SENTENZA N. 26
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.12 della legge 8 marzo 1968, n.152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1991 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Giuliana Del Bue Visto l'atto di costituzione di Giuliana Del Bue ed altri;
udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
udito l'avvocato Franco Agostini per Giuliana Del Bue ed altri.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza emessa il 9 aprile 1991 il Tribunale di Reggio Emilia, nel procedimento civile vertente tra Giuliana Del Bue ed altri ed I.N.A.D.E.L., ha sollevato,in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.12 della legge 8 marzo 1968, n.152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) nella parte in cui non consente che siano riscattabili, ai fini dell'indennità premio di servizio, i periodi di studio per il conseguimento del diploma di infermiere professionale.
Premette l'ordinanza che:
- ai sensi dell'art.12 della legge 8 marzo 1968, n.152 sono riscattabili i periodi di studio universitario ed i corsi speciali di perfezionamento purchè valutabili, ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro, ai fini del trattamento di quiescenza;
- il conseguimento del diploma di infermiere professionale, purchè (come nella fattispecie) prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera, è valutabile solo ai fini del trattamento di quiescenza ex art. 24 della legge 22 novembre 1962 n.1646, ma non è compreso tra quelli considerati dal citato art.12 della legge n.152.
Tuttavia, l'indennità premio di servizio ha carattere di trattamento previdenziale, funzionalmente collegato, per espressa dizione della legge, al trattamento di quiescenza erogato dagli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro; sicchè appare illogica l'ammissione al riscatto ai fini della indennità stessa soltanto dei soli periodi di studio universitario ovvero dei corsi speciali di perfezionamento.
Si denuncia pertanto la illegittimità costituzionale della norma, in riferimento all'art.3 della Costituzione, non essendo l'esclusione sorretta da alcuna logica motivazione.
L'esclusione pare anche in contrasto con l'art.97 della Costituzione, in quanto contraria al criterio di imparzialità imposto all'Amministrazione nella organizzazione dei pubblici uffici.
Con atto depositato il 20 giugno 1991 si sono costituite le sigg.re Giuliana Del Bue, Simona Gibertini, Daniela Ponti e Giuliana Viani,rappresentate e difese dall'avv.to Franco Agostini.
Nella memoria si rileva che il Tribunale di Reggio Emilia si è richiamato alle numerose precedenti decisioni della Corte costituzionale, tutte conformi, con le quali appunto è stato riconosciuto il diritto al riscatto per corsi di studio equiparabili a quelli universitari necessari per l'ammissione al posto di lavoro, e già considerati valutabili ai fini del riscatto per il trattamento di pensione. Si chiede, perciò, che sia dichiarata la illegittimità costituzionale della norma denunciata.
Considerato in diritto
1.1 - L'art.12 della legge 8 marzo 1968, n.152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) dà facoltà di riscattare i periodi di studio universitario ed i corsi speciali di perfezionamento purchè valutabili, ai sensi delle norme vigenti per gli Istituti di previdenza, ai fini del trattamento di quiescenza.
1.2 - Il Pretore remittente ravvisa la norma in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione poichè restano così esclusi dal beneficio - con evidente irragionevolezza - i periodi di studio, non universitario, compiuti per il conseguimento del diploma di infermiere professionale quando il titolo risulti indispensabile per i fini della qualifica ricoperta.
2. - La questione è fondata.
L'art.24 della legge 22 novembre 1962, n.1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), contiene, invero, la previsione specifica di riscatto a fini di quiescenza dei periodi di studio invocati, a condizione che il relativo diploma sia stato prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.
Una esclusione di essi da qualsiasi ulteriore riconoscimento a titolo di indennità premio di servizio si prospetta pertanto, assorbito ogni altro riferimento, irrazionale ex art. 3 Cost.: va infatti considerato, in punto, che per costante giurisprudenza di questa Corte l'indennità di cui trattasi è da porre accanto alla pensione nell'ambito dell'intero trattamento di quiescenza (cfr. da ultimo, sentenza n.73 del 1985) e pertanto unitaria va riconosciuta la tendenzialità a concedere alla preparazione professionale acquisita ogni migliore considerazione (cfr. anche legge 8 agosto 1991, n.274, art.8).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n.152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) nella parte in cui non prevede, per gli infermieri professionali ai quali, ai sensi dell'art.24 della legge 22 novembre 1962, n.1646, sia stato riconosciuto il riscatto del corso di studio a fini di quiescenza, il medesimo riconoscimento per la liquidazione della indennità premio di servizio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/01/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Giuseppe BORZELLINO, Redattore
Depositata in cancelleria il 3 febbraio del 1992.