SENTENZA N. 275
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 novies del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni tratta menti previdenziali ed assistenziali), convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n.114, pro- mosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1992 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Camilla Marilena e l'INPS, iscritta al n. 23 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visto l'atto di costituzione dell'INPS;
udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza emessa il 3 dicembre 1992, il Pretore di Parma, nel procedimento civile vertente tra Camilla Marilena e INPS, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 novies del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi per il conseguimento del diploma abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali quando il titolo sia stato richiesto ed utilizzato per l'esercizio delle corrispondenti mansioni.
In punto di fatto alla sig.ra Camilla Marilena, che aveva conseguito presso la Scuola di Servizio Sociale annessa alla facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Parma il diploma di assistente sociale, indispensabile per l'assunzione al lavoro presso l'INAIL, non era stata concessa la facoltà di riscattare il periodo triennale di frequenza del corso di studi seguito per conseguire il diploma.
L'ordinanza osserva che secondo le disposizioni dell'art. 2 novies del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30 è riscattabile soltanto il periodo di corso di laurea. Pertanto la norma, allo stato, non consente di estendere il riscatto alla durata dei corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali giacchè il diploma conseguito non corrisponde alla laurea nè ad un titolo equipollente riconosciuto dalle leggi sull'istruzione superiore.
Osserva peraltro l'ordinanza che la legislazione in tema di riscatti e l'interpretazione seguitane nella più recente giurisprudenza costituzionale sono orientate nel senso di concedere ogni migliore considerazione alla preparazione professionale acquisita.
Ha pertanto sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 novies del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30 in riferimento sia all'art. 3 della Costituzione per l'ingiustificata disparità di trattamento tra laureati ed altro personale che comunque abbia acquisito una qualificata preparazione professionale, sia all'art. 97 della Costituzione per la violazione del principio di buon andamento proprio della Pubblica Amministrazione.
In data 1° marzo 1993 l'INPS ha depositato, fuori termine, memoria di costituzione con la quale sottolinea come la scelta del legislatore sia stata motivata anche dalla diversità della disciplina normativa relativa all'ordinamento previdenziale fra enti locali ed enti privati.
Considerato in diritto
Viene riproposta a questa Corte la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 2 novies del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), introdotto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non prevede la riscattabilità dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di studio per il conseguimento del diploma di assistente sociale.
La questione è fondata.
Il Pretore rimettente ritiene la norma impugnata costituzionalmente illegittima per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto restano irragionevolmente esclusi dal beneficio della riscattabilità corsi di studio a livello universitario conseguiti presso scuole dirette a fini speciali che abilitano all'esercizio della professione di assistente sociale.
La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente evidenziato il principio di attribuire una sempre maggiore considerazione alla preparazione professionale acquisita anteriormente all'ammissione in servizio e richiesta per quest'ultima. É stata infatti già affermata l'illegittimità delle norme che non consentivano la riscattabilità del periodo corrispondente ai corsi in riferimento a numerose categorie professionali.
In particolare la sentenza n. 426 del 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 del regio decreto legge 3 marzo 1938 n. 680, riconoscendo la riscattabilità dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi per assistente sociale svolti dalle scuole universitarie dirette a fini speciali. Nella fattispecie trattavasi di procedimento contro INADEL in quanto concernente dipendenti di enti locali.
Inoltre con sentenza n. 27 del 1992, questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 novies del decreto legge 2 marzo 1974 n. 30, convertito con legge 16 aprile 1974 n. 114, nella parte in cui non prevedeva la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento del diploma di educazione fisica da parte di dipendenti assicurati presso l'INPS.
La questione odierna, che si prospetta su un caso analogo, comporta pertanto una dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata, con riferimento ai già affermati principi circa le condizioni di riscattabilità dei vari corsi professionali relativamente sia alla natura del corso, sia all'accertamento che il relativo diploma costituisca condizione necessaria per l'ammissione o la progressione in carriera. In particolare, per quanto riguarda la natura dei corsi, va ricordato che essi debbono, ai sensi del d.P.R. 10 marzo 1982 n. 162, essere svolti da scuole che richiedano come requisito per l'ammissione il possesso di un titolo di scuola media superiore.
Non spetta a questa Corte accertare in concreto la sussistenza di tali elementi, valutare la proponibilità della richiesta in base alla data della domanda, nonchè calcolare i contributi rapportandoli al livello delle retribuzioni.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 novies del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni tratta menti previdenziali ed assistenziali) introdotto dalla legge di conversione 16 aprile 1974 n. 114, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento del diploma di assistente sociale rilasciato da una scuola universitaria diretta a fini speciali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28/05/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Fernando SANTOSUOSSO, Redattore
Depositata in cancelleria il 10/06/93.