Sentenza n. 458 del 2005

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SENTENZA N. 458

ANNO 2005

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

- Annibale                     MARINI                                       Presidente

 

- Franco                         BILE                                                 Giudice

 

- Giovanni Maria           FLICK                                                   "

 

- Francesco                    AMIRANTE                                         "

 

- Ugo                             DE SIERVO                                         "

 

- Romano                      VACCARELLA                                   "

 

- Paolo                           MADDALENA                                    "

 

- Alfio                           FINOCCHIARO                                  "

 

- Alfonso                       QUARANTA                                        "

 

- Franco                         GALLO                                                 "

 

- Luigi                           MAZZELLA                                         "

 

- Gaetano                      SILVESTRI                                          "

 

- Sabino                         CASSESE                                             "

 

- Maria Rita                   SAULLE                                               "

 

- Giuseppe                     TESAURO                                            "

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 9, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 247 (rectius: n. 207) (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato), promosso con ordinanza del 26 luglio 2004 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto da Del Bo Massimo contro il Ministero della giustizia iscritta al n. 887 del registro ordinanze 2004 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2004.

 

   Visto l’atto di costituzione di Del Bo Massimo nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

   udito nell’udienza pubblica del 29 novembre 2005 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

 

   uditi l’avvocato Guido Rossi per Del Bo Massimo e l’avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ordinanza del 28 aprile 2004 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 247 (rectius: n. 207) (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato), nella parte in cui riserva l’attribuzione dell’indennità di fine rapporto spettante al dipendente non di ruolo defunto ai soggetti da esso indicati, escludendone, in assenza di questi ultimi, la devoluzione secondo le norme che disciplinano la successione mortis causa.

 

2. ─ Il giudice rimettente riferisce che, con ricorso proposto contro il Ministero della giustizia, Massimo Del Bo aveva chiesto che fosse riconosciuto il suo diritto a subentrare, nella qualità di successore legittimo in quanto cugino, e dunque parente di quarto grado, nell’indennità di fine rapporto del defunto Mons. Cesare Curioni, che in vita aveva prestato servizio non di ruolo alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia come cappellano e, in seguito, come ispettore generale dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena, dal 1948 al 12 gennaio 1996, data del suo decesso. Il Ministero della giustizia aveva resistito al ricorso, sostenendo la legittimità dell’operato dell’amministrazione in base al disposto dell'art. 9 del d. lgs. C. p .S. 4 aprile 1947, n. 207. Tale norma – applicabile ai cappellani ed agli ispettori dei cappellani in virtù dell’ art. 15, secondo comma, della legge 4 marzo 1982, n. 68 (Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena) – nell’attribuire al personale non di ruolo dello Stato, cessato dal servizio, un'indennità di fine rapporto, al terzo comma dispone che «nel caso di decesso del dipendente non di ruolo l'indennità deve essere corrisposta al coniuge, ai figli minorenni e, se vivevano a carico del dipendente stesso, ai parenti entro il secondo grado».

 

3. ─ Quanto alla rilevanza della questione, il TAR osserva che la disposizione del citato art. 9, terzo comma, è ostativa all'accoglimento della pretesa del ricorrente, in quanto espressamente limita la devoluzione dell'indennità di fine rapporto ai soggetti ivi indicati e dunque esclude la sua attribuzione agli eredi legittimi o testamentari. Né appare possibile un'interpretazione adeguatrice della disposizione.

 

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente richiama alcune decisioni di questa Corte (sentenze n. 8 del 1972, n. 471 del 1989, n. 319 del 1991 e, soprattutto, n. 106 del 1996), secondo le quali le indennità di buonuscita o di fine rapporto, spettanti anche ai dipendenti pubblici, hanno natura di retribuzione differita con funzione previdenziale. Detto principio, a giudizio del TAR, postula che le indennità in questione siano già entrate a far parte, al momento della morte del lavoratore, del suo patrimonio, sicché ne conseguirebbe l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni che, per qualsiasi ragione, privino gli aventi causa del lavoratore delle indennità di fine rapporto. Il rimettente, inoltre, sottolinea che le differenze di trattamento tra lo stato giuridico del personale di ruolo, al quale si riferisce la sentenza n. 106  del 1996, e quello del personale non di ruolo, tra cui rientra il dante causa del ricorrente, non sono tali da influire sul trattamento giuridico da applicare all'indennità di fine rapporto.

 

4. ─ Si è costituito il ricorrente, deducendo che l'art. 15 della legge n. 68 del 1982,  espressamente stabilisce che «ai cappellani e all'ispettore dei cappellani è dovuta l’indennità di fine rapporto prevista dall'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207»; che in ogni caso la citata sentenza della Corte n. 106 del 1996 fa riferimento indistintamente a tutti dipendenti civili dello Stato, a prescindere dalla loro posizione di ruolo o non di ruolo; che inoltre lo stesso art. 1, quarto comma, del d. P. R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), precisa che «le disposizioni concernenti i dipendenti civili si applicano anche al personale non di ruolo». Aggiunge poi che la natura retributiva dell'indennità prevista a favore dei dipendenti pubblici non di ruolo dalla norma impugnata è stata da ultimo riaffermata dalla decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 13 gennaio 1999, n. 21.

 

   Con successiva memoria, infine, il ricorrente ha dedotto che la tendenza evolutiva della giurisprudenza costituzionale ha anticipato le linee direttrici della riforma introdotta dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), il cui art. 2, comma 5, ha disposto che per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall’art. 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto. Il ricorrente cita, infine, la sentenza n. 243 del 1997, nella quale questa Corte ha affermato il principio della connotazione unitaria delle varie categorie di indennità di fine rapporto –  pur se governate da diversi meccanismi di provvista e di erogazione dei singoli trattamenti – e la conseguente necessità di dichiarare l’illegittimità di quelle norme che, in assenza delle persone beneficiarie indicate, non consentono l’applicazione delle regole delle successioni di cui al codice civile.

 

5. ─ E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, sul presupposto della diversa natura giuridica dell'indennità di buonuscita e del trattamento di fine rapporto. Secondo l’Avvocatura erariale, la differente disciplina dell'indennità di buonuscita, la quale comporta il versamento, da parte del datore di lavoro, di un contributo, in maniera del tutto simile a quanto avviene per la pensione, rifletterebbe la diversa natura giuridica dell'indennità di buonuscita e del trattamento di fine rapporto e determinerebbe l’inapplicabilità alla prima della citata giurisprudenza costituzionale.

 

Con successiva memoria l’Avvocatura erariale ha ulteriormente sviluppato le  argomentazioni già esposte in precedenza.

 

Considerato in diritto

 

1. ─ Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio propone, in relazione agli articoli 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui riserva la devoluzione dell’indennità di fine rapporto spettante al dipendente non di ruolo defunto ai soggetti da essa indicati, ovvero al coniuge, ai figli minorenni e ai parenti entro il secondo grado solo se viventi a carico del dipendente stesso ed esclude pertanto che essa, in difetto di tali soggetti, si devolva secondo le norme che disciplinano la successione mortis causa. Il giudice rimettente si duole che la norma censurata sia lesiva del principio di uguaglianza, per l’ingiustificata disparità di trattamento che essa determina per i dipendenti statali non di ruolo rispetto ai lavoratori subordinati privati, i dipendenti statali di ruolo ed i dipendenti degli enti locali. Il TAR si duole inoltre della lesione dell’art. 36 della Costituzione perché una simile disciplina di un istituto avente natura retributiva priverebbe gli aventi causa del lavoratore della disponibilità di una parte della retribuzione.

 

2. - La questione è rilevante nel giudizio a quo, dato che la sentenza additiva invocata dal TAR imporrebbe la devoluzione al ricorrente, cugino del de cuius, dell’indennità di fine rapporto; devoluzione che invece, in base all’attuale formulazione della norma, deve essere esclusa.

 

3. - La questione è fondata.

 

Questa Corte, in diverse pronunce, ha avuto modo di affrontare il problema della natura giuridica delle indennità di fine rapporto e della applicabilità alle stesse delle regole sulla successione mortis causa, intervenendo sia nell’ambito del rapporto di lavoro privato (sentenza n. 8 del 1972, che ha riconosciuto il diritto del dipendente di disporre per testamento dell’indennità di anzianità di cui all’art. 2120 del codice civile) sia nell’ambito del pubblico impiego statale (sentenza n. 106 del 1996) sia in quello del rapporto di lavoro con gli enti locali (sentenze n. 319 del 1991 e n. 471 del 1989).

 

In tali pronunce, per tutte le diverse indennità di fine rapporto di volta in volta esaminate, anche se variamente denominate, si è statuito che gli emolumenti comunque riconosciuti al lavoratore alla fine del rapporto abbiano natura di retribuzione differita a fini previdenziali e che di conseguenza tali indennità debbano ritenersi già entrate a far parte del patrimonio del dipendente al momento della sua morte, analogamente a quanto disposto dall’articolo 2122 cod. civ. Corollario di tale principio è che le stesse indennità, in mancanza dei soggetti legittimati individuati dalla legge, debbano devolversi agli eredi  secondo le regole successorie.

 

Inoltre, molte pronunce di questa Corte, concernenti i dipendenti non di ruolo (sentenze n. 156 del 1973; n. 116 del 1976; n. 236 del 1974 e n. 208 del 1986), hanno sottolineato la progressiva perdita di importanza, nella recente evoluzione normativa ed interpretativa, della distinzione tra impiego di ruolo e impiego non di ruolo. Si deve ritenere ormai pacifico che anche per l’impiego non di ruolo, disciplinato in modo organico dal d. lgs. C. p. S. n. 207 del 1947, presentando i caratteri essenziali del rapporto di lavoro subordinato, non v’è ragione di escludere la spettanza delle medesime voci retributive riconosciute ai lavoratori del settore  privato ed ai dipendenti pubblici di ruolo. E ciò vale anche per il  rapporto di lavoro dei cappellani militari, disciplinato dalla legge 4 marzo 1982, n. 68 (Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena).

 

L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in subiecta materia deve dunque far considerare superata la risalente sentenza n. 179 del 1970, relativa alla devoluzione dell’indennità di fine rapporto per i dipendenti non di ruolo. In essa, pur aderendosi al principio precedentemente affermato della natura mista, retributiva e previdenziale, di tale indennità (sentenze n. 75 e n. 112 del 1968) era stata dichiarata infondata la questione di costituzionalità dell’art. 9, terzo comma del d. lgs. C. p. S. n. 207 del 1947.

 

 

Il superamento del precedente indirizzo discende anche dal fatto che, già a partire dalla sentenza n. 8 del 1972, questa Corte ha sempre affermato il principio in base al quale le indennità di fine rapporto, proprio per la loro natura mista, entrano a far parte del patrimonio del lavoratore prima della sua morte e spettano pertanto agli eredi non iure proprio ma iure hereditario. Le successive sentenze hanno ripetutamente confermato tale assunto.

 

In particolare, con le sentenze n. 106 del 1996 e n. 243 del 1997, questa Corte ha esplicitato la portata sistematica e generale del principio della trasmissibilità delle indennità di fine rapporto, riconoscendo a tutti questi trattamenti, in stretta analogia con quelli del settore privato, «l'essenziale natura di retribuzione differita, pur se legata ad una concorrente funzione previdenziale» (sentenze n. 243 e n. 99 del 1993n. 439 del 1992, n. 63 del 1992, n. 319 del 1991n. 471 del 1989) e precisando che «tutte le indennità di fine rapporto, invero, costituiscono parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita - appunto in funzione previdenziale - onde agevolare il superamento delle difficoltà economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione. Tant'è che la misura del trattamento si determina in proporzione alla durata del lavoro prestato nonché alla globale retribuzione di carattere continuativo spettante al dipendente».

 

Con le richiamate sentenze, è stato altresì affermato che «la connotazione unitaria, in termini di natura e di funzione, delle varie categorie di indennità di fine rapporto - nonostante l'esistenza di diverse regolamentazioni riguardanti i meccanismi di provvista, nonché i soggetti gravati dall'onere contributivo e quelli tenuti ad erogare il trattamento - consente una generale applicazione a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato dei relativi princìpi informatori della materia (sent. nn. 243 e 99 del 1993)» e che la concorrente funzione previdenziale dell'indennità di fine rapporto, in assenza dei soggetti, a favore dei quali opera una riserva legale di destinazione, perde qualunque rilevanza, espandendosi in tutta la sua portata la natura retributiva dell'indennità stessa.

 

In conclusione, la connotazione unitaria, per natura e funzione, delle varie categorie di indennità di fine rapporto, anche se governate da diversi sistemi di finanziamento e di erogazione dei singoli trattamenti, impone di dichiarare l’illegittimità di quelle norme che non consentono l’applicabilità delle regole della successione mortis causa. La progressiva caducazione di tutte le norme limitative dell’attribuzione iure successionis dell’indennità di fine rapporto per tutte le varie tipologie di lavoro subordinato sottolinea la singolarità della situazione denunciata dal rimettente ed evidenzia ancor più il vulnus dell’art. 3 della Costituzione. Difatti, la disparità di trattamento nella disciplina di fine rapporto riservata dalla legge al dipendente non di ruolo rispetto agli altri dipendenti è palese con riguardo a qualsiasi rapporto di lavoro, sia pubblico che privato.

 

Deve dunque essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, terzo comma, del d. lgs. C. p. S. n. 207 del 1947, nella parte in cui non prevede, in mancanza dei soggetti ivi indicati, la devoluzione dell’indennità di fine rapporto spettante al dipendente non di ruolo defunto, secondo le regole della successione legittima e testamentaria.

 

per questi motivi

 

la corte costituzionale

 

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato) nella parte in cui non prevede che l’indennità di fine rapporto spettante al dipendente non di ruolo defunto, in mancanza dei soggetti ivi indicati, si devolva secondo le norme che disciplinano la successione mortis causa.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.

 

Annibale MARINI, Presidente

 

Luigi MAZZELLA, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2005.