Sentenza n. 205 del 1989

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SENTENZA N.205

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 2 gennaio 1962, 483 (Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti di imprese industriali), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1988 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Magneti Marelli s.p.a. ed altro e l'I.N.P.S. ed altro, iscritta al n. 611 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

uditi l'avv. Fabio Fonzo per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1.-Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Milano dubita, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 483, recante <Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti di imprese industriali>, nella parte in cui esso ha conferito efficacia erga omnes, tra gli altri, all'accordo collettivo nazionale per l'assistenza sanitaria stipulato il 14 dicembre 1956 tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali, con il quale <nell'intento di assicurare opportune forme di assistenza sanitaria a tutti i dirigenti dipendenti da aziende industriali> e stato per essi costituito un apposito <Fondo di assistenza sanitaria> (F.A.S.D.A.I.).

Tale disposizione, ad avviso del giudice a quo, eccederebbe i limiti della delega conferita con la legge 14 luglio 1959, n. 741, concernente l'emanazione di norme conformi alle clausole degli accordi economici e contratti collettivi già stipulati, <al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti ad una medesima categoria> (art. 1). Tali minimi inderogabili riguarderebbero, invero, la sola retribuzione, e perciò sarebbe ad essi estranea la materia assistenziale e previdenziale, oggetto dell'attività del F.A. S. D.A. I .

2. - La questione non é fondata.

Occupandosi dell'oggetto e dei limiti della delega conferita al Governo con l'art. 1 della legge n. 741 del 1959, questa Corte ha invero più volte precisato che il concetto di <minimi inderogabili di trattamento economico e normativo>-per assicurare i quali e stata disposta l'estensione di tutte le clausole dei singoli accordi economici e contratti collettivi già stipulati ai non iscritti alle associazioni sindacali -va inteso <nel senso più comprensivo di ogni specie di pattuizione, anche a carattere non economico-patrimoniale, necessaria ad assicurare ai lavoratori un'esistenza degna della persona umana> (cfr. sentenza n. 12 del 1969).

A questa stregua, non v'é dubbio che una regolamentazione, quale quell’oggetto del citato accordo, volta ad assicurare a tutti i dirigenti di aziende industriali livelli minimi di assistenza sanitaria, sia collegata da un nesso di necessaria strumentalità con le finalità perseguite dal legislatore delegante. Basta considerare, al riguardo, che il <diritto al trattamento assicurativo> da parte del lavoratore malato é <insuscettibile di limitazioni obiettive e subiettive> in virtù del disposto dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione (sentenza n. 103 del 1981). Il soddisfacimento di tale diritto primario - che spetta anche ai dirigenti di aziende industriali, in quanto lavoratori dipendenti, perciò, sicuramente necessario per assicurare a costoro <un'esistenza degna della persona umana>: e conseguentemente, l'assistenza sanitaria obbligatoria garantita con la norma impugnata rientra pienamente nel trattamento <normativo> minimo inderogabile che il legislatore delegato era chiamato a stabilire.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 483 (Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti di imprese industriali), sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Pretore di Milano con ordinanza del 23 giugno 1988 (r.o. n. 611/1988).

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/04/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 20/04/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ugo SPAGNOLI, REDATTORE