SENTENZA N. 316
ANNO 2006REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 18 dicembre 2002, relativa all’insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Cesare Previti nei confronti di Stefania Ariosto, promosso con ricorso del Tribunale di Roma – Sezione IV penale nei confronti della Camera dei deputati, notificato l’8 novembre 2005, depositato in cancelleria il 18 novembre 2005 ed iscritto al n. 40 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di merito.
Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;
udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2006 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto in fatto
Con il ricorso indicato in epigrafe, il Tribunale di Roma — nel corso di un procedimento penale a carico del deputato Cesare Previti per il reato di diffamazione a mezzo stampa — ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata il 18 dicembre 2002 (doc. IV-quater, n. 38), con la quale si è dichiarato che il fatto per cui è in corso l’indicato procedimento penale concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni: con conseguente insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Il Tribunale riferisce che il procedimento penale in questione, promosso a seguito di querela sporta da Stefania Ariosto, aveva ad oggetto le affermazioni del deputato Previti, contenute in un’intervista pubblicata dal quotidiano «La Repubblica» del 30 gennaio 1997, relative alla asserita falsità di dichiarazioni accusatorie dell’Ariosto nei suoi confronti. Ad avviso del ricorrente, la Camera dei deputati, con l’affermazione di insindacabilità, avrebbe «arbitrariamente valutato» il collegamento delle affermazioni incriminate con la funzione parlamentare: trattandosi di dichiarazioni rese fuori dell’esercizio delle attività parlamentari tipiche, avrebbe dovuto, infatti, esservi — ai fini della sussistenza del «nesso funzionale», presupposto dall’art. 68, primo comma, Cost. — quantomeno una sostanziale corrispondenza tra le dichiarazioni stesse e le opinioni già espresse nell’ambito delle predette attività.
Tale condizione, a parere del Tribunale, non sarebbe per contro ravvisabile nella specie, giacché — se pure l’asserita falsità delle dichiarazioni dell’Ariosto era stata oggetto di dibattito parlamentare, in occasione di una precedente richiesta di applicazione di misura cautelare e con riferimento a procedimenti penali con imputazioni similari a carico del medesimo deputato, così come rilevato dalla Camera nella deliberazione di insindacabilità — non vi sarebbe prova che il deputato Previti avesse reso, prima dell’intervista in questione, dichiarazioni corrispondenti a quelle oggetto di imputazione.
Il ricorrente ritiene, pertanto, che detta deliberazione abbia illegittimamente interferito nella sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, dell’autorità giudiziaria e ne ha chiesto, in conseguenza, l’annullamento.
Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 303 del 27-29 settembre 2004, con la quale è stata disposta la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, unitamente alla predetta ordinanza, alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione. Il Tribunale di Roma – ricevuta, in data 29 settembre 2004, la comunicazione dell’ordinanza di ammissibilità del conflitto – ne ha notificato copia, unitamente al ricorso introduttivo del giudizio, alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, in data 8 novembre 2005, depositando, poi, gli atti notificati presso la cancelleria della Corte il successivo 18 novembre 2005.
Nel giudizio, si è costituita la Camera dei deputati, in persona del Presidente, con atto depositato il 25 novembre 2005, eccependo, in via preliminare, la inammissibilità ed improcedibilità del conflitto, per la tardiva notificazione dell’ordinanza di ammissibilità di esso, ben oltre il termine di sessanta giorni dalla sua comunicazione. In via subordinata, la difesa della Camera deduce l’infondatezza del ricorso: sia per l’evidente sussistenza, nella specie, di un fumus persecutionis in danno dello stesso parlamentare; sia, in ogni caso, per la sussistenza di un nesso tra le opinioni ascritte al predetto ed i contenuti di una serie di atti parlamentari accomunati dalla medesima tematica, vale a dire «l’asserita esistenza di rapporti poco trasparenti tra la Procura di Milano e la signora Ariosto» e la circostanza che costei sarebbe stata «pilotata da organi di stampa»: atti i cui contenuti risulterebbero, dunque, pienamente sovrapponibili alle opinioni espresse extra moenia dal deputato Previti, con la conseguente copertura della guarentigia di cui all’art. 68, comma primo, della Costituzione.
In prossimità della camera di consiglio, la difesa della Camera dei deputati ha depositato una memoria illustrativa in cui, ribadite le argomentazioni svolte in sede di costituzione in giudizio, ha ulteriormente eccepito l’improcedibilità del conflitto per la tardività della notificazione dell’ordinanza di ammissibilità di esso.
Considerato in diritto
Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, sollevato dal Tribunale di Roma, investe la deliberazione con cui, il 18 dicembre 2002, la Camera dei deputati ha ritenuto insindacabili – ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione – i fatti per i quali il deputato Cesare Previti è stato sottoposto a procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa in danno di Stefania Ariosto, in quanto concernenti opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Il ricorrente assume che, per le specifiche dichiarazioni oggetto dell’accertamento penale, difetterebbe il necessario e specifico collegamento con l’esercizio dell’ufficio parlamentare; con la conseguenza che la Camera dei deputati, con la citata deliberazione di insindacabilità, avrebbe illegittimamente esercitato il proprio potere ed in tal modo leso le attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria.
Nel costituirsi in giudizio, la Camera dei deputati ha, preliminarmente, eccepito l’improcedibilità del conflitto, stante l’inosservanza, da parte dell’organo ricorrente, del termine perentorio fissato per la notificazione del ricorso e dell’ordinanza di ammissibilità.
L’eccezione di improcedibilità è fondata.
Invero, questa Corte ha costantemente statuito che la peculiare disciplina dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato contempla l’avvio, rimesso all’iniziativa della parte interessata, di due distinte ed autonome fasi procedurali, destinate a concludersi, rispettivamente, la prima con la preliminare e sommaria delibazione circa l’ammissibilità del conflitto, e la seconda, invece, con la pronuncia sul merito, oltre che con il definitivo giudizio sull’ammissibilità; ed è certamente onere del ricorrente, a conclusione della prima fase ed affinché si possa aprire la seconda, provvedere alla notificazione del ricorso e dell’ordinanza di ammissibilità, entro il termine da quest’ultima fissato.
In proposito, questa Corte ha già ripetutamente affermato – sussistendo, in generale, «l’esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti» (cfr. sentenza n. 116 del 2003) – che tale termine «è da osservarsi a pena di decadenza, secondo quanto si rileva dal regolamento di procedura dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (in connessione con l’art. 36 del testo unico delle leggi sul Consiglio stesso, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054), applicabile nei procedimenti davanti alla Corte costituzionale in virtù del richiamo di cui all’art. 22, legge n. 87 del 1953» (cfr. già ordinanza n. 386 del 1985 e sentenze n. 200 del 2001 e n. 88 del 2005).
Nella specie, il ricorso e l’ordinanza risultano notificati in data 8 novembre 2005 e, quindi, ben oltre la scadenza del termine di sessanta giorni fissato nell’ordinanza medesima; pertanto non può procedersi allo svolgimento dell’ulteriore fase del giudizio, non essendo stato rispettato il termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell’ordinanza di ammissibilità.
Per questi motivi
La Corte costituzionale
dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Depositata in cancelleria il 27 luglio 2006.