SENTENZA N. 204
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge Reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 ("Norme per la tutela della fauna e disciplina della caccia") e n. 14 tariffa allegata alla legge Reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13 ("Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali") in relazione ad altre leggi statali, promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1986 dal Tribunale di Torino nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Trentin Franco ed altri contro Regione Piemonte iscritta al n. 755 del Registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60/1a s.s. dell'anno 1986;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di giudizi promossi da concessionari di riserve di caccia e aziende faunistico-venatorie, che contestavano la pretesa della Regione Piemonte del pagamento di una tassa di concessione di lire 8.000 per ettaro, il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 119 Cost., dell'art. 57, comma secondo, della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 e del n. 14 della tariffa allegata alla l. reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13, in quanto - fissando l'ammontare della tassa di concessione regionale per le riserve di caccia e le aziende faunistico-venatorie nella misura di lire 8.000 per ettaro - non hanno rispettato i limiti massimi stabiliti al riguardo dall'art. 3 della legge statale 16 maggio 1970, n. 281 e dalla l. 23 novembre 1979, n. 594.
Nell'ordinanza si osserva che, a norma dell'art. 119 Cost., le regioni hanno autonomia finanziaria "nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica" e pertanto, in materia di tasse di concessioni regionali, sono tenute a rispettare i limiti stabiliti al riguardo dalla legislazione statale. In proposito, l'art. 3 della l. n. 281 del 1970 dispose che dette tasse non potessero essere determinate dalle leggi regionali, in sede di prima applicazione del tributo, in misura superiore al 120% delle corrispondenti tasse erariali. Successivamente la l. 23 novembre 1979, n. 594, ne consentì l'aumento in "misura non superiore al triplo dell'ammontare in vigore al 1ø aprile 1972". Pertanto, essendo la tassa erariale di lire 200 per ettaro (art. 23, l. 2 agosto 1967, n. 799), gli aumenti previsti dalle leggi n. 281 del 1970 e n. 594 del 1979 non consentivano di elevare le tasse in questione a lire 8.000 per ettaro, con la conseguente illegittimità costituzionale della normativa impugnata.
In via subordinata, per il caso in cui non sia ritenuta fondata la questione sollevata, sotto il profilo - dedotto dalle parti private - che l'art. 24, ult. comma, della l. 27 dicembre 1977, n. 968 avrebbe attribuito alle regioni un illimitato potere normativo per quanto attiene alla disciplina tributaria delle aziende faunistico-venatorie e delle riserve di caccia, il tribunale di Torino ha poi sollevato anche questione di legittimità costituzionale di detto art. 24, per contrasto con l'art. 119 Cost., in quanto non stabilisce le forme e i limiti entro i quali deve esplicarsi l'autonomia normativa regionale al riguardo.
Dinanzi a questa Corte non vi é stato intervento né costituzione di parti private.
Considerato in diritto
2. - Il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma secondo, della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n.60 e del n. 14 della tariffa allegata alla l. reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13, in quanto, fissando in lire 8.000 per ettaro l'ammontare della tassa di concessione regionale per le riserve di caccia e le aziende faunistico-venatorie, contrasterebbero con l'art. 119, primo comma, Cost., in relazione al disposto delle leggi statali n. 281 del 1970 e n. 594 del 1979. In via subordinata, ove la su detta questione sia ritenuta infondata sotto il profilo che l'art. 24, ult. comma, l. 27 dicembre 1977, n. 968 abbia attribuito alle regioni un illimitato potere normativo per quanto attiene alla disciplina tributaria delle aziende faunistico-venatorie e delle riserve di caccia, il Tribunale di Torino ha sollevato anche questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, ult. comma, della l. 27 dicembre 1977, n. 968, in riferimento all'art. 119 Cost., in quanto, se interpretato nel senso su detto, non stabilisce i limiti entro i quali deve esplicarsi l'autonomia legislativa regionale al riguardo.
3. - Questa Corte, con la sentenza 19 dicembre 1986, n. 271, ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del n. 14 della tariffa allegata alla l. reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13. Pertanto, non essendo stati prospettati profili nuovi, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Con quella stessa sentenza questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 57, comma secondo, della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60, nella parte in cui determinava in lire ottomila per ettaro la tassa per le concessioni e l'esercizio delle aziende faunistico-venatorie. Cosicché la questione sollevata dal Tribunale di Torino, per quanto attiene all'art. 57, comma secondo, della legge reg. Piemonte n. 60 del 1979, nella parte in cui determinava in lire ottomila per ettaro la tassa per la concessione e l'esercizio delle aziende faunistico-venatorie, va dichiarata manifestamente infondata, essendo stata la norma già dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte impugnata.
La Corte, non si é ancora pronunciata, invece, sulla legittimità costituzionale dell'art. 57, comma secondo, della l. reg. Piemonte n. 60 del 1979, nella parte in cui determina in lire ottomila per ettaro la tassa per le concessioni e l'esercizio delle riserve di caccia.
4. - Secondo l'ordinanza di rimessione detta statuizione contrasta con l'art. 119 Cost., avendo la legge regionale determinato la tassa in misura superiore a quella consentita dall'art. 3 della l. n. 281 del 1970 e dall'articolo unico della l. n. 594 del 1979, così violando i limiti del potere impositivo regionale stabiliti dalla legislazione statale in attuazione del principio stabilito dall'art. 119 Cost., secondo il quale le regioni a statuto ordinario hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica.
La questione é fondata.
Questa Corte, con la citata sentenza n. 271 del 1986, ha già dichiarato costituzionalmente illegittime disposizioni di altre leggi regionali, con le quali le tasse per la concessione e l'esercizio delle riserve di caccia erano state determinate in misura superiore a quella prevista dalle l. statali n. 281 del 1970 e n. 594 del 1979.
In tale sentenza si osserva in proposito che, avendo le regioni a statuto ordinario, a norma dell'art. 119 Cost., autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legislazione statale, in mancanza di una legge statale che attribuisca alla regione un determinato tipo di tributo e delimiti il potere impositivo regionale riguardo ad esso, l'autonomia tributaria regionale non può legittimamente esplicarsi.
In attuazione di tale principio, l'art. 3 della l. n. 281 del 1970, nel disciplinare i provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario - dopo avere disposto, in materia di tasse sulle concessioni regionali, che esse debbono applicarsi agli atti e provvedimenti adottati dalle regioni nell'esercizio delle loro funzioni e corrispondenti a quelli già di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative stabilì che "nella prima applicazione le Regioni determinano l'ammontare della tassa in misura non inferiore all'80 per cento delle corrispondenti tasse erariali. Successive maggiorazioni possono essere disposte ad intervalli non inferiori al quinquennio, nel limite del 20 per cento delle tasse regionali vigenti nel periodo precedente". In seguito l'articolo unico della l. 23 novembre 1979, n. 594 dispose che le regioni a statuto ordinario potessero aumentare le tasse sulle concessioni regionali in misura non superiore al triplo dell'ammontare in vigore all'1ø aprile 1972. Ulteriori limiti al potere impositivo regionale furono disposti dall'art. 25, n. 11, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 (conv. nella l. 26 aprile 1983, n. 131); né può ritenersi che l'art. 24 della l. n. 968 del 1977 (recante la nuova legge sulla caccia), abbia attribuito alle regioni una illimitata potestà tributaria riguardo alle tasse sulle riserve di caccia, giacché - come ha affermato questa Corte nella citata sentenza n. 271 del 1986 - detto art. 24 si limita a confermare l'attribuzione alle regioni della competenza legislativa in materia, senza incidere sui limiti stabiliti dalla legislazione statale.
Ne deriva che l'art. 57 della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60, non avendo rispettato i limiti quantitativi determinati dalla legislazione statale, va dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui ha fissato l'ammontare della tassa per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni per le riserve di caccia in lire 8.000 per ettaro.
La questione sollevata in via subordinata va conseguentemente dichiarata assorbita
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del n. 14 della tariffa allegata alla l. reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13 ("Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali"), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento all'art. 119 Cost.;
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 119 Cost., dell'art. 57, comma secondo, della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 ("Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia"), nella parte in cui determinava in lire ottomila per ettaro la tassa di concessione per le aziende faunistico-venatorie, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con sentenza 19 dicembre 1986, n. 271;
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma secondo, della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 ("Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia"), nella parte in cui determina in lire ottomila per ettaro la tassa di concessione per le aziende di caccia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE