SENTENZA N. 236
ANNO 1974
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Giuseppe VERZÌ
Avv. Giovanni Battista BENEDETTI
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1972 dal Consiglio di Stato - sezione IV - sul ricorso di Quiereste Domenico contro il Ministero della difesa. iscritta al n. 287 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 247 del 20 settembre 1972.
Visto l'atto di costituzione degli eredi di Quiereste Domenico;
udito nell'udienza pubblica del 26 giugno 1974 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Ritenuto in fatto
Domenico Quiereste, pensionato dell'Amministrazione della Marina militare, assunto con la qualifica di avventizio presso la direzione dell'Arsenale militare marittimo di Taranto, con istanza del 23 gennaio 1964, chiedeva all'Amministrazione di conoscere il trattamento che gli sarebbe spettato all'atto della (prossima) cessazione dal nuovo impiego.
Avendogli l'Amministrazione comunicato che a sensi dell'art. 9, ultimo comma, del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, nessuna indennità di licenziamento era a lui dovuta in quanto già pensionato, proponeva ricorso davanti al Consiglio di Stato deducendo l'illegittimità costituzionale dell'indicata norma per contrasto con gli artt. 35,36 e 38 della Costituzione.
Il Consiglio di Stato, con ordinanza emessa il 22 febbraio 1972, sollevava la questione di legittimità costituzionale del detto art. 9, ultimo comma, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, osservando, richiamata la sentenza n. 75 del 1968 di questa Corte nonché la disciplina dettata dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, che l'indennità di anzianità in ogni sua forma ha natura retributiva e non può quindi essere esclusa in alcun caso, e giudicando tali principi applicabili rettamente anche al personale non di ruolo delle Amministrazioni statali.
L'ordinanza veniva regolarmente notificata, comunicata e pubblicata.
Davanti a questa Corte si costituivano Maria Presta vedova Quiereste e Anna e Maria Quiereste, quali eredi di Domenico Quiereste (deceduto prima dell'emissione dell'ordinanza da parte del Consiglio di Stato), chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma de qua, con le inerenti conseguenze di legge.
Non spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con ordinanza del 22 febbraio 1972, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato), in riferimento all'art. 36 della Costituzione.
2. - La questione é anzitutto rilevante: alla specie é, in fatti, applicabile la norma denunciata, dato che la cessazione dal servizio del dipendente pubblico non di ruolo ha avuto luogo in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1966, n. 1077 (Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo) ed espressamente solo con l'art. 254, comma terzo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), la ripetuta norma é stata abrogata.
E sussiste il dedotto contrasto con l'art. 36 della Costituzione.
L'indennità per cessazione dal servizio, in forza dell'art. 9 del citato d.l.C.P.S. n. 207 del 1947, spetta al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, assunto con una qualsiasi delle qualifiche previste dal r.d.l. 4 febbraio 1937, n. 100 (ed anche con quella di avventizio, come nella specie), ed avente almeno un anno di servizio continuativo, ed é commisurata ad una mensilità della sola retribuzione in godimento all'atto del licenziamento per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.
Essa trova un riscontro, anche se non del tutto puntuale, oltre che nell'indennità di licenziamento di cui all'art. 10 del r.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825, a proposito dell'impiego privato, nell'indennità di anzianità in tema di lavoro subordinato di cui all'art. 2120 del codice civile, nel testo risultante dalle sentenze nn. 75 del 1968 e 204 del 1971, e all'art. 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Rientra, con la sua natura retributiva e la concorrente sua funzione previdenziale, nel complessivo trattamento economico spettante al dipendente non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato all'atto della cessazione dal servizio. E come l'indennità di anzianità, non può essere negata in toto, senza che sia violato il diritto costituzionalmente garantito alla giusta retribuzione, al dipendente per il servizio prestato, anche se la cessazione del rapporto sia avvenuta a seguito di licenziamento per motivi disciplinari o di dimissioni volontarie Poi, ed é questo il profilo che qui soprattutto interessa, non può costituire valida giustificazione del differente trattamento oggetto della presente denuncia, la circostanza che sia pensionato il personale di cui si tratta. Con l'assunzione in servizio civile non di ruolo, il pensionato dello Stato diviene soggetto di un nuovo rapporto di impiego, dalla cui attuazione non possono non derivare in suo favore i diritti essenzialmente spettanti ad ogni altro dipendente e tra questi il diritto all'indennità per cessazione dal servizio.
La norma denunciata secondo cui l'indennità in oggetto non é dovuta "al personale pensionato comunque assunto in servizio civile non di ruolo", risulta quindi in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, e se ne deve per ciò dichiarare l'illegittimità costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, del d.l.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974.
Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1974.