SENTENZA N. 439
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
- Prof. Giuseppe BORZELLINO
- Dott. Francesco GRECO
- Prof. Gabriele PESCATORE
- Avv. Ugo SPAGNOLI
- Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1991 dal Consiglio di Stato - Sezione quarta giurisdizionale - sul ricorso proposto da Cattaneo Fabrizio contro la Regione Lombardia, iscritta al n.174 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visto l'atto di costituzione di Cattaneo Fabrizio nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;
udito l'avv.to Eugenio Merlino per Cattaneo Fabrizio e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.- Il Consiglio delle Istituzioni assistenziali riunite di Pavia, con deliberazione n. 41 del 5 marzo 1980, disponeva la liquidazione, a titolo di indennità di fine servizio, di una somma a favore di Cattaneo Fabrizio, medico assistente iscritto all'I.N.A.D.E.L., dimissionario privo di anzianità sufficiente (due anni di iscrizione all'I.N.A.D.E.L. e almeno 25 anni di servizio) per conseguire la indennità premio di servizio di cui all'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 152.
Il Comitato di controllo annullava la deliberazione.
Il Cattaneo proponeva ricorso al T.A.R. di Milano. Avendolo questi rigettato, appellava al Consiglio di Stato, il quale, con ordinanza del 14 maggio 1991 (R.O. n. 174 del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152.
Ha ritenuto che il trattamento dell'ente locale doveva considerarsi sostitutivo della indennità di cui all'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n.152, e che, quindi, ne è vietata la corresponsione ex art. 17, primo comma, della stessa legge, così come sono vietati i trattamenti migliorativi; che anche l'art. 17 della stessa legge è costituzionalmente illegittimo a seguito e per effetto della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2, primo comma, lett. a), b), c) della legge n. 152 del 1968, nella parte in cui subordinava la erogazione della indennità premio di servizio a requisiti diversi da quelli richiesti per la corresponsione della indennità di buonuscita per i dipendenti statali (sent. Corte cost. n. 208 del 1988).
Risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione per le situazioni sorte e definite prima della detta dichiarazione di incostituzionalità.
Ha aggiunto che la questione è rilevante, dovendosi fare applicazione dell'art. 17 citato.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
2.1.- Nel giudizio si è costituita la parte privata la quale, riportandosi alle difese delle fasi precedenti, ha concluso per l'accoglimento della questione.
É intervenuta altresì, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza o la inammissibilità della questione, rilevando nella memoria che, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge del 13 marzo 1988, n.69, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 153, sono esclusi dalla disciplina del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 22, comma 10, del decreto-legge n. 359 del 31 agosto 1987, convertito in legge n. 440 del 29 ottobre 1987, coloro il cui servizio è cessato prima del 3 maggio 1982;
che l'art. 17 della legge 152 del 1968 mira ad evitare la duplicazione del trattamento di fine servizio nella forma del cumulo tra erogazione degli Enti previdenziali e, rispettivamente, degli Enti locali.
Considerato in diritto
1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 17, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui, per le situazioni definite anteriormente alla sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 1988, vieta agli enti locali di deliberare forme di trattamento di fine servizio precluse dall'art. 2 della stessa legge n. 152 del 1968, nel testo non ancora emendato dalla suddetta sentenza, ma corrispondenti a quelle previste per l'indennità di buonuscita a favore dei dipendenti statali (almeno un anno di iscrizione e senza riguardo all'anzianità di servizio: art. 7 della legge 29 aprile 1976, n. 177), violi l'art. 3 della Costituzione per l'ingiustificata sperequazione che determina in danno dei dipendenti degli Enti locali suddetti rispetto ai dipendenti dello Stato.
2. - La questione è inammissibile.
L'indennità per cessazione dal servizio, per la sua natura retributiva e la concorrente sua funzione previdenziale, rientra nel trattamento economico complessivo spettante al dipendente anche non di ruolo, tanto che si è dichiarata la illegittimità costituzionale di disposizioni che comportano la sua esclusione o la riduzione per varie cause, tra cui le dimissioni del dipendente (sent. n. 208 del 1988).
Tra le indennità di fine rapporto deve annoverarsi la indennità premio di servizio. Attesa la sua natura previdenziale ed assistenziale nonchè il carattere integrativo della pensione spettante al dipendente alla cessazione del rapporto qualunque ne sia la ragione, è da ritenersi nella sostanza analoga ed omogenea alla indennità di buonuscita e, quindi, non è giustificata una sua diversa disciplina sostanziale. Per queste ragioni è stata dichiarata (sent. n. 763 del 1988) la illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lett. a), b), c), della legge 8 marzo 1968, n.152, nella parte in cui prevedeva, per la sua erogazione al dipendente iscritto all'I.N.A.D.E.L., condizioni limitative (iscrizione da almeno due anni e periodo di servizio variabile da 15 a 25 anni secondo la causa di cessazione dal servizio).
Con l'art. 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge n. 440 del 1987 sono state soppresse quasi tutte le condizioni limitative e la disciplina della detta indennità è stata assimilata in tutto a quella della indennità di buonuscita degli statali.
2.1 - La indennità premio di servizio è anch'essa erogata al personale iscritto all'I.N.A.D.E.L. da almeno un anno dalla cessazione del rapporto comunque motivata ed indipendentemente dal conseguimento del diritto alla pensione sia a favore dei dipendenti che dei loro superstiti in relazione agli anni di servizio maturati.
Però l'art. 6 del decreto-legge n. 69 del 1988, convertito in legge n. 153 del 1988 ha stabilito che gli effetti della suddetta norma decorrono dal 3 maggio 1982.
Siccome la erogazione della indennità premio è possibile a favore di tutti dipendenti senza particolari condizioni limitative, non sussiste più la necessità di erogare quei trattamenti di fine rapporto sostitutivi della suddetta indennità di cui alla norma impugnata e, quindi, non interessa verificare se quest'ultima sia o meno affetta dai denunciati vizi di illegittimità costituzionale.Piuttosto la verifica dovrebbe riguardare le norme che, eliminando le condizioni restrittive precedenti, hanno fissato anche la decorrenza del nuovo trattamento, ed, in particolare, in data successiva alla cessazione dal servizio del ricorrente.
2.2 - Pertanto, della questione sollevata va dichiarata la inammissibilità, non trovando applicazione nella fattispecie la norma censurata e non essendo stata impugnata quella che fissa la decorrenza della erogazione senza le lamentate condizioni limitative.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/11/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Francesco GRECO, Redattore
Depositata in cancelleria il 13/11/92.