Ordinanza n. 189 del 2008

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ORDINANZA N. 189

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                BILE                              Presidente

- Giovanni Maria    FLICK                           Giudice     

- Francesco           AMIRANTE                           “

- Ugo                    DE SIERVO                           “

- Paolo                  MADDALENA                      “

- Alfio                   FINOCCHIARO                    “

- Alfonso               QUARANTA                                   “

- Franco                GALLO                                 “

- Luigi                          MAZZELLA                                  “

- Gaetano              SILVESTRI                            “

- Sabino                      CASSESE                                     “

- Maria Rita           SAULLE                                “

- Giuseppe             TESAURO                             “

- Paolo Maria         NAPOLITANO                      “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione del 2 ottobre 2007, con cui è stata dichiarata la legittimità della richiesta referendaria, ai sensi dell’art. 43 della legge n. 352 del 1970, per il distacco del Comune di Pedemonte dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige, e del decreto del Presidente della Repubblica, emanato in data 21 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 2 del 3 gennaio 2008, di convocazione dei relativi comizi elettorali promosso con ricorso di Longhi Carlo, in qualità di “delegato supplente” nonché di elettore del Comune di Pedemonte, e di Baldessari Alberto, in qualità di rappresentante del comitato promotore referendario “Torniamo in Trentino”, depositato in cancelleria il 1° febbraio 2008 ed iscritto al n. 2 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2008 il Giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che con ricorso depositato il 1° febbraio 2008, Longhi Carlo in qualità di “delegato supplente” del Comune di Pedemonte – designato con delibera del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), ai fini della procedura per il distacco del predetto Comune dalla Regione Veneto e la sua aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige – nonché in qualità di elettore del suddetto Comune, e il sig. Baldessari Alberto, in qualità di rappresentante del comitato promotore referendario “Torniamo in Trentino”, hanno sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti dell’Ufficio centrale per il referendum, del Governo e del Presidente della Repubblica, in relazione agli atti di rispettiva competenza;

che, in particolare, i ricorrenti affermano che l’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum in data 2 ottobre 2007 con cui è stata dichiarata la legittimità della richiesta referendaria ai sensi dell’art. 43 della legge n. 352 del 1970, il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2008, n. 2) con cui è stato indetto, nel Comune di Pedemonte, il referendum per i giorni 9 e 10 marzo 2008, nonché la previa deliberazione del Consiglio dei ministri dell’11 dicembre 2007, menomerebbero il diritto di autodeterminazione della comunità locale di Pedemonte;

che, con riguardo al requisito soggettivo, i ricorrenti affermano che il delegato supplente, appositamente designato dal Consiglio comunale per depositare presso la Corte di cassazione la richiesta di svolgimento del referendum, sarebbe legittimato a sollevare il conflitto in quanto «soggetto direttamente interessato a seguire la procedura di migrazione territoriale di un Comune ad altra Regione», ed in quanto potere dello Stato “esterno” allo Stato-apparato che rappresenterebbe il corpo elettorale comunale coinvolto nella consultazione, o «quanto meno la frazione del corpo elettorale comunale favorevole alla modificazione dell’appartenenza regionale», analogamente a quanto ritenuto dalla Corte costituzionale con riguardo ai sottoscrittori della richiesta di referendum di cui all’art. 75 Cost.;

che sussisterebbe, altresì, la legittimazione al conflitto del rappresentante del locale comitato promotore del referendum, la quale discenderebbe dalla sostanziale equiparazione di tale comitato a quello costituito per il referendum abrogativo di cui all’art. 75 Cost.;

che nessun dubbio vi sarebbe, poi, con riguardo alla legittimazione passiva dell’Ufficio centrale per il referendum essendo questa pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale, nonché del Governo e del Presidente della Repubblica;

che, con riguardo al requisito oggettivo, i ricorrenti affermano di sollevare un conflitto “da menomazione” a seguito del cattivo esercizio del potere posto in essere dall’Ufficio centrale per il referendum, dal Governo e dal Presidente della Repubblica, attraverso l’adozione degli atti di rispettiva competenza ai fini della fissazione della data di svolgimento del referendum, «i quali costituiscono i presupposti per la violazione del diritto del corpo elettorale locale in sede di svolgimento, nonché in sede successiva, del referendum territoriale»;

che, ad avviso dei ricorrenti, tali atti violerebbero il diritto costituzionalmente garantito alla autodeterminazione territoriale delle popolazioni dei Comuni, in forza del combinato disposto degli artt. 5 e 132 Cost., che risulta rafforzato a seguito della riforma del titolo V della Costituzione;

che alla consultazione sarebbero applicabili le norme del titolo III della legge n. 352 del 1970 le quali sarebbero «costituzionalmente illegittime in molteplici punti»;

che, pertanto, i ricorrenti chiedono a questa Corte di sollevare innanzi a sé questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, 43 e 45 della legge n. 352 del 1970 nella parte in cui istituiscono l’Ufficio centrale per il referendum presso la Cassazione, attribuendogli la veste di organo di controllo delle richieste e delle procedure referendarie;

che tali disposizioni contrasterebbero con gli artt. 5, 132 e 102, secondo comma, Cost. in quanto attribuirebbero alla Suprema Corte una nuova competenza diversa dalle tradizionali funzioni giurisdizionali, istituendo una giurisdizione speciale;

che si chiede, inoltre, che la Corte sollevi davanti a sé questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, secondo comma, della legge n. 352 del 1970, in riferimento agli artt. 64, terzo comma, e 75 Cost., nella parte in cui prevede, ai fini della approvazione del referendum di cui all’art. 132, secondo comma, Cost., il quorum della maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune nel quale è indetto il referendum anziché il quorum della maggioranza dei voti validamente espressi qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto;

che, peraltro, l’art. 45 censurato, nel prevedere un quorum estremamente difficile da raggiungere, determinerebbe una compressione del diritto di autonomia e autodeterminazione delle comunità locali;

che i ricorrenti chiedono, ancora, che la Corte sollevi avanti a sé questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, quarto comma, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), limitatamente alla parte in cui prevede che l’aggiornamento delle liste elettorali finalizzato allo svolgimento del referendum avvenga non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, dal momento che, bloccando le liste elettorali a tale data, si altererebbe il numero degli iscritti nelle liste stesse incrementando il quorum ai fini della approvazione del quesito referendario e dunque violando il diritto di autodeterminazione delle comunità locali;

che si chiede, poi, alla Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero), i quali non escludono, in relazione al referendum di cui all’art. 132 Cost., il voto dei cittadini italiani residenti all’estero e non escludono il conteggio di tali cittadini dal quorum previsto ai fini del suddetto referendum, ed inoltre non estendono la modalità del voto per corrispondenza anche in relazione al referendum ex art. 132, secondo comma, Cost.;

che viene censurato, inoltre, l’art. 4, lettera d), n. 4), della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero) nella parte in cui «esclude i referendum locali ai fini del conteggio delle ultime due consultazioni per le quali si sia registrato il mancato recapito della cartolina-avviso trasmessa agli elettori italiani residenti all’estero, determinando così la loro cancellazione dall’anagrafe degli italiani residenti all’estero»;

che, sostengono i ricorrenti, in tal modo si introdurrebbe «una scala di valore all’interno delle consultazioni elettorali in cui i referendum locali sono posti in posizione del tutto subalterna rispetto alle elezioni del Parlamento e degli organi rappresentativi territoriali, nonché ai referendum abrogativi e costituzionali»;

che, infine, si chiede alla Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 45 della legge n. 352 del 1970 nella parte in cui non prevede che il verbale della proclamazione dei risultati del referendum sia comunicato anche al delegato effettivo e supplente del Comune che ha chiesto lo svolgimento del referendum di cui all’art. 132, secondo comma, Cost., dal momento che tale disposizione introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento nell’ambito della fase di proclamazione dei risultati referendari tra Governo, Parlamento e Regioni interessate ai quali è trasmessa copia del verbale dell’Ufficio centrale per il referendum attestante il risultato del referendum ex art. 132, secondo comma, Cost., e i delegati comunali ai quali non è prevista alcuna trasmissione.

Considerato che, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), questa Corte è chiamata, in via preliminare, a decidere, con ordinanza in camera di consiglio, senza contraddittorio, se i ricorsi siano ammissibili sotto il profilo dell'esistenza della materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, valutando, in particolare, se sussistano i requisiti oggettivo e soggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;

che, quanto al presupposto soggettivo, questa Corte ha ripetutamente affermato che la legislazione vigente in tema di referendum di cui all’art. 132, secondo comma, Cost. non riconosce al delegato effettivo (e a quello supplente) alcuna attribuzione in relazione ai procedimenti referendari concernenti il distacco di un Comune da una Regione e la sua aggregazione ad altra Regione (da ultimo ordinanza n. 99 del 2008, nonché ordinanze n. 296 e n. 69 del 2006);

che tale affermazione, fatta con riguardo alla fase della proclamazione dei risultati referendari (ordinanza n. 69 del 2006), nonché alla fase ad essa successiva (ordinanza n. 99 del 2008), deve ritenersi valere anche nella fattispecie in esame in cui il conflitto è stato sollevato anteriormente allo svolgimento del referendum, dal momento che le attribuzioni del delegato sono comunque circoscritte al deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione della richiesta di referendum, secondo quanto disposto dall’art. 42 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo);

che neppure nella sua affermata qualità di elettore del Comune di Pedemonte, al signor Longhi Carlo può essere riconosciuta alcuna attribuzione costituzionale in relazione al procedimento referendario concernente il distacco di detto Comune dalla Regione Veneto (ordinanza n. 296 del 2006);

che, per quanto riguarda il rappresentante del locale comitato promotore del referendum, la Corte ha già escluso la sussistenza della legittimazione a promuovere il conflitto, dal momento che esso, a differenza del comitato promotore del referendum di cui all’art. 75 Cost., «non è contemplato da alcuna disposizione normativa, essendo l’iniziativa referendaria attribuita dalla legge ai Comuni interessati» (ordinanza n. 99 del 2008);

che, con riguardo al presupposto oggettivo, i ricorrenti sostengono che la lesione delle proprie attribuzioni costituzionali discenderebbe dal fatto che gli atti impugnati, dichiarando ammissibile il referendum e fissando la data per il suo svolgimento, determinerebbero l’applicazione anche nel successivo svolgimento della procedura delle disposizioni del titolo III della legge n. 352 del 1970, nonché delle altre individuate nel ricorso, le quali sarebbero costituzionalmente illegittime;

che per tale ragione i ricorrenti chiedono che la Corte sollevi avanti a sé questione di legittimità costituzionale di tali disposizioni;

che ciò rende evidente come il ricorso sia, nella sostanza, rivolto, non già a sollevare un conflitto di attribuzione, quanto, piuttosto, ad ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale di talune disposizioni legislative, attraverso una sorta di ricorso diretto a questa Corte;

che, dunque, non sussiste neppure il requisito oggettivo della esistenza della materia del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;

che, conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal signor Longhi Carlo, in qualità di “delegato supplente” del Comune di Pedemonte, nonché in qualità di elettore del suddetto Comune, e dal signor Baldessari Alberto, in qualità di rappresentante del comitato promotore referendario “Torniamo in Trentino”, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2008.