ORDINANZA N.294
ANNO 2004
Commento alla decisione di
Lorenza Violini
(per gentile concessione del Forum di Quaderni costituzionali)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori Giudici:
- Valerio ONIDA, Presidente
- Carlo MEZZANOTTE
- Fernanda CONTRI
- Guido NEPPI MODONA
- Piero Alberto CAPOTOSTI
- Annibale MARINI
- Franco BILE
- Giovanni Maria FLICK
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA
- Alfonso QUARANTA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 7 ottobre 2003 dal Giudice di pace di Taranto nel procedimento civile vertente tra Pedone Mario contro l’Ufficio Territoriale del Governo di Taranto, iscritta al n. 34 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2004.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 luglio 2004 il Giudice relatore Paolo Maddalena.
Ritenuto che con ordinanza del 7 ottobre 2003, il Giudice di pace di Taranto ha sollevato, in riferimento agli artt. 5 e 76 della Costituzione, e in relazione all’art. 2, comma 1, lettera d), della legge 22 marzo 2001, n. 85 (Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada), questione di legittimità costituzionale dell’art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), "nella parte in cui non dispone l’attribuzione delle funzioni ordinatorie al Presidente della Giunta regionale";
che, in punto di fatto, il remittente espone che il giudizio a quo ha ad oggetto la richiesta di annullamento dell’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Taranto il 31 gennaio 2003, in seguito alla contestazione della violazione dell’art. 7, comma 1, del codice della strada;
che, in diritto, il remittente osserva che l’art. 2, comma 1, lettera d), della legge n. 85 del 2001 ha stabilito che le funzioni ordinatorie demandate ai prefetti siano attribuite al Presidente della Giunta regionale o delle Province autonome, fatte salve le esigenze di ordine e sicurezza pubblica;
che il censurato art. 204 del codice della strada, nell’attribuire al Prefetto il potere di emanare l’ordinanza-ingiunzione di pagamento sul ricorso avverso i verbali di contestazione degli illeciti in materia di circolazione stradale, contrasterebbe, ad avviso dello stesso remittente, con la suddetta norma della legge delega;
che, infatti, tale potere non atterrebbe, ad avviso del giudice a quo, ad esigenze di ordine e sicurezza pubblica e dovrebbe pertanto essere attribuito al Presidente della Giunta regionale;
che la norma denunciata violerebbe, conseguentemente, l’art. 76 della Costituzione, in quanto configurerebbe un eccesso di delega;
che essa violerebbe, inoltre, l’art. 5 della Costituzione, in quanto lederebbe il potere decentrato delle autonomie locali;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis (recte: 204) del codice della strada.
Considerato che il Giudice di pace di Taranto dubita della legittimità costituzionale dell’art. 204 del codice della strada, in riferimento agli artt. 5 e 76 della Costituzione, e in relazione all’art. 2, comma 1, lettera d), della legge 22 marzo 2001, n. 85 (Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada), "nella parte in cui non dispone l’attribuzione delle funzioni ordinatorie al Presidente della Giunta regionale";
che la norma denunciata attribuisce al Prefetto il potere di decidere sul ricorso proposto avverso il verbale di contestazione degli illeciti previsti dal codice della strada, adottando, nel caso in cui lo ritenga infondato, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione;
che la questione sollevata in riferimento all’art. 76 della Costituzione è inammissibile, in quanto il remittente pone un problema di mancato esercizio della delega in relazione non al decreto delegato emanato in attuazione della delega stessa, bensì ad una norma anteriore (art. 204 del d.lgs. n. 285 del 1992) ed estranea al rapporto di delegazione legislativa (ordinanza n. 159 del 2004 );
che, in relazione all’art. 5 della Costituzione la questione deve ritenersi manifestamente infondata, in quanto il parametro invocato non vincola la discrezionalità del legislatore nella scelta dell’organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, e in relazione all’art. 2, comma 1, lettera d), della legge 22 marzo 2001, n. 85 (Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada), dal Giudice di pace di Taranto, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all’art. 5 della Costituzione, dal Giudice di pace di Taranto, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2004.
Valerio ONIDA, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2004.