SENTENZA N.163
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), promosso con ordinanza emessa il 4 novembre 1987 dalla Corte dei conti-Sez. III giurisdizionale - sul ricorso proposto da Barbierato Eugenia contro Ministero del tesoro, iscritta al n. 615 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Considerato in diritto
1.1 - L'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) prevede che al personale iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali muniti di diploma infermieristico professionale spetta a domanda, ai fini di quiescenza, il riscatto del biennio di corso di studio purché il diploma relativo sia prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.
1.2-L'odierna fattispecie é relativa, peraltro, ad un'ulteriore specializzazione ottenuta per la frequenza di altro apposito corso successivo, a seguito di che era stata attribuita, in aggiunta alla qualifica infermieristica iniziale, quella <professionale specializzata>.
Il periodo concernente detta specializzazione non si rivela suscettibile, tuttavia, di utilizzazione a fini di riscatto, poiché non contemplato e previsto dall'enunciata norma: di tanto, il remittente dubita, sul piano della razionalità ex art. 3 della Costituzione, rivestendo la frequenza degli ulteriori studi i connotati di un incremento di professionalità formalmente utilizzata in carriera.
2. - La questione é fondata.
La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente posto in rilievo che la legislazione in tema di riscatti é andata via via evolvendosi, nel senso di concedere alla preparazione professionale acquisita, quando riconosciuta indispensabile per i fini della qualifica ricoperta, ogni migliore considerazione (sentenze n. 765 e n. 1016 del 1988).
Talché, la norma impugnata si appalesa costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede la riscattabilità dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di specializzazione il cui diploma sia stato richiesto, in aggiunta a quello professionale iniziale, quale condizione necessaria per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui non prevede la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di specializzazione il cui diploma sia stato richiesto, in aggiunta a quello professionale iniziale, quale condizione necessaria per accedere ad uno dei posti occupati durante la carriera.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/03/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 29/03/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE