Ordinanza n. 45 del 2006

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ORDINANZA N. 45

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-         Annibale                                      MARINI                                Presidente

-         Franco                                          BILE                                      Giudice

-         Francesco                                     AMIRANTE                               "

-         Ugo                                              DE SIERVO                               "

-         Romano                                       VACCARELLA                        "

-         Paolo                                            MADDALENA                          "

-         Alfio                                            FINOCCHIARO                        "

-         Alfonso                                        QUARANTA                             "

-         Franco                                          GALLO                                      "

-         Luigi                                            MAZZELLA                              "

-         Gaetano                                       SILVESTRI                                "

-         Sabino                                          CASSESE                                   "

-         Maria Rita                                    SAULLE                                    "

-         Giuseppe                                      TESAURO                                 "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, e relativa tabella, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) aggiunti dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e modificati dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), promosso con ordinanza del 25 febbraio 2005 dal Giudice di pace di Sorgono, nel procedimento civile vertente tra Concu Fabio e la Prefettura di Nuoro, iscritta al n. 284 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2005.

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2005 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, nel corso di giudizio di opposizione a verbale della Polizia stradale di Nuoro, per violazione dell’art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in relazione al mancato uso della cintura di sicurezza, promosso da Concu Fabio – in cui l’opponente lamentava, tra l’altro, l’eccessiva severità della sanzione accessoria della decurtazione di cinque punti dalla patente – il Giudice di pace di Sorgono, che aveva provveduto alla sospensione del provvedimento impugnato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, e relativa tabella, del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992 aggiunti dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e modificati dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), per violazione degli artt. 3 e 76 della Costituzione;

che il giudice a quo, ritenendo di non poter accogliere nel merito il ricorso, dubita della legittimità costituzionale della predetta norma, dal momento che la stessa inquadrabile nell’ambito delle disposizioni configurate al fine di educare i conducenti all’osservanza di alcune prescrizioni, non attenendo a specifico abuso della patente di guida, finisce per assimilare la posizione del conducente senza cintura a quella del pregiudicato o della persona pericolosa per la pubblica sicurezza e la moralità;

che, sottolinea il rimettente, seppure rientra nella discrezionalità del legislatore perseguire gli illeciti, ciò deve avvenire nel rispetto dell’art. 3 Cost., che esige sanzioni della stessa gravità per infrazioni analoghe e della stessa pericolosità, laddove, nella specie, non può essere diversamente sanzionato il comportamento del conducente (persona munita di patente e soggetta a decurtazione di punteggio) ed il comportamento del passeggero che, munito o no di patente, è chiamato a rispondere solo in via pecuniaria;

che la disposizione e l’allegata tabella, introdotte con il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell’art. 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), con previsione di cinque punti di decurtazione per la violazione dell’art. 172 del codice della strada, sono affette da eccesso di delega, rispetto alle indicazioni contenute nell’art. 2, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85 (Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada), che autorizzava la decurtazione di cinque punti alle infrazioni che comportavano allora la sospensione della patente alla seconda violazione, mentre la violazione dell’art. 172 non comportava all’epoca nessuna sospensione, dal momento che questa è stata introdotta solo con successivo decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada).

Considerato che il Giudice di pace di Sorgono dubita della legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, e relativa tabella, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) aggiunti dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e modificati dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), laddove prevedono la decurtazione di cinque punti della patente di guida in caso di violazione dell’art. 172 dello stesso decreto – che sanziona il mancato uso della cintura di sicurezza – per contrasto con gli artt. 3 e 76 della Costituzione, per disparità di trattamento tra conducente (soggetto alla decurtazione) e passeggero (sanzionato solo pecuniariamente pur se munito di patente), e per eccesso di delega in relazione alle indicazioni contenute nell’art. 2, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85, che autorizzava la decurtazione di cinque punti alle sole infrazioni in relazione alle quali era già prevista la sospensione della patente alla seconda infrazione;

che rientra nella discrezionalità del legislatore sia l’individuazione delle condotte punibili, sia la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni, con la conseguenza che tale discrezionalità può essere oggetto di censura, in sede di scrutinio di costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza (ex plurimis: sentenza n. 144 del 2005; ordinanze n. 401 e n. 262 del 2005, n. 212 e n. 109 del 2004);

che – a prescindere dalla fondatezza della tesi sostenuta dal giudice rimettente, peraltro avallata da una circolare del Ministero delle infrastrutture, circa la non sanzionabilità della violazione in esame con decurtazione del punteggio nei confronti del passeggero, ove munito di patente – è palese la diversità delle posizioni del conducente e del passeggero, il secondo dei quali risponde solo di mancato uso della cintura (art. 182, comma 8, cod. strada), con previsione di pena pecuniaria, mentre il primo, oltre che del mancato uso della cintura, risponde anche del mancato uso della stessa da parte del passeggero minore, segno di una maggiore responsabilità che l’ordinamento configura a suo carico riguardo al problema della sicurezza nella circolazione, onde appare giustificata la sanzione accessoria della sospensione della patente nel caso di due violazioni commesse nell’arco di due anni, cui consegue la decurtazione dei punti dalla patente, a norma dell’art. 126-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che si richiama alle infrazioni di cui alla tabella ad esso allegata;

che, pertanto, è manifestamente infondata la proposta questione di costituzionalità in riferimento all’art. 3 della Costituzione;

che manifestamente infondata è altresì la questione sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dal momento che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il parametro costituzionale invocato regge soltanto i rapporti fra legge delegante e decreto legislativo delegato, ed è pertanto fuor d’opera assumerlo «quale stregua del giudizio di costituzionalità, qualora sia questione di una norma contenuta in un atto estraneo a quei rapporti» (sentenza n. 218 del 1987; ordinanze n. 253 del 2005, n. 294 e n. 159 del 2004).

Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l’art. 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, e relativa tabella, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), aggiunti dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e modificati dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Sorgono, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 febbraio 2006.