Sentenza n. 208 del 1995

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SENTENZA N. 208

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1994 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Paolo Perazzo e l'I.N.P.S., iscritta al n. 553 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994. Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.; udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile vertente tra Perazzo Paolo e l'I.N.P.S., il Pretore di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui, non consentendo il riscatto del periodo legale del corso di studio per ottenere il diploma di tecnico di audiometria e fonologopedia rilasciato dalla Scuola diretta a fini speciali, discrimina i possessori di tale diploma rispetto ai titolari dei diplomi di laurea, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione. Nel motivare la non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo rileva come il diploma di audiometria venga rilasciato al termine di un corso della durata di tre anni per accedere al quale è necessario il possesso di un diploma di scuola media superiore. Rileva altresì come il ricorrente svolga un'attività lavorativa per il cui esercizio è necessario il diploma di tecnico di audiometria. Sulla base di questi elementi, ritiene il giudice rimettente che la disposizione impugnata sia irrazionale, in quanto discrimina immotivatamente sotto il profilo pensionistico i soggetti sopra indicati (titolari del diploma di tecnico di audiometria) rispetto ai titolari del diploma di laurea: vengono richiamate in proposito le numerose pronunce di questa Corte tendenti a riconoscere "alla preparazione professionale ogni migliore e considerazione".

2. - Con memoria depositata fuori termine si è costituito l'I.N.P.S., rimettendosi, in considerazione dei precedenti giurisprudenziali in materia (da ultimo, la sentenza n. 275 del 1993), alla decisione di questa Corte.

Considerato in diritto

1. - Viene sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 14, nella parte in cui, non consentendo il riscatto del periodo legale del corso di studio per ottenere il diploma di tecnico di audiometria e fonologopedia rilasciato dalla Scuola diretta a fini speciali, discrimina i possessori di tale diploma rispetto ai titolari dei diplomi di laurea.

2. - Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità della costituzione dell'I.N.P.S., avvenuta oltre i termini perentori stabiliti dagli artt. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 3 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

3. - Nel merito la questione è fondata. È opportuno premettere che le espressioni "periodi di studio universitario e corsi speciali di perfezionamento" risultano aver trovato un ampio chiarimento legislativo nel d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 che prevede un'analitica disciplina dei vari tipi di scuola che possono essere costituiti presso le Università. In particolare, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto, oltre alle scuole di specializzazione per il conseguimento di diplomi successivi alla laurea ed ai corsi di perfezionamento cui possono iscriversi "coloro che sono in possesso di titoli di studio di livello universitario" per "esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio, di aggiornamento o di qualificazione", è prevista l'istituzione di "scuole dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi post-secondari per l'esercizio di uffici o professioni per i quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione culturale e professionale nell'ambito universitario". L'art. 6 del citato decreto ha inoltre previsto che per l'ammissione a tale ultimo tipo di scuola, "si applicano le disposizioni previste per l'ammissione ai corsi di laurea", mentre più recentemente la legge 8 agosto 1991, n. 274 ha ricompreso (art. 8), fra i periodi riscattabili ai fini previdenziali, anche "gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali".

4. - Ciò premesso, va rilevato che questa Corte ha reiteratamente affermato il principio secondo cui va riconosciuta una sempre maggiore considerazione alla preparazione professionale acquisita anteriormente all'ammissione in servizio e richiesta per quest'ultima. Più volte, infatti, è stata dichiarata la illegittimità costituzionale delle norme che non consentivano la riscattabilità del periodo corrispondente ai corsi relativi a numerose categorie professionali. In particolare, con le sentenze nn. 27 del 1992 e 275 del 1993, questa Corte ha affermato la illegittimità costituzionale dello stesso art. 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non prevedeva la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata dei corsi di studi per il conseguimento dei diplomi di educazione fisica, e di assistente sociale, rilasciati da una scuola universitaria diretta a fini speciali. La citata sentenza n. 27 del 1992, emessa a seguito di ordinanza sollevata nel corso di un giudizio nel quale parte era un insegnante di educazione fisica presso il Centro Professionale "Città del ragazzo" di Ferrara, si muove nell'ottica della non penalizzazione dei lavoratori che hanno dovuto ritardare l'inizio della loro attività per acquisire il titolo necessario ad essere ammessi all'impiego e, quindi, sarebbe irrazionale discriminarli rispetto ai possessori del diploma di laurea ai quali è invece consentita la facoltà di riscattare il periodo necessario al conseguimento dello stesso.

5. - La questione odierna, che si prospetta su casi analoghi, comporta pertanto, tenuto conto dei principi già affermati in precedenza, una declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi per il conseguimento dei diplomi di tecnico in audiometria, di tecnico di fonologopedia e di tecnico in audioprotesi. Tali diplomi, due dei quali (il primo e il terzo) disciplinati congiuntamente da atti ministeriali (Decreto 2 aprile 1992 del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica), devono essere considerati unitariamente, date le particolari affinità che li contraddistinguono. Si tratta infatti di diplomi che i decreti ministeriali 14 settembre 1994, nn. 667 e 668, qualificano espressamente di tipo universitario ed il cui possesso viene ritenuto dagli stessi decreti indispensabile perchè detti "operatori sanitari" svolgano le attività professionali previste. Sono diplomi che vengono rilasciati dalle medesime facoltà universitarie a seguito di corsi di uguale durata e relativi a materie in parte identiche. Sulla base di tali motivi, essi devono pertanto essere equiparati anche in ordine alle conseguenze previdenziali e assistenziali. Ricorrono quindi le condizioni perchè la durata legale dei corsi universitari necessari per il conseguimento dei diplomi in questione abbia lo stesso trattamento previsto dalla norma impugnata per i corsi di laurea.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), introdotto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento del diploma di tecnico in audiometria, fonologopedia e audioprotesi rilasciato da una scuola universitaria diretta a fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria per lo svolgimento di una determinata attività.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/05/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 31/05/95.