Ordinanza n. 54 del 1992

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 54

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P.

CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Francesco GUIZZI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, legge 14 giugno 1990, n. 158 e voci della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 recante "Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n.281 come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158" promossi con ricorsi delle Regioni Umbria e Lombardia notificati il 2 settembre 1991 e 30 agosto 1991, depositati in cancelleria il 5 e 6 settembre successivi ed iscritti rispettivamente ai nn. 33 e 34 del registro ricorsi 1991.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 17 dicembre 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

uditi gli avvocati Goffredo Gobbi per la Regione Umbria e Valerio Onida per la Regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che, successivamente all'udienza di discussione,il Governo, con decreto legislativo 23 gennaio 1992 n. 31, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1992, serie generale n. 21, ha "rettificato" gli importi di quelle voci della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali (approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991 n.230) per le quali le regioni ricorrenti avevano lamentato la violazione della norma delega di cui all'art. 3, comma 2, lett.c, della legge 16 maggio 1970 n. 281 (come sostituito dall'art. 4, della legge 14 giugno 1990, n.158) secondo la quale: "in caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sarà pari al 90 per cento del tributo di ammontare più elevato...";

che, potendo avere il nuovo provvedimento rilevanza nella controversia in oggetto, appare opportuno che, al riguardo, regioni ricorrenti e Presidente del Consiglio dei ministri siano nuovamente sentiti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/02/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Vincenzo CAIANIELLO, Redattore

Depositata in cancelleria il 18 febbraio del 1992.