranti nella competenza concorrente Stato-Regioni di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost.»; in tali materie, secondo questa Corte, «allorché vengono attribuite funzioni amministrative a livello centrale allo scopo di individuare norme di natura tecnica che esigono scelte omogenee su tutto il territorio nazionale improntate all’osservanza di standard e metodologie desunte dalle scienze, il coinvolgimento della conferenza Stato Regioni può limitarsi all’espressione di un parere obbligatorio (sentenze n. 265 del 2011, n. 254 del 2010, n. 182 del 2006, n. 336 e n. 285 del 2005)» (sentenza n. 62 del 2013). Alla luce della richiamata giurisprudenza, pertanto, ai fini del coinvolgimento regionale è sufficiente il parere della Conferenza Stato Regioni.

13.– L’art. 1, comma 162, stabilisce che «Le regioni sono tenute a fornire al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il monitoraggio completo dei piani di edilizia scolastica relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009, finanziati ai sensi dell’articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pena la mancata successiva assegnazione di ulteriori risorse statali. Le relative economie accertate all’esito del monitoraggio restano nella disponibilità delle regioni per essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici sulla base di progetti esecutivi presenti nella rispettiva programmazione regionale predisposta ai sensi dell’articolo 10 del decreto­ legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente articolo, nonché agli interventi che si rendono necessari all’esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica. Gli interventi devono essere comunicati dalla regione competente al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che definisce tempi e modalità di attuazione degli stessi».

Ai sensi del successivo comma 171, «Il monitoraggio degli interventi di cui ai commi da 159 a 176 è effettuato secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

13.1.– Secondo la Regione Puglia, le richiamate disposizioni sarebbero illegittime: la prima, nella parte in cui impone alle Regioni di fornire il monitoraggio dei piani sull’edilizia, indicando altresì il termine perentorio per l’adempimento di tale onere, la sanzione in caso di eventuale inadempimento e la destinazione delle eventuali economie residuate dalla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica; la seconda, nella parte in cui prescrive l’applicazione delle modalità di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti). Esse violerebbero l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto né il comma 162, né il comma 171, sia singolarmente, sia considerati congiuntamente, sarebbero principi fondamentali in materia di edilizia scolastica o di altre materie concorrenti, ma norme di dettaglio.

13.2.– La questione non è fondata.

Deve anzitutto rilevarsi che, in base all’art. 1 del richiamato d.lgs. n. 229 del 2011, le amministrazioni che realizzino opere pubbliche sono obbligate, fra le altre cose, a «detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi».

Disposizioni del genere costituiscono espressione della competenza statale nella materia del «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale» (art. 117, secondo comma, lettera r, Cost.) e «sono anzitutto strumentali per "assicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione” (sentenza n. 17 del 2004; nello stesso senso, fra le altre, sentenze n. 23 del 2014 e n. 46 del 2013)» (sentenza n. 251 del 2016).

L’attività di monitoraggio di cui devono farsi carico le Regioni, ai sensi della norma impugnata, si colloca pienamente all’interno di questo sistema informativo e si rivela una modalità conoscitiva strumentale al finanziamento statale degli interventi di edilizia scolastica.

Peraltro, ai sensi dell’art. 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), le risorse statali destinate a finanziare i piani di edilizia scolastica sono destinate, per il 50 per cento, «al completamento di attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici», vale a dire al perseguimento di un obiettivo che non può non avere un’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale e che vale dunque a configurare le disposizioni impugnate alla stregua di principi fondamentali in materia di edilizia scolastica.

13.3.– La Regione Puglia censura l’art. 1, comma 162, anche nella parte in cui impone che le eventuali economie che residuino alle Regioni a seguito degli interventi di edilizia scolastica, e che siano accertate a seguito del monitoraggio, debbano essere impiegate ai fini della realizzazione degli interventi indicati dal comma medesimo.

13.3.1.– Secondo la ricorrente, tale disposizione violerebbe l’art. 119 Cost., in quanto finirebbe per stanziare finanziamenti a destinazione vincolata che, riguardando l’edilizia scolastica, inciderebbero su una pluralità di materie concorrenti.

13.4.– La questione non è fondata.

La disposizione impugnata, infatti, non appone un nuovo vincolo di destinazione, ma si limita a ribadire che tali risorse, peraltro già destinate all’edilizia scolastica, debbano continuare a essere utilizzate per la medesima finalità.

D’altra parte, che il comma 162 non sia lesivo delle prerogative regionali, si deduce altresì dalla circostanza che le risorse restano comunque nella disponibilità delle Regioni, le quali conservano piena autonomia nell’individuazione degli interventi da finanziare, in virtù dell’esplicito rinvio che la norma fa alla «rispettiva programmazione regionale».

14.– L’art. 1, comma 180, prevede che «Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge»; il successivo comma 181 elenca i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo si dovrà attenere nel dare attuazione alla delega conferitagli.

14.1.– Secondo la Regione Veneto, il complesso di queste disposizioni determinerebbe una fitta rete di interferenze con la competenza esclusiva regionale in materia di formazione professionale, attribuendo allo Stato il potere di dettare non solo principi fondamentali, ma anche norme di dettaglio, in violazione degli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost.

In particolare, ad avviso della difesa regionale, sarebbero lesive del riparto di competenze le disposizioni che affidano al legislatore delegato il compito di definire il sistema di formazione iniziale e il suo completamento, nonché l’istituzione di percorsi di formazione che integrano le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti; la previsione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in  possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche; il potenziamento e il coordinamento dell’offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale e «similari disposizioni disseminate nel corpo del comma impugnato».

14.2.– La difesa statale eccepisce la genericità delle censure, nonché l’irrilevanza della questione, posto che è prevista l’adozione di decreti legislativi il cui contenuto precettivo non sarebbe al momento prevedibile.

14.3.– L’eccezione di inammissibilità della questione per genericità è fondata.

Le censure non sono sorrette da adeguati elementi argomentativi in grado di suffragarle, perché la ricorrente, salvo alcune esemplificazioni, «si è limitata a coinvolgere i due commi citati in una generica deduzione d’insieme con la quale afferma che sarebbero state pretermesse "le competenze regionali in materia di istruzione” rientranti "nella previsione del terzo comma dell’art. 117 della Costituzione”» (sentenza n. 200 del 2009), senza specificare tuttavia, quali disposizioni, singolarmente considerate, determinerebbero le lesioni che vengono lamentate.

14.4.– La Regione Puglia, invece, censura specificamente l’art. 1, comma 181, lettera e), n. 1.3), nella parte in cui prevede che la delega conferita al Governo contempli anche la determinazione degli «standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia».

14.4.1.– Secondo la ricorrente, tale disposizione violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto l’ambito relativo all’individuazione degli standard strutturali e organizzativi in materia di istituzioni che operano nell’ambito dell’istruzione rientrerebbe nella competenza del legislatore regionale.

14.5.– La questione è fondata.

Questa Corte, infatti, pronunciandosi in tema di disciplina degli asili nido, ha chiarito che la individuazione degli standards strutturali e qualitativi di questi ultimi non si identifica con i livelli essenziali delle prestazioni, «in quanto la norma censurata non determina alcun livello di prestazione, limitandosi ad incidere sull’assetto organizzativo e gestorio degli asili nido che, come si è detto, risulta demandato alla potestà legislativa delle Regioni»; né può essere ricompresa «nelle norme generali sull’istruzione e cioè in quella disciplina caratterizzante l’ordinamento dell’istruzione», in quanto tale individuazione «presenta un contenuto essenzialmente diverso da quello lato sensu organizzativo nel quale si svolge la potestà legislativa regionale» (sentenza n. 120 del 2005).

L’individuazione degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, pertanto, va ricondotta alla competenza del legislatore regionale. Di qui, l’illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.

15.– L’art. 1, comma 183, infine, prevede che «Con uno o più decreti adottati ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono raccolte per materie omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla presente legge, con le modificazioni necessarie al fine di semplificarle e adeguarle alla disciplina legislativa conseguente all’adozione dei decreti legislativi di cui al comma 180 del presente articolo».

15.1.– Secondo la Regione Puglia, tale disposizione, nella parte in cui affida a fonti statali di rango sub-legislativo la raccolta «per materie omogenee» delle norme regolamentari in vigore negli ambiti sui quali incide la legge n. 107 del 2015, e quindi anche quello dell’istruzione, con la possibilità di apportarvi modifiche di semplificazione e adeguamento alla disciplina che verrà adottata con i decreti attuativi, violerebbe il combinato disposto dell’art. 117, terzo e sesto comma, Cost., in quanto consentirebbe a fonti regolamentari statali di incidere su una materia di competenza concorrente, in riferimento alla quale il legislatore statale non può fare ricorso a fonti di rango inferiore a quello della legge.

15.2.– La questione non è fondata nei termini di seguito precisati.

La censura sollevata dalla Regione, secondo cui la raccolta delle norme regolamentari da parte dello Stato riguarderebbe anche regolamenti che non rientrano nella competenza statale, è del tutto ipotetica; la disposizione impugnata, infatti, non può non essere interpretata nel senso che lo Stato è autorizzato ad adottare un testo unico delle sole norme regolamentari di sua competenza, specie in presenza di una delega che lo abilita ad apportare le modifiche di semplificazione ed adeguamento alla futura disciplina dei decreti attuativi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 153, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dell’istruzione che provvede alla ripartizione delle risorse sia adottato sentita la [Conferenza unificata: parole sostituite dalle seguenti: Conferenza Stato Regioni con ordinanza correttiva n. 217 del 2017];

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 181, lettera e), n. 1.3), della legge n. 107 del 2015;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 180 e 181, della legge 13 luglio 2015 n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), promossa, in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 120, Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 29, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 44, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 97, 117, terzo e quarto comma, 118, e 120 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 47, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 117, comma, nonché al combinato disposto dell’art. 117, terzo e sesto comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 47, lettera f), della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 97, 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 97, 117, terzo comma, 118, primo comma, e 120, Cost., dalle Regioni Veneto e Puglia, con i ricorsi indicati in epigrafe;

9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 68, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, nonché al combinato disposto dell’art. 117, terzo comma e 118, primo comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

10) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, nonché al combinato disposto dell’art. 117, terzo comma e 118, primo comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

11) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 74, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, nonché al combinato disposto dell’art. 117, terzo comma e 118, primo comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

12) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 126, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, e 119, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

13) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 155, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

14) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 162 e 171, della legge n. 107 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe;

15) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 183, della legge n. 107 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, Cost., dalla Regione Puglia, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Carmelinda MORANO, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2016.