Sentenza n. 322 del 2006

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SENTENZA N. 322

ANNO 2006

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-    Franco                                         BILE                                            Presidente

-    Giovanni Maria                           FLICK                                           Giudice

-   Ugo                                              DE SIERVO                                       "

-   Romano                                       VACCARELLA                                 "

-   Paolo                                            MADDALENA                                  "

-   Alfio                                            FINOCCHIARO                                "

-    Alfonso                                       Quaranta                                      "

-    Franco                                         GALLO                                               "

-    Luigi                                            MAZZELLA                                       "

-    Gaetano                                       SILVESTRI                                        "

-    Sabino                                         CASSESE                                           "

-    Maria Rita                                   SAULLE                                             "

-    Giuseppe                                     TESAURO                                          "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera h), e 13 della legge della Regione Basilicata del 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la protezione dei boschi dagli incendi), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 22 aprile 2005, depositato in cancelleria il 29 aprile 2005 ed iscritto al n. 49 del registro ricorsi 2005.

Udito nell’udienza pubblica del 20 giugno 2006 il Giudice relatore Franco Bile;

udito l’avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

     Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 22 aprile 2005 e depositato il successivo 29 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in via principale, gli artt. 3, comma 1, lettera h), e 13 della legge della Regione Basilicata 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la protezione dei boschi dagli incendi).

Ricondotta la disciplina in esame nell’ambito della potestà legislativa concorrente in materia di «protezione civile», «governo del territorio» e «valorizzazione dei beni ambientali», il ricorrente deduce che l’art. 3, comma 1, lettera h) – ai sensi del quale la Regione provvede a «organizzare l’impiego delle guardie ecologiche unitamente alle Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza» – viola: a) le norme di principio dettate dall’art. 7 della legge-quadro 21 novembre 2000, n. 353, secondo cui alle Regioni è dato di avvalersi di risorse e mezzi delle Forze armate e di Polizia dello Stato solo in caso di «riconosciuta ed urgente necessità» e previa specifica richiesta all’autorità statale competente; b) le norme generali di organizzazione contenute nella legge-quadro sulla protezione civile e, in particolare, l’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che rimette allo Stato l’intervento nei casi di calamità più gravi; c) il principio generale secondo il quale non è nei poteri delle Regioni porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.

Gli stessi vizi rilevati per l’art. 3, comma 1, lettera h), sono riferiti anche all’art. 13 della legge regionale in esame, secondo cui «La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata al Corpo Forestale dello Stato […], a tutte le Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza». Inoltre, secondo il ricorrente, la disposizione «mal si concilia» anche con l’altro principio contenuto nell’art. 118, primo comma, Cost., il quale prevede che lo Stato possa attribuire a se stesso quelle funzioni amministrative per le quali occorra garantire l’unitarietà di esercizio.

1.1. – Nella memoria illustrativa d’udienza, la difesa erariale sottolinea come la necessità dell’intervento statale (attraverso gli organi a ciò deputati), eventualmente tramite un’organizzata collaborazione con le Regioni, è imprescindibile in quei settori dell’ordinamento (come appunto nella lotta agli incendi boschivi) nei quali sono coinvolti interessi ed esigenze dell’intera collettività nazionale, connessi a valori costituzionali di rilievo primario, in quanto strettamente inerenti alla difesa dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna due norme della legge della Regione Basilicata 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la protezione dei boschi dagli incendi).

In particolare, le censure riguardano l’art. 3, comma 1, lettera h), che – nel disciplinare i compiti ed i ruoli della Regione nella predisposizione di strutture ed attività per la prevenzione, l’avvistamento e lo spegnimento di incendi – dispone, tra l’altro, che la Regione provvede a «organizzare l’impiego delle guardie ecologiche unitamente alle Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza»; e l’art. 13, secondo cui «La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata al Corpo Forestale dello Stato […], a tutte le Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza».

Il ricorrente ritiene che entrambe le norme – essendo la disciplina in esame riconducibile alle materie, di competenza concorrente, della «protezione civile», del «governo del territorio» e della «valorizzazione dei beni ambientali» – siano in contrasto: a) con l’art. 7 della legge-quadro 21 novembre 2000, n. 353, secondo cui alle Regioni è dato di avvalersi di risorse e mezzi delle Forze armate e di Polizia dello Stato solo in caso di «riconosciuta ed urgente necessità» e previa specifica richiesta all’autorità statale competente; b) con l’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che rimette allo Stato l’intervento nei casi di calamità più gravi; c) con l’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.

Il solo art. 13 è impugnato anche per contrasto con l’art. 118, primo comma, Cost., che consente allo Stato di attribuire a se stesso le funzioni amministrative di cui occorra garantire l’unitarietà di esercizio.

2. – Le questioni sono fondate.

Questa Corte ha già affermato – come il ricorrente ricorda – che le Regioni non possono porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale (sentenza n. 134 del 2004). Ed ha sottolineato che – pur non essendo ovviamente escluso «che si sviluppino auspicabili forme di collaborazione tra apparati statali, regionali e degli enti locali volte a migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini e del territorio» – tuttavia «le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle regioni, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa: esse debbono trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati» (cfr. anche sentenza n. 429 del 2004).

Orbene, tanto con l’attribuzione alla Regione del compito di provvedere, per le finalità di cui all’art. 1, all’organizzazione dell’impiego delle Forze dell’ordine e di pubblica sicurezza, quanto con l’affidamento della vigilanza sull’applicazione della legge anche a tali Forze (oltre che al Corpo forestale dello Stato), la Regione ha unilateralmente disposto il diretto coinvolgimento di organi dello Stato, addossando ad essi gli obblighi conseguenti all’attribuzione dei relativi compiti, così violando l’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.

In realtà l’art. 7 della legge n. 353 del 2000 (correttamente evocato quale principio fondamentale) prevede che tale utilizzazione da parte della Regione possa avvenire, per il Corpo forestale dello Stato, «in base ad accordi di programma» (comma 3, lettera a); e, per le Forze di Polizia dello Stato, «in caso di riconosciuta e urgente necessità», previa richiesta «all’Autorità competente che ne potrà disporre l’utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze» (comma 3, lettera c).

Ma le due norme regionali impugnate non operano alcun rinvio a tali condizioni. Esse quindi devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime, limitatamente alle parole «unitamente alle Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza» contenute nell’art. 3, comma 1, lettera h); e alle parole «al Corpo Forestale dello Stato» e «a tutte le Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza» contenute nell’art. 13, comma 1.

Beninteso, la decisione non preclude alla Regione di avvalersi (nella lotta contro gli incendi boschivi) di risorse, mezzi e personale degli organi di sicurezza statali, purché nei limiti e con le modalità di cui alla citata legislazione dello Stato.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera h), della legge della Regione Basilicata 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la protezione dei boschi dagli incendi), limitatamente alle parole «unitamente alle Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza»;

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 della medesima legge della Regione Basilicata n. 13 del 2005, limitatamente alle parole «al Corpo Forestale dello Stato» e «a tutte le Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 ottobre 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente e Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 ottobre 2006.