Sentenza n. 133 del 1991

 

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SENTENZA N. 133

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                       “

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1990 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Cantelli Rita e I.N.A.D.E.L. iscritta al n. 490 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Cantelli Rita;

Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Udito l'avvocato Franco Agostini per Cantelli Rita;

 

Ritenuto in fatto

 

Con ordinanza emessa l'11 aprile 1990 il Pretore di Bologna, nel procedimento civile vertente tra Rita Cantelli e I.N.A.D.E.L., ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 69, primo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali, il cui diploma sia stato richiesto quale condizione necessaria per l'ammissione in servizio, nel pubblico impiego, alle corrispondenti mansioni.

In punto di fatto alla signora Cantelli, che aveva conseguito presso l'Università di Bologna il diploma di "tecnico-fisioterapista e della riabilitazione", indispensabile per l'assunzione al lavoro presso la USL n. 27 di quella città, non era stato dato di riscattare il periodo di frequenza del corso di studi per conseguire tale diploma.

L'ordinanza osserva che secondo le disposizioni dell'art. 69, primo comma, del r.d.l. n. 680 del 1938 sull'ordinamento della C.P.D.E.L. agli impiegati iscritti alla Cassa, "muniti di laurea o di titolo equipollente", è concessa la facoltà di chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi universitari o equiparati, purché la laurea o il titolo siano prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.

La norma, allo stato, non consente di estendere il riscatto alla durata dei corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali, giacché il relativo diploma non corrisponde alla laurea o a un titolo equipollente riconosciuto dalle leggi sull'istruzione superiore, cosicché non è neanche possibile usufruire di tale periodo ai fini della indennità premio di servizio in quanto le relative disposizioni fanno appunto riferimento, giusta l'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, ai contenuti dell'art. 69 r.d.l. n. 680 portato al presente esame.

Con atto depositato il 30 luglio 1990 si è costituita la signora Rita Cantelli, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Agostini, insistendo per l'accoglimento nei termini posti dall'ordinanza.

 

Considerato in diritto

 

1.1. - L'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali) stabilisce, per la liquidazione dell'indennità premio di servizio, la facoltà di riscatto dei periodi di studio universitario valutabili ai fini del trattamento di quiescenza.

Risulta perciò applicabile alla presente fattispecie, come il remittente rileva, l'art. 69 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali). Questo circoscrive, tuttavia, il riscatto ai soli anni di studio per il conseguimento della laurea prescritta per la carriera intrapresa.

1.2. - L'ordinanza di rimessione dubita della legittimità costituzionale della descritta normativa, ravvisandola - ex artt. 3 e 97 della Costituzione - irrazionalmente discriminante nei riguardi di chi abbia conseguito presso scuole dirette a fini speciali universitarie il titolo per l'esercizio dell'attività di tecnico-fisioterapista e della riabilitazione, con conseguente accesso alle corrispondenti mansioni.

2. - La questione è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte ha posto in rilievo, reiteratamente, che la legislazione in tema di riscatti è tendenziale a concedere alla preparazione professionale acquisita, quando riconosciuta indispensabile per i fini della qualifica ricoperta, ogni migliore considerazione.

In tale ottica, già per il riconoscimento degli studi intesi al conseguimento del titolo di assistente sociale seguiti presso scuole universitarie del medesimo grado, la Corte ha favorevolmente apprezzato e riconosciuto la validità di quanto qui asserito (sent. n. 426 del 1990).

Del pari, pertanto, la medesima normativa - art. 69 r.d.l. n. 680 del 1938 - si presenta irrazionale e quindi costituzionalmente illegittima nella parte in cui, per l'odierna fattispecie, non risulta soddisfare gli enunciati principi.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma di tecnico-fisioterapista e della riabilitazione, rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo sia stato richiesto quale condizione necessaria per la relativa ammissione in servizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 29 marzo 1991.