Sentenza n. 104 del 1990

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SENTENZA N.104

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con l'ordinanza emessa il 15 novembre 1988 dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione siciliana sul ricorso proposto da Zingale Pino contro il Ministero del tesoro, iscritta al n. 432 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto in fatto

1.- Nel corso del procedimento promosso da Zingale Pino nei confronti del Ministero del tesoro, avente ad oggetto la pretesa del ricorrente di conseguire il riscatto ai fini pensionistici del periodo di durata del corso di reclutamento per funzionari direttivi dello Stato cui aveva partecipato presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, la Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione siciliana - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 nella parte in cui non dispone l'ammissibilità a riscatto del periodo di durata di detti corsi.

Il giudice a quo rileva che la norma censurata, la quale consente al dipendente statale di riscattare il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento (qualora, come condizione necessaria per l'ammissione in servizio, sia richiesto il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione), nulla dispone quanto ai corsi di preparazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, il cui superamento é posto come condizione per l'accesso alla carriera direttiva di 7° ed 8° livello.

Detti corsi, prosegue il giudice remittente, ancorchè non possano identificarsi con i corsi universitari, nè con quelli post-universitari di specializzazione, partecipano tuttavia certamente della natura degli uni e degli altri, come può desumersi dalla circostanza che ai medesimi sono ammessi sia i già laureati, sia gli studenti dell'ultimo anno dei corsi di laurea in regola con gli esami degli anni precedenti.

Che, comunque, si tratti di corsi a livello universitario si desumerebbe da tutta la normativa che li riguarda, in particolare: dal grado elevato dei livelli di carriera ai quali il superamento degli esami finali consente di accedere; dall'alta qualificazione professionale del personale docente; dal conferimento di incarichi di insegnamento con le procedure previste per gli incarichi universitari; dalle materie dì insegnamento richiedenti particolare impegno di studio ecc.

Pertanto, la sostanziale equipollenza del livello didattico dei corsi in esame rispetto a quelli di laurea o post-universitari di perfezionamento, comporta, conclude il giudice a quo, che la norma censurata, omettendo di includere detti corsi tra quelli il cui periodo di durata é riscattabile, viola l'art. 3 della Costituzione, per lesione del principio di eguaglianza, nonchè l'art. 97, per inadeguata valutazione del tempo impiegato per il perfezionamento degli studi e per una migliore preparazione professionale, la quale, dopo l'ingresso in carriera, assicura il buon andamento degli uffici (sono citate al riguardo le sentenze di questa Corte nn. 128 del 1981 e 44 del 1988).

2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio, conclude per l'infondatezza della questione, deducendo che la scelta dei periodi da ammettere a riscatto rientra nella discrezionalità del legislatore e che nel caso di specie la discriminazione non può ritenersi ingiusta, versandosi in situazione ben differente dai corsi di laurea o di specializzazione. Quanto, poi, alla richiamata sentenza di questa Corte n. 44 del 1988, non pare all'Avvocatura che il principio in essa affermato possa estendersi al caso ora in esame, che riguarda non già un'istruzione o specializzazione, bensì una forma di selezione per il reclutamento di impiegati pubblici.

Considerato in diritto

1. - La questione oggetto del presente giudizio concerne l'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, il quale, nell'ambito della disciplina relativa alla computabilità ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti statali di servizi o periodi anteriori alla nomina, dispone-per quanto qui interessa-che <il dipendente civile al quale sia stato richiesto, come condizione necessaria per l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di perfezionamento può riscattare in tutto o in parte il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento>.

La Corte dei conti-sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - censura la norma anzidetta in quanto omette di comprendere tra i periodi riscattabili quello corrispondente alla durata dei corsi di preparazione per il reclutamento di impiegati ai fini dell'accesso alla settima ed ottava qualifica funzionale delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, organizzati e tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. Ad avviso del giudice a quo, la circostanza che il superamento di detti corsi è posto come condizione per l'accesso alla carriera direttiva dell'Amministrazione e la considerazione della sostanziale equipollenza del livello didattico dei corsi in esame rispetto a quelli di laurea o di perfezionamento (anche i primi infatti sarebbero corsi a livello universitario, come emergerebbe da tutta la normativa che li concerne), rendono la denunciata omissione contrastante con il principio di eguaglianza, nonchè con l'art. 97 della Costituzione per mancata valutazione del tempo impiegato per una migliore preparazione professionale, la quale, dopo l'ingresso in carriera, concorre ad assicurare il buon andamento degli uffici.

2. - La questione non è fondata.

Questa Corte ha varie volte avuto occasione di sottolineare che la legislazione in tema di riscatto tende giustamente ad evolversi, nel suo complesso, nel senso di attribuire la dovuta considerazione al tempo impiegato anteriormente all'ammissione in servizio per acquisire la necessaria preparazione professionale; ed ha conseguentemente dichiarato-pur riconoscendo al legislatore un certo ambito di discrezionalità nella scelta dei periodi o servizi da ammettere al riscatto (sent. n. 218 del 1984; ord. n. 847 del 1988)-la incostituzionalità di norme irrazionalmente discriminatorie e divergenti dalla anzidetta tendenza evolutiva (v. sentt. nn. 128 del 1981, 44, 765 e 1016 del 1988, 163 del 1989). Per quanto più in particolare concerne la partecipazione a corsi di specializzazione o perfezionamento, sono state ritenute illegittime le disposizioni che ingiustificatamente escludevano dalla facoltà di riscatto i periodi di durata legale di detti corsi, purchè, tuttavia, in linea con l'anzidetta legislazione, i titoli di specializzazione acquisiti costituissero indispensabile requisito per l'ammissione in servizio.

Ora, il corso in discussione presenta caratteristiche del tutto particolari, tali da differenziarlo sostanzialmente dai casi precedenti, richiamati dal giudice remittente.

A parte la considerazione che ad esso, diversamente dagli altri corsi di specializzazione o perfezionamento post-universitari, possono partecipare anche cittadini non laureati (per i quali, fra l'altro, il periodo di frequenza al corso è riscattabile ad altro titolo, in quanto compreso nella durata legale del corso di laurea, dovendo essi essere in regola con gli esami), è decisivo osservare che i corsi tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione che qui interessano da un lato sono essi stessi, in caso di esito positivo dell'esame di fine corso, un mezzo diretto di accesso nelle pubbliche amministrazioni; dall'altro, e soprattutto, costituiscono una forma di reclutamento di pubblici impiegati, che si presenta alternativa a quella dell'ordinario concorso.

I corsi in esame non possono quindi annoverarsi tra quelli il cui titolo finale è richiesto come condizione imprescindibile per l'ammissione in servizio, nè conseguentemente essere assimilati a quelli cui si riferisce la disposizione censurata e, in genere, la legislazione in materia e la giurisprudenza di questa Corte dianzi richiamata.

Tanto basta, in definitiva, a concludere che la norma impugnata non è viziata da irragionevolezza e ad escludere, pertanto, la violazione sia dell'art. 3, sia - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. ad es. sentt. n. 1130 del 1988 e 21 del 1989) - dell'art. 97 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione siciliana con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/02/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Mauro FERRI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 02/03/90.