Sentenza n. 236 del 2016

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SENTENZA N. 236

ANNO 2016

 

Commento alla decisione di

 

Francesco Viganò

Un’importante pronuncia della Consulta sulla proporzionalità della pena

 

per g.c. di Diritto Penale Contemporaneo

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo                       GROSSI                                                         Presidente

- Alessandro              CRISCUOLO                                                  Giudice

- Giorgio                    LATTANZI                                                          

- Aldo                        CAROSI                                                               

- Mario Rosario         MORELLI                                                            

- Giancarlo                CORAGGIO                                                        

- Giuliano                  AMATO                                                               

- Silvana                    SCIARRA                                                            

- Daria                       de PRETIS                                                           

- Nicolò                     ZANON                                                               

- Franco                     MODUGNO                                                        

- Augusto Antonio    BARBERA                                                          

- Giulio                      PROSPERETTI                                                    

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 567, secondo comma, del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Varese nel procedimento penale a carico di P.S. ed altro con ordinanza del 30 settembre 2015, iscritta al n. 13 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 settembre 2016 il Giudice relatore Nicolò Zanon.

Ritenuto in fatto

1. – Con ordinanza del 30 settembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 2016 (r.o. n. 13 del 2016), il Tribunale ordinario di Varese ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 567, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevederebbe un trattamento sanzionatorio irragionevolmente eccessivo e sproporzionato, anche in riferimento alle altre fattispecie delittuose contenute nel Libro II, Titolo XI, Capo III, del codice penale.

1.1. – Quanto alla rilevanza delle questioni, il giudice rimettente evidenzia che esse sono sollevate nell’ambito di un giudizio penale nel quale si procede a carico di due imputati, accusati del delitto di cui all’art. 567, secondo comma, cod. pen., perché, in concorso tra loro, nella formazione dell’atto di nascita di una neonata, ne alteravano lo stato civile, attestando falsamente che ella era nata dall’unione naturale dei dichiaranti. In caso di condanna, sottolinea il giudice a quo, agli imputati non potrebbe che essere irrogata una sanzione da determinarsi all’interno della cornice edittale la cui legittimità costituzionale è contestata.

1.2. – In punto di non manifesta infondatezza, ricorda il rimettente che la disposizione censurata incrimina la condotta di chi, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità, e sanziona tale condotta con la pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Considera, quindi, che l’indicata cornice edittale si presenterebbe, da un lato, eccessiva, per quanto riguarda, in modo particolare, il minimo edittale, e sarebbe, dall’altro lato, sproporzionata, sol che si raffronti la condotta incriminata dalla disposizione censurata con altre norme del medesimo Libro II, Titolo XI, Capo III, del codice penale, che sanzionerebbero in modo meno severo comportamenti illeciti della medesima indole, oltre che, a suo dire, ben più gravi sotto il profilo della manifestazione della capacità a delinquere, e tali da destare un maggiore allarme sociale.

In particolare, il tribunale rimettente rileva che l’entità della pena edittale minima non consentirebbe di adeguare la sanzione alle circostanze specifiche del fatto concreto e, in modo particolare, agli effettivi profili di allarme sociale conseguenti alla condotta posta in essere dagli imputati.

Secondo il giudice a quo, il bene giuridico della fattispecie penale in questione andrebbe individuato nell’esigenza di assicurare la certezza e la fedeltà al vero dello stato civile del neonato, attribuitogli al momento della nascita, attraverso la corretta formazione del documento finalizzato a certificarlo: la certezza all’attribuzione veritiera e fedele della propria maternità e della propria paternità naturale costituirebbe diritto fondamentale di ogni individuo, «tanto sotto un profilo di carattere morale (inteso quale diritto a conoscere le proprie radici e la propria discendenza) quanto sotto un profilo di natura materiale (per quanto riguarda gli aspetti di natura successoria, conseguenti al rapporto di filiazione, anche al di fuori del vincolo matrimoniale)».

Il giudice rimettente osserva, quindi, che, all’epoca della promulgazione del codice penale, l’atto di nascita, contenente le dichiarazioni presentate all’ufficiale di stato civile al fine di attribuire la maternità e la paternità naturali al neonato, costituiva il principale – se non l’unico – strumento per attestare e dimostrare lo stato civile dello stesso. Era, pertanto, necessario tutelare «il diritto del neonato alla corretta e veridica attribuzione della propria discendenza» attraverso la previsione di una sanzione penale particolarmente incisiva e severa, che potesse, tra le altre finalità, svolgere un’adeguata funzione deterrente, per scoraggiare (in un’ottica general-preventiva) ogni tentativo di formazione di un atto di nascita non corrispondente al vero, mediante false attestazioni, false certificazioni o altre falsità. Stante la mancanza di strumenti alternativi che consentissero di ricostruire con certezza gli effettivi rapporti di maternità e paternità naturali del neonato, la formazione di un atto di nascita infedele avrebbe reso estremamente ardua, se non addirittura impossibile, la corretta attribuzione all’interessato del suo stato civile.

In tale prospettiva, ad avviso del rimettente, si giustificava il maggiore disvalore assegnato alla condotta criminosa contemplata dal secondo comma dell’art. 567 cod. pen. rispetto a quello della condotta tipizzata dal primo comma del medesimo articolo, che presuppone l’alterazione di stato civile, non già mediante la formazione di un atto falso, bensì attraverso la sottrazione del neonato e la sua sostituzione con un altro, entrambi comunque già riconosciuti e, quindi, muniti di atti di nascita veritieri.

Il giudice a quo osserva come il descritto assetto normativo, certamente funzionale alle esigenze di tutela dello stato civile del neonato al momento della promulgazione del codice penale, non potrebbe più essere considerato adeguato alla situazione attuale.

Infatti, i progressi scientifici, medici e tecnologici, realizzatisi con un’accelerazione sempre maggiore soprattutto negli ultimi anni, consentono di accertare l’effettiva paternità e maternità di un individuo – con una certezza pressoché assoluta – attraverso indagini svolte sul relativo DNA (le cosiddette "prove tecniche”), con procedure poco invasive, prive di pericolosità, nonché particolarmente rapide ed economiche.

Nella medesima prospettiva, il tribunale rimettente colloca la riforma del diritto di famiglia, realizzata con il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), che ha profondamente innovato, tra le altre, anche la disciplina civilistica in materia di filiazione legittima e naturale, da un lato parificando in toto lo status di figlio legittimo e di figlio naturale, e ridimensionando notevolmente, dall’altro, l’importanza dell’atto di nascita ai fini della prova della filiazione, legittima o naturale, con conseguente maggior incidenza delle cosiddette "prove tecniche”, ossia degli accertamenti sul corredo genetico degli interessati.

Da tali modifiche normative, il giudice rimettente deduce il «ridimensionamento» della funzione dell’atto di nascita ai fini dell’accertamento della discendenza naturale del neonato.

Da ciò conseguirebbe, a suo avviso, che la condotta di alterazione di stato di cui all’art. 567, secondo comma, cod. pen., risulterebbe a sua volta ridimensionata, sotto il profilo della gravità e del disvalore della condotta.

Al contrario di quanto accadeva in passato, si rivelerebbe, invece, oggi più grave ed allarmante la fattispecie di alterazione di stato mediante la sostituzione di neonato, contemplata al primo comma dell’art. 567 cod. pen., sanzionata con una pena (reclusione da tre a dieci anni) sensibilmente inferiore rispetto a quella prevista dalla disposizione censurata. Tale delitto, infatti, presupporrebbe una maggiore risoluzione ad agire da parte del reo, una consapevolezza più marcata dell’intrinseca antigiuridicità della condotta ed una più spiccata propensione a delinquere, rispetto alla mera dichiarazione di un dato non corrispondente al vero.

Il tribunale rimettente considera, inoltre, che il Libro II, Titolo XI, Capo III, del codice penale contempla ulteriori disposizioni incriminatrici, connotate da un’asserita maggior gravità della condotta, e tali da destare, a suo avviso, un maggior allarme sociale, le quali sarebbero tuttavia punite in modo meno severo rispetto a quella censurata, come la soppressione di stato civile mediante occultamento del neonato (art. 566, secondo comma, cod. pen., che prevede la pena della reclusione da tre a dieci anni) e l’occultamento di stato civile di un figlio (art. 568 cod. pen., punito con la reclusione da uno a cinque anni).

Tanto premesso, il giudice a quo osserva che la cornice edittale di pena prevista dalla disposizione censurata risulterebbe eccessiva rispetto alla gravità oggettiva della condotta incriminata. In particolare, la manifesta eccessività del minimo edittale di pena non consentirebbe al giudice di eventualmente adeguare il trattamento sanzionatorio alle circostanze concrete del fatto, tenendo conto che, in molti casi, la condotta antigiuridica tipizzata dall’art. 567, secondo comma, cod. pen. è posta in essere proprio nell’interesse del neonato (magari privo di un padre o che il genitore naturale non vuole riconoscere), al quale l’agente intende attribuire, comunque, dei legami familiari, ancorché in un’ottica certamente distorta e scorretta. Il rimettente sottolinea come, cionondimeno, anche a ritenere applicabile la circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, numero 1), cod. pen., la pena concretamente applicabile al soggetto agente rimarrebbe eccessiva rispetto alle caratteristiche concrete del fatto, con ripercussioni pratiche che risulterebbero del tutto irragionevoli ed ingiustificate: la sanzione irrogata, ancorché determinata a partire dal minimo edittale ed eventualmente ridotta per l’attenuante sopra indicata, precluderebbe, comunque, la possibilità di concedere i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna «ad un soggetto che, per quanto abbia commesso un reato, non ha manifestato alcun profilo antisociale o tale da destare un particolare allarme sociale»; inoltre, la sanzione concretamente applicata non potrebbe che apparire, «ad un soggetto che […] ha ritenuto (erroneamente) di agire nell’interesse del neonato e non già per un proprio tornaconto, assolutamente priva di ogni giustificazione logica e, quindi, fondamentalmente ingiusta».

Il giudice rimettente si mostra consapevole della circostanza che la Corte costituzionale si è già pronunziata, nel senso della manifesta infondatezza, su una questione di legittimità costituzionale analoga a quella proposta. Ritiene, tuttavia, che si tratterebbe di una decisione precedente alle modifiche normative sopra illustrate, la quale non poteva tenere conto del riconoscimento – anche a livello legislativo – del valore e dell’importanza dei nuovi strumenti tecnici, scientifici e medici di accertamento dei rapporti genetici tra individui.

Le considerazioni svolte troverebbero conferma, a suo avviso, anche in sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, le quali avrebbero contribuito a ridimensionare sensibilmente il rilievo dell’atto di nascita come strumento volto all’accertamento dei rapporti di paternità e maternità e, conseguentemente, il disvalore delle sue alterazioni (è ricordata, in particolare, la sentenza del 27 gennaio 2015 – ricorso n. 25358/12 – Paradiso e Campanelli contro Italia).

Secondo il tribunale rimettente, la previsione di una cornice edittale di pena irragionevolmente elevata, come quella contemplata dall’art. 567, secondo comma, cod. pen., contrasterebbe con il necessario rispetto del diritto alla vita privata e familiare di cui all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, il quale richiede che vi sia una proporzione tra il livello dell’ingerenza dell’autorità pubblica nella vita privata e nei rapporti familiari di ciascun individuo e il legittimo obiettivo della tutela dell’ordine pubblico e della pubblica fede che la stessa disposizione intende perseguire. Nel caso di specie, la sproporzione si manifesterebbe nel precludere al giudice di merito la determinazione di una pena ragionevolmente correlata alla gravità del fatto ed ai motivi che hanno spinto l’imputato ad agire.

1.3. – Il giudice a quo – premesso di essere consapevole che è precluso alla Corte costituzionale il sindacato di costituzionalità «in relazione alle questioni strettamente inerenti alla politica criminale, le valutazioni punitive e le quantificazioni sanzionatorie, di volta in volta decise dal legislatore» ritiene, tuttavia, che, nel caso di specie, il denunciato trattamento sanzionatorio non possa considerarsi espressione di una legittima scelta normativa di politica criminale.

Infatti, a fronte della complessiva evoluzione della situazione normativa, tecnica e medica sopra descritta, il legislatore penale sarebbe rimasto irragionevolmente inerte.

La disposizione censurata sarebbe, quindi, in primo luogo in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., perché sanziona con una pena eccessivamente elevata un comportamento che, oggi, avrebbe perso quei connotati di gravità e di allarme sociale che in altra epoca giustificavano un trattamento sanzionatorio particolarmente rigoroso e severo, ciò anche rispetto alle altre condotte ricordate, previste e punite dal medesimo Libro II, Titolo XI, Capo III, del codice penale, che appaiono ugualmente (se non più) gravi.

Il giudice rimettente richiama in proposito la giurisprudenza costituzionale che avrebbe riconosciuto «la possibilità di vagliare la cornice edittale di pena determinata dal legislatore, sotto il principio della ragionevolezza di tale determinazione, ovvero della sua rispondenza ai bisogni effettivi di tutela della collettività e al grado effettivo di antigiuridicità e gravità del comportamento incriminato» (vengono citate le sentenze n. 341 del 1994 e n. 409 del 1989).

In secondo luogo, l’art. 567, secondo comma, cod. pen. contrasterebbe con il principio di colpevolezza e di necessaria finalizzazione rieducativa della pena di cui all’art. 27 Cost., giacché «la previsione di una pena eccessiva rispetto alla gravità della condotta, soprattutto quanto al minimo edittale, nonché sproporzionata rispetto alle altre condotte contemplate dalle disposizioni del medesimo Capo, impedi[rebbe] al Giudice di adeguare la sanzione concretamente inflitta all’imputato, in caso di condanna, alle circostanze del fatto, e al reo stesso di comprendere adeguatamente, con piena consapevolezza, il disvalore del proprio comportamento».

2. – Con atto depositato il 23 febbraio 2016 è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.

2.1. – L’Avvocatura generale dello Stato ha, innanzitutto, evidenziato che la medesima questione ora sollevata dal Tribunale di Varese sarebbe già stata dichiarata manifestamente infondata dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 106 del 2007. Ricorda l’Avvocatura generale dello Stato che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la determinazione del trattamento sanzionatorio per condotte penalmente rilevanti rientra nella discrezionalità del legislatore, salvo il sindacato di costituzionalità su scelte normative palesemente arbitrarie o radicalmente ingiustificate, tali da evidenziare un uso distorto di tale discrezionalità.

Detto sindacato, inoltre, sarebbe possibile solo qualora ci si dolga del fatto che per un certo reato sia prevista una pena troppo elevata e siano indicate, come tertia comparationis, norme che prevedano, in relazione a fattispecie di reato sostanzialmente identiche, una pena più mite.

Nella richiamata ordinanza la Corte costituzionale chiarì come le fattispecie descritte dal primo e dal secondo comma dell’art. 567 cod. pen. siano oggettivamente diverse, perché, seppure in entrambe è tutelato il medesimo bene giuridico (l’interesse del minore alla verità dell’attestazione ufficiale della propria ascendenza), nel caso del primo comma la condotta consiste in uno scambio materiale di neonati, mentre la fattispecie prevista dal secondo comma si realizza mediante la commissione di un altro reato (quello di falso ideologico, che non concorre con quello di alterazione di stato), rivelando una più intensa carica criminosa, sicché il principio di uguaglianza appare rispettato, avendo il legislatore trattato, dal punto di vista sanzionatorio, situazioni diverse in modo diverso.

Inoltre, con riguardo alle altre fattispecie incriminatrici indicate quali tertia comparationis dal giudice rimettente, l’Avvocatura generale dello Stato osserva che le condotte descritte sia dall’art. 566, secondo comma, cod. pen. ("supposizione o soppressione di stato”), sia dall’art. 568 cod. pen. ("occultamento di stato di un figlio”), si differenzierebbero dalla disposizione denunciata perché non presuppongono necessariamente la consumazione di un falso ideologico.

Non conferente, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, sarebbe poi il riferimento all’art. 8 della CEDU nonché alla sentenza della Corte EDU Paradiso e Campanelli contro Italia. In ogni caso, in base all’ormai consolidato orientamento della Corte costituzionale – secondo il quale le disposizioni della CEDU integrano, quali norme interposte, il parametro costituzionale di cui all’art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali –, ove emerga un eventuale contrasto tra una norma interna e una norma della CEDU, il giudice nazionale deve investire la Corte costituzionale del dubbio di costituzionalità in riferimento al citato art. 117, primo comma, Cost. Nella specie, a causa del mancato richiamo di tale parametro, la relativa censura sarebbe inammissibile.

Da ultimo, l’Avvocatura generale dello Stato contesta l’utilità del riferimento operato dal giudice rimettente alle recenti riforme che hanno interessato il diritto di famiglia, perché disposizioni civilistiche non potrebbero assumere alcun rilievo ai fini dell’individuazione di un tertium comparationis attinente alla materia penale. Per parte sua, l’accresciuta facilità dell’accertamento della paternità e maternità naturale, determinata dai progressi tecnico-scientifici, non avrebbe alcun concreto rilievo per la fattispecie in questione, né potrebbe sminuire il disvalore della condotta sanzionata dall’art. 567, secondo comma, cod. pen. Infatti, l’eventuale commissione di tale reato determinerebbe il rischio concreto che colui che ne sia stato vittima possa non avere mai dubbi sulle proprie effettive origini e, conseguentemente, che l’astratta possibilità di accedere alle indagini genetiche non abbia alcuna utilità concreta.

3. – L’Avvocatura generale dello Stato, in data 10 agosto 2016, ha depositato memoria nella quale ha ribadito quanto già affermato in sede di intervento in giudizio, richiamando a sostegno dei propri assunti la decisione della Corte di cassazione, sesta sezione penale, 12 febbraio-14 aprile 2003, n. 17627, in base alla quale la disposizione incriminatrice de qua è «posta a garanzia dell’identità del neonato, del rapporto effettivo di procreazione per come naturalmente si determina e, quindi, dell’integrità dello stato di filiazione, quale attributo della personalità».

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale ordinario di Varese ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 567, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevederebbe, per il delitto ivi contemplato, un trattamento sanzionatorio irragionevolmente eccessivo e sproporzionato, anche in riferimento alle altre fattispecie di delitto contenute nel Libro II, Titolo XI, Capo III, cod. pen., con conseguente violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione e di quello di colpevolezza e di necessaria finalizzazione rieducativa della pena di cui all’art. 27 Cost.

La disposizione censurata, sotto la rubrica «Alterazione di stato», prevede, al secondo comma, che chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale di una siffatta cornice edittale, ritenendola eccessiva e perciò irragionevole e sproporzionata, in violazione dell’art. 3 Cost., alla luce dell’effettivo disvalore attualmente attribuibile alla condotta incriminata, anche in relazione al trattamento sanzionatorio che il legislatore riserva alle fattispecie di reato di cui agli artt. 567, primo comma, 566, secondo comma, e 568 cod. pen., asseritamente analoghe a quella prevista dalla disposizione censurata e ritenute comunque non meno gravi (o addirittura più gravi) di essa. 

Lamenta, inoltre, la violazione dell’art. 27 Cost., poiché la previsione di una pena così elevata, particolarmente nel minimo edittale, non consentirebbe al giudice di irrogare sanzioni proporzionate al reale disvalore della condotta, in tal modo violando il principio di personalità della responsabilità penale e quello di necessaria finalizzazione rieducativa della pena.

Nella motivazione dell’ordinanza, ma non nel dispositivo, è fatto anche un riferimento all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, sul presupposto che la previsione di una cornice edittale irragionevolmente elevata sarebbe in contrasto con la corretta proporzione che deve sussistere tra il livello e l’intensità dell’ingerenza dell’autorità pubblica nella vita privata e nei rapporti familiari di ciascun individuo – ingerenza costituita dalla norma incriminatrice censurata – e il legittimo obiettivo della protezione della veridicità dello stato civile del neonato, che la disposizione persegue. Tale sproporzione, in particolare, si manifesterebbe nel precludere al giudice la determinazione di una pena ragionevolmente correlata alla gravità del fatto ed ai motivi che spingono l’imputato ad agire in violazione della disposizione.

2.– L’eccezione di parziale inammissibilità dell’Avvocatura generale dello Stato, riferita ai rilievi da ultimo menzionati, avrebbe ragion d’essere se il giudice a quo avesse inteso effettivamente prospettare un diretto contrasto della norma censurata con l’art. 8 della CEDU. La giurisprudenza ormai costante di questa Corte ha chiarito, infatti, che le norme della citata Convenzione non sono parametri direttamente invocabili per affermare l’illegittimità costituzionale d’una disposizione dell’ordinamento nazionale, ma costituiscono norme interposte la cui osservanza è richiesta dall’art. 117, primo comma, Cost. (ex plurimis ordinanze n. 21 del 2014, n. 286 del 2012, n. 180 del 2011 e n. 163 del 2010): un parametro, quest’ultimo, che il giudice a quo non ha nemmeno menzionato, né in motivazione, né nel dispositivo dell’ordinanza.

Proprio per tale ragione, peraltro, può ritenersi che i riferimenti del rimettente alla norma convenzionale svolgano, nell’economia del suo provvedimento, solo un ruolo rafforzativo delle censure relative alla pretesa carenza di proporzionalità tra l’intervento repressivo attuato mediante la norma censurata e l’esigenza di tutela che tale intervento giustifica (sentenza n. 12 del 2016; ordinanza n. 286 del 2012).

3.– Il tratto caratteristico delle questioni in esame risiede nella censura di manifesta irragionevolezza intrinseca della cornice edittale prevista per il delitto di cui all’art. 567, secondo comma, cod. pen.

Essa è, prima di tutto, contestata alla luce di un asserito mutamento complessivo delle condizioni normative, tecniche e scientifiche, che avrebbe reso anacronistica una punizione così severa. Assume infatti il rimettente che il disvalore della condotta descritta nella disposizione censurata si sarebbe ridimensionato rispetto all’epoca in cui è entrato in vigore il codice penale.  In particolare, l’anacronismo insito in una cornice edittale così severa sarebbe reso evidente sia dal rilievo per cui l’atto di nascita non è più, attualmente, l’unico strumento per accertare il reale status filiationis – vista l’accresciuta facilità dell’accertamento della paternità e della maternità naturali, determinata dai progressi tecnico-scientifici – sia dalle recenti riforme del diritto di famiglia, che consentirebbero la reclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall’atto di nascita (anche) nell’ipotesi in cui il neonato sia stato iscritto come figlio di ignoti, ovvero in conformità ad altra presunzione di paternità.

Inoltre, la cornice edittale manifesterebbe la propria irragionevole severità nell’impedire di fatto al giudice di tenere conto delle situazioni in cui il soggetto agente è condotto a presentare false certificazioni o attestazioni in vista di un obbiettivo di cura dell’interesse del neonato, magari privo di un padre o che il genitore naturale non intende riconoscere, e al quale il soggetto intende attribuire comunque dei legami familiari, ancorché in un’ottica distorta e scorretta: ciò che, oltre ad imporre al giudice di irrogare sanzioni non proporzionate al reale disvalore della condotta, aggraverebbe, nel reo, la percezione di subire una condanna ingiusta, svincolata dalla gravità della propria condotta, in frontale contrasto con il principio di necessaria finalizzazione rieducativa della pena.

Infine, il rimettente osserva come l’altra fattispecie di alterazione di stato, commessa mediante sostituzione del neonato, prevista al primo comma del medesimo art. 567 cod. pen., sarebbe sanzionata con una pena «decisamente inferiore», pur presentandosi quale frutto di una condotta che egli considera «più grave ed allarmante», rivelando, a suo avviso, una maggior risoluzione ad agire da parte del reo, una consapevolezza più marcata dell’intrinseca antigiuridicità della condotta ed una più spiccata propensione a delinquere.

4.– Le questioni sono fondate, alla luce di entrambi i parametri costituzionali evocati.

4.1.– Non tutti gli argomenti spesi dal rimettente per sollecitare l’accoglimento delle questioni sollevate, per vero, colgono nel segno. Così è a dirsi, in particolare, di quelli relativi all’asserito anacronismo che la severità della pena prevista dalla disposizione censurata rivelerebbe.

 Le trasformazioni dell’assetto normativo, tecnico e scientifico, allegate dal giudice a quo quali prove del complessivo mutamento di contesto, di per sé stesse non hanno la capacità di alleggerire, nella percezione comune, la gravità della condotta punita e l’allarme sociale conseguente. Non erra l’Avvocatura generale dello Stato quando osserva che l’accresciuta facilità dell’accertamento della paternità e della maternità naturale, determinata dai progressi tecnico-scientifici e dalla possibilità di accesso all’esame del DNA, non è in grado di diminuire il disvalore della condotta sanzionata dalla disposizione censurata, per la semplice ragione che la vittima dell’eventuale reato di alterazione di stato potrebbe non nutrire mai quel dubbio sulle proprie origini che, solo, potrebbe indurla a ricorrere, in concreto, ad indagini genetiche.

Allo stesso modo, non hanno specifica incidenza, nella fattispecie in esame, le recenti riforme del diritto di famiglia. È vero che questa Corte ha già censurato discipline legislative per irragionevolezza sopravvenuta, in quanto scrutinate in un quadro normativo mutato rispetto a quello esistente al momento della loro approvazione (sentenze n. 354 del 2002 e n. 440 del 1994). Ma lo ha fatto quando le modifiche in questione, ancorché solo indirettamente rilevanti, interessavano da vicino la norma censurata, travolgendo la sua stessa giustificazione. Nella prospettazione del rimettente, invece, si dovrebbe dare peso a riforme intervenute nel diverso settore del diritto civile, soprattutto in quanto tese alla valorizzazione, ai fini della prova del rapporto di filiazione, delle cosiddette «prove tecniche», ossia dei già ricordati accertamenti sul corredo genetico degli interessati: accertamenti, ai quali, tuttavia, anche da questo punto di vista non può attribuirsi alcuna capacità di incisione sul disvalore della condotta sanzionata dall’art. 567, secondo comma, cod. pen.

4.2.– La fondatezza delle questioni sollevate si rivela, piuttosto, in virtù della manifesta sproporzione della cornice edittale censurata, se considerata alla luce del reale disvalore della condotta punita.

È costante, nella giurisprudenza costituzionale, la considerazione secondo cui l’art. 3 Cost. esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali. E la tutela del principio di proporzionalità, nel campo del diritto penale, conduce a «negare legittimità alle incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all’individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest’ultima con la tutela dei beni e valori offesi dalle predette incriminazioni» (sentenze n. 341 del 1994 e n. 409 del 1989). Deve essere ricordato, in questa prospettiva, anche l’art. 49, numero 3), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, e che ha ora lo stesso valore giuridico dei trattati, in forza dell’art. 6, comma 1, del Trattato sull’Unione europea (TUE), come modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008 n. 130, ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009 – a tenore del quale «le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato».

In questo delicato settore dell’ordinamento, il principio di proporzionalità esige un’articolazione legale del sistema sanzionatorio che renda possibile l’adeguamento della pena alle effettive responsabilità personali, svolgendo una funzione di giustizia, e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite della potestà punitiva statale, in armonia con il "volto costituzionale” del sistema penale (sentenza n. 50 del 1980).

A ciò si aggiunge che, alla luce dell’art. 27 Cost., il principio della finalità rieducativa della pena costituisce «una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l’accompagnano da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue» (sentenza n. 313 del 1990; si vedano anche le sentenze n. 183 del 2011 e n. 129 del 2008). Esso, pertanto, non vale per la sola fase esecutiva, ma obbliga tanto il legislatore quanto i giudici della cognizione (sentenza n. 313 del 1990). Anche la finalità rieducativa della pena, nell’illuminare l’astratta previsione normativa, richiede «un costante principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall’altra» (sentenza n. 251 del 2012 e, ancora, sentenza n. 341 del 1994), mentre la palese sproporzione del sacrificio della libertà personale produce «una vanificazione del fine rieducativo della pena prescritto dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, che di quella libertà costituisce una garanzia istituzionale in relazione allo stato di detenzione» (sentenza n. 343 del 1993).

Laddove la proporzione tra sanzione e offesa difetti manifestamente, perché alla carica offensiva insita nella condotta descritta dalla fattispecie normativa il legislatore abbia fatto corrispondere conseguenze punitive di entità spropositata, non ne potrà che discendere una compromissione ab initio del processo rieducativo, processo al quale il reo tenderà a non prestare adesione, già solo per la percezione di subire una condanna profondamente ingiusta (sentenze n. 251 e n. 68 del 2012), del tutto svincolata dalla gravità della propria condotta e dal disvalore da essa espressa.

In tale contesto, una particolare asprezza della risposta sanzionatoria determina perciò una violazione congiunta degli artt. 3 e 27 Cost., essendo lesi sia il principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del fatto commesso, sia quello della finalità rieducativa della pena (sentenza n. 68 del 2012, che richiama le sentenze n. 341 del 1994 e n. 343 del 1993).

È ciò che accade nel caso della cornice edittale prevista per il delitto di cui all’art. 567, secondo comma, cod. pen.

Vale la pena ricordare che, intervenendo sulla pena accessoria della perdita della potestà (oggi "responsabilità”) genitoriale, stabilita quale automatica conseguenza della condanna per il medesimo delitto di alterazione di stato, questa Corte ha già sottolineato che il delitto di cui all’art. 567, secondo comma, cod. pen., «diversamente da altre ipotesi criminose in danno di minori, non reca in sé una presunzione assoluta di pregiudizio per i loro interessi morali e materiali» (sentenza n. 31 del 2012), riconoscendo, dunque, come non si possa escludere che il reo sia guidato dal fine, non già di pregiudicare, bensì di favorire, sia pur commettendo un reato, l’interesse del neonato.

In tali ipotesi, la sproporzione del trattamento sanzionatorio si rivela con nettezza: giacché, pur indirizzandosi verso il minimo edittale, il giudice è comunque costretto a infliggere pene di entità eccessiva, che non sono in ragionevole rapporto con il disvalore della condotta.

Nell’ordinanza di rimessione, per vero, le circostanze del caso concreto tratto in giudizio non sono lumeggiate in dettaglio, se non attraverso i soli riferimenti sufficienti a sostenere la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. Il rimettente aggiunge soltanto che, anche applicando la circostanza attenuante prevista dall’art. 62, primo comma, numero 1), cod. pen. (che consente una mitigazione di pena per il reo che abbia agito «per motivi di particolare valore morale o sociale»), il condannato non potrebbe giovarsi della sospensione condizionale della pena.

Ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, tuttavia, non importa accertare se nel processo principale siano effettivamente giudicate condotte poste in essere con la supposta finalità di giovare agli interessi del minore, e in particolare di attribuirgli un legame familiare altrimenti assente. È sufficiente considerare che la disposizione censurata, per come è normativamente definita la cornice edittale, impone al giudice di infliggere una punizione irragionevolmente sproporzionata per eccesso, anche nelle ipotesi in cui l’obbiettivo dell’agente – sia pur perseguito, in un’ottica scorretta, mediante la commissione di un falso – sia effettivamente quello di attribuire un legame familiare al neonato, che altrimenti ne resterebbe privo.

Non erra perciò il giudice a quo nel ritenere che l’applicazione, pur nel minimo edittale, della sanzione stabilita dalla disposizione censurata risulti manifestamente irragionevole per eccesso, in violazione dell’art. 3 Cost., e si ponga altresì in contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena, poiché ingenera nel condannato la convinzione di essere vittima di un ingiusto sopruso, sentimento che osta all’inizio di qualunque efficace processo rieducativo, in violazione dell’art. 27 Cost.

4.3.– L’ordinanza di rimessione pone in dubbio la ragionevolezza intrinseca della cornice edittale stabilita dal codice penale per il delitto di alterazione di stato commesso mediante falso, «anche» in relazione al diverso, e più mite, trattamento sanzionatorio previsto dal legislatore per altre fattispecie contenute nel Libro II, Titolo XI, Capo III, cod. pen., che lo stesso rimettente non esita a definire non meno gravi (o addirittura più gravi) di quella descritta dalla disposizione censurata.

Un ruolo non secondario – nelle valutazioni del giudice a quo e, come si dirà, di questa stessa Corte – è in effetti svolto dallo specifico riferimento al più mite trattamento sanzionatorio stabilito per il delitto di alterazione di stato mediante sostituzione di un neonato, significativamente presente al primo comma dello stesso articolo 567 cod. pen., che riunisce, sotto la medesima rubrica, due fattispecie accomunate dall’essere indirizzate alla tutela del medesimo bene giuridico, come questa Corte ha già riconosciuto nell’ordinanza n. 106 del 2007.

Rimane fermo che le questioni all’attuale esame sollecitano, prima di tutto, un controllo di proporzionalità sulla cornice edittale stabilita dalla norma censurata, alla luce dei principi costituzionali evocati (artt. 3 e 27 Cost.), non già una verifica sull’asserito diverso trattamento sanzionatorio di condotte simili o identiche, lamentato attraverso la mera identificazione di disposizioni idonee a fungere da tertia comparationis. Piuttosto, nella prospettazione del giudice a quo, l’esito negativo di un tale controllo, in termini di manifesta irragionevolezza per sproporzione tra cornice edittale, da un lato, e disvalore della condotta, dall’altro, viene a disvelarsi «anche» alla luce del più mite trattamento riservato ad altre fattispecie, tra cui, in particolare, quella del primo comma del medesimo art. 567 cod. pen.

Una censura di violazione del solo art. 3 Cost., incentrata sul supposto diverso trattamento sanzionatorio rispettivamente previsto dai due commi dell’art. 567 cod. pen., è stata rigettata da questa Corte (ordinanza n. 106 del 2007), che – pur riconoscendo come entrambe le fattispecie tutelino il medesimo bene giuridico, cioè l’interesse del minore alla verità dell’attestazione ufficiale della propria ascendenza – ritenne non illegittimo tale diverso trattamento, essendo distinte le condotte descritte nei due commi della disposizione in questione.

Come chiarito, il diverso esito delle questioni all’attuale esame è sollecitato dall’aver il giudice a quo richiesto uno scrutinio di costituzionalità imperniato sulla manifesta irragionevolezza intrinseca della risposta sanzionatoria stabilita dalla norma censurata, sotto il profilo della proporzionalità tra severità della cornice edittale e disvalore della condotta, con ulteriore riferimento alla vanificazione, determinata dall’entità eccessiva della sanzione, della finalizzazione rieducativa della pena, ai sensi dell’art. 27 Cost.

4.4.– Non appartengono a questa Corte valutazioni discrezionali di dosimetria sanzionatoria penale, risultando, queste, tipicamente spettanti alla rappresentanza politica, chiamata attraverso la riserva di legge sancita nell’art. 25 Cost. a stabilire il grado di reazione dell’ordinamento al cospetto di una lesione a un determinato bene giuridico. E non può che essere ribadita la costante giurisprudenza costituzionale, che in tale materia tutela la discrezionalità del legislatore, salvo il sindacato di costituzionalità su scelte palesemente arbitrarie o radicalmente ingiustificate, tali da evidenziare un uso distorto di tale discrezionalità (ex multis sentenze n. 148 e 23 del 2016, n. 81 del 2014, n. 394 del 2006, e ordinanze n. 249 e 71 del 2007, n. 169 e 45 del 2006).

Al tempo stesso, tuttavia, laddove emergano sintomi di manifesta irragionevolezza, per sproporzione, di un trattamento sanzionatorio, e l’intervento della Corte costituzionale sia invocato, a fini di giustizia, dai giudici a quibus, questo è possibile, al ricorrere di determinate condizioni.

Per non sovrapporre la propria discrezionalità a quella del Parlamento rappresentativo, finendo per esercitare un inammissibile potere di scelta (sentenza n. 22 del 2007) in materia sanzionatoria penale, la valutazione di questa Corte deve essere condotta attraverso precisi punti di riferimento, già rinvenibili nel sistema legislativo. Anche nel giudizio di "ragionevolezza intrinseca” di un trattamento sanzionatorio penale, incentrato sul principio di proporzionalità, è infatti essenziale l’individuazione di soluzioni già esistenti, idonee a eliminare o ridurre la manifesta irragionevolezza lamentata (sentenza n. 23 del 2016).

Solo se condotta secondo queste modalità, la valutazione si mantiene fedele al costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, in base al quale, in tema di trattamento sanzionatorio penale, è consentito emendare le scelte del legislatore «in riferimento a grandezze già rinvenibili nell’ordinamento» (sentenze n. 148 del 2016 e n. 22 del 2007): giacché obiettivo del controllo sulla manifesta irragionevolezza delle scelte sanzionatorie non è alterare le opzioni discrezionali del legislatore, ma ricondurre a coerenza le scelte già delineate a tutela di un determinato bene giuridico, procedendo puntualmente, ove possibile, all’eliminazione di ingiustificabili incongruenze.

4.5.– Alla luce di tali rigorose coordinate, nel caso di specie, il controllo sulla sproporzione manifestamente irragionevole tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e gravità dell’offesa, dall’altra, è possibile attraverso una valutazione relazionale, che anche il rimettente sollecita, condotta per intero all’interno della disciplina del medesimo art. 567 cod. pen.

Si tratta di uno scrutinio svolto entro il perimetro conchiuso dal medesimo articolo, che, anche per questa ragione, non conduce a sovrapporre, dall’esterno, una dosimetria sanzionatoria eterogenea rispetto alle scelte legislative, ma giudica "per linee interne” la coerenza e la proporzionalità delle sanzioni rispettivamente attribuite dal legislatore a ciascuna delle due fattispecie di cui si compone il reato di alterazione di stato.

In questa chiave, la manifesta irragionevolezza per sproporzione della forbice edittale censurata si evidenzia al cospetto della meno severa cornice (reclusione da tre a dieci anni) che il medesimo art. 567 cod. pen. prevede, al primo comma, per l’altra fattispecie di alterazione dello stato di famiglia del neonato, commessa mediante la sua sostituzione.

Le fattispecie punite, rispettivamente, al primo e al secondo comma del citato articolo, non sono identiche, ma non possono considerarsi del tutto disomogenee, non foss’altro perché indirizzate a proteggere, come questa Corte ha già riconosciuto (ordinanza n. 106 del 2007), il medesimo bene giuridico.

Infatti, il reato di cui all’art. 567, secondo comma, cod. pen., punisce la modificazione del vero non per sé, ma in quanto da essa derivi la perdita dell’autentico status filiationis del neonato, evidenziando che la fattispecie protegge in primo luogo la veridicità dello stato di filiazione, ovvero, più esattamente, l’interesse del minore a vedersi riconosciuto un rapporto familiare corrispondente alla propria effettiva ascendenza.

Ma lo stesso può dirsi della fattispecie di cui al primo comma, dove, in egual modo, è privilegiata la protezione del diritto fondamentale del minore alla corretta rappresentazione della sua ascendenza, quale presupposto della sua complessiva condizione di vita, e, d’altra parte, la condotta incriminata, che non implausibilmente appare al rimettente non meno (se non più) grave, comporta il coinvolgimento non di uno solo, ma di due neonati.

I due reati, la cui regolamentazione il legislatore ha deciso di circoscrivere nel perimetro di un medesimo articolo, segnato dal medesimo nomen juris, presentano allora non irrilevanti tratti comuni. Ancorché autonomi, essi descrivono un medesimo evento delittuoso, consistente nella alterazione dello stato civile del neonato, mentre a variare sono le modalità esecutive, perché in un caso l’alterazione si produce «mediante la sostituzione di un neonato», nell’altro «mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità» nell’atto di nascita del neonato. Ma l’evento delittuoso è per l’appunto identico, come per conseguenza identico, per le ragioni già dette, è il bene giuridico protetto dalle due fattispecie incriminatrici.

In definitiva, in entrambi i casi, è un medesimo bene ad essere leso, sia pur in forme diverse. Ma le differenti modalità esecutive non esprimono, in sé stesse, connotazioni di disvalore tali da legittimare una divergenza di trattamento sanzionatorio. Ed anzi, tale divergenza, che si traduce in una cornice edittale marcatamente più severa nel caso del secondo comma, appare manifestamente irragionevole.

5. Tutto ciò premesso, alla luce dei limiti dei poteri d’intervento di questa Corte, l’unica soluzione praticabile consiste nel parificare il trattamento sanzionatorio delle due fattispecie nelle quali si articola l’unitario art. 567 cod. pen., trattandosi, appunto, di utilizzare coerentemente «grandezze già rinvenibili nell’ordinamento».

Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 567, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui punisce il delitto ivi descritto con la pena della reclusione da cinque a quindici anni, anziché con la pena della reclusione da tre a dieci anni.

Tale soluzione riconsegna al giudice la possibilità di adeguare effettivamente, con risultati apprezzabili nel sistema vigente, la pena alle circostanze del caso concreto, calibrandola altresì alla finalità rieducativa cui essa deve mirare. Facendo riferimento al nuovo minimo edittale di tre anni di reclusione, infatti, il giudice potrà valorizzare circostanze dalle quali emerga una propensione di protezione nei confronti del nato; ma, tutt’al contrario, in relazione ad una cornice edittale che prevede una pena massima di dieci anni di reclusione, ben potrà tenere conto di circostanze o pratiche meritevoli di una più severa risposta sanzionatoria.

 La pronuncia di questa Corte consente l’eliminazione della manifesta irragionevolezza denunciata. Un auspicabile intervento del legislatore, che riconsideri funditus, ma complessivamente, il settore dei delitti in esame, potrà introdurre i diversi trattamenti sanzionatori ritenuti adeguati.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 567, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la pena edittale della reclusione da un minimo di cinque a un massimo di quindici anni, anziché la pena edittale della reclusione da un minimo di tre a un massimo di dieci anni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 novembre 2016.