Sentenza n. 20 del 1996

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SENTENZA N.20

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2-novies, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali e assistenziali), convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114, promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1995 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Licia Landuzzi e INPS, iscritta al n. 472 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visti gli atti di costituzione di Licia Landuzzi e dell'INPS;

udito nella udienza pubblica del 12 dicembre 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto in fatto

1.- Nel corso di un procedimento promosso da Licia Landuzzi contro l'INPS, il Pretore di Bologna, con ordinanza emessa in data 30 maggio 1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-novies, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali e assistenziali), convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento dei diplomi di grado universitario.

Ha osservato in proposito il giudice a quo che più volte la Corte costituzionale ha avuto modo di rilevare che la legislazione in tema di riscatto di periodi di studi tende a riconoscere alla preparazione professionale ogni migliore considerazione, anche prescindendo da qualsivoglia riferimento alla necessità che il titolo di studio, diverso dalla laurea, sia richiesto, in relazione ad una determinata posizione lavorativa, da una norma di legge.

Ne deriva, conclude il rimettente, che la disposizione impugnata, nell'escludere la facoltà di riscattare il periodo legale del corso di studi per il conseguimento dei diplomi universitari (nella specie, in statistica), irragionevolmente discrimina i possessori di tali diplomi rispetto ai titolari di diploma di laurea.

2.- Nel giudizio avanti alla Corte costituzionale si è costituita la parte privata insistendo per l'accoglimento della prospettata questione.

3.- Si è pure costituito l'INPS, il quale, in considerazione dei precedenti giurisprudenziali in materia (da ultimo la sentenza n. 275 del 1993), si rimette alla decisione della Corte.

Considerato in diritto

- Con ordinanza emessa il 30 maggio 1995 il Pretore di Bologna ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-novies, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui la norma non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi stabilita per il conseguimento di tutti i diplomi di grado universitario, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

- La questione è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 208 del 1995; 275, 209 e 178 del 1993; 27 e 26 del 1992; 280, 257 e 133 del 1991; 535, 426 e 104 del 1990; 163 del 1989; 1016, 765 e 44 del 1988; 46 del 1986; 128 del 1981) ha numerose volte accolto la predetta questione in ordine a diverse norme (tra le quali anche quella del denunziato art. 2-novies, del decreto-legge n. 30 del 1974, convertito nella legge n. 114 del 1974) ravvisando l'irragionevolezza del diniego di riscattabilità sia per disparità di trattamento in relazione al riscatto dei corsi di laurea, sia in considerazione del ritardo nell'inizio dell'attività lavorativa dovuto alla necessità di acquisire quella preparazione professionale di grado superiore richiesta per lo svolgimento della stessa. In questi casi i predetti corsi universitari devono ricevere lo stesso trattamento previdenziale previsto per i corsi di laurea.

Le condizioni per affermare in via di principio l'illegittimità delle norme impugnate sono state così precisate: a) che il corso di studi riscattabile abbia natura universitaria (post-secondaria), pur se inferiore alla laurea; b) che i relativi diplomi siano richiesti per l'ammissione a determinati posti o per la progressione in carriera.

E' stato anche precisato (sentenza n. 275 del 1993) che, affermati i principi da applicare, non spetta a questa Corte accertare in concreto la sussistenza di tali elementi e vagliare volta per volta se ricorrano i requisiti di riscattabilità.

Tanto premesso, va rilevato che i diplomi universitari (tra cui quello in statistica) già contemplati dalla tabella allegata all'ordinamento didattico universitario (regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, emanato sul punto in base all'art. 167 del regio decreto 31 agosto 1938, n. 1592), rientrano ora nei titoli menzionati dalla legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari); e che l'Azienda tranviaria di Bologna richiese all'Università di quella città i migliori diplomati in statistica per assumerli in quanto possessori di detto titolo.

Devono pertanto confermarsi i principi precedentemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte e - secondo il petitum dell'ordinanza di rimessione - deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui non prevede la riscattabilità dei diplomi di grado universitario che siano richiesti per l'ammissione a determinati posti o per la progressione in carriera. Resta affidato all'ente assicurativo accertare volta per volta la ricorrenza nelle categorie dei richiedenti dei requisiti già evidenziati nelle numerose pronunce della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-novies, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali e assistenziali), convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata del corso legale degli studi per il conseguimento dei diplomi di grado universitario quando il titolo sia richiesto quale condizione per lo svolgimento di una determinata attività.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo del Consulta, il 24 gennaio 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1996.