Sentenza n. 548 del 1989

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SENTENZA N.548

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna notificato il 14 giugno 1989, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 1989, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della lettera del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gabinetto del Ministro, prot. n. 91382, in data 7 aprile 1989, avente ad oggetto: <Legge 817/71, ditta Medioli Enrico-N.O. 324/73-Comunicazione>.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

 

Considerato in diritto

 

 1.-La Regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla lettera del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gabinetto del Ministro, prot. n. 91382, in data 7 aprile 1989, avente ad oggetto: <L. 817/71, ditta Medioli Enrico - N.O. 324/73 - Comunicazione>, in quanto, rivendicando il potere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di revocare, in caso di successione ereditaria, il vincolo trentennale di indivisibilità gravante sui fondi a garanzia dei crediti agevolati per la proprietà contadina, ai sensi dell'art. 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, violerebbe l'art. 117 della Costituzione, nonché gli artt. 66, primo e secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 11, terzo comma, della legge 14 aprile 1971, n. 817.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, pur precisando che con successiva lettera in data 21 giugno 1989, prot. 23117-Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto <Legge 14 agosto 1971, n. 817-Competenza alla rimozione del vincolo trentennale di indivisibilità>, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha riconosciuto la competenza regionale rivendicata, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché notificato soltanto presso l'Avvocatura dello Stato e non anche presso la sede del Governo.

2. - L'eccezione proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri va accolta.

Questa Corte, con la sentenza n. 13 del 1960 ha già avuto modo di affermare che le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260 (Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato) non valgono per i giudizi che si svolgono dinanzi alla Corte costituzionale, traendo da ciò la conseguenza dell’irritualità, peraltro in quel giudizio non dichiarata, della notificazione del ricorso per conflitto di attribuzione effettuata soltanto presso l'Avvocatura generale dello Stato.

La Corte non ritiene che sussistano ragioni tali per modificare quell'affermazione, tanto più che la successiva legge 3 aprile 1979, n. 103 (Modifiche dell'Ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), nell'attribuire all'Avvocatura generale dello Stato la rappresentanza e la difesa delle amministrazioni nei giudizi davanti alla Corte costituzionale (art. 9, primo comma), ha precisato che <l'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, si applica anche nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi regionali> (art. 10, terzo comma).

Il ricorso proposto dalla Regione Emilia-Romagna, pertanto, essendo stato notificato al Presidente del Consiglio dei ministri soltanto presso l'Avvocatura generale dello Stato, come risulta dalla relata di notifica in data 14 agosto 1989, deve essere dichiarato inammissibile.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti dello Stato in relazione alla lettera del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gabinetto del Ministro, prot. 91382, in data 7 aprile 1989, avente ad oggetto <L. 817/71, ditta Medioli Enrico-N.O. 324/73 -Comunicazione>.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30/11/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 14/12/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Antonio BALDASSARRE, REDATTORE