Ordinanza n. 286 del 2012

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ORDINANZA N. 286

ANNO 2012

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alfonso                       QUARANTA                                   Presidente

-           Franco                         GALLO                                              Giudice

-           Luigi                            MAZZELLA                                            ”

-           Gaetano                       SILVESTRI                                             ”

-           Sabino                         CASSESE                                                ”

-           Giuseppe                     TESAURO                                               ”

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                       ”

-           Giuseppe                     FRIGO                                                     ”

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                          ”

-           Paolo                           GROSSI                                                   ”

-           Giorgio                        LATTANZI                                              ”

-           Aldo                            CAROSI                                                   ”

-           Marta                           CARTABIA                                             ”

-           Sergio                          MATTARELLA                                       ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 409 del codice di procedura penale, promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Taranto, nel procedimento penale a carico di V.A., con ordinanza del 14 ottobre 2011, iscritta al n. 107 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto che con ordinanza del 14 ottobre 2011 (r.o. n. 107 del 2012) il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Taranto ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 409 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, anche nel caso di formulazione dell’imputazione su ordine del giudice, in seguito al rigetto della richiesta di archiviazione, il pubblico ministero debba previamente notificare all’indagato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen.;

che il giudice rimettente riferisce che, in seguito a un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, che aveva ordinato la formulazione dell’imputazione ai sensi dell’art. 409, comma 5, cod. proc. pen., il pubblico ministero aveva chiesto, in data 23 giugno 2010, il rinvio a giudizio di una persona imputata del reato di omicidio colposo;

che, riferisce ancora il giudice a quo, la richiesta non era stata preceduta dalla notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, notificazione espressamente non prevista dalla norma;

che il rimettente rileva una disparità di trattamento tra l’ipotesi  prevista dall’art. 409, comma 5, cod. proc. pen. e quella dell’esercizio dell’azione penale nelle forme ordinarie, prevedendo gli artt. 416 e 552, comma 2, cod. proc. pen., a pena di nullità, l’obbligo del pubblico ministero di notificare l’avviso di conclusione delle indagini e  di procedere all’interrogatorio dell’indagato che lo richieda;

che all’imputato rinviato a giudizio secondo la procedura prevista dall’art. 409, comma 5, cod. proc. pen. sarebbero precluse le garanzie difensive riconosciute dall’art. 415-bis cod. proc. pen. «in termini di piena discovery degli atti, di esatta e cristallizzata contestazione di un fatto determinato, di diritto a difendersi provando la propria innocenza già nella fase delle indagini preliminari a mezzo di interrogatorio»;

che, ad avviso del giudice a quo, l’art. 111 Cost. avrebbe sostanzialmente imposto al legislatore l’anticipazione alla fase procedimentale di una serie di garanzie difensive tipiche della fase processuale, anticipazione realizzata attraverso l’introduzione dell’art. 415-bis cod. proc. pen. ad opera della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), come emergerebbe dalla contestualità temporale di quest’ultima con la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo nell’articolo 111 della Costituzione);

che il legislatore avrebbe avvertito l’urgenza di anticipare già nella fase procedimentale le garanzie difensive tipiche di quella processuale e di procedere a un riequilibrio tra accusa e difesa nella fase delle indagini «grazie alla previsione di un maggiore spazio di contraddittorio circa la completezza e la sostanzialità dell’accusa, nonché delle indagini poste a sostegno della stessa»;

che l’incompatibilità dell’art. 409, comma 5, cod. proc. pen. con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. sarebbe ulteriormente argomentabile per la disparità di trattamento tra il destinatario dell’avviso previsto dall’art. 409, comma 2, cod. proc. pen. e il destinatario dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., anche alla luce del successivo art. 410 del codice di rito, che attribuisce alla persona offesa dal reato la possibilità di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, imponendole, a pena di inammissibilità, di indicare l’oggetto dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, laddove tale possibilità propulsiva in chiave difensiva sarebbe di fatto preclusa all’indagato nel procedimento di cui all’art. 409 cod. proc. pen., «non prevedendo la norma sul punto nessuna possibilità di proposizione di alcun adempimento investigativo»;

che, osserva ancora il rimettente, secondo un’interpretazione dottrinale dell’art. 409 cod. proc. pen., non sarebbe obbligatoria l’audizione della persona sottoposta alle indagini che abbia chiesto di essere interrogata e quindi, sarebbe notevolissima e di immediata percezione la differenza tra le garanzie difensive riconosciute dall’art. 415-bis cod. proc. pen. e quelle riconosciute dall’art. 409 cod. proc. pen.: in quest’ultima ipotesi «il mancato interrogatorio dell’indagato che lo abbia richiesto rimane privo di conseguenze e sfornito di sanzione processuale», mentre per il combinato disposto degli artt. 415-bis e 416 cod. proc. pen. «il mancato interrogatorio dell’indagato che ne abbia fatto richiesta a seguito di notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, inficia di nullità la successiva richiesta di rinvio a giudizio e gli atti ad essa conseguenti»;

che all’indagato che richieda invano di essere interrogato verrebbe precluso quel minimum in termini difensivi rappresentato dall’esposizione delle proprie argomentazioni difensive;

che il potenziale quanto insindacabile disinteresse da parte del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari nei confronti delle richieste difensive o della richiesta di interrogatorio proposte dall’indagato sarebbe testimoniato dall’assenza di sanzione processuale, sicché «nell’ambito dell’udienza fissata ex art. 409 co. 2 c.p.p., all’indagato, al di là di una parziale discovery degli atti (non si tralasci che il p.m. può selezionare gli atti di indagine da depositare per l’udienza), altro non rimane se non una pressoché sterile interlocuzione in merito alla fondatezza e sostenibilità di una nebulosa ipotesi accusatoria»;

che, in tale fase, come emergerebbe dalla lettura sistematica degli artt. 409 e 410 cod. proc. pen., verrebbero assicurate più garanzie difensive alla persona offesa che all’indagato;

che, sempre in tale fase, l’apporto investigativo dell’indagato sarebbe pressoché nullo, in quanto a norma dell’art. 409, comma 4, cod. proc. pen. il compimento di ulteriori indagini è meramente eventuale, dovendo il pubblico ministero procedervi solo se il giudice per le indagini preliminari, «con giudizio praticamente insindacabile ed insuscettibile di riesame», le ritiene necessarie;

che la disuguaglianza tra l’indagato destinatario dell’avviso previsto dall’art. 409, comma 2, cod. proc. pen. e quello destinatario dell’avviso previsto dall’art. 415-bis cod. proc. pen. sarebbe confermata dal rilievo che mentre quest’ultimo riceve un avviso recante un’imputazione «sostanzialmente cristallizzata e delineata», il che si risolve in una garanzia in termini di salvaguardia del diritto di difesa, il primo deve difendersi da una «contestazione fluida, imprecisa, insufficientemente determinata e suscettibile di variazioni anche in senso a lui sfavorevole», posto che nell’avviso di fissazione dell’udienza prevista dall’art. 409, comma 2, cod. proc. pen. mancherebbe qualsiasi riferimento all’imputazione;

che la mancata indicazione di un capo di imputazione certo e definito si risolverebbe in un grave vulnus al diritto dell’indagato di conoscere l’accusa dalla quale difendersi ove si consideri che il giudice per le indagini preliminari potrebbe imporre al pubblico ministero un’imputazione diversa da quella per la quale l’accusa aveva formulato la richiesta di archiviazione;

che, osserva ancora il rimettente, all’esito della camera di consiglio, il pubblico ministero, nonostante l’imputazione coatta disposta dal giudice per le indagini preliminari, potrebbe formulare una contestazione diversa da quella originariamente ipotizzata, con il rischio per l’imputato di «essersi difeso per una contestazione e di subire il giudizio per un’altra»;

che siffatto «ventaglio di eventualità accusatorie» sarebbe gravemente lesivo del diritto di difesa dell’indagato, che, a fronte della possibilità di ricevere contestazioni diverse e “a sorpresa”, sarebbe condizionato (se non menomato) nella scelta della linea difensiva;

che il profilo di illegittimità della norma di cui all’art. 409 cod. proc. pen. sarebbe riscontrabile anche nel suo contrasto con l’art. 6, comma 3, lettera a), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848), che, utilizzando il termine “accusato” senza alcuna distinzione tra persona sottoposta ad indagini e imputato, sarebbe estensibile anche alla fase delle indagini preliminari;

che tale lettura, confermata dall’art. 61 cod. proc. pen., sarebbe esplicitata anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza 1° marzo 2006, n. 56581/00, Sejdovic contro Italia);

che la diversità, sotto il profilo difensivo, della posizione dell’indagato che si trovi nella situazione disciplinata dall’art. 409 cod. proc. pen. rispetto a quella dell’indagato destinatario dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. sarebbe comprovata dall’orientamento dottrinale secondo cui, nell’ipotesi in cui proceda ad una modifica della contestazione, il pubblico ministero avrebbe l’obbligo di notificare un nuovo avviso di conclusione delle indagini;

che, ad avviso del giudice a quo, anche nella fase delle indagini preliminari la contestazione dalla quale difendersi deve essere, così come previsto dall’art. 415-bis cod. proc. pen., «chiara, precisa e cristallizzata», sicché, «non diversamente dall’indagato che riceve l’avviso previsto ex art. 415-bis c.p.p., anche all’indagato destinatario di imputazione coatta vanno riconosciute le medesime garanzie difensive, con la notifica del medesimo avviso»;

che, ritenere, come ha fatto la Corte costituzionale con l’ordinanza n. 441 del 2004, che il contraddittorio sulla eventuale incompletezza delle indagini si esplichi necessariamente nell’udienza in camera di consiglio, fissata dal giudice qualora non accolga la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, significherebbe «assimilare situazioni processuali che simili non sono e che, anzi, ed a tanto è finalizzata la proponenda questione di legittimità costituzionale, andrebbero finalmente assimilate, in ossequio ai princìpi costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost.»;

che il divario tra le garanzie difensive assicurate all’indagato dagli artt. 409 e 415-bis cod. proc. pen. sarebbe immediatamente percepibile: nel primo caso «non vi è una contestazione determinata e cristallizzata ma una fluida ipotesi accusatoria, la discovery sugli atti di indagine potrebbe essere incompleta (non essendo gravato il p.m. da alcun obbligo in tal senso) ed infine non vi è alcun obbligo di procedere all’interrogatorio dell’indagato che ne faccia richiesta»; nella seconda ipotesi, invece, «la contestazione è già delineata e cristallizzata, la discovery degli atti processuali trova massima estrinsecazione avendo il p.m. un preciso obbligo in merito alla piena ostensione di tutti gli atti di indagine (a pena di inutilizzabilità degli atti inizialmente criptati e successivamente scoperti), sussiste l’obbligo di procedere all’interrogatorio dell’indagato che lo richieda, pena la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti ad essa successivi»;

che la situazione di squilibrio tra le due situazioni sarebbe molto evidente e meritevole di essere riequilibrata alla luce dei principi di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nonché in ossequio all’art. 6 della CEDU;

che la necessità sarebbe «maggiormente accresciuta dalla esigenza di sottrarre il momento procedimentale di cui all’art. 409 c.p.p. da quella specie di zona grigia dove, in spregio ai princìpi informatori del nostro codice di rito, non solo il dominio sulle indagini preliminari passa dal p.m. al g.i.p. (…) ma, soprattutto, passa di mano il dominio sull’esercizio dell’azione penale, poiché, in chiara violazione del principio ne procedat iudex ex officio, il g.i.p. esercita di fatto l’azione penale per interposizione del p.m.»;

che, alla luce delle argomentazioni indicate, il rimettente solleva «questione di legittimità costituzionale dell’art. 409 c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. nella parte in cui non prevede che anche a seguito di imputazione ex art. 409 quinto comma c.p.p. sia obbligatoria la previa notifica all’indagato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari»;

che è intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, la quale rileva innanzi tutto la mancanza di una valutazione da parte del giudice rimettente sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione sollevata;

che l’Avvocatura dello Stato osserva poi che la questione sarebbe comunque manifestamente inammissibile, in quanto già oggetto di diverse pronunce della Corte costituzionale (ordinanze n. 441 del 2004, n. 491 e n. 460 del 2002), che ne ha ritenuto la manifesta infondatezza;

che, inoltre, la decisione del giudice interviene all’esito dell’udienza camerale, ossia dopo che l’indagato e il suo difensore hanno avuto la possibilità di prendere visione di tutti gli atti depositati dal pubblico ministero unitamente alla richiesta di archiviazione e di interloquire, sicché gli ulteriori sviluppi del procedimento non sarebbero avulsi da un corredo garantistico;

che l’ordine del giudice rappresenterebbe, infatti, un posterius che presuppone esaurito il momento difensivo o, comunque, cessate le condizioni legali del suo concretizzarsi: «la riapertura dello scenario procedimentale, per avvertire l’imputato circa attività già esperibili in opportuno contesto, allungherebbe inutilmente i tempi della giurisdizione penale», che deve assolvere alla sua funzione entro la «ragionevole durata» di cui al secondo comma dell’art. 111 Cost.;

che, richiamata una pronuncia della Corte di cassazione (Cass. pen., sez. V, 17 ottobre 2002, n. 38693), l’Avvocatura dello Stato osserva che, una volta ordinata la formulazione dell’imputazione, l’emissione e la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini perdono il loro significato essenziale, quello cioè di mettere l’indagato in condizioni di proporre integrazioni investigative idonee a dissuadere il pubblico ministero dal proposito manifestato di esercitare l’azione penale.

Considerato che il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Taranto ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dell’articolo 409 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che, anche nel caso di formulazione dell’imputazione su ordine del giudice, in seguito al rigetto della richiesta di archiviazione, il pubblico ministero debba notificare alla persona sottoposta alle indagini l’avviso previsto dall’art. 415-bis cod. proc. pen.;

che, ai fini dell’ammissibilità della questione, deve ritenersi sufficiente la descrizione della fattispecie svolta nell’ordinanza di rimessione, anche se non offre indicazioni sull’iter procedimentale che ha condotto all’esercizio dell’azione penale e, in particolare, sullo svolgimento dell’udienza camerale prevista dall’art. 409 cod. proc. pen. e sulla partecipazione della persona sottoposta alle indagini;

che, infatti, ai fini della verifica dell’applicabilità della norma censurata e della conseguente rilevanza della questione è sufficiente considerare che, come riferisce il giudice rimettente, in seguito all’ordinanza con la quale era stata ordinata la formulazione dell’imputazione ai sensi dell’art. 409, comma 5, cod. proc. pen., il pubblico ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio dell’imputato e che tale richiesta non era stata preceduta dalla notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari;

che nell’ordinanza di rimessione il giudice ha richiamato anche l’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;

che, come questa Corte ha rilevato, «l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo non costituisce disposizione da potere invocare come parametro al fine di affermare l’incostituzionalità delle norme denunciate, dal momento che la stessa costituisce solo norma interposta al fine di accertare la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., non invocato dal giudice a quo» (ordinanza n. 163 del 2010);

che, nel caso in esame, il riferimento all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali risulta comunque finalizzato, come si desume anche dal dispositivo, non già a prospettare un’autonoma censura di illegittimità costituzionale, ma solo a rafforzare quella formulata con riguardo all’art. 111 Cost.;

che questa Corte, con l’ordinanza n. 460 del 2002, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 409, comma 5, 415-bis e 552, comma 2, cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 24, 101 e 112 Cost., nella parte in cui prevede che, nei reati a citazione diretta –  in esito a richiesta di archiviazione, avanzata dal pubblico ministero oltre la scadenza dei termini di indagine e non accolta dal giudice per le indagini preliminari – il pubblico ministero, in seguito alla disposizione del giudice di formulare l’imputazione, debba provvedere a tale adempimento e alla successiva emissione del decreto che dispone il giudizio senza il previo invio, all’indagato, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., per l’avvenuta scadenza del termine delle stesse;

che l’ordinanza n. 460 del 2002 muove dal rilievo che «la funzione dell’avviso di cui al richiamato articolo 415-bis appare essere chiaramente quella di assicurare una fase di “contraddittorio” tra indagato e pubblico ministero, in ordine alla completezza delle indagini», e che, pertanto, l’espletamento di quella fase e la garanzia di uno specifico ius ad loquendum dell’indagato in tanto si giustificano, in quanto il pubblico ministero intenda coltivare una prospettiva di esercizio dell’azione penale;

che, quando ricorre «una ipotesi di esercizio dell’azione penale conseguente all’ordine di formulare l’imputazione a seguito di richiesta di archiviazione non accolta, il contraddittorio sulla eventuale incompletezza delle indagini trova necessariamente sede nella udienza in camera di consiglio, che il giudice è tenuto a fissare ove la domanda di “inazione” del pubblico ministero non possa trovare accoglimento», sicché, tra l’altro, «nessuna lesione al diritto di difesa può prospettarsi in tale situazione, in quanto tale diritto è, nella specie, congruamente assicurato nella sede camerale che precede l’ordine di formulare l’imputazione»;

che l’orientamento di questa Corte è stato poi confermato con l’ordinanza n. 491 del 2002 e, nuovamente, con l’ordinanza n. 441 del 2004, la quale ha ribadito che ove l’esercizio dell’azione penale consegua all’ordine del giudice di formulare l’imputazione, previsto dall’art. 409, comma 5, cod. proc. pen., «il contraddittorio sulla eventuale incompletezza delle indagini si esplica necessariamente nell’udienza in camera di consiglio che, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, il giudice è tenuto a fissare ove non accolga la richiesta di archiviazione del pubblico ministero; (…) tale circostanza esclude dunque la configurabilità della violazione degli artt. 3 e 24 Cost., ventilata dal rimettente»;

che il rimettente critica quest’ultima pronuncia, sottolineando che mentre nell’ipotesi di cui all’art. 409, comma 2, cod. proc. pen. «non vi è una contestazione determinata e cristallizzata ma una fluida ipotesi accusatoria, la discovery sugli atti di indagine potrebbe essere incompleta (non essendo gravato il p.m. da alcun obbligo in tal senso) ed infine non vi è alcun obbligo di procedere all’interrogatorio dell’indagato che ne faccia richiesta»; nel caso di rinvio a giudizio nelle forme ordinarie «la contestazione è già delineata e cristallizzata, la discovery degli atti processuali trova massima estrinsecazione avendo il p.m. un preciso obbligo in merito alla piena ostensione di tutti gli atti di indagine (a pena di inutilizzabilità degli atti inizialmente criptati e successivamente scoperti), sussiste l’obbligo di procedere all’interrogatorio dell’indagato che lo richieda, pena la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti ad essa successivi»;

che l’assunto del rimettente circa l’incompletezza, nella fattispecie in esame, della discovery degli atti processuali è fondato su un’erronea ricostruzione del quadro normativo, in quanto ai sensi dell’art. 408, comma 1, cod. proc. pen., con la richiesta di archiviazione il pubblico ministero trasmette il fascicolo contenente la notizia di reato, la «documentazione relativa alle indagini espletate» e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari, mentre, a norma dell’art. 415-bis, comma 2, cod. proc. pen., l’avviso di conclusione delle indagini preliminari contiene, tra l’altro, l’avvertimento che presso la segreteria del pubblico ministero è depositata la «documentazione relativa alle indagini espletate»;

che deve pertanto escludersi che la presentazione della richiesta di archiviazione, sulla quale può innestarsi la vicenda procedimentale destinata a sfociare nell’“imputazione coatta”, sia accompagnata da una discovery di minore portata rispetto a quella che caratterizza la notificazione dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari;

che anche l’assunto secondo cui nell’ipotesi prevista dalla disciplina censurata non vi sarebbe alcun obbligo di procedere all’interrogatorio dell’indagato che ne faccia richiesta non è fondato, in quanto la disciplina generale del procedimento in camera di consiglio, richiamata dall’art. 409, comma 2, cod. proc. pen., assicura all’indagato, prima dell’“imputazione coatta”, uno ius ad loquendum idoneo ad escludere la violazione dei parametri costituzionali invocati dal rimettente;

che, infatti, proprio con specifico riferimento all’udienza camerale ex art. 409 cod. proc. pen. la giurisprudenza di legittimità ritiene che integri l’ipotesi di nullità di cui all’art. 127, comma 3, cod. proc. pen. la mancata audizione della parte comparsa, che abbia chiesto di essere sentita (Cass. pen., Sez. VI, 14 gennaio 2004, n. 29864);

che, considerati la partecipazione all’udienza con il difensore e il riconoscimento dello ius ad loquendum, non è fondata l’ulteriore censura formulata dal rimettente con riferimento alla «possibilità propulsiva in chiave difensiva», che dagli artt. 408 e 409 cod. proc. pen. sarebbe riconosciuta alla persona offesa, attraverso l’opposizione alla richiesta di archiviazione, mentre sarebbe preclusa all’indagato nell’ipotesi di cui all’art. 409, comma 2, cod. proc. pen.;

che, infatti, a parte il rilievo della diversità delle posizioni della persona offesa e dell’indagato nell’ipotesi in esame, il contraddittorio assicurato a quest’ultimo nell’udienza camerale esclude la sussistenza della disparità di trattamento lamentata dal giudice a quo;

che il rimettente denuncia, infine, la mancanza di una contestazione «delineata e cristallizzata», che sarebbe invece assicurata dalla notificazione dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari;

che anche sotto questo profilo le censure sono prive di fondamento, poiché la mancanza di una contestazione del fatto di reato analoga a quella prevista dall’art. 415-bis cod. proc. pen. non può considerarsi lesiva dei parametri evocati dal rimettente e, segnatamente, del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, adeguatamente salvaguardati dall’accesso completo agli atti di indagine e dallo ius ad loquendum, riconosciuti all’indagato, l’uno e l’altro strumentali al contraddittorio garantito dinanzi al giudice nella «sede camerale che precede l’ordine di formulare l’imputazione» (ordinanza n. 460 del 2002);

che, d’altra parte, l’assenza di una contestazione del fatto di reato, lamentata dal rimettente, si ricollega alle caratteristiche del procedimento che prende avvio dalla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, sicché l’opzione legislativa in questione rientra nell’ampia discrezionalità, che, con «il solo limite della irragionevolezza delle scelte compiute» (ordinanza n. 290 del 2011), va riconosciuta al legislatore nella conformazione degli istituti processuali, tanto più che, come questa Corte ha affermato, «la previsione di una ulteriore garanzia per l’indagato, attraverso l’art. 415-bis cod. proc. pen., appare modulata secondo scelte legislative che non incontrano alcun limite in soluzioni costituzionalmente obbligate, quanto a necessità di estensione della garanzia medesima» (ordinanza n. 287 del 2003);

che inoltre il meccanismo procedimentale basato sull’avviso previsto dall’art. 415-bis cod. proc. pen. è diverso da quello relativo all’imputazione coatta, perché l’avviso in questione è diretto a consentire all’indagato l’esplicazione di un’ulteriore attività difensiva, che potrebbe incidere sulle determinazioni del pubblico ministero, inducendolo a richiedere l’archiviazione, mentre dopo l’ordine del giudice per le indagini preliminari di formulare l’imputazione viene meno qualunque ulteriore spazio per l’attività difensiva;

che, infatti, «se il giudice delle indagini preliminari, all’esito della udienza camerale avente ad oggetto la decisione sulla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ritiene che la notizia di reato non sia infondata e che debba dunque farsi luogo all’esercizio dell’azione penale, né il pubblico ministero né l’indagato sono in grado di contrastare tale valutazione» (Cass. pen., sez. VI, 8 ottobre 2002, n. 5369/03);

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 409 cod. proc. pen. sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 409 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Taranto, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2012.