ORDINANZA N. 253
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente
- Guido NEPPI MODONA Giudice
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 12, e dell’art. 7, comma 10 del decreto-legge del 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui introduce la previsione della sospensione della patente di guida al comma 8 dell’art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 4 maggio 2004 dal Giudice di pace di Dolo nel procedimento civile vertente tra Temporin Alice e Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni Città Riviera del Brenta, iscritta al n. 707 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2004.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 aprile 2005 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che il Giudice di pace di Dolo, con ordinanza del 4 maggio 2004 (reg. ord. n. 707 del 2004) – nel corso di un giudizio di opposizione ad un verbale di contestazione emanato dalla Polizia Municipale per violazione dell’obbligo di allacciare le cinture di sicurezza – ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 12, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui introduce la previsione della sospensione della patente di guida al comma 8 dell’art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che non prevedeva tale sanzione accessoria, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, in relazione agli artt. 2, comma 1, lettera qq) numero 2, e 6 della legge 22 marzo 2001, n. 85 (Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada), atteso che il legislatore delegante imponeva il riferimento alla formulazione dell’art. 129 del Codice della strada, vigente all’epoca di entrata in vigore della stessa legge delega;
che, nella motivazione della stessa ordinanza, il medesimo giudice sembra dubitare altresì della legittimità costituzionale della norma – che non cita espressamente, ma che è agevolmente identificabile nell’art.7, comma 10, del predetto decreto-legge n. 151 del 2003 – che ha sostituito la tabella dei punteggi di cui all’art. 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, prevedendo la decurtazione di cinque punti dalla patente per la violazione dell’obbligo di allacciare le cinture di sicurezza posto dall’art. 172, comma 8, dello stesso decreto legislativo, per contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione, in relazione agli artt. 2, comma 1, lettera qq) numero 2, e 6 della legge di delega n. 85 del 2001, atteso che il richiamato criterio direttivo prevede la sottrazione di cinque punti per la violazione di norme per le quali “l’attuale formulazione” dell’art. 129, comma 1, del Codice della strada – che rimanda alle norme vigenti alla data della sua entrata in vigore e, quindi, con riferimento alle cinture di sicurezza, solo alla sanzione pecuniaria – commina la sospensione della patente alla seconda violazione, mentre la sospensione della patente alla seconda violazione in un periodo di due anni è stata introdotta solo con il decreto legge n. 151 del 2003, con la conseguenza che sarebbe stata consentita una minore detrazione di punti (da 1 a 4);
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che il Giudice di pace di Dolo ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 12, e 7, comma 10, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i parametri costituzionali invocati «reggono soltanto i rapporti fra legge delegante e decreto legislativo delegato – ed è pertanto fuor d’opera assumerli quale stregua del giudizio di costituzionalità – qualora sia questione di una norma contenuta in un atto estraneo a quei rapporti» (sentenza n. 218 del 1987; ordinanze nn. 294 e 159 del 2004);
che, pertanto, la questione è da ritenere manifestamente inammissibile.
Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l’art. 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 12, e 7, comma 10, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal Giudice di pace di Dolo, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2005.