Sentenza n. 295 del 1993

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SENTENZA N. 295

ANNO 1993

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n.281, come sostituito dall'art.4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) e dell'art. 3, comma 2, lett. c), della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni ed altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni), promossi con ricorsi delle Regioni Umbria e Lombardia notificati il 2 settembre e il 30 agosto 1991, depositati in cancelleria il 5 e il 6 settembre 1991 ed iscritti ai nn. 33 e 34 del registro ricorsi 1991.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 novembre 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

uditi l'avvocato Goffredo Gobbi per la Regione Umbria, l'avvocato Valerio Onida per la Regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

l.- Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri in data 30 agosto 1991, (reg.ric n. 34 del 1991) la Regione Lombardia ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, emanato ai sensi della delega di cui all'art. 3, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (come sostituito dall'art. 4 della legge 14 gennaio 1990, n. 158) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 179 del 1° agosto 1991.

La nuova tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con l'impugnato decreto, violerebbe in più punti i limiti ed i criteri della delega, risultando, sotto diversi profili, lesiva delle competenze costituzionalmente attribuite alla Regione.

Nelle "note" che accompagnano alcune voci della tariffa non ci si limiterebbe, infatti, secondo le prescrizioni della legge di delegazione, ad individuare gli atti soggetti al tributo, stabilendo i termini per la relativa riscossione e disciplinandone, eventualmente, in modo particolare l'applicazione, ma si detterebbero altresì norme che attengono all'attività amministrativa della Regione, e cioè, più in particolare: ai presupposti o al contenuto dei relativi atti e provvedimenti, alla loro efficacia temporale e alla destinazione del gettito del tributo. Sarebbero, inoltre regolati i presupposti e l'importo di ulteriori tasse o con tributi che, seppure previsti da precedenti provvedimenti statali analoghi a quello impugnato, non rientrerebbero nella disciplina propria del tributo nel cui ambito sono inseriti, e, quindi, nelle previsioni della delega, attenendo piuttosto all'esercizio di poteri riconducibili alla potestà normativa sostanziale spettante alle regioni nelle materie considerate. Le censure formulate si riferiscono in particolare:

a) alle note alle voci n. 1 (concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie) e n. 4 (autorizzazione all'apertura e all'esercizio di stabilimenti termali- balneari e di gabinetti medici e ambulatori dove si pratica la radioterapia) nella parte in cui stabiliscono che, oltre alle tasse di concessione, i titolari delle relative concessioni o autorizzazioni sono tenuti al pagamento, nelle misure ivi indicate, rispettivamente di una "tassa annuale di ispezione regionale" e di una "tassa annuale di ispezione", con riferimento agli artt. 128 e 196 del testo unico delle leggi sanitarie;

b) alla nota alla voce n. 2 (autorizzazione all'apertura e all'esercizio di stabilimenti di produzione e smercio di acque minerali) dove si prevede che "l'autorizzazione è sempre necessaria anche se l'acqua venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di produzione (art. 4 del regolamento 28 settembre 1919, n. 1924)"; che "quando trattasi di più sorgenti tra loro diverse per composizione o per modo di utilizzazione, occorrono distinte autorizzazione di produzione o di smercio (art. 5 del regolamento n. 1924 del 1919, cit.)"; e che "qualunque modificazione deve essere autorizzata con un nuovo decreto da assoggettarsi a tassa";

c) alla nota alla voce n. 5 (autorizzazione all'apertura di ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica, etc...), dove, sulla base di una definizione degli ambulatori, si stabilisce che "non sono soggetti ad autorizzazione e quindi al pagamento delle tasse sopradistinte, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati esercitano la loro professione";

d) alla nota alla voce n. 7 (autorizzazione igienico- sanitaria per l'apertura di pubblici esercizi) nella parte in cui si precisa che "l'autorizzazione occorre anche per le dipendenze staccate dall'esercizio principale dell'albergo, costituendo queste esercizi a stanti";

e) alle note alle voci n. 8 e n. 9 (autorizzazione all'apertura e all'esercizio di rivendite di latte, e autorizzazione a produrre e mettere in commercio crema, panna montata, ecc.) nella parte in cui si prevedono alcuni casi in cui gli esercizi "sono esonerati dall'autorizzazione" o "non hanno l'obbligo di munirsi dell'autorizzazione";

f) alla nota alla voce n. 10 (autorizzazione per la produzione e confezione di estratti di origine animale o vegetale) dove si stabilisce che "la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione ... deve essere rivolta alla regione, distintamente per ogni singolo prodotto";

g) alla nota alla voce n. 17 (abilitazione all'esercizio venatorio) dove si prevede che "l'abilitazione all'esercizio venatorio si consegue soltanto dopo aver superato l'esame previsto dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968";

h) alla nota alla voce n. 18 (licenza per la pesca nelle acque interne) nella parte in cui si stabilisce che "le licenze di tipo A, B, e C hanno validità di 6 anni dalla data di rilascio; quella di tipo D ha validità di 3 mesi"; che "nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa o soprattassa"; e che alla tassa è aggiunta una soprattassa annuale "da ripartire fra le amministrazioni provinciali, le associazioni dei pescatori sportivi, le associazioni regionali cooperative di categorie giuridicamente riconosciute, secondo criteri da stabilirsi con provvedimenti del consiglio regionale";

i) alla nota alla voce 23 (licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio) nella parte in cui prevede che "il rilascio della autorizzazione a persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato al nulla-osta dello Stato, sentita la regione"; che "non hanno bisogno dell'autorizzazione e quindi non sono nemmeno tenute al pagamento della tassa le aziende che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato"; che "oltre al pagamento della tassa di apertura, i titolari delle agenzie sono tenuti a prestare la cauzione di cui all'art. 14 del regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2423, e dell'art. 9 della legge n. 217 del 1983 nella misura fissata con legge regionale in relazione al tipo di attività per cui viene rilasciata l'autorizzazione"; che "l'autorizzazione è valida anche per le succursali o filiali situate nella stessa o in altre località della regione", mentre sono tenute a munirsi di distinte licenze le succursali o filiali delle agenzie aventi sede in altre regioni; e che "l'autorizzazione regionale è subordinata al nulla osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (art. 9, comma 5, legge n. 217 del 1983)";

l) alla nota alla voce n. 25 (licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina) dove si stabilisce che "la licenza di trebbiatura ha valore soltanto per la macchina o le macchine trebbiatrici, per la specie di piante e per l'annata agraria", che "la licenza scade il 31 dicembre di ogni anno" e "il rinnovo può essere richiesto entro il 30 aprile di ciascun anno";

m) alle note alle voci n. 28 (permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali), n. 32 (concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali) e n. 33 (concessione per la coltivazione di cave e torbiere) nella parte in cui stabiliscono che "oltre alla tassa di concessione è dovuto il diritto proporzionale annuo previsto dalla vigente normativa in materia";

n) alla nota alla voce n. 35 (concessione alla costruzione e all'esercizio di vie funicolari aeree in servizio pubblico per trasporto di persone o cose) dove si prevede che "i titolari della concessione sono inoltre tenuti, ai sensi della legge 23 giugno 1927, n. 1110, al pagamento del contributo di sorveglianza" la cui misura viene di seguito indicata;

o) alle note alle voci n. 38 (concessione di filovie, con riferimento alla legge 28 settembre 1939, n. 1822); n. 39 (concessione per l'impianto e l'esercizio di slittovie e sciovie, con riferimento al decreto legge 7 settembre 1938, n. 1696); n. 41 (concessione di servizi pubblici automobilistici, con riferimento alla legge 28 settembre 1939, n.1822); n. 42 e n. 43 (concessione per l'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna, con riferimento al d.P.R.28 giugno 1949, n. 631) dove si prevedono analoghi contributi di sorveglianza;

p) alla nota alla voce n. 39 (concessione per l'impianto e l'esercizio di slittovie e sciovie) nella parte in cui stabilisce che "quando l'impianto abbia carattere di stabilità per ciò che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati e alla linea, la concessione ha la durata massima di anni dieci, salvo rinnovo", mentre "negli altri casi la concessione ha la durata di una stagione, salvo rinnovi di stagione in stagione";

q) alla nota alla voce n. 40 (concessione per servizi pubblici di autotrasporto di merci) dove si stabilisce che nel caso di passaggio di proprietà di autoveicoli il nuovo proprietario deve ottenere "altra apposita concessione con il relativo pagamento della tassa";

r) alla nota alla voce n. 46 (permesso per trasporto per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici) nella parte in cui stabilisce che "il permesso non può avere una durata superiore ai 5 giorni".

Osserva la Regione ricorrente che il richiamo di atti normativi statali - o la riproduzione delle relative discipline - senza precisare che la loro validità è condizionata all'assenza di un'espressa regolamentazione regionale, eccede dai limiti della delega ed appare lesiva dell'autonomia regionale, e ciò anche nei casi in cui, non essendosi quest'ultima esercitata, occorra comunque far riferimento a quegli atti normativi statali. In altri casi, poi, le norme contenute nelle "note " alle singole voci della tariffa, non trovando riscontro in alcun testo legislativo, risulterebbero addirittura innovative dell'ordinamento, come, ad esempio, nella già menzionata nota alla voce n. 18 (licenza per la pesca nelle acque interne) dove si stabilisce, con disposizione che non troverebbe riscontro nella vigente legislazione, la devoluzione del gettito della soprattassa a determinate categorie di soggetti.

Sempre in riferimento a quest'ultima voce, la ricorrente ritiene poi che la relativa "nota", determinando tipologie, caratteristiche e durata della licenza di pesca nelle acque interne in modo difforme dalla legislazione regionale (artt.37, 39, 40 e 41 legge Regione Lombardia 26 maggio 1982 n.25), violerebbe ulteriormente sia i limiti della delega che la sfera di competenze costituzionalmente attribuite alla regione. Si osserva al riguardo che anche il d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641, concernente le tasse sulle concessioni governative, omise ogni riferimento alla licenza per la pesca nelle acque interne, essendo stata, nel frattempo, la materia, trasferita alla competenza delle regioni (art. 1, comma 2, lett. p, d.P.R.15 gennaio 1972 n.11).

Per quanto riguarda, poi, il criterio della delega (di cui all'art. 3, comma 2, lett. c., della legge 16 maggio 1970 n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990 n. 158) secondo cui, in caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di importo diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo deve essere pari al 90 per cento del tributo di ammontare più elevato, ad avviso della ricorrente, tale criterio risulterebbe violato:

a) nella voce n. 15 (licenza di appostamento fisso di caccia), in quanto si omette di considerare la licenza di appostamento "con tabelle" prevista della vigente legislazione regionale (art. 30 della legge regionale 31 luglio 1978 n. 47, come modificato dalla legge regionale 16 agosto 1988 n.41), e comunque, qualora si ritenesse quest'ultima compresa nella licenza di appostamento fisso, si determina un importo del tributo inferiore al 90 per cento dell'importo più elevato previsto dalla vigente tariffa regionale (voce n. 15 della tabella allegata alla legge regionale 10 marzo 1980, n. 25 e successive modificazioni);

b) nella voce n. 16 sub. 1 (concessione di costituzione di azienda faunistico-venatoria) dove, da un lato, non si prescrive una tassa fissa di rilascio, prevista, invece, dalla disciplina regionale, e dall'altro, si stabilisce una tassa per ettaro in misura inferiore al 90 per cento del corrispondente importo fissato, per le aziende faunistiche private fuori dalla zona delle Alpi, dalla tariffa regionale in vigore (voce n. 16 della tabella allegata alla legge regionale 10 marzo 1980, n. 25, e successive modificazioni);

c) nella voce n. 18 (licenza per la pesca nelle acque interne) in quanto si stabilisce per le licenze di tipo "C" e "D" (non previste dalla legislazione regionale) importi assai inferiori al 90 per cento dell'importo prescritto dalla vigente tariffa regionale per gli unici due tipi di licenza ivi previsti ("A" e "B", voce n. 18 della tabella allegata alla legge regionale n. 25 del 1980 e successive modificazioni);

d) nella voce n. 41 (concessione di servizi pubblici automobilistici) poichè, anche in questo caso, si stabiliscono, con riferimento agli autoservizi con frequenza giornaliera (sub 1), agli autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per settimana (sub 2), agli autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana (sub 3) e agli autoservizi a carattere esclusiva mente operaio e per studenti (sub 5), importi inferiori al 90 per cento di quelli previsti dalla vigente tariffa regionale (voce n. 41 della tabella allegata alla legge regionale 10 marzo 1980, n. 25, e successive modificazioni).

2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituitosi con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato infondato.

Ad avviso della Presidenza, infatti, le norme censurate risulterebbero indispensabili per determinare in modo puntuale le fattispecie costitutive dell'obbligazione tributaria ed avrebbero, dunque, un carattere essenzialmente tributario, come quelle che, ad esempio, stabiliscono i casi in cui è necessario il provvedimento amministrativo regionale soggetto a tributo, oppure ne determinano l'efficacia temporale. Per quanto attiene poi alla classificazione delle licenze di pesca (voce 18 della tariffa), difforme da quella adottata dalla Regione Lombardia, osserva l'Avvocatura che una normativa statale, destinata a valere in tutte le regioni, non può considerare le particolarità di ciascuna legislazione ed è dunque plausibile che abbia fatto riferimento alla classificazione tradizionale, praticata nella maggior parte delle regioni.

3.- Con altro ricorso, notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 settembre 1991 (reg. ric. n. 33 del 1991), la Regione Umbria ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella norma di delega di cui all'art. 3, comma 2, lett.c) della legge 16 maggio 1970 n. 281, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.144 del 22 giugno 1990, nonchè dell'intero decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° agosto 1991, con cui, in attuazione della predetta delega, è stata approvata la tariffa delle tasse sulle concessioni regionali.

Ad avviso della ricorrente, solo l'emanazione del succitato decreto, dando attuazione alla relativa norma di delega e rendendola concretamente lesiva dell'autonomia finanziaria e della potestà legislativa regionale, ne avrebbe consentito l'impugnazione dinanzi a questa Corte secondo i principi dalla stessa elaborati (vengono al riguardo richiamate le sentenze nn. 111 del 1972 e 13 del 1964).

Si sostiene, nel ricorso, che un'effettiva autonomia finanziaria non può non implicare per le regioni - ai sensi dell'art. 119 della Costituzione - un potere di autonoma determinazione delle entrate, anche se nel quadro dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. E, pur volendo negare un esatto parallelismo tra autonomia finanziaria ed autonomia legislativa, così riconoscendo, al fine di assicurare l'unitarietà della finanza pubblica, al legislatore statale un'ampia potestà di intervento, anche in dettaglio, in materia di finanza regionale, non si potrebbe tuttavia negare che il concetto di autonomia finanziaria implichi un minimo di autonomia normativa. Che poi tra le due sfere debba esistere un nesso di coerenza so stanziale - nel senso che la regione dovrebbe essere messa quantomeno in grado di percepire entrate derivanti da una propria imposizione tributaria e di avere un reale margine di scelta nella regolamentazione e nella manovra dei tributi - costituirebbe un principio già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte.

Osserva, al riguardo, la ricorrente che, mentre prima la normativa statale, di cui all'art. 3 della legge n. 281 del 1970, lasciava all'autonomo esercizio della potestà regionale, seppure entro i limiti predeterminati, uno spazio minimo di fissazione delle aliquote dei tributi propri, ora la norma impugnata non solo individua gli atti per i quali il tributo è dovuto, i termini e le discipline particolari, ma determina, altresì, l'ammontare della tassa in misura fissa per tutte le regioni, così annullando qualsiasi residua possibilità, sicuramente postulata dall'art.119 della Costituzione, di adeguare l'importo della tassa alle specifiche condizioni e alle peculiari esigenze della collettività e del territorio di ciascuna regione.

La disposizione censurata e le relative norme di attuazione, contenute nel decreto legislativo n. 230 del 1991 che ha approvato la nuova tariffa, avrebbero comportato il totale disconoscimento dell'autonomia impositiva regionale, in palese violazione dell'art. 119 della Costituzione che sancisce il principio dell'autonomia finanziaria delle regioni - intesa anche come autonomia normativa - nonchè degli artt.117 e 118 inerenti alla potestà legislativa e amministrativa regionale.

In via subordinata, la ricorrente ha poi impugnato alcune voci della tariffa, approvata con il predetto decreto legislativo n. 230 del 1991, ritenendole in contrasto con gli artt. 76 - in relazione all'art. 4 della legge n. 158 del 1990 -, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Le previsioni della tariffa contenute nelle voci: - 1 (concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie) limitatamente alla lett. a), - 7 (autorizzazione igienico-sanitaria per l'apertura e vidimazione annuale di pubblici esercizi), limitatamente ai punti: 1 (strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive) lett.c,d,e,f,; 2 (esercizi per la somministrazione di alimenti) lett. c,d,e; 3 (esercizi per la somministrazione di bevande), - 16, punto 1 (concessione per la costituzione di azienda faunistico-venatoria), - 41 (concessione di servizi pubblici automobilistici), limitatamente ai punti 1, 2, 3, e 5, individuando l'ammontare del tributo, dovuto per ciascun atto o provvedimento, in misura inferiore al 90 per cento degli importi attualmente vigenti nella Regione Umbria, violerebbero il principio della norma di delega secondo cui, in caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'importo del tributo da indicare nella nuova tariffa deve essere pari al 90 per cento del tributo di ammontare più elevato. E la violazione di tale principio, posto a garanzia delle entrate regionali, non potrebbe non riflettersi sulla sfera di competenze costituzionalmente attribuite alla Regione.

4.- Nel giudizio così promosso si è costituita l'Avvocatura generale dello Stato, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, perchè tardivamente notificato al Presidente del Consiglio dei ministri, e, in ogni caso, l'inammissibilità delle censure concernenti l'art. 4 della legge di delega 14 giugno 1990, n. 158, perchè anch'esse tardive rispetto al momento di pubblicazione del relativo testo legislativo nella Gazzetta Ufficiale.

Nel merito, deducendo comunque l'infondatezza del ricorso, osserva che il criterio direttivo di cui all'art. 3, comma 2, lett. c, terzo periodo, della legge 16 maggio 1970 n.281, come sostituito dall'art.4, comma 1, della legge di delega n. 158 del 1990, si sarebbe limitato ad uniformare verso l'alto l'ammontare del tributo, così contenendo differenze tra le discipline regionali ritenute dal legislatore nazionale evidentemente troppo ampie, mentre, il comma 5 della stessa disposizione impugnata prevederebbe espressamente la possibilità di un successivo adeguamento normativo da parte delle singole regioni.

5.- Con successiva memoria la Regione Umbria ha chiesto il rigetto delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla parte convenuta, anche previa, se del caso, dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.32, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Premesso che il ricorso era stato presentato per la notifica tre giorni prima della scadenza del termine stabilito dalla legge, con la richiesta di provvedere all'incombente improrogabilmente entro il 30 agosto, si osserva nella memoria che, per una scelta arbitraria ed incontrollabile dell'ufficiale giudiziario, lo stesso è stato notificato prima - e cioé il 30 agosto - alla Presidenza del Consiglio presso l'Avvocatura e, poi, - il 2 settembre - alla stessa Presidenza nella sua sede di palazzo Chigi.

L'ipotesi sarebbe, dunque, del tutto diversa dal caso - già esaminato da questa Corte con le sentenze n. 13 del 1960 e n. 548 del 1989 (relative a conflitti di attribuzione) - in cui la notifica venne invece esclusivamente effettuata presso l'Avvocatura.

Ciò nondimeno, si osserva nella memoria che proprio le peculiarità del giudizio di costituzionalità - dove, più che in altra occasione, "l'interesse generale esige l'accertamento e l'attuazione della volontà della legge" - indussero, nella prima delle indicate pronunce, a ritenere la notifica effettuata soltanto presso l'Avvocatura come una semplice irregolarità, che non poteva avere le stesse conseguenze che avrebbe avuto in un normale processo volto a dirimere un conflitto intersubiettivo di interessi.

D'altra parte, se è vero che la seconda delle citate sentenze, seppur in modo non convincente, ritenne il ricorso inammissibile, è pur vero, come fu autorevolmente osservato in margine alla prima (n. 13 del 1960), che il giudizio di costituzionalità promosso in via principale è un giudizio di parti, nel quale il Governo è istituzionalmente difeso - ai sensi degli artt. 20 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e, 9 della legge 3 aprile 1979, n. 103 - dall'Avvocatura generale, con la conseguenza che la notifica del ricorso presso quest'ultima, anzi chè direttamente nella sede della Presidenza del Consiglio, risulterebbe sufficiente ad una corretta instaurazione del contraddittorio.

Infine, la circostanza che la Presidenza stessa si sia regolarmente costituita, non limitandosi ad eccepire la tardività del ricorso, ma contestandone anche il merito, sanerebbe, secondo un principio generale del nostro ordinamento, la dedotta nullità della notifica.

Soltanto nell'ipotesi in cui questa Corte dovesse ritenere il ricorso comunque inammissibile, in base ad un'interpretazione letterale dell'art.32, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la ricorrente denuncia l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui comporta, appunto, l'inammissibilità del ricorso tempestivamente presentato all'Ufficio notifiche, ma notificato alla Presidenza del Consiglio, nella sua sede, oltre il termine, ovvero, tempestivamente notificato presso l'Avvocatura, ma tardivamente - contravvenendo ad un'espressa richiesta del ricorrente - nella sede della Presidenza. Una diversa interpretazione, infatti, frustrando l'effettiva possibilità della Regione di difendere dinanzi a questa Corte la sfera di competenze costituzionalmente attribuitele, violerebbe gli artt. 117 e 24 della Costituzione, nonchè l'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. l.

Quanto, infine, all'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione dell'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158, la ricorrente, ribadendo quanto già affermato nell'atto introduttivo, osserva che una norma di delega è sicuramente impugnabile insieme al decreto legislativo che, nel darle attuazione, determina la concreta ed immediata lesione della sfera di competenze regionali.

6.- Con ulteriore memoria, la Regione Umbria ha ribadito il contrasto dell'impugnata norma di delega e del conseguente decreto legislativo di attuazione con gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

Le disposizioni denunciate, infatti, individuando gli atti da sottoporre al tributo e stabilendo termini di riscossione, normative speciali e ammontare delle tariffe, non lascerebbero alcun minimo margine di discrezionalità al potere impositivo delle regioni, costringendolo ad una mera riproduzione della normativa statale. Anche le impugnate voci della tariffa approvata con il decreto delegato, e ritenute in contrasto con il criterio della delega volto ad assicurare alle regioni un certo livello di entrate, si risolverebbero in una lesione della sfera di competenze regionali.

7.- In relazione al giudizio promosso dalla Regione Lombardia, l'Avvocatura generale dello Stato, con una successiva memoria, ha rilevato che, a causa delle vistose differenze formatesi nel tempo fra le varie normative regionali, il legislatore nazionale ha ritenuto necessario individuare anche i presupposti dei tributi in questione.

Tuttavia, tali presupposti e le relative "note" che li disciplinano rivestirebbero una valenza esclusivamente tributaria, inidonea ad incidere sulla potestà legislativa sostanziale riconosciuta alle regioni nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione. La nozione stessa di autonomia finanziaria risulterebbe, infatti, ontologicamente diversa dalla nozione di autonomia normativa e troverebbe il suo esclusivo fondamento in una distinta norma costituzionale.

Per quanto riguarda le censure attinenti alle singole voci della tariffa, ed in particolare quelle corrispondenti ai nn. 15 (licenza di appostamento fisso di caccia), 16 sub 1 (concessione di costituzione di azienda faunistico- venatoria) e 18 (licenza per la pesca nelle acque interne), l'Avvocatura osserva che le lamentate divergenze con la vigente disciplina regionale derivano dalla violazione, da parte di quest'ultima, dei limiti posti dalla precedente normativa statale (d.P.R. n. 121 del 1961), i cui contenuti non sono stati modificati dalla legge di delega e, quindi, dal decreto delegato.

8. - Con ordinanza n. 54 del 1992, questa Corte, considerata la sopravvenienza del decreto legislativo 23 gennaio 1992 n. 31, di rettifica degli importi di talune voci della tariffa sui quali si erano appuntate le censure addotte dalle ricorrenti, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, ravvisando l'opportunità di sentire nuovamente le parti.

9. - In prossimità della nuova udienza di discussione, la Regione Umbria ha depositato una terza memoria, nella quale chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere sulla questione, proposta in via subordinata, concernente le previsioni della tariffa delle tasse di concessione regionale approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991 n. 230, contrassegnate con i nn. 1, lett. a); 7: punto 1, lett. c), d), e), f); punto 2, lett. c), d), e); punto 3; 16, punto 1; 41, punti 1,2,3,5, per essere stati gli importi ivi previsti rettificati correttamente (nella misura del 90 per cento o superiore del tributo regionale di ammontare più elevato, in conformità con la legge di delega) dal sopravvenuto decreto legislativo 23 gennaio 1992 n. 3l.

Relativamente, invece, alla questione proposta in via primaria, concernente la legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge di delega 14 giugno 1990 n. 158, nonchè, "nel loro complesso, delle disposizioni del decreto legislativo 22 giugno 1991 n. 230 - pur con le correzioni introdotte dal decreto legislativo n. 31 del 23 gennaio 1992 - per violazione degli artt.117,118 e 119 Cost.",la ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso sulla base delle considerazioni già svolte nei precedenti scritti difensivi.

Considerato in diritto

l.- Con due ricorsi in via principale le Regioni Lombardia ed Umbria hanno impugnato, entrambe, il decreto legislativo n. 230 del 1991, recante la tariffa delle tasse sulle concessioni regionali e la sola regione Umbria anche l'art.3, comma 2, lett. c, della legge 16 maggio 1970 n. 281, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge di delega n.158 del 1990, che ha autorizzato il Governo a porre norme nella specifica materia.

In proposito si deduce che la legge di delega, non lasciando spazi alle determinazioni regionali, violerebbe l'autonomia finanziaria regionale (ricorso della Regione Umbria) e che le norme delegate, in contrasto con i principi ed i criteri contenuti nella legge di delega, detterebbero non la disciplina del tributo bensì dei provvedimenti amministrativi cui si riferisce l'imposizione tributaria, mediante la fissazione di taluni presupposti di essi e delle modalità per la loro adozione, così invadendo le materie di spettanza regionale relativamente ai settori interessati dalla tariffa (entrambi i ricorsi).

Ancora le norme delegate ed in particolare varie voci della tariffa nonchè alcune "note" riferite alle voci stesse, sono censurate sotto il profilo dell'eccesso di delega sia perchè l'ammontare dei tributi ivi previsto sarebbe determinato in misura inferiore a quella disposta nella legge di delega e sia perchè sarebbero disciplinati diritti, soprattasse e contributi ulteriori rispetto alle tasse di concessione regionale.

2.l.- L'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l'inammissibilità del ricorso della Regione Umbria notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 2 settembre 1991 e quindi tardivamente, dato che il decreto legislativo n. 230 del 1991 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.179 del 1° agosto 1991.

Al riguardo la Regione replica di avere presentato il proprio ricorso all'ufficio notifiche competente tre giorni prima (il 28 agosto 1991) della scadenza del termine previsto dall'art. 32, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e che, mentre è stata regolarmente eseguita la notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri presso l'Avvocatura generale dello Stato (il 30 agosto 1991), quella diretta alla stessa Presidenza, nella sua sede, è stata eseguita soltanto il 2 settembre successivo per scelta arbitraria o negligenza dell'ufficiale giudiziario.

2.2. - L'eccezione di inammissibilità deve essere condivisa perchè questa Corte ha già affermato nella sent. 13 del 1960, e ribadito nella sent. 548 del 1989, che ai giudizi costituzionali non si applicano le norme sulla rappresentanza dello Stato in giudizio previste dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958 n. 260 e dalla legge 3 aprile 1979 n. 103, la quale ultima, disponendo espressamente circa la sua applicabilità ai giudizi davanti al Consiglio di Stato e ai Tribunali amministrativi regionali, l'ha implicitamente esclusa per i giudizi costituzionali, per i quali quindi "la forma corretta, alla stregua delle disposizioni vigenti, è quella della notificazione diretta al destinatario [Presidente del Consiglio dei ministri], non presso l'Avvocatura generale dello Stato".

può indurre a diverso avviso il richiamo, operato dalla ricorrente, al lontano precedente costituito dalla sentenza n. 13 del 1960 cit. che, nonostante la constatata irritualità della notifica alla sola Avvocatura dello Stato, non pervenne ad una pronuncia di inammissibilità nella considerazione che era "la prima volta" che si poneva una questione siffatta, "così che mancava ogni precedente atto a servire di norma".

La Corte ritiene invece di uniformarsi al più recente indirizzo fissato con la sentenza n. 548 del 1989 che, avendo evidentemente ritenuto superata l'incertezza rilevata quella prima volta, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso notificato nei termini alla sola Avvocatura dello Stato. Questo più recente indirizzo, che tiene peraltro conto di una prassi interpretativa ormai consolidata, ha definitivamente sancito il principio e non vi sono ragioni per modificarlo.

Quanto all'esemplare notificato alla Presidenza del Consiglio, non può ritenersi sanato il vizio della notifica tardiva, per effetto della costituzione in giudizio della stessa Presidenza per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, dato che tale costituzione è avvenuta proprio per contrastare l'ammissibilità dell'impugnazione (sent. n. 215 del 1988).

d'altronde la Corte ritiene che sussistano valide ragioni per aderire alla istanza della ricorrente, la quale chiede a questa Corte, nell'ipotesi in cui vengano disattese le sue ragioni, di sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, nella parte in cui prevede un termine perentorio troppo breve per la notifica, comminando l'inammissibilità di un ricorso pur tempestivamente presentato all'Ufficio notifiche e, cionondimeno, notificato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nella sua sede, oltre i trenta giorni, per fattori del tutto imponderabili e casuali imputabili all'ufficiale giudiziario, a maggior ragione, quando, come nel caso in esame, la notifica sia stata tempestivamente eseguita presso l'Avvocatura generale dello Stato. Si sostiene al riguardo la "violazione dell'art. 117 della Costituzione, in riferimento all'art.24, primo comma della stessa Costituzione, e dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, che garantiscono alla regione la difesa davanti alla Corte costituzionale delle proprie competenze".

In proposito si osserva che il termine di 30 giorni previsto dall'art. 32 della legge n. 87 del 1953 non può considerarsi - come invece sostiene la ricorrente - talmente breve da renderne impossibile il rispetto. Le circostanze che, nella specie, si sono verificate (pubblicazione della legge il 1° agosto, con conseguente scadenza del termine per ricorrere il 31 agosto; consegna del ricorso all'ufficio notifiche il 28 agosto e notifica alla Presidenza il 2 settembre, per essere il 31 agosto caduto di sabato) sono tutte di mero fatto e non possono essere assunte a sostegno di una questione di legittimità costituzionale (ordinanze nn. 410 del 1990 e 556 del 1987).

L'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità del ricorso della Regione Umbria sotto l'anzidetto profilo è assorbente dell'altra eccezione di inammissibilità della stessa impugnativa, per tardività, nella parte in cui essa si rivolge avverso la norma di delega contenuta nell'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158.

3.- Passando all'esame del ricorso della Regione Lombardia, con un primo gruppo di censure la ricorrente assume che il decreto legislativo n. 230 del 1991, nella parte in cui pretenderebbe di dettare la disciplina attinente ai presupposti, al contenuto, alla validità temporale e agli effetti dei provvedimenti amministrativi regionali cui il tributo si riferisce, violerebbe "l'autonomia costituzionalmente garantita alla regione".

Tali censure si rivolgono a quelle voci della tariffa allegata al decreto nelle quali, prendendosi a riferimento il precedente sistema normativo di determinazione delle tasse di concessione governativa, si sarebbe dettata la disciplina direttamente di tali provvedimenti ormai di competenza regionale e si sarebbero per di più previste altre forme di prelievo (quali soprattasse, contributi di sorveglianza e simili) non consentite dalla norma di delega.

I parametri costituzionali invocati sarebbero, come si ricava sia pure implicitamente in virtù delle espressioni adoperate, gli artt. 76, 117 e 118.

4.- In primo luogo, anche in relazione alla richiesta formulata dalla ricorrente nel corso della discussione orale, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per la questione concernente la voce 41 della tariffa (servizi pubblici automobilistici di interesse regionale), avendo il sopravvenuto decreto legislativo n. 31 del 1992, correttivo di quello impugnato, modificato il contenuto di tale voce in modo da far venir meno le doglianze formulate nel ricorso.

5.l.- Ai fini dell'inquadramento delle restanti questioni, relativamente alle quali non ha invece inciso, in modo del tutto satisfattivo per la ricorrente, il citato decreto legislativo n. 31 del 1992, vanno richiamati alcuni principi affermati da questa Corte (sentenza n. 271 del 1986) secondo cui, pur essendo l'autonomia tributaria delle regioni un aspetto dell'autonomia finanziaria prevista dall'art. 119 della Costituzione, onde le regioni devono dirsi titolari di potestà normativa tributaria, tuttavia il riferimento alle "forme" ed ai "limiti", nonchè alle "leggi della Repubblica", contenuto nello stesso art. 119, condiziona largamente il contenuto di tale autonomia sia per quanto attiene al tipo di tributo, nella sua configurazione e nei suoi elementi costitutivi, sia in relazione al suo profilo quantitativo. In virtù di tale condizionamento, è quindi la legge statale la fonte necessaria e obbligata della disciplina degli spazi regionali, con la conseguenza che la potestà normativa tributaria delle regioni - pur riconosciuta per provvederle dei mezzi occorrenti per far fronte alle spese necessarie allo svolgimento delle loro funzioni normali - non è "strumentale" rispetto alle competenze di cui all'art.117 della Costituzione, così atteggiandosi con la stessa forza di quelle, ma opera al di fuori di quell'ambito "con proprio oggetto ed entro i diversi particolari confini che le leggi della Repubblica - in conformità dei principi costituzionali - sono legittimate a fissa re", anche al fine di adeguare la finanza locale alla riforma tributaria generale. Tale potestà regionale si configura, pertanto, non come una potestà legislativa di tipo "concorrente", bensì soltanto "attuativa" delle leggi dello Stato, analoga a quella di cui all'ultimo comma dell'art. 117 del la Costituzione (sentenze nn. 272 del 1986, 204 del 1987, 214 del 1987 e 294 del 1990).

5.2. - Ciò premesso, va ricordato che il testo originario dell'art. 3 della legge n. 281 del 1970 - che trovava il suo fondamento nel dettato appunto dell'art.119, primo comma, della Costituzione - nel fissare le fattispecie impositive attinenti ai "tributi propri" (tasse sulle concessioni regionali, tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, tassa sulla circolazione), aveva lasciato alle regioni margini limitati, quali la fissazione delle aliquote, già predeterminate nei limiti minimi e massimi, e la disciplina in materia di ricorsi contro gli atti di accertamento e di riscossione.

In particolare, le tasse sulle concessioni regionali relative "agli atti e provvedimenti adottati dalle regioni nell'esercizio di loro funzioni" erano, ai sensi di quella legge, disciplinate in tutto e per tutto "dalle norme dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative", riservandosi al legislatore regionale soltanto di fissare le percentuali entro l'ottanta e il centoventi per cento delle corrispondenti tasse erariali. Era, infatti, il criterio della "corrispondenza" delle attività regionali con quelle già di competenza dello Stato (prima del trasferimento alle regioni) a costituire il presupposto per l'imposizione sia nell'anche nel quantum (sentenza n. 294 del 1990).

Vero è che, in proposito, già prima della legge n. 158 del 1990, che ha modificato la precedente normativa, questa Corte con la sentenza n. 321 del 1989 aveva affermato che, quando manca il "presupposto" richiesto per l'applicabilità del "limite" posto alla regione quanto all'ammontare del tributo, ovverosia la "corrispondenza fra le attività imponibili, cui si riferiscono le (nuove) tasse regionali, e quelle già di competenza dello Stato assoggettate alle tasse sulle concessioni governative" (nella specie trattavasi della tassa regionale per la raccolta dei tartufi, non prevista nella tariffa statale), le regioni erano legittimate (sempre, però, in base alla legge statale) ad istituire il tributo e a fissarne la misura, con il solo limite (riscontrabile anch'esso nella legge statale autorizzativa) della sua "idoneità al finanziamento dei fini" della legge statale (da valere quale legge cornice) e di quella regionale nella specifica materia.

Precisazioni, queste, che confermavano la potestà primaria dello Stato, nei li miti della quale alla Regione era riconosciuto, non di incidere sulla essenza del tributo, bensì solo di determinare alcuni elementi della fattispecie impositiva.

Ora, con l'art. 4 della legge n. 158 del 1990 - che trova sempre il suo fondamento nel dettato dell'art. 119, primo comma, della Costituzione - viene sostituito l'art. 3 della legge n. 281 del 1970 e si dispone che "le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalle regioni nell'esercizio delle loro funzioni o degli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, indicati nell'apposita tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica, avente valore di legge ordinaria" (primo comma); che la tariffa "deve essere coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni comunali" e deve indicare gli atti cui si applicano le tasse, i termini di pagamento, l'ammontare del tributo, nonchè eventuali norme disciplinatrici dello stesso come indicato in alcune voci della tariffa (secondo comma, lettere a,b,c,d). In particolare, quanto all'ammontare del tributo, si precisa che per gli atti già soggetti a tassa di concessione (governativa, regionale o comunale) esso corrisponde a quello dovuto prima della entrata in vigore della nuova tariffa, e che, in caso di provvedimenti "già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo... sarà pari al 90 per cento del tributo di ammontare più elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato". Inoltre è previsto che con legge regionale possano essere disposti annualmente "aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci... in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente".

Pur non facendo più riferimento alla regola della necessaria "corrispondenza" (tra atti regionali e atti già statali soggetti alle tasse sulle concessioni governative), il nuovo sistema, nella sostanza, non differisce molto da quello precedente, perchè il comma 8 (non impugnato) sub art. 4 cit. dispone ancora che "le tasse sulle concessioni regionali .... sono disciplinate dalle leggi dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative". Il che, in altri termini, conferma la competenza legislativa dello Stato nella materia, riservandosi alla regione una competenza meramente attuativa e, nella specie, soltanto la possibilità di disporre annualmente con legge aumenti della tariffa non superiori al venti per cento.

dalla discussione parlamentare che ha portato all'approvazione della norma in esame si ricava alcun elemento tale da testimoniare che si sia voluto introdurre un sistema del tutto diverso dal precedente, con il quale dare, in maniera compiuta, attuazione all'art. 119 della Costituzione, essendosi viceversa registrato l'intento di adottare norme di carattere provvisorio, "in attesa delle disposizioni di riforma della finanza regionale". Una locuzione del genere compare espressamente nel- l' art. 2 della legge n. 158 del 1990 relativamente alla disciplina del fondo comune, ma, come ha già rilevato la Corte in altra occasione (sentenza n. 427 del 1993, punto 14.2 della motivazione), non può non considerarsi riferita anche ad altre parti della stessa legge.

Da ultimo va considerato che, poichè la delega suddetta consente allo Stato di dettare "eventuali norme disciplinatrici del tributo", non è in contrasto con essa che alcune voci della tariffa facciano riferimento al provvedimento amministrativo della regione, quando ciò avvenga per determinare il presupposto di fatto ed il momento in cui il tributo deve essere corrisposto.

6.l.- Con la prima censura la Regione Lombardia lamenta che le norme delegate, nelle "note" che accompagnano alcune voci della tariffa, non si limiterebbero a dettare disposizioni sugli atti soggetti al tributo e a stabilire i termini entro i quali il tributo deve essere corrisposto, ma recherebbero anche la disciplina attinente all'attività amministrativa della regione, ai presupposti o al contenuto dei relativi provvedimenti, all'efficacia temporale di questi o alla destinazione del gettito del tributo, ed anche ai presupposti e all'importo di ulteriori tasse e contributi previsti da normative non più in vigore, con ciò violando la legge di delega che fissa limiti ben precisi riferiti all'esclusiva regolamentazione del tributo in quanto tale.

La ricorrente prospetta la censura fornendo un elenco analitico delle diverse note, delle quali richiama alcune parti da essa ritenute illegittime, e concludendo riassuntivamente con una generale affermazione che "le note fanno riferimento a testi legislativi o regolamentari statali anche anteriori al passaggio delle funzioni alle regioni" e che "la riproduzione nella tariffa in oggetto di tali discipline ... soprattutto senza la precisazione che esse valgono solo salva diversa disciplina recata dai competenti atti normativi regionali, appare lesiva dell'autonomia regionale ed eccede comunque la delega...".

6.2.- La censura non è fondata.

Per quanto concerne le note alle voci 2,7,10, 23 (in parte), 25 (in parte) e 40, si deve infatti osservare che le locuzioni ivi adoperate, anche se sembrano fare riferimento al provvedimento amministrativo, in realtà sono tutte dirette ad indicare il presupposto impositivo inteso come "fatto economico"; il che, attenendo al tributo, spetta allo Stato di determinare.

Così quando si riferiscono:

a) al commercio di acque minerali (voce 2): "l'autorizzazione è sempre necessaria anche se l'acqua venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di produzione", o "quando trattasi di più sorgenti... diverse... occorrono distinte autorizzazioni", o "qualunque modificazione deve essere autorizzata con nuovo decreto da assoggettarsi a tassa";

b) all'apertura di pubblici esercizi (voce 7): "l'autorizzazione oc corre anche per le dipendenze staccate..."; c) alla produzione di estratti di origine animale o vegetale (voce 10): "la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione ... deve essere rivolta...distintamente per ogni singolo prodotto"; d) alle agenzie di viaggio (voce 23, in parte): "sono tenute a munirsi di distinta licenza" le succursali e le filiali di agenzia aventi la sede principale in altra regione; e) all'esercizio della trebbiatura a macchina (voce 25, in parte): "la licenza ... ha valore soltanto per la macchina o le macchine trebbiatrici, per la specie di piante..."; f) ai servizi pubblici di autotrasporti merci in concessione (voce 40): in caso di passaggio di proprietà dell'autoveicolo il nuovo proprietario deve ottenere "altra apposita concessione con il relativo pagamento della tassa".

Analogamente le note alle voci 18 (in parte), 25 (per la restante parte), 39 e 46, disciplinando la durata temporale dei provvedimenti regionali cui si ricollega l'obbligo del pagamento del tributo, non possono reputarsi in contrasto con la norma di delega e nemmeno invasive delle competenze regionali, in quanto sono volte ad indicare, anche se in modo indiretto, evenienze di fatto e quindi il presupposto da assoggettare al pagamento della tassa.

Alle stesse conclusioni, in base ad una corretta lettura, si deve pervenire relativamente ad altre voci che, a causa di una formulazione non chiara, potrebbero indurre a far ritenere, a prima vista, una fuorvianza rispetto ai limiti della delega. Così per le note alle voci: a) 5, ove si stabilisce che "non sono soggetti ad autorizzazione e quindi al pagamento delle tasse... i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati esercitano la loro professione "; b) 8 e 9, ove, per gli impianti di rivendita di latte e prodotti simili, si prevede che "sono esonerati dall'autorizzazione" o" non hanno l'obbligo di munirsi dell'autorizzazione" taluni esercizi; c) 23 (in parte), ove, per le agenzie di viaggio, si chiarisce che "non hanno bisogno dell'autorizzazione le aziende che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato".

Orbene, anche se nelle norme si fa riferimento all'autorizzazione, esse devono essere lette nel senso di escludere che in relazione ai "fatti" oggetto dell'autorizzazione (ove sia altrimenti prevista) sia dovuto il tributo. In altri termini si deve ritenere non che la legge dello Stato abbia voluto escludere l'autorizzazione per quei fatti, bensì solo escludere che, qualora sia prevista, essa sia assoggettabile a tributo. Da ciò consegue che, pur restando integro il potere della regione di prevedere per l'esercizio delle relative attività un' autorizzazione, ove lo ritenga per la disciplina di settore, essa non può essere assoggettata a tributo.

Parimenti non invasiva delle competenze regionali deve ritenersi una delle previsioni contenute nella nota alla voce n. 18 in tema di licenze di pesca.

Questa previsione dispone tra le altre che, nel caso di smarrimento del documento abilitante, "non può rilasciarsi un duplicato, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa". Anche in questo caso si deve ritenere che la disposizione è in realtà diretta - in qualunque modo la regione voglia denominare il documento abilitativo sostitutivo di quello smarrito - ad assoggettare a tributo il rilascio del documento sostitutivo.

Quanto alla nota alla voce 17 - ove si prevede che "l'abilitazione all'esercizio venatorio si consegue soltanto dopo aver superato l'esame previsto dalla legge 27 dicembre 1977 n. 968" - pur potendosi discutere se il testo normativo in esame costituisca la sedes materiae opportuna, in realtà con tale previsione si rende esplicito un principio ricavabile dalla legge- quadro sulla caccia, e quindi come tale essa non è lesiva di nessuna attribuzione regionale. Egualmente deve ritenersi per alcune previsioni della nota alla voce 23 per le agenzie di viaggio (per le quali è previsto che "il rilascio dell'autorizzazione a persone fisiche o giuridiche straniere è subordinato al nulla osta dello Stato, sentita la regione" o che "l'autorizzazione regionale è subordinata al nulla osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni - art. 9 comma 5, legge 217 del 1983"), perchè dette previsioni normative attengono a profili di polizia di sicurezza residuata alla competenza dello Stato (sentenza n. 77 del 1987).

7. - La ricorrente denuncia ancora che nel decreto legislativo impugnato talune voci prevedono, oltre alle tasse di concessione, ulteriori tasse di ispezione, contributi di vigilanza, diritti proporzionali e simili (voci 1, 4, 28, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42 e 43) che, a suo avviso, non rientrerebbero nella disciplina propria delle tasse di concessione regionale, ma atterrebbero piuttosto all'esercizio di poteri riconducibili alla potestà normativa sostanziale delle regioni, così violando l'autonomia regionale ed i limiti della delega.

Anche questa questione non è fondata.

Le ulteriori tasse o contributi o diritti accedono tutti al tributo secondo la legislazione statale vigente (come si vedrà in prosieguo) che, sotto questo aspetto, contiene principi tutt'ora validi e vincolanti per le regioni di diritto comune, poichè diretti ad esigenze sia di chiarezza, nel senso di precisare le fattispecie in cui è ammesso un cumulo di oneri, sia di coordinamento, nel senso di evitare che dal cumulo derivino oneri complessivi troppo gravosi ed assicurare così il rispetto dei principi dell'eguaglianza tributaria e della capacità contributiva.

8.1.- Altre due specifiche doglianze si rivolgono ancora alla nota alla voce 18 (licenza per la pesca nelle acque interne). Con una si censura che la voce 18 cit. distingua quattro tipi di licenza di pesca, in relazione agli attrezzi utilizzati ed alle modalità di esercizio dell'attività, secondo una classificazione risalente alla legislazione statale precedente il trasferimento delle funzioni nella materia alle regioni, non più corrispondente a quanto stabilito dalla legge regionale n. 25 del 1982 (art.37) nell'ambito delle autonome scelte effettuate dal legislatore regionale.

Con l'altra si contesta la parte in cui è prevista la devoluzione del gettito di una soprattassa (per le licenze di tipo C) a determinate categorie di soggetti "con disposizione che non ha riscontro nella vigente legislazione".

Entrambe le questioni non sono fondate.

Quanto alla prima, come riconosce la stessa ricorrente, la classificazione dei tipi di licenza operata dalla tariffa corrisponde a quella che era prevista nel precedente testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative di cui al d.P.R. 1° marzo 1961 n.121 (voce 54 della tariffa), richiamato dall'art.22 bis del regio decreto 8 ottobre 1931 n.1604 in tema di pesca, come modificato dall'art. 1 della legge 20 marzo 1968 n. 433. Dal fatto che detto testo unico del 1961 fu espressamente abrogato dall'art. 15 del successivo d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641 che, nel dettare la nuova disciplina delle sole tasse di concessione governativa, omise ogni riferimento al la licenza di pesca nelle acque interne ( e cioè ad una materia nel frattempo trasferita alle regioni), non si può però far derivare quanto sostenuto nel ricorso, e cioè che "la tipologia delle licenze in relazione ai soggetti e mezzi impiegabili, è divenuta oggetto della sola normativa regionale" a tutti gli effetti, perchè per gli aspetti tributari deve essere sempre ritenuta la competenza dello Stato. La Corte, infatti, con la sentenza n. 294 del 1990 cit., ha affermato che la vicenda normativa intervenuta in materia di tasse sulle concessioni, in correlazione con l'attuazione dell'ordinamento regionale a partire dai decreti presidenziali del 1972, "offre una chiara indicazione sulla portata della norma abrogatrice contenuta nell'art. 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641 e cioé sul fatto che l'abrogazione in essa disposta - dato anche il tenore letterale della norma - sia venuta ad investire le sole disposizioni del d.P.R. n. 121 del 1961 concernenti le tasse sulle concessioni rimaste governative, senza in alcun modo toccare le norme dello stesso d.P.R. relative alle tasse trasferite alle regioni. Queste ultime norme sono, pertanto, rimaste in vita al fine di assolvere alla specifica funzione di fungere da presupposto e da parametro per la disciplina regionale relativa alle tasse sulle concessioni trasferite alle regioni a statuto ordinario".

Da tali principi la Corte non ritiene di discostarsi nemmeno nella vigenza del "nuovo" sistema introdotto dall'art. 4 della legge n. 158 del 1990, il quale, prevedendo (comma 8) che le tasse in parola "sono disciplinate dalle leggi dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative", fa implicito riferimento anche alla disciplina di principio rappresentata ancora, per la parte di interesse regionale, dal d.P.R. n. 121 del 196l.

Orbene, poichè, secondo la disciplina anteriore sulle tasse di concessione regionale, vigeva il criterio espresso della "corrispondenza" degli atti già di competenza dello Stato, ne deriva che le regioni, nel disciplinare le materie nell'ambito delle quali alcuni provvedimenti comportavano il pagamento del tributo, non potessero discostarsi dalla normativa statale sostanziale, ovverosia, nella specie, dalle disposizioni del testo unico sulla pesca e del d.P.R. n. 121 del 1961 sulle tasse di concessione (allora) governativa. Ed il fatto che la regione abbia già legiferato in modo non conforme a quelle disposizioni non può rilevare nel giudizio di costituzionalità, perchè, come questa Corte ha già osservato, "la sussistenza di una precedente disciplina regionale non impedisce allo Stato di esercitare la potestà istituzionalmente spettantegli di ridisciplinare la materia, (potestà) ancora più frequente in materia tributaria...", dovendosi "convogliare in un quadro omogeneo, anche se articolato, i diversi impulsi della normativa regionale" (sentenza n.272 del 1986 cit.).

La disciplina, da parte della legge dello Stato, degli aspetti tributari dei provvedimenti regionali risponde difatti all'esigenza di rendere omogeneo il quadro di riferimento, non potendosi ammettere una disarticolazione sganciata dai criteri dell'art. 119 della Costituzione e non potendosi neppure pretendere, come sembra invece sostenere la Regione, che il legislatore statale si assumesse il preventivo onere di una integrale ricognizione di tutti i diversi tipi di provvedimenti regionali per parametrare rispetto ad ognuno di essi il tributo da corrispondere.

8.2. - Le stesse considerazioni, circa la vigenza della normativa statale di riferimento, valgono per rigettare anche la seconda censura. Infatti nel citato d.P.R. n.121 del 1961 era già previ sta la ripartizione di alcune soprattasse a favore di determinati organismi (consorzi per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico, Federazione italiana della pesca e agenti di vigilanza); e poichè alcuni di essi (come i consorzi), a seguito dell'attuazione dell'ordinamento regionale disposta dal d.P.R. n. 616 del 1977, sono stati soppressi dal decreto legge 18 agosto 1978 n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978 n. 641, e la Federazione, in quanto organismo centrale, si giustificava con la sola competenza (allora) dello Stato, è legittimo che ora la disciplina statale indichi, nell'orma dello stesso principio di ripartizione, gli organismi che perseguono oggi gli stessi fini di quelli sostituiti.

Inoltre va anche considerato che la nota alla voce 18 dispone la ripartizione di quei proventi "fra le amministrazioni provinciali, le associazioni di pescatori sportivi, le associazioni regionali cooperative di categorie giuridicamente riconosciute, secondo criteri da stabilirsi con provvedimenti del consiglio regionale". La norma, quindi, in primo luogo indica soggetti (quali le amministrazioni provinciali) per i quali lo Stato può dettare apposita disciplina, trattandosi di enti locali territoriali; in secondo luogo si riferisce ad associazioni operanti in sede regionale e come tali riconosciute dalle stesse regioni e quindi sono in definitiva queste a stabilire se spetti loro o meno quota del tributo; in terzo luogo affida all'organo deliberativo regionale di definire i criteri di riparto tra detti soggetti, se ed in quanto esistenti in ambito locale, dovendosi quindi escludere la lesione delle competenze degli enti di autonomia.

9.- Resta da esaminare l'ultima questione, prospettata per asserita violazione della norma di delega (art. 4 della legge n. 158 del 1990) che ancora l'ammontare del tributo, in caso di provvedimenti già assoggettati a tassa di concessione regionale di importo diverso in ciascuna regione, al 90 per cento del tributo stabilito in sede regionale (a norma della disciplina statale anteriore) di ammontare più elevato.

La questione si riferisce alle voci 15, 16 sub 1 e 18, mentre per la voce 41 sub 1,2,3,5 è stata già dichiarata (v. supra n. 4) la cessazione della materia del contendere.

Per quanto riguarda la voce 15 (licenza di appostamento fisso di caccia), la Regione Lombardia sostiene che la disciplina statale - che non distingue tra appostamenti "con" o "senza tabelle", come invece fa la legge regionale "10 marzo 1980 n. 25 e successive modifiche", prevedendo due tipi diversi di tasse di rilascio - violerebbe i limiti della delega "che impone l'assoggettamento al tributo di tutti gli atti e provvedimenti già assoggettati a tassa di concessione regionale", perchè lo specifico provvedimento regionale (licenza di appostamento con tabelle) non sarebbe preso in considerazione e resterebbe quindi escluso dalla tassa.

In ogni caso, poi, se la voce 15 cit. si ritenga riferita ad entrambi i tipi di licenza previsti nella legislazione regionale, sarebbe violato il criterio della delega relativo alla quantificazione del tributo (90 per cento di quello regionale).

La censura non è fondata.

Per il primo profilo valgono le considerazioni già espresse (v. supra n.8.1) a proposito delle licenze di pesca e della non conformità delle leggi regionali sia alla disciplina statale precedente che a quella ora in atto che, nell'ambito della definizione dell'an del tributo, hanno previsto un unico tipo di licenza. La voce n. 51 della tariffa allegata al d.P.R. n.121 del 1961 non distingueva, difatti, ai fini tributari gli appostamenti fissi di caccia a seconda che fossero o meno con tabelle, bensì li considerava unitariamente "anche quando... sprovvisti degli appositi segnali perimetrali".

Nello stesso modo si esprime la disposizione ora impugnata.

Ne deriva che il secondo profilo fondato su di un'autonoma determinazione regionale del presupposto impositivo, sulla quale prevale la legge dello Stato, perde di consistenza.

Per la voce 16 sub 1 (concessione di costituzione di aziende faunistico-venatorie) la ricorrente osserva che sono ivi previste una tassa di rilascio e una tassa annuale di lire 4.650 per ogni ettaro, e non invece la tassa di rilascio in cifra fissa (pari a lire 469.500 per le aziende private fuori dalla zona delle Alpi e a lire 118.000 per le aziende private nella zona delle Alpi) come disciplinata dalla legge regionale n. 25 del 1980 e successive modifiche cit.

Anche tale censura è priva di fondamento per le stesse ragioni innanzi esposte: la regione non può creare nuovi tributi al di fuori delle previsioni della "legge della Repubblica", che nella specie non li consente.

La voce 52 del d.P.R. n. 121 del 1961 non prevedeva la tassa fissa di rilascio per le riserve di caccia e ad essa occorre sempre riferirsi per l'assimilazione che, ai fini tributari, deve essere fatta tra riserve e aziende faunistiche (sentenza n. 271 del 1986).

Circa l'ammontare della tassa prevista in detta voce, che la Regione ritiene comunque non conforme al criterio della delega (90 per cento), va osservato in primo luogo che la somma ivi prevista è stata aumentata a lire 6.065 dal decreto legislativo n. 31 del 1992, correttivo del precedente; inoltre, ogni residua difformità di detta somma rispetto all'ammontare stabilito in sede regionale (e indicato nel ricorso in lire 7.000, il cui 90 per cento ammonterebbe a lire 6.300) non può essere valutata, perchè persiste l'obbligo per le regioni di "rispettare i limiti posti dalla legislazione statale" (sentenza n. 271 del 1986 cit.) in materia di riserve di caccia nonchè di aziende faunistico-venatorie all'uopo "assimilabili" alle prime.

Quanto infine alla voce 18 (licenza di pesca nelle acque interne), la censura sull'ammontare degli importi, che sarebbe inferiore rispetto a quello previsto dalla regione, si basa sull'erroneo presupposto che legittimamente la legge regionale n. 25 del 1980 e successive modifiche cit.

avrebbe previsto tipi di licenza da assoggettare al tributo in difformità della normativa statale precedente. Poichè ciò non le era consentito, le determinazioni regionali difformi non possono, come già detto, essere prese in considerazione al fine della valutazione del criterio quantitativo fissato dalla legge di delega.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso della Regione Umbria indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991 n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970 n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990 n.158), relativamente alle note alle voci 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16 sub.1, 17, 18, 23, 25, 28, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 42, 43, 46, sollevate dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 76, 117 e 118 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara cessata la materia del contendere per la questione di legittimità costituzionale concernente la voce 41 della predetta tariffa, sollevata dalla Regione Lombardia con il medesimo ricorso.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/06/93.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Vincenzo CAIANIELLO, Redattore

Depositata in cancelleria il 01/07/93.