SENTENZA N. 141
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 444, primo comma, del codice di procedura penale, promossi con due ordinanze emesse il 17 giugno 1992 dal Pretore di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, nei procedimenti penali a carico di Gregorio Fabio ed altri e Pelassa Piergiorgio, rispettivamente iscritte ai nn. 471 e 472 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri.
Ritenuto in fatto
l. Con due ordinanze di contenuto identico, il Pretore di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, primo comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui prevede che l'imputato ed il pubblico ministero possano chiede re al giudice l'applicazione, nella misura indicata, di una pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo, in relazione all'art.76 della Costituzione".
Il remittente premette che la legge n. 81 del 1987 (legge- delega) all'art.2, punto 45, contiene il seguente principio e criterio direttivo: "previsione che il pubblico ministero, con il consenso dell'imputato, ovvero l'imputato, con il consenso del pubblico ministero, possano chiedere al giudice, fino all'apertura del dibattimento, l'applicazione delle sanzioni sostitutive nei casi consentiti, o della pena detentiva irrogabile per il reato quando essa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria".
Nell'enunciato non vi è, quindi, traccia della possibilità di chiedere l'applicazione della sola pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo.
Ciò nonostante, il legislatore delegato ha ugualmente previsto tale possibilità, motivando questa scelta con l'affermare (nella relazione al progetto preliminare) che: "...la circostanza che nella direttiva 45 non si parli della pena pecuniaria non è sembrata di ostacolo, perchè la menzione solo delle sanzioni sostitutive e della pena detentiva si può spiegare con la considerazione che per queste il legislatore delegante ha ritenuto di dover fissare direttive specifiche: per le prime allo scopo di chiarire che le sanzioni sostitutive su richiesta sono applicabili nei soli casi attualmente previsti...; per la seconda allo scopo di fissare i limiti entro i quali è ammesso il "patteggiamento" in relazione alle pene detentive. É da ritenere quindi che la mancata menzione della pena pecuniaria sia dovuta al fatto che il legislatore non ha avvertito alcun motivo per prenderla in considerazione e che perciò abbia un significato non di esclusione ma di inserimento nel nuovo istituto senza limiti, che altrimenti sarebbero stati espressamente previsti, come è accaduto per la pena detentiva".
Ad avviso del giudice a quo tale argomentazione non convince per almeno due motivi:
1) poichè la Costituzione prevede che la delega della funzione legislativa possa avvenire solo con determinazione di principi e criteri direttivi, ne consegue che, laddove le direttive rilevanti (nella specie, direttiva 45) non contemplino espressamente la previsione di un istituto (nella specie "richiesta di applicazione della pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo") tale istituto non possa ritenersi delegato;
2) l'argomentazione addotta nella relazione potrebbe essere valida se nella direttiva 45 fosse contemplato in generale l'istituto "richiesta di applicazione della pena diminuita fino ad un terzo", con previsione di un limite massimo del richiedibile (due anni, a diminuzione fino ad un terzo già operata) per la sola pena detentiva; in tal caso infatti davvero vi sarebbe espressa delega anche alla previsione dell'istituto "richiesta di applicazione della pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo" (necessariamente ricompreso nell'istituto generale "richiesta di applicazione della pena diminuita fino ad un terzo") e la mancanza di un li mite massimo alla pena pecuniaria richiedibile potrebbe essere ragionevolmente interpretato come precisa volontà del delegante a che detto limite non vi sia. É d'altra parte di tutta evidenza che la previsione di limiti ad un istituto è logicamente successiva, conseguente e subordinata alla volontà del legislatore di delegare la previsione dell'istituto stesso, di talchè appare gravemente viziato e pericoloso ogni ragionamento che, in assenza di delega espressa di un istituto, la desuma dal silenzio sui limiti.
Osserva, infine, il remittente che il legislatore delegato non è legittimato a superare gli argini tracciati dalla delega neppure per motivi, magari anche condivisibili, di opportunità e razionalità complessiva del sistema.
2. É intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione.
L'Avvocatura dello Stato osserva che la rilevata omissione nella legge-delega si comprende e si giustifica alla luce delle finalità e degli obiettivi che il legislatore intendeva perseguire.
La menzione delle sanzioni sostitutive e delle pene detentive si spiega infatti con la considerazione che soltanto per queste si è ritenuto di dover fissare direttive specifiche, e ciò allo scopo di evitare, per le prime, un indebito ampliamento di utilizzazione per la delegata disciplina degli "altri effetti della pronuncia", nonchè, per le seconde, i limiti di ammissibilità del patteggiamento in relazione alla entità della pena detentiva.
D'altro canto una diversa soluzione sarebbe risultata certamente priva di razionalità, in quanto non è ravvisabile alcun motivo per negare all'imputato che lo richieda gli effetti vantaggiosi previsti dall'art.444 del codice di procedura penale nel caso di applicabilità della sola pena pecuniaria.
Considerato in diritto
l. Il Pretore di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, con due ordinanze di identico contenuituirebbe un "istituto" del tutto nuovo e diverso rispetto a quello previsto nella direttiva n. 45: trattasi, viceversa, evidentemente, nel caso in esame (a differenza, ad esempio, di quello deciso con la sent. n. 435 del 1990), della semplice estensione dello spazio applicativo del rito speciale delineato nella citata direttiva (in particolare, relativamente al tipo di pena in presenza cordata, anche quella delle pene pecuniarie.
Tale previsione, ad avviso del remittente, sarebbe viziata da eccesso di delega (art. 76 della Costituzione), in quanto la legge di delegazione 16 febbraio 1987, n. 81, alla direttiva n. 45, nell'indicare le pene in ordine alle quali è ammissibile il ricorso al c.d. patteggiamento, menziona esclusivamente le sanzioni sostitutive e le pene detentive.
2. La questione non è fondata.
Va, innanzitutto, ribadito che in materia di delega - come questa Corte ha costantemente affermato, anche con specifico riferimento al nuovo codice di procedura penale (cfr. sentt. nn. 250 e 259 del 1991) - quanto più i principi ed i criteri direttivi impartiti dal legislatore delegante sono analitici e dettagliati, tanto più ridotti risultano i margini di discrezionalità lasciati al legislatore delegato.
Ciò posto, costituisce ulteriore costante orientamento di questa Corte quello secondo cui, per valutare di volta in volta se il legislatore delegato abbia ecceduto tali - più o meno ampi - margini di discrezionalità, occorre individuare la ratio della delega, cioé le ragioni e le finalità che, tenendo anche conto del complesso dei criteri direttivi impartiti, hanno ispirato il legislatore delegante, e verificare se la norma delegata sia ad esse rispondente (cfr., tra le tante, sentt. nn. 158 del 1985, 40 e 205 del 1989, e, sul nuovo codice di procedura penale, oltre a quelle sopra richiamate, nn. 435 e 496 del 1990, 68 e 176 del 1991, 4 e 261 del 1992, 41 del 1993).
Ora, dall'esame dei lavori parlamentari della citata direttiva n. 45 della legge delega emerge con evidenza che l'iter legislativo è stato caratterizzato - come sottolinea anche la relazione al progetto preliminare del codice - da un progressivo ampliamento dell'ambito operativo dell'istituto del "patteggiamento": basti considerare al riguardo che il limite della pena detentiva applicabile su richiesta delle parti è stato gradualmente elevato da tre mesi a due anni.
Tale linea tendenziale si è iscritta in un generale orientamento, costantemente espresso durante il cammino parlamentare, di sempre maggiore favor per i riti differenziati, nella considerazione che in ordine ai "reati meno gravi" dovessero essere adottati meccanismi processuali particolari che assicurassero la deflazione e quindi la rapida definizione dei processi.
Da ciò deriva non solo che al silenzio della norma delegante in ordine all'applicabilità, su richiesta, delle pene pecuniarie non può certo attribuirsi il significato di volontà contraria a tale previsione, ma che anzi la disposizione impugnata costituisce un coerente sviluppo e completamento della scelta espressa dal legislatore delegante e delle ragioni ad essa sottese.
Nè può condividersi, al riguardo, la tesi del remittente secondo cui la "richiesta di applicazione della pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo" costituirebbe un < < istituto>> del tutto nuovo e diverso rispetto a quello previsto nella direttiva n. 45: trattasi, viceversa, evidentemente, nel caso in esame (a differenza, ad esempio, di quello deciso con la sent.N. 435 del 1990), della semplice estensione dello spazio applicativo del rito speciale delineato nella citata direttiva (in particolare, relativamente al tipo di pena in presenza della quale è possibile farvi ricorso), nel rispetto - come si è visto - della ratio della direttiva medesima e delle altre caratteristiche essenziali dell'istituto ivi indicate.
3. Ma v'è anche un ulteriore argomento: questa Corte, con sentenza n. 148 del 1984, pur dichiarando inammissibile - per la pluralità delle possibili soluzioni e la conseguente spettanza al legislatore delle relative scelte - la questione della mancata previsione della pena pecuniaria tra le sanzioni sostituibili su richiesta dell'imputato ex art.77 della legge n. 689 del 1981, ebbe modo di affermare che "una volta che il legislatore ha ritenuto di introdurre nell'ordinamento, sotto determinate condizioni, il ricorso a misure alternative, potrebbe non sembrare giustificata la differenza fra il trattamento usato al cittadino autore di reato più grave, ammesso a fruire della particolare procedura, e quello che tocca a chi ne rimane escluso pur essendo incorso in più lieve infrazione, se questa è punita astrattamente, o viene comunque in concreto punita, con pena pecuniaria".
Tali considerazioni, che certamente sarebbero in ipotesi riferibili anche all'istituto ora in esame, valgono a dimostrare ulteriormente l'infondatezza della presente questione, tenuto anche conto del fatto che nella prima parte dell'art. 2 della legge delega è espressamente enunciato il principio direttivo generale secondo cui "il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione".
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Pretore di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 01/04/93.
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Mauro FERRI, Redattore
Depositata in cancelleria il 06/04/93.