Sentenza n. 321 del 1989

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SENTENZA N.321

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. unico della legge della Regione Liguria riapprovata il 30 novembre 1988 dal Consiglio regionale, avente per oggetto: <Modifica dell'importo della tassa di concessione regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi> promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 19 dicembre 1988, depositato in cancelleria il 29 dicembre 1988 ed iscritto al n. 38 del registro ricorsi 1988.

Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

uditi l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno, per il ricorrente, e l'avv. Federico Sorrentino per la Regione.

 

Considerato in diritto

 

1. -E' sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 119 della Costituzione e all'art. 3, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a Statuto ordinario), dell'articolo unico della legge della Regione Liguria, riapprovata il 30 novembre 1988, che ha aumentato a L. 60.000 la tassa annuale di concessione regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi, già fissata in L. 18.000 da una precedente legge regionale.

Premette il ricorrente, richiamandosi alla sentenza di questa Corte n. 271 del 1986, che l'autonomia tributaria delle regioni a Statuto ordinario quale aspetto dell'autonomia finanziaria delle medesime anche per quel che concerne la potestà normativa, secondo l'art. 119, primo comma, della Costituzione, che né e la base, e condizionata nelle forme e nei limiti dalle leggi dello Stato, e che, quanto alle tasse sulle concessioni regionali, la legge n. 281 del 1970, nel disciplinare le tasse <regionali> sulle concessioni regionali, con l'art. 3 ha posto quali limiti dell'imposizione tributaria la necessaria corrispondenza fra gli atti imponibili e quelli già di competenza dello Stato, assoggettati alle concessioni governative, e l'applicabilità, per quanto non disposto, della normativa statale.

Tali limiti, sempre secondo il ricorrente, sarebbero stati superati dal legislatore regionale per essersi quest'ultimo, nello stabilire l'ammontare della tassa annuale in discorso, discostato eccessivamente dalla misura di L. 18.000 fissata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, per la tassa di concessione governativa relativa alle autorizzazioni e licenze per le arti e mestieri, e in precedenza osservata da esso legislatore regionale.

2. - La questione non é fondata.

Va precisato che i limiti posti dall'art. 3 della legge n. 281 del 1970 all'imposizione di tasse regionali sulle concessioni regionali riguardano rispettivamente l'attività imponibile e l'ammontare delle tasse regionali.

Essi consistono nella necessaria corrispondenza fra gli atti (recte: attività) imponibili e quelli già di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi della vigente legislazione statale (primo comma), e nella predeterminazione dell'ammontare delle tasse regionali con riferimento percentuale, fra un massimo e un minimo, all'ammontare delle <corrispondenti> tasse erariali (secondo comma), quale risulta dalla tabella allegata al successivo d.P.R. n. 641 del 1972. E va altresì precisato che tale secondo limite, modificato dalla legge 23 novembre 1979, n. 594 (che autorizza le regioni ad aumentare le tasse sulle concessioni regionali, relative alle competenze frattanto alle regioni stesse trasferite, in misura stabilita solo nel massimo con riferimento multiplo all'ammontare in vigore al 1° aprile 1972), e ancor più incisivamente dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131 (che autorizza le regioni ad aumentare le tasse in parola in misura stabilita solo nel massimo con riferimento percentuale all'ammontare determinato in precedenza), riposa comunque sul primo, e cioè sulla necessaria corrispondenza fra le attività imponibili cui si riferiscono le tasse regionali e quelle già di competenza dello Stato assoggettate alle tasse sulle concessioni governative, come indicate, in una con il rispettivo ammontare, dalla detta Tabella allegata al D.P.R. n. 641 del 1972.

Altro oggetto ha, invece, la disposizione, contenuta nella seconda parte del primo comma dell'art. 3, che riguarda la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali mediante il rinvio alla legislazione statale diversa dalla legge n. 281 del 1970 per quanto in questa non disposto (non anche, quindi, per i limiti come sopra indicati).

La legge statale 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati al consumo) ha demandato alle regioni la disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi (art. 1), nonché vari compiti di regolamentazione e di controllo relativamente a tali attività (artt. 3, 5, e 6), ed ha autorizzato le regioni stesse ad istituire, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 281 del 1970, una tassa di concessione regionale annuale sulle attività anzidette per il conseguimento dei mezzi finanziari necessari alla realizzazione dei fini previsti dalla stessa legge cornice e dalle leggi regionali in materia (art. 17).

Ciò posto, il riferimento dell'art. 17 della detta legge cornice n. 752 del 1985 all'art. 3 della legge n. 281 del 1970 deve intendersi fatto allo scopo di individuare genericamente il titolo della attribuzione di potestà alla regione (istituzione di una tassa di concessione regionale), non anche nel senso di fissare alla medesima il limite stabilito, quanto all'ammontare del tributo, dal secondo comma del detto art. 3, in riferimento alla misura delle tasse erariali. Invero manca qui il presupposto richiesto per l'applicabilità di quel limite, vale a dire la corrispondenza fra le attività imponibili cui si riferiscono le tasse regionali e quelle già di competenza dello Stato assoggettate alle tasse sulle concessioni governative, come risultanti dalla più volte richiamata Tabella allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, essendo evidente che con la legge cornice in materia di raccolta e commercio dei tartufi le regioni sono state autorizzate alla istituzione di una tassa di concessione al di fuori dello schema tipico previsto dall'art. 3 della legge n. 281 del 1970, e cioè su attività non considerata dalla legislazione statale, e particolarmente dalla detta Tabella (cui fa riferimento lo stesso ricorrente) come assoggettabile a tassa di concessione governativa.

Né, per quanto é stato detto a proposito dell'oggetto della disposizione racchiusa nell'ultima parte del primo comma dell'art. 3 della legge n. 281 del 1970, può leggersi tale disposizione nel senso che essa imponga di rinvenire nella legislazione statale limiti diversi da quelli suindicati.

Un limite alla nuova imposizione anche sotto il profilo dell'ammontare, si desume, semmai, anzitutto dall'art. 17 della legge cornice n. 752 del 1985, la dove ne indica la ragione e lo scopo nel conseguimento dei mezzi necessari per realizzare i fini della legge statale e di quelle regionali nella specifica materia, cosi disponendo che la nuova imposizione debba essere regolata in modo da essere idonea al (solo) finanziamento dei fini anzidetti.

La violazione di un limite siffatto non é stata peraltro dedotta dal ricorrente.

Ma, anche a voler ammettere che un limite possa individuarsi-non già in via di applicazione analogica di quelli posti a tasse di concessione regionale su attività già assoggettate a concessione governativa (che simile applicazione analogica sarebbe inammissibile), bensì - con riferimento alle esigenze di equilibrio e di coordinamento che trovano espressione nell'art. 119 della Costituzione, nella necessità di non discostarsi oltre ogni ragionevole misura dall'ammontare massimo o minimo stabilito per tasse regionali su attività comparabili con quella di cui si tratta, rimane indimostrato che con la determinazione dell'ammontare del tributo di cui si tratta ciò sia avvenuto. E' infatti insostenibile la comparazione, proposta dal ricorrente, fra l'attività imponibile di esso, inspirata prevalentemente a tecniche inventive nell'ambito delle produzioni spontanee del terreno, e le arti e mestieri indicati nel n. 117, lett. c), della Tabella allegata al d.P.R. n. 641 del 1972, inspirati prevalentemente a tecniche produttive in ambiti diversi.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 119 della Costituzione e 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, della legge della Regione Liguria riapprovata il 30 novembre 1988 (Modifica dell'importo della tassa di concessione regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/05/89.

 

Francesco SAJ - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 06/06/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE