Ordinanza n. 284 del 2008

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ORDINANZA N. 284

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                                            BILE                     Presidente

- Giovanni Maria                                 FLICK                    Giudice     

- Francesco                                        AMIRANTE                    “

- Ugo                                                DE SIERVO                    “

- Paolo                                              MADDALENA                “

- Alfio                                               FINOCCHIARO              “

- Alfonso                                           QUARANTA                   “

- Franco                                            GALLO                          “

- Luigi                                               MAZZELLA                    “

- Gaetano                                          SILVESTRI                     “

- Sabino                                                          CASSESE                              “

- Maria Rita                                       SAULLE                         “

- Giuseppe                                         TESAURO                      “

- Paolo Maria                                     NAPOLITANO               “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della sentenza del TAR del Lazio – sezione II-bis del 27 febbraio 2008, n. 1855 e della sentenza del Consiglio di Stato – sezione IV del 13 marzo 2008, n. 1053, promosso con ricorso di Felice Carlo Besostri, depositato in cancelleria il 10 aprile 2008 ed iscritto al n. 6 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008, fase di ammissibilità.

  Visti gli atti di intervento di Aldo Bozzi e di Natalina Raffaelli ed altri;

  udito nella camera di consiglio del 9 luglio 2008 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che con ricorso del 7 aprile 2008, depositato il 10 aprile 2008 (reg. confl. poteri n. 6 del 2008), il signor Felice Carlo Besostri, «quale componente dell’organo costituzionale “corpo elettorale”», ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato «nei confronti dell’ordine giudiziario e del Parlamento»;

che il ricorrente impugna la sentenza del TAR del Lazio – sezione II-bis, del 27 febbraio 2008, n. 1855, con la quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine all’impugnazione di provvedimenti relativi alla consultazione elettorale per il rinnovo del Parlamento, fissata per i giorni 13 e 14 aprile 2008;

che il ricorrente impugna altresì la sentenza del Consiglio di Stato – sezione IV, del 13 marzo 2008, n. 1053, che ha rigettato l’appello avverso la suddetta pronuncia del TAR del Lazio;

che per il ricorrente le impugnate pronunce appaiono in contrasto con gli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, oltre che con gli articoli 24, 103, 111, 113 e 137 della Costituzione;

che l’ammissibilità dell’odierno ricorso colmerebbe «la lacuna dell’inesistenza di un accesso diretto alla Corte costituzionale», atteso che nessun organo costituzionale o potere dello Stato può impedire l’esercizio del diritto di voto in modo conforme alla Costituzione;

che il ricorrente invita questa Corte a sollevare dinanzi a sé questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) e del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica) nelle parti in cui non subordinano l’attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti o seggi;

che, con atto depositato il 29 maggio 2008, è intervenuto ad adiuvandum Aldo Bozzi, il quale, dopo aver riferito che l’adìto Tribunale civile di Milano ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per carenza assoluta di giurisdizione e, quindi, non ha sollevato l’invocata eccezione d’incostituzionalità delle vigenti leggi elettorali, ritiene di avere la legittimazione ad intervenire nel detto giudizio essendo legittimato, nella propria qualità di elettore che ha superato il venticinquesimo anno di età, a promuovere il medesimo conflitto;

che lo stesso interveniente, in ordine all’ammissibilità del presente conflitto, afferma che al riconoscimento al «corpo elettorale» della natura di organo costituzionale consegue la legittimazione del ricorrente in quanto «frazione del corpo elettorale»;

che, con istanza depositata il 18 giugno 2008, il ricorrente ha chiesto di essere ascoltato nella camera di consiglio del 9 luglio 2008, «attesa la novità e l’importanza» delle questioni sollevate con il ricorso, nonché per rispetto dei princìpi costituzionali sanciti negli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione;

che con provvedimento del Presidente, in data 24 giugno 2008, è stata rigettata la suddetta istanza di audizione, posto che, come già statuito in un caso analogo, «la richiesta di audizione in camera di consiglio proposta dalla difesa del ricorrente non è compatibile con il carattere meramente delibatorio di questa fase preliminare» (ordinanza n. 470 del 1995);

che in prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha ribadito le argomentazioni già sviluppate nel ricorso in punto di ammissibilità;

che sempre in prossimità della camera di consiglio, anche l’interveniente ha presentato una memoria per avvalorare ulteriormente l’ammissibilità del conflitto in oggetto;

che, con atto depositato il 1° luglio 2008, sono intervenuti ad adiuvandum Natalina Raffaelli e altri, «nella propria qualità di elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età», al fine di avvalorare l’ammissibilità del presente conflitto.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, ai sensi dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ad accertare se il sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se ne sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione anche in punto di ammissibilità;

che l’intervento di Aldo Bozzi è inammissibile trattandosi di soggetto diverso da quelli legittimati a promuovere il conflitto ed a resistervi (v., tra le altre, le sentenze n. 162 del 1990 e n. 743 del 1988, nonché l’ordinanza n. 240 del 1988);

che va altresì dichiarata l’inammissibilità dell’intervento di Natalina Raffaelli e altri, in quanto, ancor prima di verificarne la legittimazione a promuovere il conflitto ed a resistervi, il relativo atto è stato comunque depositato tardivamente, cioè oltre i termini perentori previsti dalle norme che disciplinano il giudizio dinanzi alla Corte costituzionale (da ultimo sentenze n. 322 e n. 316 del 2006);

che, sotto il profilo soggettivo, il conflitto è inammissibile in quanto proposto da un singolo cittadino il quale si autoqualifica «componente dell’organo costituzionale “corpo elettorale”»;

che, invero, questa Corte ha affermato che «in nessun caso (…) il singolo cittadino può (…) ritenersi investito di una funzione costituzionalmente rilevante tale da legittimarlo a sollevare conflitto di attribuzione ai sensi degli artt. 134 Cost. e 37 legge n. 87 del 1953» (ordinanza s.n. del 27 luglio 1988; dello stesso tenore le ordinanze n. 189 del 2008; n. 296 del 2006; n. 57 del 1971);

che, inoltre, infondato è l’assunto da cui muove il ricorrente secondo il quale, in virtù di una malintesa percezione del “potere diffuso”, ciascun componente del corpo elettorale sarebbe configurato come un organo che ne esercita le funzioni, dal momento che queste ultime sono, invece, attribuite all’intero corpo elettorale o a quelle frazioni dello stesso legittimate a richiedere le procedure referendarie;

che, per quanto concerne il requisito oggettivo, questa Corte ha più volte precisato che i conflitti aventi ad oggetto atti di natura giurisdizionale non possono risolversi in mezzi impropri di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale, giacché avverso gli errori in iudicando di diritto sostanziale o processuale valgono i rimedi consueti riconosciuti dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni (cfr., tra le più recenti, le sentenze n. 290, n. 222, n. 150 e n. 2 del 2007);

che, comunque, il ricorso risulta rivolto non già a sollevare un conflitto di attribuzione, quanto piuttosto ad ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale di talune disposizioni legislative, attraverso una sorta di accesso diretto a questa Corte (v. ordinanza n. 189 del 2008).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal signor Felice Carlo Besostri nei confronti del dell’ordine giudiziario e del Parlamento con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2008.