SENTENZA N. 290
ANNO 2007
Commento alla decisione di
I. Ginevra Cerrina Feroni, Inammissibile il ricorso o incoerente la decisione? (ovvero i “giochi di parole” della sentenza 290 del 2007 sul “caso Cossiga”), (per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali)
II. Daniele Chinni, La Corte costituzionale scrive un nuovo capitolo del “caso Cossiga” (ma per l’ultimo è necessario attendere ancora), negli “Studi e Commenti” di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della sentenza n. 4024 del 23 settembre 2004 della Corte d’appello di Roma, seconda sezione civile, emessa in sede di giudizio di rinvio, di condanna del senatore a vita Francesco Cossiga al risarcimento del danno morale per le dichiarazioni rese, durante il mandato di Presidente della Repubblica, nei confronti del senatore Pierluigi Onorato, promosso dal senatore Francesco Cossiga, nella qualità di ex Presidente della Repubblica, notificato il 17 ottobre 2005, depositato in cancelleria il 31 ottobre 2005 ed iscritto al n. 38 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di merito.
Visto l’atto di costituzione del Presidente della Repubblica nonché l’atto di intervento del senatore Pierluigi Onorato;
udito nell’udienza pubblica del 19 giugno 2007 il Giudice relatore Sabino Cassese;
uditi gli avvocati Giuseppe Morbidelli, Agostino Gambino e Massimo Ranieri per il senatore Francesco Cossiga, l’avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente della Repubblica e gli avvocati Federico Sorrentino e Massimo Luciani per il senatore Pierluigi Onorato.
Ritenuto in fatto1. – Con ricorso del 17 gennaio 2005 il senatore a vita Francesco Cossiga – quale ex Presidente della Repubblica (il suo mandato, esplicatosi negli anni 1985-1992, è terminato il 28 aprile 1992) – ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione alla sentenza n. 4024 del 23 settembre 2004, pronunciata dalla Corte d’appello di Roma in sede di rinvio, dopo la cassazione di una precedente sentenza della stessa Corte d’appello, nell’ambito di un giudizio civile di risarcimento del danno promosso dal senatore Pierluigi Onorato in relazione a dichiarazioni pronunciate dall’allora Presidente della Repubblica e dal sen. Onorato ritenute diffamatorie e oltraggiose.
Osserva il ricorrente che l’episodio in relazione al quale è proposto il conflitto è quello accaduto il 15 marzo 1991, allorché, nel corso della audizione del presidente Cossiga davanti al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato in merito all’istituzione e al funzionamento della struttura denominata «Gladio», il presidente Cossiga, rivolgendosi al sen. Onorato, componente del Comitato, e prendendo spunto da un appello sottoscritto dallo stesso Onorato contro la guerra del Golfo, aveva dichiarato: «Tu hai un’altra veduta perché non sei da questa parte, Onorato, tu sei dall’altra. Tu saresti stato un magnifico inquisitore del Ministro di grazia e giustizia del Governo collaborazionista! (...) Tu sei la figura tipica degli inquisitori che interrogavano London. Hai capito? Anche con la scopolamina! Ti credo capace di questo e altro, perché ti conosco come sardo e mi vergogno che tu sia sardo, perché sei una persona di una faziosità tale per cui mi adopererò con gli amici del PDS perché ti candidino e ti eleggano perché 1’idea che domani 1’onore, la vita, la libertà, i beni di un cittadino possano essere messi nelle tue mani di magistrato è cosa che come liberale mi atterrisce»; alla replica di Onorato: «non ho la stessa concezione dello Stato e della Patria, in questo senso non mi considero un traditore», rispondeva Cossiga: «certo tu non hai nessuna concezione di Stato e di Patria».
1.2. – Premette il ricorrente che il presente conflitto rappresenta lo sviluppo di una vicenda, sempre in relazione agli stessi e ad altri fatti (relativi pure a una vicenda intercorsa fra il sen. Cossiga ed il sen. Flamigni), di cui la Corte costituzionale si è già occupata in altro giudizio per conflitto tra poteri dello Stato con due decisioni, l’ordinanza n. 455 del 2002, pronunciata in sede di ammissibilità, e la sentenza n. 154 del 2004, resa nel successivo giudizio di merito.
Il ricorrente ripercorre minutamente la vicenda processuale antecedente, osservando che, con sentenza emessa il 23 giugno 1993, in accoglimento della domanda del senatore Onorato (sia quanto al suddetto episodio, sia per gli altri due episodi che ormai in questa sede più non rilevano), il Tribunale di Roma ha condannato il senatore Francesco Cossiga al risarcimento dei danni morali, oltre alla pubblicazione della sentenza e alle spese del giudizio. La sentenza è stata integralmente riformata dalla Corte d’appello di Roma con sentenza del 21 aprile 1997. Avverso detta sentenza, il sen. Onorato ha proposto ricorso per cassazione e la Corte di cassazione, con sentenza del 27 giugno 2000, n. 8734, lo ha accolto in relazione all’episodio del 15 marzo 1991, mentre lo ha rigettato quanto agli altri pretesi episodi diffamatori, disponendo per quanto di ragione la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma. In relazione alla sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione, il senatore Cossiga, in qualità di ex Presidente della Repubblica, con atto dell’11 febbraio 2002, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendone l’annullamento e la Corte costituzionale, dopo avere ritenuto ammissibile il conflitto con la citata ordinanza n. 455 del 2002, lo ha deciso nel merito con la sentenza n. 154 del 2004. Successivamente alla pubblicazione di tale sentenza, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza 23 settembre 2004, n. 4024, qui impugnata, ha riconosciuto la responsabilità del sen. Cossiga per l’episodio del 15 marzo 1991, sul presupposto che egli avesse agito fuori dalle funzioni presidenziali, sia tipiche (art. 89 Cost.) sia atipiche (connesse al cosiddetto potere di esternazione).
1.3. – Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Roma abbia fatto propria un’interpretazione dell’art. 90 Cost. sul regime di responsabilità del Presidente della Repubblica e sul rapporto di strumentalità tra esternazioni di quest’ultimo e funzioni presidenziali «del tutto insoddisfacente e contrastante» innanzitutto con i princípi fissati dalla Corte di cassazione (sentenza n. 8734 del 2000) e ritenuti corretti dalla Corte costituzionale (sentenza n. 154 del 2004).
In particolare, ad avviso del ricorrente, la sentenza oggetto di conflitto avrebbe apparentemente assunto come valido il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione [«ai sensi dell’art. 90, comma 1, Cost. l’immunità del Presidente della Repubblica (che attiene sia alla responsabilità penale che civile o amministrativa), copre solo gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni (nelle quali rientrano, oltre quelle previste dall’art. 89 Cost., anche quelle di cui all’art. 87 Cost., tra cui la stessa rappresentanza dell’unità nazionale) e non quelli extrafunzionali; né la continuità del munus comporta che l’immunità riguardi ogni atto compiuto dalla persona che ha la titolarità dell’Organo, per quanto monocratico» (sentenza n. 8734 del 2000)], ma, in realtà, non lo avrebbe applicato. Secondo il ricorrente, la non applicazione di tale principio risulterebbe sotto tre profili. In primo luogo, nell’aver escluso ogni rapporto tra la «vicenda Gladio» (oggetto dell’audizione presidenziale dinanzi al predetto Comitato parlamentare) e la Guerra del Golfo (alla quale il sen. Onorato si era pubblicamente opposto firmando un appello pubblicato da «Il Manifesto» i1 29 gennaio 1991, ripubblicato dalla stessa testata il 27 febbraio 1991, pochi giorni prima, quindi, dell’audizione del 15 marzo). In secondo luogo, nell’aver ritenuto irrilevante il momento dell’audizione del Presidente da parte del Comitato, mentre «il sen. Onorato fu severamente redarguito dal Presidente per il solo fatto di avere all’epoca espresso la sua opposizione alla Guerra del Golfo, nell’assenza di un qualsivoglia legame politico-istituzionale tra la partecipazione dell’Italia alla rete Stay Behind (Gladio) fondata sull’alleanza atlantica (NATO) e la partecipazione militare dell’Italia alla Guerra del Golfo, soltanto quest’ultima disapprovata in quel periodo dal sen. Onorato». In terzo luogo, nell’aver assunto che gli asseriti epiteti infamanti erano stati rivolti dal Presidente al sen. Onorato «per il solo fatto della sua opinione pacifista espressa attraverso la firma di un appello contro la Guerra del Golfo, nel difetto di ogni spunto provocatorio che giustificasse lo sferzante e violento attacco mosso dall’interlocutore nei suoi confronti».
Ad avviso del ricorrente, inoltre, per giungere alla conclusione dell’extrafunzionalità dell’esternazione, la Corte d’appello di Roma avrebbe, del tutto contraddittoriamente, smentito le stesse premesse giuridiche della propria motivazione e disapplicato il principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione: infatti – dopo aver pienamente dato atto che le funzioni presidenziali sono, oltre quelle previste dall’art. 89 Cost., anche quelle di cui all’art. 87 Cost., tra cui la stessa rappresentanza dell’unità nazionale, e dopo aver riconosciuto che, con riguardo a tale ultima funzione, il Presidente può esercitare il suo ruolo di interprete dei superiori interessi e valori nazionali anche attraverso «messaggi liberi» e non solo mediante i formali messaggi alle Camere previsti dall’art. 87 Cost. – la sentenza (per negare il carattere funzionale dell’esternazione presidenziale) avrebbe affermato che l’irresponsabilità del Capo dello Stato potrebbe invece operare «soltanto in modo strumentale alla superiore esigenza di indipendenza della funzione», che nella specie la semplice posizione pacifista del sen. Onorato non aveva messo in pericolo.
Secondo il ricorrente, la sentenza oggetto di conflitto avrebbe pertanto ristretto la nozione di prerogativa presidenziale rispetto al principio di diritto statuito dalla Corte di cassazione, essendo le esternazioni presidenziali, pacificamente, una modalità di esercizio di tutte le funzioni presidenziali, prima fra tutte quella di interprete, quale Capo della Nazione, dei princípi fondanti della comunità civile e dei superiori interessi e valori del Paese, e non soltanto una modalità di tutela dell’indipendenza della carica. Inoltre, la strumentalità alla funzione del messaggio non può essere misurata in base al suo contenuto, più o meno gradito, più o meno pacato, più o meno rispettoso dell’ortodossia costituzionale e il messaggio del Presidente su un tema di interesse generale per la Nazione è sempre atto funzionale ed insindacabile.
A parere del ricorrente, il carattere funzionale dell’esternazione si paleserebbe anche tenendo conto che il presidente Cossiga aveva già ritenuto di intervenire, con lettere del 23 febbraio 1991 indirizzate al Ministro di grazia e giustizia, al Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, per manifestare la propria preoccupazione circa il fatto che tra i firmatari di un appello «pacifista» pubblicato dal quotidiano «Il Manifesto» il 21 febbraio 1991 vi fossero dei magistrati, «tanto giustificando con la sua qualità di presidente del Consiglio superiore della magistratura». Tale appello (sottoscritto dal sen. Onorato) era stato ripubblicato il 27 febbraio 1991 sullo stesso quotidiano, con una sorta di risposta alle lettere del Presidente e polemicamente intitolato «Indirizzato a Cossiga». Era, dunque, in corso un dibattito politico-istituzionale tra il Capo dello Stato ed altri soggetti pubblici (tra i quali alcuni parlamentari, come il sen. Onorato) che avevano firmato un documento ritenuto dal Capo dello Stato contrastante con gli interessi e i valori della Nazione.
In tale contesto, secondo la difesa del ricorrente, dopo aver già replicato per vie formali ai magistrati firmatari dell’appello, il Capo dello Stato, nel corso dell’audizione del 15 marzo 1991, aveva replicato anche direttamente ad un parlamentare firmatario (il sen. Onorato, peraltro magistrato).
Secondo il ricorrente, la Corte d’appello di Roma sarebbe incorsa nei seguenti ulteriori errori:
- avrebbe erroneamente ritenuto che il Presidente, nel corso dell’audizione, avesse dismesso l’ufficio di Capo dello Stato, posto che 1’oggetto dell’audizione medesima riguardava 1’attività svolta dall’odierno ricorrente durante 1’espletamento di altre funzioni (quelle di ex Ministro dell’interno);
- avrebbe altresì negato il principio di «autodifesa del Presidente della Repubblica», enunciato dalla sentenza della Corte di cassazione, nel senso che esso «riguarda o la particolare ipotesi in cui la difesa del Presidente della Repubblica non rientri nei compiti funzionali di altro organo istituzionale ovvero i casi in cui esigenze oggettive impongano di rispondere con immediatezza ed urgenza ad attacchi diretti all’organo presidenziale, per riaffermare le sue competenze ovvero per respingere offese attuali al decoro ed al prestigio dell’istituzione»;
- avrebbe inesattamente sostenuto che nessuna valenza può avere la circostanza che il sen. Onorato avesse richiesto l’acquisizione degli atti sulla vicenda Gladio e indagini suppletive sulla medesima vicenda, quando poi detti comportamenti apertamente provocatori si erano concretizzati, come riconosce la stessa sentenza, pochi mesi dopo, nella richiesta da parte dello stesso sen. Onorato di messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica;
- avrebbe accertato l’asserita valenza denigratoria ed offensiva delle dichiarazioni del presidente Cossiga nei confronti del sen. Onorato, accertamento che, ad avviso del ricorrente, fa invece «semplicemente sorridere, se si pensa alle trasformazioni che in questi 13 anni si sono verificate nel dibattito politico» e alla circostanza che il carattere offensivo non costituirebbe, di per sé, elemento sufficiente a considerare l’esternazione come extrafunzionale, anche alla luce della consolidata giurisprudenza costituzionale in tema di prerogative di cui all’art. 68, comma 1, Cost.
Osserva il ricorrente, infine, che sebbene la sentenza n. 154 del 2004 abbia rimesso all’autorità giudiziaria il compito di decidere circa 1’applicabilità in concreto, in rapporto alle circostanze di fatto, della clausola eccezionale di esclusione della responsabilità, ciò impone uno scrutinio di ragionevolezza della decisione dell’autorità giudiziaria, se possibile, ancora più stringente.
2. – Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 357 del 2005.
3. – Con atto del 28 ottobre 2005, si è costituito in giudizio il Presidente della Repubblica in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, riservando «al prosieguo la formulazione delle proprie conclusioni».
4. – E’ intervenuto in giudizio il senatore Onorato, attore nel giudizio che ha originato il conflitto, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.
In particolare, nel merito, chiede che il ricorso sia dichiarato infondato alla luce dei principi affermati dalla Corte di cassazione e già passati indenni al vaglio della Corte costituzionale. Da un lato, ricorda che la Corte di cassazione ha precisato che l’immunità del Presidente della Repubblica riguarda solo gli atti che costituiscono esercizio delle funzioni presidenziali e le dichiarazioni strumentali o accessorie rispetto a tale esercizio (sentenza n. 8734 del 2000, punto 6 dei motivi della decisione). Dall’altro, sottolinea che la correttezza di tale impostazione è stata già riconosciuta dalla Corte costituzionale, secondo cui è necessario tenere ferma la distinzione tra esternazioni funzionali ed esternazioni extrafunzionali, stabilendo che solo queste ultime restano addebitabili, ove foriere di responsabilità, alla persona fisica del titolare della carica (sentenza n. 154 del 2004, punto 6 del considerato in diritto). Sottolinea, inoltre, che è la stessa Corte costituzionale, nella sentenza menzionata, a riconoscere la difficoltà di operare la distinzione nell’ambito delle esternazioni tra quelle riconducibili all’esercizio delle funzioni presidenziali e quelle ad esse estranee e, tuttavia, a sottolineare che, nonostante «l’eventuale maggiore difficoltà», detta distinzione «sia necessaria».
Aggiunge la difesa del sen. Onorato che la menzionata sentenza della Corte costituzionale ha pure concluso nel senso di escludere il fondamento costituzionale della tesi secondo cui «tutte le dichiarazioni non afferenti esclusivamente alla sfera privata del Presidente della Repubblica dovrebbero ritenersi coperte da irresponsabilità a garanzia della indipendenza dell’alto ufficio da interferenze di altri poteri, o in forza della impossibilità di distinguere, in relazione alle esternazioni, il munus dalla persona fisica» e che ciò consente di smentire la tesi del ricorrente secondo cui sarebbe possibile una distinzione tra esternazioni che hanno carattere meramente privato (non coperte da immunità) ed esternazioni pubbliche coperte dalla guarentigia dell’insindacabilità in quanto riconducibili alla carica istituzionale.
L’intervenuto ripercorre diffusamente i punti salienti della motivazione della sentenza della Corte d’appello di Roma, sottolineando come essa abbia correttamente accertato l’estraneità delle dichiarazioni relative all’episodio del 15 marzo 1991 alle funzioni del Capo dello Stato sulla base dei princípi affermati dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 8734 del 2000.
Insiste nel chiedere di dichiarare ammissibile il proprio intervento e, nel merito, il rigetto del ricorso.
5.1. – In prossimità della data fissata per l’udienza, ha depositato una memoria il Presidente della Repubblica in carica nella quale «si rimette integralmente al giudizio di codesta Corte sia per quanto attiene alle questioni pregiudiziali sia, in caso di soluzione positiva delle stesse, per quanto attiene alla perimetrazione dei confini funzionali della irresponsabilità presidenziale».
5.2. – Ha altresì depositato una memoria il sen. Onorato, che insiste nel chiedere sia l’inammissibilità sia l’infondatezza del ricorso.
Quanto all’eccepita inammissibilità, ribadisce la carenza del profilo soggettivo del conflitto non essendo possibile una scissione tra persona fisica e munus; scissione che consentirebbe al ricorrente di tutelare, non le prerogative del suo passato ufficio, bensì la correttezza del suo personale operato con singolari ricadute processuali in tema di legittimazione a ricorrere del Capo dello Stato, duplicata in quella proposta dall’ex Presidente e in quella «partecipata» dall’attuale Presidente in carica.
Eccepisce altresì l’inammissibilità del conflitto anche sotto il profilo oggettivo, tenuto conto che il ricorrente, da un lato, contesta i princípi di diritto ritenuti corretti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 154 del 2004 e, dall’altro, si limita a denunciare dei semplici errores in iudicando della sentenza oggetto dell’attuale conflitto, duplicando l’impugnazione proposta con ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza.
Nel merito, insiste per l’infondatezza del ricorso alla luce della consolidata giurisprudenza costituzionale in ordine all’art. 68 Cost. ed alla necessarietà dell’individuazione del «nesso funzionale» tra la dichiarazione incriminata e l’attività parlamentare, giurisprudenza che «nei limiti del compatibile» può essere utilizzata in tema di responsabilità presidenziale. Conclude nel ritenere corretto il percorso argomentativo compiuto dalla decisione oggetto di conflitto.
Considerato in diritto1. – Il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è stato proposto dal senatore Francesco Cossiga in qualità di ex Presidente della Repubblica (il suo mandato, esplicatosi negli anni 1985-1992, è terminato il 28 aprile 1992), in relazione alla sentenza della Corte d’appello di Roma del 23 settembre 2004, n. 4024, pronunciata in seguito alla cassazione con rinvio di una precedente sentenza della stessa Corte d’appello, nell’ambito di un giudizio civile di risarcimento del danno, promosso dal senatore Pierluigi Onorato in relazione a dichiarazioni (ritenute diffamatorie) pronunciate dall’allora Presidente della Repubblica Cossiga.
Nel giudizio civile rileva l’episodio accaduto il 15 marzo 1991, allorché, nel corso della audizione del presidente Cossiga davanti al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato in merito all’istituzione e al funzionamento della struttura denominata «Gladio», il presidente Cossiga, rivolgendosi al sen. Onorato, componente del Comitato, e prendendo spunto da un appello sottoscritto dallo stesso Onorato contro la guerra del Golfo, aveva dichiarato: «Tu hai un’altra veduta perché non sei da questa parte, Onorato, tu sei dall’altra. Tu saresti stato un magnifico inquisitore del Ministro di grazia e giustizia del Governo collaborazionista! (...) Tu sei la figura tipica degli inquisitori che interrogavano London. Hai capito? Anche con la scopolamina! Ti credo capace di questo e altro, perché ti conosco come sardo e mi vergogno che tu sia sardo, perché sei una persona di una faziosità tale per cui mi adopererò con gli amici del PDS perché ti candidino e ti eleggano perché l’idea che domani l’onore, la vita, la libertà, i beni di un cittadino possano essere messi nelle tue mani di magistrato è cosa che come liberale mi atterrisce»; alla replica di Onorato: «non ho la stessa concezione dello Stato e della Patria, in questo senso non mi considero un traditore», rispondeva Cossiga: «certo tu non hai nessuna concezione di Stato e di Patria».
La Corte d’appello, con la sentenza oggetto del conflitto, ha riconosciuto la responsabilità del sen. Cossiga per l’episodio del 15 marzo 1991, sul presupposto che egli avesse agito fuori dalle funzioni presidenziali, sia tipiche sia atipiche (connesse al potere cosiddetto di esternazione).
Il ricorrente ritiene che la Corte d’appello di Roma, con la decisione impugnata, abbia fatto propria un’interpretazione dell’art. 90 Cost. sul regime di responsabilità del Presidente della Repubblica e sul rapporto di strumentalità tra esternazioni di quest’ultimo e funzioni presidenziali, «del tutto insoddisfacente e contrastante» con i princípi fissati dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio (sentenza n. 8734 del 2000) e ritenuti corretti dalla Corte costituzionale (sentenza n. 154 del 2004).
Ad avviso del ricorrente, la Corte d’appello avrebbe apparentemente assunto come valido il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione [«ai sensi dell’art. 90, comma 1, Cost., l’immunità del Presidente della Repubblica (che attiene sia alla responsabilità penale che civile o amministrativa) copre solo gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni (nelle quali rientrano, oltre quelle previste dall’art. 89 Cost., anche quelle di qui all’art. 87 Cost., tra cui la stessa rappresentanza dell’unità nazionale) e non quelli extrafunzionali; né la continuità del munus comporta che l’immunità riguardi ogni atto compiuto dalla persona che ha la titolarità dell’Organo, per quanto monocratico» (sentenza n. 8734 del 2000)], ma, in realtà, non lo avrebbe applicato.
Secondo il ricorrente, la non applicazione di tale principio risulterebbe sotto tre profili. In primo luogo, nell’aver escluso ogni rapporto tra la «vicenda Gladio» (oggetto dell’audizione presidenziale dinanzi al predetto Comitato parlamentare) e la Guerra del Golfo (alla quale il sen. Onorato si era pubblicamente opposto firmando un appello pubblicato da «Il Manifesto» il 29 gennaio 1991, ripubblicato dalla stessa testata il 27 febbraio 1991, pochi giorni prima, quindi, dell’audizione del 15 marzo). In secondo luogo, nell’aver ritenuto irrilevante il momento dell’audizione del Presidente da parte del Comitato, mentre «il sen. Onorato fu severamente redarguito dal Presidente per il solo fatto di avere all’epoca espresso la sua opposizione alla Guerra del Golfo, nell’assenza di un qualsivoglia legame politico-istituzionale tra la partecipazione dell’Italia alla rete Stay Behind (Gladio) fondata sull’alleanza atlantica (NATO) e la partecipazione militare dell’Italia alla Guerra del Golfo, soltanto quest’ultima disapprovata in quel periodo dal sen. Onorato». In terzo luogo, nell’aver assunto che gli asseriti epiteti infamanti erano stati rivolti dal Presidente al sen. Onorato «per il solo fatto della sua opinione pacifista espressa attraverso la firma di un appello contro la Guerra del Golfo, nel difetto di ogni spunto provocatorio che giustificasse lo sferzante e violento attacco mosso dall’interlocutore nei suoi confronti».
Ad avviso del ricorrente, la sentenza oggetto del conflitto avrebbe determinato la menomazione di un’attribuzione presidenziale, escludendo che le dichiarazioni del Presidente al sen. Onorato potessero godere del regime di irresponsabilità spettante alle esternazioni presidenziali connesse ad una funzione del Capo dello Stato. Difatti, secondo il ricorrente, non potrebbe essere negata la valenza politico-istituzionale dello scontro tra il presidente Cossiga ed il sen. Onorato sul tema della Guerra del Golfo.
2 – E’ ammissibile l’intervento spiegato nel presente giudizio dalla parte attrice nel giudizio civile in cui è stata resa la sentenza impugnata.
Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio secondo cui, nei giudizi per conflitto di attribuzioni, non è ammesso l’intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, salva l’ipotesi in cui l’oggetto del giudizio per conflitto consista proprio nell’affermazione o negazione dello stesso diritto di agire in giudizio di chi pretende di essere stato leso da una condotta in relazione alla quale si controverte, nel giudizio costituzionale, se essa sia o meno coperta dalle eccezionali guarentigie previste dalla Costituzione (sentenze n. 154 del 2004 e n. 76 del 2001).
Anche nel presente conflitto vale l’eccezione alla regola, sia alla luce delle garanzie costituzionali sancite dagli artt. 24 e 111 Cost., sia nel rispetto dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (sentenza n. 154 del 2004). Negare ingresso nel processo costituzionale alla difesa della parte del giudizio civile nel quale si controverte sull’applicazione della guarentigia, significherebbe esporla, senza possibilità di far valere le proprie ragioni, ad una pronuncia il cui effetto potrebbe essere quello di precludere definitivamente la proponibilità dell’azione davanti alla giurisdizione (ibidem).
3. – Con ordinanza n. 357 del 2005, questa Corte ha ritenuto, in sede di prima e sommaria delibazione, ammissibile il conflitto, riservando espressamente alla fase del merito nel contraddittorio delle parti ogni ulteriore decisione, anche relativa all’ammissibilità del ricorso.
4. – Il ricorso è inammissibile.
La difesa dell’intervenuto ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per conflitto sotto vari profili, sostenendo, tra l’altro, che il ricorso denuncerebbe meri errori in iudicando, con una sostanziale duplicazione dell’impugnazione promossa dall’odierno ricorrente anche dinanzi alla Corte di cassazione, avverso la medesima sentenza.
In effetti, il ricorrente fa discendere la lamentata menomazione della prerogativa costituzionale da un’interpretazione dell’art. 90 Cost., resa dalla Corte d’appello nella sentenza oggetto di gravame, «del tutto insoddisfacente e contrastante» – a dire del ricorrente – rispetto ai princípi fissati dalla Corte di cassazione (sentenza n. 8734 del 2000).
Data questa prospettazione, ciò che si imputa alla decisione della Corte d’appello non è tanto la menomazione della guarentigia presidenziale (che pur sarebbe in astratto configurabile), quanto il mancato rispetto dei princípi di diritto stabiliti dalla Corte di cassazione, che avrebbero dovuto orientare la decisione della Corte d’appello in sede di rinvio, con la conseguenza che questa sarebbe incorsa in un errore di giudizio.
Senonché questa Corte ha più volte precisato che i conflitti intersoggettivi aventi ad oggetto atti di natura giurisdizionale non possono risolversi in mezzi impropri di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale. Avverso «gli errori in iudicando di diritto sostanziale o processuale, infatti, valgono i rimedi consueti riconosciuti dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni; non vale il conflitto di attribuzione» (così le sentenze n. 2 del 2007 e n. 27 del 1999; nello stesso senso, le sentenze n. 150, 222 e 223 del 2007).
In altri termini, a questa Corte spetta risolvere i conflitti di attribuzione ripristinando la corretta osservanza delle norme costituzionali nei casi in cui, a causa di un cattivo esercizio della funzione giurisdizionale, questa abbia dato luogo ad una illegittima menomazione delle attribuzioni costituzionali di un altro potere, ma senza sostituirsi al giudice comune per l’accertamento in concreto dell’applicabilità della clausola di esclusione della responsabilità (sentenza n. 154 del 2004, punto 5 del considerato in diritto).
Nel caso in esame, la prospettazione del conflitto fornita dal ricorrente, fondata sul mancato rispetto da parte della Corte d’appello dei princípi di diritto stabiliti dalla Corte di cassazione, rende inammissibile il giudizio. A questa Corte non può richiedersi di sostituirsi al giudice di legittimità nel controllo della corretta applicazione dei princípi di diritto enunciati dallo stesso giudice.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal senatore Francesco Cossiga, in qualità di ex Presidente della Repubblica, in relazione alla sentenza della Corte d’appello di Roma del 23 settembre 2004, n. 4024, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2007.